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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 893 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ODILONE GIOVANNI e dell'avv. RULLO ANTONIO VINCENZO con domicilio eletto in Busto
Arsizio alla via Ferraris n.10, presso il difensore avv. ODILONE GIOVANNI;
PARTE ATTRICE
CONTRO
p. iva , con il patrocinio dell'avv. BIGATTI BARBARA e con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p. iva n. in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_2 Persona_1
;
[...]
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi al tribunale di Busto Parte_1
Arsizio e società fallita, per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di CP_1 Controparte_2 nel causare il sinistro avvenuto in Olgiate Olona in data 11.06.2007 con condanna dei convenuti Controparte_2 in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 88602,45 o della diversa somma che risulterà in corso di causa.
In sede di verifiche preliminari il giudice ha rilevato che la notifica al è Controparte_3 stata effettuata nei confronti di un soggetto estinto prima del giudizio in quanto il fallimento è stato chiuso nel
2021e quindi ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti dei soci della società assegnando un termine perentorio per la notifica.
Si è costituita tardivamente contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda.
- 1 - Parte attrice con istanza del 01.10.2024 ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto emesso a seguito delle verifiche preliminari dal giudice che ha preceduto il sottoscritto nella trattazione del presente provvedimento chiedendo altresì la modifica del termine per la notifica ai soci della Controparte_2
Tale modifica non è stata concessa.
Parte convenuta con la prima memoria integrativa ha chiesto quindi di dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 307 c.p.c.
Parte attrice in sede di prima udienza non si è opposta alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
La causa è stata decisa all'esito della prima udienza a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Va innanzitutto revocata la contumacia di costituitasi a seguito delle verifiche preliminari in cui Controparte_1 era stata dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, va rilevato che parte attrice non ha ottemperato all'ordine di notifica nel termine perentorio concessole, nei confronti di un litisconsorte necessario.
A tal proposito va rilevato che “quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato
(Cass.6982/2016).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il giudice ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei soci della in quanto il Controparte_2 Controparte_3
è stato chiuso prima dell'inizio del presente procedimento e quindi la notifica era stata effettuata nei confronti di un soggetto estinto prima del giudizio.
L'attore non ha ottemperato all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso dal giudice.
Parte attrice ha chiesto con istanza del 1.10.2024 di modificare il termine per la notifica del decreto ai litisconsorti deducendo di essersi accorto, al momento della notifica, dell'errore materiale contenuto nel decreto emesso in sede di verifiche preliminari circa la data di rinvio dell'udienza.
Tale modifica non è stata concessa in quanto trattasi di termine perentorio che consentiva comunque la notifica nei termini di legge dovendosi ritenere la data di udienza fissata comunque successiva a quella indicata, alla luce della circostanza che il 19.02.2024 era data già trascorsa al momento del deposito del decreto del
15.07.2024, emesso a seguito delle verifiche preliminari dal precedente giudice.
La mancata integrazione del contraddittorio da parte dell'attore nei confronti dei litisconsorti comporta l'estinzione del processo per inattività del medesimo attore.
- 2 - Ai sensi dell'articolo 307 c.p.c. (così come riformato dalla legge n.69/2009) l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
Quanto alla forma dell'adottando provvedimento, va rilevato che davanti al Giudice Unico del Tribunale
l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria, tanto è vero che nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (in proposito cfr. Cassazione
civile, sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17772; Tribunale di Milano 2 giugno 1997).
Alla luce di tali motivazioni, occorre dunque, cancellare la causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Quanto alle spese si osserva che, in applicazione dell'art. 310 c.p.c., le stesse restano “a carico delle parti che le hanno anticipate”, posto che l'estinzione non è stata contestata.
Sul punto si evidenzia che si ha contestazione della estinzione idonea ad applicare i diversi principi della soccombenza, laddove le parti al riguardo abbiano formulato tesi contrapposte (cfr. in parte motiva Cass. 2005
n. 137369); così non è stato nel caso di specie in quanto entrambe le parti hanno chiesto di dichiararsi l'estinzione della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziando, sulla causa in epigrafe, respinta ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così provvede:
1. revoca la contumacia di Controparte_1
2. dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3. dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 893 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ODILONE GIOVANNI e dell'avv. RULLO ANTONIO VINCENZO con domicilio eletto in Busto
Arsizio alla via Ferraris n.10, presso il difensore avv. ODILONE GIOVANNI;
PARTE ATTRICE
CONTRO
p. iva , con il patrocinio dell'avv. BIGATTI BARBARA e con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p. iva n. in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_2 Persona_1
;
[...]
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi al tribunale di Busto Parte_1
Arsizio e società fallita, per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di CP_1 Controparte_2 nel causare il sinistro avvenuto in Olgiate Olona in data 11.06.2007 con condanna dei convenuti Controparte_2 in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 88602,45 o della diversa somma che risulterà in corso di causa.
In sede di verifiche preliminari il giudice ha rilevato che la notifica al è Controparte_3 stata effettuata nei confronti di un soggetto estinto prima del giudizio in quanto il fallimento è stato chiuso nel
2021e quindi ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti dei soci della società assegnando un termine perentorio per la notifica.
Si è costituita tardivamente contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda.
- 1 - Parte attrice con istanza del 01.10.2024 ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto emesso a seguito delle verifiche preliminari dal giudice che ha preceduto il sottoscritto nella trattazione del presente provvedimento chiedendo altresì la modifica del termine per la notifica ai soci della Controparte_2
Tale modifica non è stata concessa.
Parte convenuta con la prima memoria integrativa ha chiesto quindi di dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 307 c.p.c.
Parte attrice in sede di prima udienza non si è opposta alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
La causa è stata decisa all'esito della prima udienza a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Va innanzitutto revocata la contumacia di costituitasi a seguito delle verifiche preliminari in cui Controparte_1 era stata dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, va rilevato che parte attrice non ha ottemperato all'ordine di notifica nel termine perentorio concessole, nei confronti di un litisconsorte necessario.
A tal proposito va rilevato che “quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato
(Cass.6982/2016).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il giudice ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei soci della in quanto il Controparte_2 Controparte_3
è stato chiuso prima dell'inizio del presente procedimento e quindi la notifica era stata effettuata nei confronti di un soggetto estinto prima del giudizio.
L'attore non ha ottemperato all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso dal giudice.
Parte attrice ha chiesto con istanza del 1.10.2024 di modificare il termine per la notifica del decreto ai litisconsorti deducendo di essersi accorto, al momento della notifica, dell'errore materiale contenuto nel decreto emesso in sede di verifiche preliminari circa la data di rinvio dell'udienza.
Tale modifica non è stata concessa in quanto trattasi di termine perentorio che consentiva comunque la notifica nei termini di legge dovendosi ritenere la data di udienza fissata comunque successiva a quella indicata, alla luce della circostanza che il 19.02.2024 era data già trascorsa al momento del deposito del decreto del
15.07.2024, emesso a seguito delle verifiche preliminari dal precedente giudice.
La mancata integrazione del contraddittorio da parte dell'attore nei confronti dei litisconsorti comporta l'estinzione del processo per inattività del medesimo attore.
- 2 - Ai sensi dell'articolo 307 c.p.c. (così come riformato dalla legge n.69/2009) l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
Quanto alla forma dell'adottando provvedimento, va rilevato che davanti al Giudice Unico del Tribunale
l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria, tanto è vero che nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (in proposito cfr. Cassazione
civile, sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17772; Tribunale di Milano 2 giugno 1997).
Alla luce di tali motivazioni, occorre dunque, cancellare la causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Quanto alle spese si osserva che, in applicazione dell'art. 310 c.p.c., le stesse restano “a carico delle parti che le hanno anticipate”, posto che l'estinzione non è stata contestata.
Sul punto si evidenzia che si ha contestazione della estinzione idonea ad applicare i diversi principi della soccombenza, laddove le parti al riguardo abbiano formulato tesi contrapposte (cfr. in parte motiva Cass. 2005
n. 137369); così non è stato nel caso di specie in quanto entrambe le parti hanno chiesto di dichiararsi l'estinzione della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziando, sulla causa in epigrafe, respinta ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così provvede:
1. revoca la contumacia di Controparte_1
2. dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3. dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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