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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14608 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30462 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, discussa all'udienza del 30 settembre 2025
e vertente
Tra
Sig.ra , elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo pec rappresentata e Email_1
difesa dall'Avv. Mario Roccaforte per procura in atti
RICORRENTE
E
Sig.ra CH LI
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cancellazione trascrizione formalità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, Via
Niccolò Piccinino 15, avendolo ricevuto in donazione dal proprio padre, Sig. , e su cui gravava un provvedimento di Persona_1
assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra CH
LI.
Rilevava la ricorrente di essere la figlia unica dei Sigg. e Pt_1
LI, il primo deceduto in data 17 giugno 2014, e deduceva che, a seguito dell'acquisto della proprietà esclusiva, non aveva più ragion d'essere il diritto di godimento derivante dall'assegnazione della casa coniugale, e ciò tenuto conto del proprio godimento del bene, che soddisfaceva le sue esigenze quale proprietaria e non più quale figlia collocata presso la madre nella casa di abitazione familiare.
Evidenziava la necessità di libera circolazione del bene, impedita dalla richiamata trascrizione, e concludeva richiedendo, previo accertamento dell'estinzione del diritto di godimento della casa coniugale in favore della resistente, la cancellazione della formalità oggetto di giudizio.
Disposta la comparizione delle parti, non si costituiva la resistente.
All'udienza del 30 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia della resistente, che non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte ricorrente ha richiesto, previo accertamento dell'estinzione del diritto di godimento della casa coniugale in capo alla resistente, quale coniuge affidatario dei figli, la cancellazione della sentenza di divorzio del Tribunale di Velletri, trascritta in Roma in data 29 maggio 2008. Deve però rilevarsi come, tenuto proprio conto della domanda avanzata nella presente sede, alcuna documentazione attestante la trascrizione oggetto di giudizio, e di cui viene richiesta la cancellazione, risulta depositata da parte ricorrente, nessuna nota in tal senso risultando prodotta in atti.
Né, ai fini dell'accoglimento della formulata richiesta, appare idoneo il richiamato contenuto nell'atto di donazione e permuta in data 22 aprile 2013, laddove, peraltro, si fa riferimento “al diritto di abitazione costituito a favore della Sig.ra LI CH” sull'appartamento oggetto di causa e conseguente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sul punto deve infatti evidenziarsi che la pronuncia da ultimo citata, in atti, prevede proprio l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierna resistente.
Né alcunchè, sul punto, risulta emergere dalla prodotta visura storica per immobile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, e tenuto conto del mancato deposito della nota di trascrizione attestante la natura, la sussistenza e gli estremi della formalità di cui viene richiesta la cancellazione, la domanda attrice deve essere rigettata.
Nulla per le spese attesa la contumacia della resistente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30462 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, discussa all'udienza del 30 settembre 2025
e vertente
Tra
Sig.ra , elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo pec rappresentata e Email_1
difesa dall'Avv. Mario Roccaforte per procura in atti
RICORRENTE
E
Sig.ra CH LI
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cancellazione trascrizione formalità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, Via
Niccolò Piccinino 15, avendolo ricevuto in donazione dal proprio padre, Sig. , e su cui gravava un provvedimento di Persona_1
assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra CH
LI.
Rilevava la ricorrente di essere la figlia unica dei Sigg. e Pt_1
LI, il primo deceduto in data 17 giugno 2014, e deduceva che, a seguito dell'acquisto della proprietà esclusiva, non aveva più ragion d'essere il diritto di godimento derivante dall'assegnazione della casa coniugale, e ciò tenuto conto del proprio godimento del bene, che soddisfaceva le sue esigenze quale proprietaria e non più quale figlia collocata presso la madre nella casa di abitazione familiare.
Evidenziava la necessità di libera circolazione del bene, impedita dalla richiamata trascrizione, e concludeva richiedendo, previo accertamento dell'estinzione del diritto di godimento della casa coniugale in favore della resistente, la cancellazione della formalità oggetto di giudizio.
Disposta la comparizione delle parti, non si costituiva la resistente.
All'udienza del 30 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia della resistente, che non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte ricorrente ha richiesto, previo accertamento dell'estinzione del diritto di godimento della casa coniugale in capo alla resistente, quale coniuge affidatario dei figli, la cancellazione della sentenza di divorzio del Tribunale di Velletri, trascritta in Roma in data 29 maggio 2008. Deve però rilevarsi come, tenuto proprio conto della domanda avanzata nella presente sede, alcuna documentazione attestante la trascrizione oggetto di giudizio, e di cui viene richiesta la cancellazione, risulta depositata da parte ricorrente, nessuna nota in tal senso risultando prodotta in atti.
Né, ai fini dell'accoglimento della formulata richiesta, appare idoneo il richiamato contenuto nell'atto di donazione e permuta in data 22 aprile 2013, laddove, peraltro, si fa riferimento “al diritto di abitazione costituito a favore della Sig.ra LI CH” sull'appartamento oggetto di causa e conseguente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sul punto deve infatti evidenziarsi che la pronuncia da ultimo citata, in atti, prevede proprio l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierna resistente.
Né alcunchè, sul punto, risulta emergere dalla prodotta visura storica per immobile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, e tenuto conto del mancato deposito della nota di trascrizione attestante la natura, la sussistenza e gli estremi della formalità di cui viene richiesta la cancellazione, la domanda attrice deve essere rigettata.
Nulla per le spese attesa la contumacia della resistente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE