Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12020/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. SA Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12020/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Jesolo, Via Carpaccio, n. 16 rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Tognolo del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito Jesolo, P.zza Email_1
Brescia, n. 1 – è elettivamente domiciliata;
contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente _1 C.F._2
a Jesolo, Via Dune, n. 52/10, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Scarpa del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Jesolo (VE) Email_2
Via Barracuda n. 5/1 – è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.02.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 – premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con e che dalla loro unione era nato il figlio _1
(in data 18.05.2023) – chiedeva a questo Tribunale di disporre la Persona_1
regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Il resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ma chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione del 25.02.2025 dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- Il sig. verserà euro 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con _1
adeguamento ISTAT a titolo di mantenimento ordinario a favore del minore SA e questo a partire dal mese di marzo 2025;
- Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% come dal Protocollo del Tribunale di
Venezia;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
-Il Sig verserà 400 euro – quale somma una tantum – a titolo di adempimento per il CP_1
mancato versamento delle somme pregresse.
- Affidamento congiunto del minore SA, con collocamento dello stesso in via prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre, verrà esercitato nel seguente modo: tre pomeriggi alla settimana (senza pernotto del figlio), con possibilità per le parti di derogare al calendario, previo accordo tra le stesse. Per le vacanze, le parti si metteranno d'accordo liberamente circa il regime di frequentazione del figlio SA.
- Spese di giudizio compensate.”
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso in data 27.02.2025 come in epigrafe. N. 12020/2024 R.G.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così
provvede:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...]à Persona_1
di Piave il 18.05.2023) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese processuali compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero