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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6708/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Pintucci (c.f. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ester Caterina Baccigaluppi (c.f. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec:
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arluno (MI) in data 22 novembre 2004 (anno 2004 atto n. 16 parte I)
Separati consensualmente con verbale in data 13/10/2014 omologato con decreto dell'11/11/2014 con le seguenti figlie:
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: OMOLOGARE le seguenti condizioni e DICHIARARE EQUA l'attribuzione una tantum di cui al punto 5)
1) La figlia minore , che il 30 giugno c.a. diverrà maggiorenne, sino ad allora Parte_2 rimane affidata ad entrambi i genitori e residente con la madre nella casa familiare in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a, con possibilità di frequentazione con il padre su accordo diretto tra di loro;
2) La casa familiare in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a (in comproprietà delle parti) non viene assegnata in ragione del trasferimento di quota proprietaria previsto al punto 5) a titolo di una tantum divorzile, fino ad allora ne continuerà ad avere il godimento gratuito con la figlia con i relativi oneri ordinari Controparte_1 Pt_2
(tra cui quelli fiscali, condominiali, le utenze, di manutenzione) a carico esclusivo della stessa.
3) Per il mantenimento di dal mese di luglio 2025 il padre verserà direttamente alla Pt_2 ragazza a titolo di contributo l'importo di euro 700,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2026. Rimangono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di cui alle
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (via email o altra forma di comunicazione elettronica scritta) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche via email o altra forma di comunicazione elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
4) Dal mese di giugno 2025 è revocato il contributo di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne e autosufficiente, la quale ha interrotto la coabitazione con Persona_1 la madre sin dal mese di ottobre 2024 e convive more uxorio. verserà alla Parte_1 ragazza l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di mera liberalità dal mese di giugno 2025 e fino al mese di dicembre 2025.
5) A tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, a titolo di una tantum divorzile previa valutazione di equità da parte del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, si obbliga a: Parte_1
5.1. trasferire la quota-parte del diritto di proprietà allo stesso spettante (50%) sull'abitazione ex coniugale e relative pertinenze in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile a la quale pertanto ne diverrà piena Controparte_1 ed esclusiva proprietaria.
Il trasferimento a titolo di una tantum dovrà effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 presso un notaio scelto da . Per quanto di occorrenza, richiamato il principio di cui alla sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 e l'art. 19 l. n. 74/1987, le parti si avvarranno delle esenzioni ivi previste. Le spese notarili relative al trasferimento della quota di proprietà saranno a carico di;
Parte_1
5.2. estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario residuo sulla casa ex coniugale in Marcallo con
AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a, appoggiato sul c/c cointestato con Controparte_1
n. 656 presso Banco BPM entro la data del trasferimento della quota proprietaria di cui al precedente punto 5.1).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Le parti danno atto dell'adempimento da parte di delle obbligazioni derivanti Parte_1 dalla separazione personale fino alla sottoscrizione del ricorso, in particolare quelle relative ai contributi di mantenimento per le figlie e per la signora e a definizione dei loro CP_1 rapporti patrimoniali concordano di modificare con effetto novativo le pattuizioni di cui all'art. 10) del verbale di separazione omologato e pertanto:
a. rinunciano reciprocamente alla pretesa dei conguagli ivi previsti, che non saranno quindi dovuti;
b. assume per intero l'obbligo di restituire ai propri genitori l'importo Controparte_1 di euro 30.000,00 complessivamente ricevuto al momento dell'acquisto della casa familiare in Marcallo con AS (MI) - di cui diventerà proprietaria esclusiva al trasferimento di quota previsto innanzi al punto 5) - manlevando con effetto liberatorio da ogni Parte_1 obbligazione restitutoria e comunque riferibile a detto immobile.
7) Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 656 c/o il Banco BPM non appena tale operazione sarà consentita dalla Banca una volta estinto il mutuo cointestato su di esso poggiato come previsto innanzi al punto 5.2). Le somme eventualmente giacenti alla chiusura spetteranno a la quale si impegna a manlevare da Controparte_1 Parte_1 ogni e qualsiasi spesa, passività, onere economico e responsabilità verso terzi di cui al predetto conto ad eccezione del mutuo.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a prestarsi, gratuitamente e a semplice richiesta l'una dell'altra alla redazione, alla presentazione e alla firma di ogni eventuale atto e documento e al compimento di ogni atto e pratica conseguenziali e connessi a quanto innanzi previsto ai punti 5), 6) e 7).
9) Le parti danno atto di avere così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e causa, fatto salvo quanto innanzi previsto, intendendosi revocato l'assegno di mantenimento a favore di
[...] al mese di giugno 2025 e dallo stesso mese cessato l'obbligo a carico della stessa CP_1 del pagamento pro-quota delle rate di mutuo sulla casa ex coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III co. c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arluno (MI) in data 22/11/2004 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arluno (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, CP_3
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Pintucci (c.f. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ester Caterina Baccigaluppi (c.f. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec:
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arluno (MI) in data 22 novembre 2004 (anno 2004 atto n. 16 parte I)
Separati consensualmente con verbale in data 13/10/2014 omologato con decreto dell'11/11/2014 con le seguenti figlie:
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: OMOLOGARE le seguenti condizioni e DICHIARARE EQUA l'attribuzione una tantum di cui al punto 5)
1) La figlia minore , che il 30 giugno c.a. diverrà maggiorenne, sino ad allora Parte_2 rimane affidata ad entrambi i genitori e residente con la madre nella casa familiare in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a, con possibilità di frequentazione con il padre su accordo diretto tra di loro;
2) La casa familiare in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a (in comproprietà delle parti) non viene assegnata in ragione del trasferimento di quota proprietaria previsto al punto 5) a titolo di una tantum divorzile, fino ad allora ne continuerà ad avere il godimento gratuito con la figlia con i relativi oneri ordinari Controparte_1 Pt_2
(tra cui quelli fiscali, condominiali, le utenze, di manutenzione) a carico esclusivo della stessa.
3) Per il mantenimento di dal mese di luglio 2025 il padre verserà direttamente alla Pt_2 ragazza a titolo di contributo l'importo di euro 700,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2026. Rimangono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di cui alle
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (via email o altra forma di comunicazione elettronica scritta) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche via email o altra forma di comunicazione elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
4) Dal mese di giugno 2025 è revocato il contributo di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne e autosufficiente, la quale ha interrotto la coabitazione con Persona_1 la madre sin dal mese di ottobre 2024 e convive more uxorio. verserà alla Parte_1 ragazza l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di mera liberalità dal mese di giugno 2025 e fino al mese di dicembre 2025.
5) A tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, a titolo di una tantum divorzile previa valutazione di equità da parte del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, si obbliga a: Parte_1
5.1. trasferire la quota-parte del diritto di proprietà allo stesso spettante (50%) sull'abitazione ex coniugale e relative pertinenze in Marcallo con AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile a la quale pertanto ne diverrà piena Controparte_1 ed esclusiva proprietaria.
Il trasferimento a titolo di una tantum dovrà effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 presso un notaio scelto da . Per quanto di occorrenza, richiamato il principio di cui alla sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 e l'art. 19 l. n. 74/1987, le parti si avvarranno delle esenzioni ivi previste. Le spese notarili relative al trasferimento della quota di proprietà saranno a carico di;
Parte_1
5.2. estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario residuo sulla casa ex coniugale in Marcallo con
AS (MI), via Beato Giovanni Paolo II n. 12/a, appoggiato sul c/c cointestato con Controparte_1
n. 656 presso Banco BPM entro la data del trasferimento della quota proprietaria di cui al precedente punto 5.1).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Le parti danno atto dell'adempimento da parte di delle obbligazioni derivanti Parte_1 dalla separazione personale fino alla sottoscrizione del ricorso, in particolare quelle relative ai contributi di mantenimento per le figlie e per la signora e a definizione dei loro CP_1 rapporti patrimoniali concordano di modificare con effetto novativo le pattuizioni di cui all'art. 10) del verbale di separazione omologato e pertanto:
a. rinunciano reciprocamente alla pretesa dei conguagli ivi previsti, che non saranno quindi dovuti;
b. assume per intero l'obbligo di restituire ai propri genitori l'importo Controparte_1 di euro 30.000,00 complessivamente ricevuto al momento dell'acquisto della casa familiare in Marcallo con AS (MI) - di cui diventerà proprietaria esclusiva al trasferimento di quota previsto innanzi al punto 5) - manlevando con effetto liberatorio da ogni Parte_1 obbligazione restitutoria e comunque riferibile a detto immobile.
7) Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 656 c/o il Banco BPM non appena tale operazione sarà consentita dalla Banca una volta estinto il mutuo cointestato su di esso poggiato come previsto innanzi al punto 5.2). Le somme eventualmente giacenti alla chiusura spetteranno a la quale si impegna a manlevare da Controparte_1 Parte_1 ogni e qualsiasi spesa, passività, onere economico e responsabilità verso terzi di cui al predetto conto ad eccezione del mutuo.
8) Le parti si impegnano reciprocamente a prestarsi, gratuitamente e a semplice richiesta l'una dell'altra alla redazione, alla presentazione e alla firma di ogni eventuale atto e documento e al compimento di ogni atto e pratica conseguenziali e connessi a quanto innanzi previsto ai punti 5), 6) e 7).
9) Le parti danno atto di avere così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e causa, fatto salvo quanto innanzi previsto, intendendosi revocato l'assegno di mantenimento a favore di
[...] al mese di giugno 2025 e dallo stesso mese cessato l'obbligo a carico della stessa CP_1 del pagamento pro-quota delle rate di mutuo sulla casa ex coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III co. c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arluno (MI) in data 22/11/2004 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arluno (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, CP_3
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG