Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 11 gennaio 2025, tenuta in forma scritta, la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
l , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo pec: Email_1
Appellante
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Paolini e Massimo Controparte_1
Ferraro, nel cui studio in viale della Repubblica, n. 110, elettivamente Pt_1
domicilia
Appellata
Nonché
Controparte_2
Appellato non costituito
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2041/21 del 16 novembre
2021. Illegittimità procedura selettiva.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. l' impugna la sentenza con la quale il Tribunale ha accolto Parte_2
parzialmente la domanda subordinata della ricorrente, dr.ssa , che aveva CP_1 così concluso: “…disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accogliere il presente ricorso e
ad essere nominata assegnataria dell'incarico di direttore UOC Controparte_1
“branca della sanità animale” area A o, in via subordinata, ordinare alla resistente amministrazione la ripetizione della procedura comparativa sulla base degli stessi criteri, correttamente applicati e condannare l' Parte_1 resistente “al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, nonché all'immagine professionale derivato dall'illegittimo operato posto in essere, da quantificarsi in via equitativa”.
2. L'istante lamentava la mancata assegnazione dell'incarico di Direttore di cui sopra che sarebbe scaturita da una errata valutazione del suo curriculum. Si era
Part verificato che l' con delibera n. 829 del 24 settembre 2020, emanava “avviso interno per il conferimento incarico sostituzione ex art. 22 CCNL area sanità, di direttore UOC “Branca della sanità animale” area A. approvazione schema di bando”.
3. Presentavano domanda di partecipazione nei termini di legge i dottori
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e CP_7 CP_8 Controparte_1 Controparte_9 CP_10
, dirigenti medici veterinari in possesso dei necessari requisiti per essere
[...]
ammessi al suddetto avviso.
4. A seguito di valutazione comparata dei curricula prodotti dagli aspiranti, effettuata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusto verbale prot. n.
107031 del 10 novembre 2020, veniva redatta una graduatoria di merito che vedeva al primo posto il Dott. con 66,65 punti. CP_10
5. Con delibera n. 1312 del 11.12.2020 si procedeva all'affidamento dell'incarico ex art. 22 del CCNL 2016/2018 area sanità di direttore U.O.C. Sanità Animale Area
Parte A del servizio veterinario di questa , collocato al primo posto per Parte_3 un periodo di 9 mesi rinnovabili e, comunque, nelle more dell'espletamento dell'avviso pubblico.
6. La ricorrente dr.ssa , avendo ritenuto il proprio risultato illegittimo CP_1
adiva il Tribunale di Cosenza, al fine di vedersi riconosciute le proprie avverse eccezioni.
Parte 7. Il Giudice del Lavoro, nella costituzione dell' che aveva eccepito la correttezza dell'esame dei curricola presentati dai candidati, ha accolto la domanda subordinata della ricorrente ed ha condannato “l' alla rinnovazione Parte_2 della procedura valutativa per il conferimento dell'incarico di cui all'avviso interno indetto con delibera n. 829 del 24.09.2020 nel rispetto dei medesimi criteri valutativi
Part utilizzati per la formazione della graduatoria. Condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessive € 3.400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con .”. Controparte_10
8. Il Tribunale ha così motivato la decisione: “… 9. Con l'appello l' contesta al primo Giudice contraddittorietà, Parte_1
travisamento della procedura comparativa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, laddove scrive : “…ora se è ben vero che, come anticipato, la procedura che qui viene in rilievo è connotata da spiccati profili di fiduciarietà e che la scelta dell'organo di vertice dell'amministrazione non deve necessariamente convergere con gli esiti della graduatoria vincolandola con la designazione del candidato che abbia conseguito il punteggio più elevato, è altrettanto vero che detta procedura deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 Part e 1375 c.c. cui nella specie – per quanto appena detto – l convenuta non si è conformata. A tanto non può tuttavia conseguire, come richiesto da parte ricorrente con la domanda principale, la declaratoria del suo diritto ad essere nominata assegnataria dell'incarico di direttore UOC “branca sanità animale” poiché ciò si tradurrebbe in un'inammissibile ingerenza giudiziale nella sfera riservata all'Amministrazione.”
9.a. Deduce che sia contraddittoria considerato che il Giudice sembrerebbe Parte dapprima condividere la considerazione della in ordine alla fiduciarietà dell'incarico, sottolineando come il Giudice del lavoro non può interferire nella sfera riservata all'Amministrazione, per poi, invece, scendere proprio nel merito della valutazione operata e addirittura sostituirsi alla commissione nella valutazione comparativa dei due curricula attraverso osservazioni del tutto soggettive e assolutamente inveritiere.
Parte
9.b. L' riscontra la lamentata ingerenza e sostiene che l'atto amministrativo, ovvero il giudizio della Commissione valutatrice, è connotato di un'ampia discrezionalità tecnica rispetto alla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale degli aspiranti, ed in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che l'atto risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, circostanza che non ricorre nel caso di specie, laddove invece il curriculum della ricorrente era stato oggetto di corretta valutazione.
9.c. Si sofferma su due circostanze precise ed addebita al GL di aver sbagliato nella propria valutazione dei titoli riportati nel curriculum della ricorrente e relativi alla frequentazione di 2 degli 8 corsi. Sostiene che la commissione ha dato la giusta valutazione perché era requisito richiesto che detti corsi fossero almeno semestrali e quindi per due di questi non ricorreva tale circostanza trattandosi di corsi di durata inferiore (trimestrali). Bene quindi ha fatto la commissione a non riconoscere 0,80 punti (0,40 per corso).
9.d. Altro errore ha commesso il Tribunale per ciò che riguarda la mancata attribuzione di punti 1.20 in relazione ad una presunta incorretta valutazione degli incarichi di insegnamento universitari, dei quali parte ricorrente sostiene doversi computare in numero di 3, dal raffronto della documentazione prodotta dalla e richiamata dal Giudice si evince come solo uno dei 3 incarichi e, nella CP_1 specie il “corso di zoologia” svolto presso la Università di Catanzaro – Laurea in
Biotecnologie A.A. 2005 -, recasse in se le caratteristiche proprie di un cd. “incarico di insegnamento”. Al contrario, sembrerebbe che le altre voci del curriculum al capitolo “DOCENZE” non siano affatto incarichi di insegnamento universitari ma possono essere annoverati nell'alveo dei corsi tenutesi una tantum presso gli istituti universitari.
10. Si è costituita in questo grado l'appellata ed ha rilevato come, in definitiva,
Parte pure a voler ammettere alcune delle doglianze dell' il Tribunale aveva ravvisato multipli errori di valutazione dei titoli e quindi solo per questo motivo la decisione del
Tribunale di condannare l'azienda a ripetere le operazioni di valutazione deve essere confermata.
10.a. La stessa dr.ssa deduce in premessa alla costituzione che “…In via CP_1
preliminare è opportuno che la narrazione della vicenda sia integrata con circostanze di fatto successive e strettamente connesse al caso in esame. Il Giudice di primo grado ha censurato le valutazioni espresse dalla Commissione e dopo aver riformulato i punteggi assegnati alla dott.ssa , che, se correttamente attribuiti, CP_1
avrebbero consentito alla dirigente di qualificarsi al primo posto in graduatoria, ha
Part ordinato all' di rinnovare la procedura tenendo conto di quanto segnalato in sentenza e la seconda Commissione, disattendendo le indicazioni del Magistrato, secondo il quale alla andavano riconosciuti 5 punti in più, confermava CP_1
sostanzialmente, i precedenti apprezzamenti, aggiungendo alla deducente solo punti
0,35, così che il dott. risultava ancora primo in graduatoria con punti 66,15 CP_10
mentre alla dott.ssa venivano assegnati punti 63,60. CP_1
Veniva impugnato anche il secondo esito della procedura e il giudizio è ancora pendente presso il Tribunale di Cosenza (prossima udienza 5.10.2023).
Il dott. , pertanto, nelle more, espletava l'incarico che gli veniva anche CP_10 rinnovato, svolgendo il medesimo sino al giugno 2022 e l'azienda , anziché Parte_1 indire la procedura selettiva per l'affidamento della funzione di Direttore della struttura complessa (come prevede espressamente la contrattazione collettiva), emetteva un provvedimento “ad personam” e con determina n. 468 /2023 nominava direttamente il resistente.
Si produce la sentenza n. 989/2023, con cui il Tribunale di Cosenza ha dichiarato
“illegittima l'assegnazione diretta dell'incarico di Direttore del Parte_4
, disposta con la determina 468/2022 in favore del dott.
[...] CP_10
, e ordina all' di rinnovare la procedura concorsuale ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 15 ter del d.lgs. 502/1992, per il conferimento dell'incarico di Direttore della citata struttura complessa”, rendendo quindi inefficaci i precedenti atti concorsuali. 10.b. Conclude in via di subordine, considerato che in ottemperanza alla sentenza n. Parte 989/2023, l' ha disposto la rinnovazione della selezione, ritenendo così – come accennato in premessa della presente memoria - implicitamente annullate le precedenti procedure concorsuali, “…si chiede che la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere…”.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. Il Collegio, considerato che l' ha posto in essere Parte_5
una seconda procedura selettiva, ottemperando (di fatto) alla statuizione contenuta nella sentenza oggetto di gravame, e considerato che nessuna posizione ulteriore ha preso a seguito della costituzione dell'appellata in questo grado, nei confronti delle allegazioni e produzioni avversarie, in ossequio al principio della ragione più liquida1, ritiene che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato in data 16 dicembre 2021, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 2041/2021 resa in data 16 novembre 2021, così provvede:
1.- Dichiara cessata la materia del contendere.
2.- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 28 novembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01)
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.