TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
La Presidente dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice Unico della
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 5396/2021 promossa
DA
c.f. , nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante dell'omonima ditta individuale, p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Saccone giusta procura in atti;
parte attrice
CONTRO
c.f. p.i. in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, avv. Nicola Rubino, in qualità di
Responsabile della Direzione Legale dell' giusta Controparte_1
procura Rep. 84756 rogito 24092 per atto del notaio Persona_1
del 24 settembre 2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Calabretta giusta procura in atti;
parte convenuta all'udienza del 22 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del giorno 22 aprile 2021, ritualmente notificato alla parte convenuta, , nella qualità di Parte_1
legale rappresentante dell'omonima ditta, ha citato in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la società e ha chiesto il risarcimento CP_2
dei danni, ex art. 2051 cod. civ. ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 20 febbraio 2019, alle ore 3:00 circa. In particolare, ha dedotto che Parte_2
conduceva l'autoarticolato Iveco Stralis, targato EC 441 XJ, di proprietà della ditta individuale lungo la Parte_1
tangenziale della città, procedendo in direzione di Misterbianco, e che nel transitare in uscita dal cavalcavia n. 18, il mezzo impattava violentemente, nella parte anteriore della motrice, contro un cavo elettrico penzolante. A dire della parte attrice, a seguito dell'urto,
l'autoarticolato riportava danni al parabrezza, al paraurti, allo spoiler, ai retrovisori, ai fendinebbia e ad altri elementi strutturali.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 9 settembre 2021, si è costituita in giudizio la società eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità del procedimento siccome instaurato, atteso il mancato rispetto della normativa in materia di negoziazione assistita;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda o, solo in subordine, la declaratoria di concorso di colpa del guidatore.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testimoni ed è stata espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 22 aprile 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione assegnando termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò detto in punto di fatto, in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014.
Infatti, risulta documentalmente provato, e non contestato, che parte attrice ha inviato rituale invito alla negoziazione assistita in data 10 settembre 2021, senza che a tale invito sia seguita alcuna risposta o adesione da parte della convenuta. Ne consegue che, ai sensi della norma citata, il mancato riscontro costituisce legittimo presupposto per la proposizione della domanda giudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata e, per le ragioni che seguono, va accolta.
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui si tratta di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa del custode ed è fondata unicamente sulla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno verificatosi (ex multis, Cass.
Civ. n. 7763/2007; n. 15042/2008; n. 20427/2008; n. 5658/2010).
Grava sul danneggiato l'onere della prova del danno subito e del relativo nesso causale, mentre spetta al custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il rapporto di causalità. Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito adeguata prova del verificarsi del sinistro, della dinamica dello stesso e della riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa in custodia.
In particolare, risulta attendibile e coerente la deposizione del teste
, il quale, presente al momento Testimone_1
dell'accaduto unitamente al guidatore , ha riferito le Parte_1
modalità dell'incidente e ha aggiunto di aver contattato prontamente la
Polizia Stradale, che, giunta sul posto, ha richiesto l'intervento del personale dell' il quale, sopraggiunto, ha identificato e rimosso CP_1
il cavo elettrico penzolante da un cavalcavia, confermando dunque la presenza di un elemento pericoloso proveniente dalla struttura custodita dall'ente convenuto.
Il testimone oculare ha vieppiù precisato, che la galleria era priva di illuminazione e dunque, tenuto conto anche dell'ora in cui si è verificato l'evento (03:00 del mattino), può ben spiegarsi come il conducente non si sia avveduto del cavo penzolante, esimendo lo stesso in tal senso, da qualsivoglia addebito a titolo di concorso colposo nella causazione dell'evento.
Le dichiarazioni testimoniali trovano conforto nella documentazione fotografica allegata, che mostra il mezzo della parte attrice danneggiato frontalmente in più punti, disposti a formare una linea curva approssimativamente a forma di “U”: morfologia perfettamente compatibile con l'urto contro un oggetto flessibile e sospeso – come un cavo elettrico penzolante – la cui curvatura sarebbe fisiologicamente determinata dalla forza di gravità. Detti elementi sono ulteriormente corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U. dott.
[...]
il quale ha accertato che: Per_2
“il prefato autocarro evidenzia danneggiamenti alla sua parte anteriore, riconducibili, per tipologia e morfologia, ad un contatto dinamico con corpo rigido a superficie ristretta e forma non regolare, con residuazione plastica di tracce a 'stampo' che richiamano
l'intreccio di un cavo. Detti danneggiamenti si mostrano senz'altro riferibili/compatibili con una collisione contro un cavo elettrico di tipo intrecciato, posto a servizio degli organi alimentati da energia elettrica della galleria, pendente dalla volta.”
Dall'insieme delle risultanze istruttorie emerge con chiarezza la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa in custodia della parte convenuta (nella specie, infrastruttura stradale comprensiva di impianto elettrico).
Non avendo la convenuta offerto alcuna prova idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito (non si sa nulla in ordine all'ultimo controllo fatto dal personale, al fine di dimostrare la sussistenza di un evento recente, che non poteva essere previsto, né che lo stesso fosse non prevedibile) né tantomeno ad escludere il rapporto di custodia o la riferibilità dell'evento alla propria sfera di controllo, deve ritenersi integrata la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Con riferimento al quantum, il consulente di ufficio ha quantificato i danni in complessivi euro 9.421,92 più iva, somma congruamente determinata sulla base di criteri tecnico-contabili adeguati, alla cui relazione – chiara, esauriente e priva di censure – si fa integrale rinvio, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Alla stregua delle superiori considerazioni, la società convenuta va condannata al pagamento in favore di parte della complessiva somma di euro 11.494,74 iva inclusa (cfr. Cass. n.33369/2022, secondo cui
“Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta,
…”); la detta somma è già liquidata in moneta attuale dal ctu alla data del deposito della relazione (luglio 2024), di guisa che la stessa non necessita di alcuna rivalutazione considerato che il mercato in questione, nel brevissimo lasso di tempo tra la liquidazione e la presente sentenza, non ha subito alcun rilevante cambiamento.
Nessun'altra voce di danno va liquidata, dovendosi evidenziare con riferimento alla richiesta di risarcimento per fermo tecnico del veicolo che secondo la giurisprudenza della S.C., condivisa da questo giudice,
“Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n. 32946/2024); e nella specie, la parte attrice non ha fornito alcuna prova di danno come sopra inteso.
Le spese di lite, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, da liquidarsi, avuto riguardo al valore della causa (da euro 5.2001,00 ad euro 26.000,00) e all'attività svolta, in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5396/2021 R.G., accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società convenuta, per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, danni liquidati in complessivi euro
11.494,74, somma già liquidata in moneta attuale.
Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.341,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese in favore del difensore di parte attrice, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti con decreto emesso in pari data, definitivamente a carico della società convenuta.
Così deciso in Catania il 13 giugno 2025
La Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)