CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Erice - Piazza La Loggia N. 3 91016 Erice TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.erice.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065797528000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 296 2021 0065797528/000 relativa all'IMU – Anno 2013 per l'importo complessivo di € 376,68 notificatagli in data 09/02/2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione e contro il Comune di Erice.
Eccepisce, con l'unico motivo di ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento opposta essendo già stata annullata in forza della sentenza n. 152/2024 emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani. Conclude, chiedendo di accertare e dichiararsi la non debenza delle somme pretese e condannare le Parti resistenti al pagamento delle spese di giustizia.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, a cui il ricorso è stato proposto, non si costituiscono.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione monocratica, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la documentazione prodotta a sostegno della domanda proposta dal ricorrente, constatata la mancata costituzione in giudizio degli Enti convenuti, e constatata quindi l'assenza di qualsiasi tipo di contestazione in ordine a quanto dedotto e prodotto dal ricorrente, il Giudice riconoscendo la fondatezza del ricorso, lo accoglie, disponendo i necessari provvedimenti al riguardo.
- Con Ordine al Comune di Erice e all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di dare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria –
Sezione 1, n. 152/2024 depositata il 06/03/2024 con il pagamento, della somma di €. 900,00, oltre accessori di legge, come liquidato nella predetta sentenza.
- Nomina quale Commissario ad Acta il Funzionario pro tempore dell'Ufficio Tributi del Comune di Erice quale assistente alle incombenze demandate al Comune stesso, con l'onere di successiva comunicazione a questa Corte di Giustizia Tributaria sez. n. 2, entro il termine ultimo del 30/04/2026, dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti impartiti.
Quanto alle spese di giudizio condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Accoglie il ricorso e Ordina al Comune di Erice e all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di dare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte di Giustizia
Tributaria – Sezione 1, n. 152/2024 depositata il 06/03/2024 con il pagamento, della somma di €. 900,00, oltre accessori di legge, come liquidato nella predetta sentenza.
2. Nomina quale Commissario ad Acta il Funzionario pro tempore dell'Ufficio Tributi del Comune di Erice quale assistente alle incombenze demandate al Comune stesso, con l'onere di successiva comunicazione a questa Corte di Giustizia Tributaria sez. n. 2, entro il termine ultimo del 30/04/2026, dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti impartiti.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice
NO AC
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Erice - Piazza La Loggia N. 3 91016 Erice TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.erice.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065797528000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 296 2021 0065797528/000 relativa all'IMU – Anno 2013 per l'importo complessivo di € 376,68 notificatagli in data 09/02/2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione e contro il Comune di Erice.
Eccepisce, con l'unico motivo di ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento opposta essendo già stata annullata in forza della sentenza n. 152/2024 emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani. Conclude, chiedendo di accertare e dichiararsi la non debenza delle somme pretese e condannare le Parti resistenti al pagamento delle spese di giustizia.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, a cui il ricorso è stato proposto, non si costituiscono.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione monocratica, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la documentazione prodotta a sostegno della domanda proposta dal ricorrente, constatata la mancata costituzione in giudizio degli Enti convenuti, e constatata quindi l'assenza di qualsiasi tipo di contestazione in ordine a quanto dedotto e prodotto dal ricorrente, il Giudice riconoscendo la fondatezza del ricorso, lo accoglie, disponendo i necessari provvedimenti al riguardo.
- Con Ordine al Comune di Erice e all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di dare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria –
Sezione 1, n. 152/2024 depositata il 06/03/2024 con il pagamento, della somma di €. 900,00, oltre accessori di legge, come liquidato nella predetta sentenza.
- Nomina quale Commissario ad Acta il Funzionario pro tempore dell'Ufficio Tributi del Comune di Erice quale assistente alle incombenze demandate al Comune stesso, con l'onere di successiva comunicazione a questa Corte di Giustizia Tributaria sez. n. 2, entro il termine ultimo del 30/04/2026, dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti impartiti.
Quanto alle spese di giudizio condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Accoglie il ricorso e Ordina al Comune di Erice e all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di dare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte di Giustizia
Tributaria – Sezione 1, n. 152/2024 depositata il 06/03/2024 con il pagamento, della somma di €. 900,00, oltre accessori di legge, come liquidato nella predetta sentenza.
2. Nomina quale Commissario ad Acta il Funzionario pro tempore dell'Ufficio Tributi del Comune di Erice quale assistente alle incombenze demandate al Comune stesso, con l'onere di successiva comunicazione a questa Corte di Giustizia Tributaria sez. n. 2, entro il termine ultimo del 30/04/2026, dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti impartiti.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Erice, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice
NO AC