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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
A. DR e F. Certomà Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.10.2024 la ricorrente, premesso di essere beneficiario di assegno sociale dal 01.08.2019 maggiorato ai sensi delle l. 448/01 e 127/07, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 04.07.2024 con cui l' , dopo aver rideterminato l'ammontare CP_1 CP_2 della prestazione, chiedeva la restituzione della somma di € 2.045,25 in quanto corrisposta in eccesso a titolo di maggiorazione sociale ed aumento al milione a decorrere dal 01.01.2021.
Tale rideterminazione dell'ammontare dell'assegno veniva ricondotta dall' ai CP_1 redditi dichiarati per l'anno 2021.
Alla luce di ciò il ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito in contestazione.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con memoria di costituzione, contestava gli CP_1 assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale. Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021).
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art
2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per l'anno 2021, per effetto del controllo incrociato eseguito con , troverà applicazione, ai fini Controparte_3 della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv.
Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo dell'assegno sociale è stato adottato in data 04.07.2024 (cfr. all.).
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto può richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, con esclusione di quelle erogate nel periodo antecedente.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Si osserva che, in questo caso, i redditi della ricorrente sono stati regolarmente dichiarati (cfr. dich. reddituali 2021 all. ricorrente) ed in ogni caso, si trattava di redditi (“da terreni e fabbricati”) di cui l' certamente aveva o avrebbe potuto CP_2 avere tempestiva conoscenza, trattandosi di redditi assoggettati a comunicazione fiscale. Infatti, anche il dato normativo (D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) ha previsto che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, e rispettivi coniugi, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
La conoscibilità da parte dell' del dato reddituale che ha determinato l'indebito CP_1 in contestazione emerge dalla stessa difesa spiegata dall'Ente il quale riconosce di aver acquisito tale informazione per effetto di un controllo incrociato con
[...]
. CP_3
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente non ripetibilità della somma di € 2.045,25.
Le spese i compensi di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 2.045,25 accertata dall' come indebito assistenziale con provvedimento del 04.07.2024; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute CP_1 nelle more del giudizio;
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Taranto, 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
A. DR e F. Certomà Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.10.2024 la ricorrente, premesso di essere beneficiario di assegno sociale dal 01.08.2019 maggiorato ai sensi delle l. 448/01 e 127/07, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 04.07.2024 con cui l' , dopo aver rideterminato l'ammontare CP_1 CP_2 della prestazione, chiedeva la restituzione della somma di € 2.045,25 in quanto corrisposta in eccesso a titolo di maggiorazione sociale ed aumento al milione a decorrere dal 01.01.2021.
Tale rideterminazione dell'ammontare dell'assegno veniva ricondotta dall' ai CP_1 redditi dichiarati per l'anno 2021.
Alla luce di ciò il ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito in contestazione.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con memoria di costituzione, contestava gli CP_1 assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale. Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021).
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art
2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per l'anno 2021, per effetto del controllo incrociato eseguito con , troverà applicazione, ai fini Controparte_3 della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv.
Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo dell'assegno sociale è stato adottato in data 04.07.2024 (cfr. all.).
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto può richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, con esclusione di quelle erogate nel periodo antecedente.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Si osserva che, in questo caso, i redditi della ricorrente sono stati regolarmente dichiarati (cfr. dich. reddituali 2021 all. ricorrente) ed in ogni caso, si trattava di redditi (“da terreni e fabbricati”) di cui l' certamente aveva o avrebbe potuto CP_2 avere tempestiva conoscenza, trattandosi di redditi assoggettati a comunicazione fiscale. Infatti, anche il dato normativo (D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) ha previsto che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, e rispettivi coniugi, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
La conoscibilità da parte dell' del dato reddituale che ha determinato l'indebito CP_1 in contestazione emerge dalla stessa difesa spiegata dall'Ente il quale riconosce di aver acquisito tale informazione per effetto di un controllo incrociato con
[...]
. CP_3
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente non ripetibilità della somma di € 2.045,25.
Le spese i compensi di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 2.045,25 accertata dall' come indebito assistenziale con provvedimento del 04.07.2024; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute CP_1 nelle more del giudizio;
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Taranto, 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli