TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 2761/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
SA Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
DA
, nata a [...] il [...] e residente in 38050 Cinte Tesino (TN) Parte_1
Via Franco Badio n. 11, codice fiscale , rappresentata, difesa e domiciliata, C.F._1 giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Martina Gaiardo con studio in Via Bordignon n. 2, 38051
GO GA (TN), recapito PEC codice fiscale Email_1
C.F._2
E
, nato a [...] il [...] e residente in 38050 Cinte Controparte_1
Tesino (TN) Via Franco Badio n. 11, codice fiscale , rappresentato, difeso e C.F._3 domiciliato, giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Ianes con studio in Piazza
Degasperi n. 5, 38051 GO GA (TN), recapito PEC Email_2 codice fiscale C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
13.06.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e conferma dell'elezione di residenza anagrafica presso la casa familiare ubicata in 38050
Cinte Tesino (TN) Via Franco Badio n. 11, ove vivranno con la madre;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
2) La casa familiare, ubicata in 38050 Cinte Tesino (TN) Via Franco Badio n. 11 tavolarmente contraddistinta dalla P.M. 2 p. ed. 441 in P.T. 1171 in C.C. Cinte Tesino, di proprietà del sig. CP_1
, viene assegnata alla sig.ra che vi rimarrà a vivere con i figli;
tutti gli
[...] Parte_1 arredi ed i corredi della casa familiare resteranno nella disponibilità esclusiva della sig.ra Parte_1
3) I minori rimarranno a vivere stabilmente con la madre e vedranno il padre con modalità
[...] che verranno via via concordate tra i genitori;
durante i periodi di permanenza presso di sé, ciascun genitore provvederà ad ogni necessità ordinaria dei minori;
4) Il padre concorrerà al mantenimento ordinario dei figli versando in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre l'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli, con prima rivalutazione a giugno 2026 le parti si impegnano a rinegoziare il contributo al mantenimento allorquando il padre avrà reperito una nuova occupazione;
5) Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro
100,00. La mancata risposta alla richiesta dell'altro genitore entro il termine di cinque giorni varrà come assenso. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese;
6) Ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, i genitori concordano che saranno accreditati sul conto corrente della signora nella misura del 100%. 7) Le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio Pt_1
e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto dei figli e . Per_1 Per_2
8) Spese del giudizio compensate tra le parti”.
Hanno allegato, altresì, il seguente piano genitoriale: “ ha 12 anni e Persona_3 frequenta la Scuola Secondaria di I° grado a Castello Tesino con orario lunedì, mercoledì e venerdì
8.00 – 13.00, martedì e giovedì 8.00 – 17.00. ha 7 anni e frequenta la Scuola Primaria di Pieve Per_2
Tesino con orario dal lunedì al giovedì 8.00 – 16.00, il venerdì 8.00 – 12.00. Entrambi i minori svolgono attività ludico-sportive, anche nei fine settimane, come si legge da piano genitoriale che si allega (doc. 7). I minori sono seguiti dal pediatra Dott.ssa con ambulatorio a GO Persona_4
GA, Piazza Degasperi n. 14. I genitori, all'occorrenza, usufruiscono dell'aiuto delle zie Con
e che si occupano dei bambini in loro assenza”. CP_2
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 13 giugno 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi