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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 3086\ 2019 introitata in decisione il 13 novembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza - CS, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, alla via Sacro Cuore di Gesù
n. 25, is. 239, presso lo Studio Legale Torre, recapito professionale dell'Avv. Francesco Vento (C.F.: ) del foro CodiceFiscale_2
di Messina, p.e.c.: Tel./Fax Email_1
090/9226954, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, opponente
CONTRO , (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Messina, via Ugo Bassi n.126 is.137, , Controparte_2
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, con sede in
Palermo Via Morselli n.8, cod.fisc. e P.IVA_2
P.I.n in persona del Direttore Generale f.f. – P.IVA_3
Procuratore - dott. giusta procura rilasciata dal CP_3
Presidente della Società ed autenticata in data 11/01/19 dal Notaio dott. in Catania (Rep.n.16731, Racc.n.12067) Persona_1
ed elettivamente domiciliata in Messina in Via C.Battisti n.265, presso lo studio dell'Avv.Valentino Giordano, cod.fisc:
(indirizzo pec: C.F._3
fax.n.090.6415855) dal quale é Email_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione notificato opposta
E
, con sede legale in Roma, Viale di Tor Controparte_4
Marancia n. 4 – cap. 00147 CF - P.IV , in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso,
, in forza dei poteri ad ella conferiti giusta procura Controparte_5
speciale autenticata per le firme dal Dott. , Persona_2
Notaio in Sarzana, con atto registrato a La Spezia il giorno
06/12/2020 al n. 8068 al Rep. N.55878, Racc. N.36640, difesa e rappresentata - giusta procura in atti - dall' Avv. Gennaro Di Maggio,
C.F.: del foro di Napoli presso il quale CodiceFiscale_4
elett.te domicilia in Napoli, alla Via Rione Sirignano,6, che all'uopo dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax. 081.7613033, nonché all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: come da Email_3
procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.to Cinzia Campo, sito in Palermo, alla Via
Tripoli n. 3 – 90138
- Terza chiamata in causa -
Conclusioni dei procuratori delle parti:
i procuratori delle parti insistono nella propria posizione processuale riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa
Oggetto: opposizione all'esecuzione
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava la Parte_1
cartella di pagamento portante n . 295 2019 00028040 12 000 inerente “Atti giudiziari anno 2008 eccependo l'intervenuta prescrizione dell'atto impugnato. Evidenziava l'istante la illegittimità della pretesa creditoria in seguito ad intervenuta “prescrizione” del diritto, riferendosi l'atto opposto, a “obsoleti” atti giudiziari anno 2008 (RUOLO N: 2019/000742 - consegnato a mezzo poste private solo in data10/04/2019). Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva lin giudizio l'opposta con Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta e, contestando l'assunto avversario, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa di . CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si costituiva contestando quanto assunto ex adverso chiedendo il rigetto della domanda.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 12 novembre 2025, udienza tenuta in modalità cartolare, indi assunto in decisione il giorno13 novembre c.a. senza concessione di termini.
Giova evidenziare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n602/21973 ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
(principio statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870).
Con un unico motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito.
Orbene, giova osservare che il termine di prescrizione delle spese processuali
è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., ovvero dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Si evidenzia che è onere della parte che eccepisce che il diritto si è estinto provare i fatti su cui l'eccezione di fonda.” (Cass.Civ.n.14282 dell'08/06/17) ed ancora “..la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il
“dies a quo” della decorrenza del relativo termine..” (Cass.Civ.n.14662 del
18/07/16) .
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti da e CP_4
,segnatamente dalla Nota A n. 002484/2018 , si evince la data di prima prescrizione del credito.
La sentenza n. 477 del 4/03/2008 risulta sia divenuta irrevocabile in data
11/12/2012,data in cui è passata in giudicato sicchè il Tribunale di Messina ha trasmesso la Nota A n. 002484/2018 e, in sede di quantificazione, è stata elaborata la partita di credito n. 1823/2018 per un totale di € 1.232.72.
Pertanto, la doglianza avanzata dal ricorrente in ordine alla maturata prescrizione del diritto risulta destituita di fondamento, risultando non decorso il termine di prescrizione decennale del credito contenuto nella cartella impugnata notificata il 15/04/2019.
La domanda va pertanto rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigetta la domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento portante n n . 295
2019 00028040 12 000 inerente “Atti giudiziari anno 2008.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in in euro 1.278,00 per compensi ed euro 43,00 per spese vive oltre iva e c.p.a.
Così deciso in Messina il 21 novembre 2025 Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 3086\ 2019 introitata in decisione il 13 novembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza - CS, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, alla via Sacro Cuore di Gesù
n. 25, is. 239, presso lo Studio Legale Torre, recapito professionale dell'Avv. Francesco Vento (C.F.: ) del foro CodiceFiscale_2
di Messina, p.e.c.: Tel./Fax Email_1
090/9226954, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, opponente
CONTRO , (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Messina, via Ugo Bassi n.126 is.137, , Controparte_2
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, con sede in
Palermo Via Morselli n.8, cod.fisc. e P.IVA_2
P.I.n in persona del Direttore Generale f.f. – P.IVA_3
Procuratore - dott. giusta procura rilasciata dal CP_3
Presidente della Società ed autenticata in data 11/01/19 dal Notaio dott. in Catania (Rep.n.16731, Racc.n.12067) Persona_1
ed elettivamente domiciliata in Messina in Via C.Battisti n.265, presso lo studio dell'Avv.Valentino Giordano, cod.fisc:
(indirizzo pec: C.F._3
fax.n.090.6415855) dal quale é Email_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione notificato opposta
E
, con sede legale in Roma, Viale di Tor Controparte_4
Marancia n. 4 – cap. 00147 CF - P.IV , in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso,
, in forza dei poteri ad ella conferiti giusta procura Controparte_5
speciale autenticata per le firme dal Dott. , Persona_2
Notaio in Sarzana, con atto registrato a La Spezia il giorno
06/12/2020 al n. 8068 al Rep. N.55878, Racc. N.36640, difesa e rappresentata - giusta procura in atti - dall' Avv. Gennaro Di Maggio,
C.F.: del foro di Napoli presso il quale CodiceFiscale_4
elett.te domicilia in Napoli, alla Via Rione Sirignano,6, che all'uopo dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax. 081.7613033, nonché all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: come da Email_3
procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.to Cinzia Campo, sito in Palermo, alla Via
Tripoli n. 3 – 90138
- Terza chiamata in causa -
Conclusioni dei procuratori delle parti:
i procuratori delle parti insistono nella propria posizione processuale riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa
Oggetto: opposizione all'esecuzione
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava la Parte_1
cartella di pagamento portante n . 295 2019 00028040 12 000 inerente “Atti giudiziari anno 2008 eccependo l'intervenuta prescrizione dell'atto impugnato. Evidenziava l'istante la illegittimità della pretesa creditoria in seguito ad intervenuta “prescrizione” del diritto, riferendosi l'atto opposto, a “obsoleti” atti giudiziari anno 2008 (RUOLO N: 2019/000742 - consegnato a mezzo poste private solo in data10/04/2019). Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva lin giudizio l'opposta con Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta e, contestando l'assunto avversario, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa di . CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si costituiva contestando quanto assunto ex adverso chiedendo il rigetto della domanda.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 12 novembre 2025, udienza tenuta in modalità cartolare, indi assunto in decisione il giorno13 novembre c.a. senza concessione di termini.
Giova evidenziare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n602/21973 ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
(principio statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870).
Con un unico motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito.
Orbene, giova osservare che il termine di prescrizione delle spese processuali
è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., ovvero dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Si evidenzia che è onere della parte che eccepisce che il diritto si è estinto provare i fatti su cui l'eccezione di fonda.” (Cass.Civ.n.14282 dell'08/06/17) ed ancora “..la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il
“dies a quo” della decorrenza del relativo termine..” (Cass.Civ.n.14662 del
18/07/16) .
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti da e CP_4
,segnatamente dalla Nota A n. 002484/2018 , si evince la data di prima prescrizione del credito.
La sentenza n. 477 del 4/03/2008 risulta sia divenuta irrevocabile in data
11/12/2012,data in cui è passata in giudicato sicchè il Tribunale di Messina ha trasmesso la Nota A n. 002484/2018 e, in sede di quantificazione, è stata elaborata la partita di credito n. 1823/2018 per un totale di € 1.232.72.
Pertanto, la doglianza avanzata dal ricorrente in ordine alla maturata prescrizione del diritto risulta destituita di fondamento, risultando non decorso il termine di prescrizione decennale del credito contenuto nella cartella impugnata notificata il 15/04/2019.
La domanda va pertanto rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigetta la domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento portante n n . 295
2019 00028040 12 000 inerente “Atti giudiziari anno 2008.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in in euro 1.278,00 per compensi ed euro 43,00 per spese vive oltre iva e c.p.a.
Così deciso in Messina il 21 novembre 2025 Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò