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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1847/2025 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 50 ed 80 del d.lgs. n. 14/2019 e succ. mod. ed integraz. (cd. codice della crisi e dell'insolvenza tra imprese, detto, anche per comodità, c.c.i.i.), con ricorso depositato telematicamente il 9 maggio 2025
DA
(c.f.: ) nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mascolo (c.f.: ) C.F._2
- RECLAMANTE -
CONTRO
1) l (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Via Controparte_1 P.IVA_1
CP_ Giorgione, 106, in Roma;
2) l' (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede P.IVA_2
CP_ alla via Ciro Il Grande, 21, in Roma;
3) l (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., P.IVA_3
con sede alla via IV Novembre, 144, in Roma;
4) l Controparte_4
c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Calabria, 46,
[...] P.IVA_4
in Roma;
5) la nella qualità di concessionaria dei servizi del CP_5 Controparte_6
(c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Piazza Capranica,
[...] P.IVA_5
95, in Roma, 6) la (c.f.: ), in persona del suo Parte_2 P.IVA_6
l.r.p.t., con sede alla via S. Aspreno, 2, in 7) l' (c.f.: Pt_2 Controparte_7
), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Piazza della Repubblica, 59, in P.IVA_7
Pag. 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Roma; 8) l' (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_8 P.IVA_8
con sede alla via Giuseppe Grezar, 14, in Roma;
9) Parte_3
c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede al corso Garibaldi,
[...] P.IVA_9
73, in Torre del Greco (Na); 10) la (c.f.: Controparte_9
in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Gino Alfani, 15, in Torre P.IVA_10
Annunziata (NA); 11) la c.f.: ), in persona del suo Controparte_10 P.IVA_11
l.r.p.t., con sede alla via XXV Aprile, 7, in Lainate (MI); 12) la (c.f.: CP_11
), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Trentola, 211, in Ercolano (NA); P.IVA_12
13) il (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con Controparte_12 P.IVA_13
sede alla via Luigi Boccherini, 15, in Roma;
14) la (c.f.: ), in Controparte_13 P.IVA_14
persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Vannella Gaetani, 27, in 15) la Pt_2 [...]
(c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_14 P.IVA_15
- RECLAMATI INTIMATI -
NONCHE'
(c.f.: ), quale gestore OCC Presidium Debitores di Controparte_15 C.F._3
Trecase e l'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (cd. O.C.C.) di Trecase (c.f.:
), iscritto al n. 349/A registro OCC Ministero della Giustizia, in persona del P.IVA_16
direttore dott. Eduardo Roberto - RECLAMATI INTIMATI -
AVVERSO il decreto emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 5 maggio 2025, comunicato in pari data, nel procedimento ivi pendente col n. 64/2024 reg. gen.,Pconclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da il 17 maggio 2024, Parte_1
per l'omologazione della domanda di concordato minore da quest'ultimo depositata
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Il decreto impugnato ed il reclamo.
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con il decreto oggetto del reclamo in esame, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dal , imprenditore individuale che aveva cessato la sua attività Pt_1
d'impresa di esercizio di un bar nel 2023, sulla base della seguente motivazione: “rilevato che il debitore è un ex imprenditore individuale, avendo gestito un bar sino alla data del
30 maggio 2023, data di cancellazione dal registro delle imprese della ditta di cui era
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 2 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
titolare; rilevato che ai sensi dell'art. 34, comma quarto, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'imprenditore che abbia cessato la propria attività non può accedere alle procedure di ristrutturazione del debito e di concordato minore;
rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la norma appena menzionata fa riferimento agli imprenditori cancellati, tout court considerati, senza distinzione tra imprenditori individuali o collettivi;
rilevato, peraltro, che, come evidenziato nella pronuncia n. 2269 del 26 luglio 2023, resa dalla prima Presidente Corte di Cassazione, in merito alla qualificazione giuridica soggettiva di imprenditore posta a base dell'istituto del concordato minore e, più nello specifico, in ordine alla questione circa la possibilità per un ex imprenditore, una volta cessata, con cancellazione dal Registro delle imprese, l'attività commerciale, di accedere ai suddetti strumenti, il tema va affrontato alla luce della giurisprudenza già formatasi in materia di concordato preventivo secondo cui il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura (analogamente
a quella del concordato minore), infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicche l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (cfr., Cassazione sentenza n. 4329/20, depositata il 20 febbraio 2020; Cass.
21286/15); rilevato, inoltre, che nella citata pronuncia della prima Presidente è stato anche precisato che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali;
ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, che, in ragione della avvenuta cancellazione della impresa individuale dal registro delle imprese, trovi applicazione al caso in esame l'art. 33, comma quarto, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”.
Col reclamo in esame, il ha contestato il decreto del Tribunale, per avere il Pt_1
primo Giudice sorprendentemente dichiarato l'inammissibilità della sua domanda, sebbene in un primo momento si fosse orientato in senso differente, consentendo addirittura l'apporto di finanza esterna da parte dei parenti del ed il voto dei Pt_1
creditori, che, a maggioranza, si erano espressi a favore della proposta di concordato del ricorrente (93,21 % a favore e 6,79% contro), nonché procedendo, nel frattempo, a n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 3 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sospendere, su richiesta del reclamante, la procedura esecutiva mobiliare pendente (art. 78, co. 2, lett. d) del c.c.i.i.).
Il Tribunale, infatti, in un primo momento, aveva ritenuto che la cessazione dell'attività d'impresa del ricorrente risalisse ad un periodo inferiore ai 12 mesi e che “la cancellazione della ditta individuale dal registro imprese non è ostativa all'apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma secondo, CCII, nonostante il disposto dell'art. 33, comma quarto, CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.”.
Ha, pertanto, censurato il decreto impugnato, sostenendo che:
a) il primo Giudice aveva violato la normativa dettata dal codice della crisi d'impresa in tema di concordato minore (artt. 77, 79 ed 80), in quanto non avrebbe potuto più dichiarare l'inammissibilità della domanda – peraltro senza una motivazione, neppure apparente, ma soltanto richiamando l'orientamento della Suprema Corte (decreto della
Prima Presidente n. 22699/2023) – in precedenza dichiarata ammissibile sugli stessi aspetti, consentendone l'apertura ed il voto dei creditori. A suo dire, espletate correttamente tali fasi, il giudice non avrebbe potuto nuovamente intervenire sull'ammissibilità della domanda e sulla sua convenienza se non in presenza di contestazioni dei creditori dissenzienti;
b) il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la norma dell'art. 33, co. 4 del c.c.i.i., secondo cui “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”, si applica anche all'imprenditore individuale, la cui cancellazione dal Registro delle imprese risale ad un periodo inferiore all'anno, motivando tale nuova posizione mediante il richiamo alla tesi manifestata dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, che, col suo decreto n. 22699 del 26 luglio 2023, si era a sua volta uniformata a quanto espresso sul punto da altri precedenti della stessa Corte, che avevano esteso all'imprenditore individuale (anche se minore), la normativa dettata in tema di società dagli artt. 2495 c.c.
e 10 l. fall., per cui non solo la cancellazione della società, ma anche quella dell'imprenditore individuale, dal Registro delle imprese, se intervenuta entro l'anno dalla cancellazione, impediva all'ex imprenditore cancellato, in pendenza della procedura di apertura del fallimento, di fare accesso alla procedura di concordato “trattandosi di
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 4 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare” (così, Cass. 4329/2020; Cass. 21286/2015).
A suo dire, al contrario, la norma censurata avrebbe dovuto fare riferimento solo all'imprenditore collettivo, giacché solo quest'ultimo si estingue(va) a seguito della cancellazione, non rispondendo più delle sue pregresse obbligazioni, mentre l'imprenditore individuale continua(va) a risponderne come persona fisica, con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), per cui solo in relazione a quest'ultimo dovevano e devono operare le garanzie, previste dal diritto unionale, della più ampia tutela in termini di seconda chance.
Nello specifico, il reclamante ha sostenuto che solo aderendo alla citata interpretazione dell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. si può riconoscere all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese la più ampia tutela, consistente non solo - come semplicisticamente affermato dalla Prima Presidente nel suo decreto - nella possibilità di accedere all'esdebitazione, a lui garantita dall'art. 282 del c.c.i.i. mediante il ricorso alla procedura residuale della liquidazione controllata, ma anche consentendogli di poter fare ricorso ad una procedura di carattere negoziale (non giudiziale come la citata liquidazione controllata), che, da un lato garantisce il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, dall'altro preserva la facoltà del debitore di fare ricorso alla finanza esterna, senza liquidare i propri beni, e gli consente di ottenere in modo automatico - dopo la compiuta esecuzione dell'accordo coi creditori - l'esdebitazione, senza dover sottostare ai rigidi controlli, anche di meritevolezza, ai tempi ed alle condizioni ostative dettate per l'esdebitazione prevista per la procedura della liquidazione controllata dall'art. 282, co 2, c.c.i.i., (male fede, colpa grave e frode nell'aver cagionato il sovraindebitamento).
Tale interpretazione dell'art. 33, ult. co. c.c. è l'unica - a suo dire - conforme, da un lato, ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 111 della Costituzione, poiché, diversamente, l'imprenditore individuale cancellato avrebbe meno strumenti di tutela: i) del consumatore, che, tramite il piano di ristrutturazione dei suoi debiti, potrebbe conservare le sue proprietà, rateizzare i debiti e rinascere (cd. seconda chance), ii) della n.1847/2025
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ditta individuale ancora attiva, che potrebbe chiudere un concordato favorevole, che avrebbe chiuso anche da cessata, iii) del professionista persona fisica cancellato dall' albo, per il quale non opererebbe la limitazione di cui al citato art. 33, ult.co. c.c.i.i.; dall'altro lato, ai principi del diritto dell'unione europea (direttiva insolvency n. 2019/1023, artt. 9
e 11), che consentono al debitore di fare ricorso agli strumenti negoziali per il migliore soddisfacimento dei suoi creditori.
Tanto premesso, ha riepilogato i termini della proposta di concordato minore offerta ai creditori e da questi già accettata a maggioranza, che prevede(va) di poter offrire loro, a fronte di debiti dell'importo di 131.674,00 €, un attivo di 38.667,00 € - ben superiore a quello ricavabile dalla liquidazione controllata dei suoi beni di soli 27.000,00
€ - con il soddisfacimento, in circa 7 anni, nella percentuale del 100% dei creditori in prededuzione e dei privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. nonché nella percentuale delll'8% degli altri creditori privilegiati degradati a chirografo e dei chirografari puri, che, in caso di liquidazione controllata non otterrebbero alcunché.
Ha chiesto, pertanto, che la Corte, in esecuzione dei poteri ad essa concessi, ai sensi degli artt. 50 ed 80 ult. comma c.c.i.i., voglia “in via preliminare confermare ex art. 78 l. d
CCII la sospensione della procedura esecutiva rg 1049/2024, GE dott. Di Biase, Trib Torre
Annunziata, riguardante il pignoramento presso terzi di somme da veicolarsi nel concordato ed ivi già considerate (cfr doc. 22 e 23, cambiali); 1) revocare il decreto di diniego dell'omologazione della proposta di concordato minore presentata dal sig.
[...]
, per i motivi esposti in narrativa;
2) emettere sentenza di omologazione della Pt_1
proposta di concordato minore sopra descritta;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa con antistatarietà”.
2. Nessuno si è costituito per l'OCC e per i 15 creditori, ai quali il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale sono stati ritualmente notificati.
3. All'udienza del 24 giugno 2025, la Corte si è riservata la decisione.
B. La decisione della Corte: il quadro normativo di riferimento e l'art. 33, ult. comma c.c.i.i.
I. Il reclamo va accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
II. Viene all'esame della Corte una fattispecie decisa dal Tribunale con l'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dal sulla base Pt_1
n.1847/2025
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dell'art. 33 del c.c.i.i., intitolato “Cessazione dell'attività del debitore”, norma inserita nell'ambito del titolo III (relativo alle imprese commerciali sottoponibili a liquidazione giudiziale), intitolato “procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza” e modificata ben due volte, col primo correttivo del 2020 (d.lgs n.
147/2020) e poi col terzo correttivo (d.lgs. n. 136/2024).
Il primo correttivo ha inserito nell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. il riferimento al concordato minore, procedura prevista e disciplinata dal successivo titolo IV, dedicato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alle quali le norme del titolo III trovano applicazione nei limiti della compatibilità (cfr. art. 65, co. 2 c.c.i.i. inserito nel capo II del titolo IV del codice della crisi).
Tale correttivo ha, altresì, modificato l'art. 35 dettato in materia di “morte del debitore”, sostituendo alla parola “liquidazione concorsuale” quella della liquidazione giudiziale e controllata, con lo scopo evidentemente di limitare la disciplina in esso contenuta alle sole procedure di liquidazione dettate per i piccoli ed i grandi imprenditori individuali e con l'intento di escludere dalla sua applicazione il “concordato liquidatorio”, ricompreso nella precedente dizione di “liquidazione concorsuale”.
Il secondo correttivo, invece, è intervenuto sulla norma con due modifiche:
1) ha inserito nel primo comma dell'art. 33, accanto alla liquidazione giudiziale delle imprese cd. maggiori (un tempo fallibili), il riferimento alla liquidazione controllata, procedura liquidatoria destinata alle imprese cd. minori per mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del c.c.i.i., così consentendo anche a queste ultime, se cancellate dal registro delle imprese entro l'anno, di poter accedere alla procedura liquidatoria;
2) ha inserito nell'art. 33 un co. 1 bis, che consente al debitore persona fisica (non alle società cd. minori) cancellato dal registro delle imprese, di poter accedere alla procedura di liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al co. 1, cioè oltre l'anno dalla cancellazione, e tanto al fine di agevolarne l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva Insolvency, citati anche dal reclamante.
La difficoltà di interpretazione della citata norma, in particolare, dell'ultimo suo comma - nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore minore cancellato dal registro delle n.1847/2025
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imprese - emerge dai numerosi interventi dei giudici di merito, specie dei Tribunali, che, nel tentativo di conservare al debitore cancellato la possibilità di accesso al detto strumento - inteso evidentemente come concordato minore di tipo liquidatorio - hanno sostenuto che la norma in esame si applica soltanto all'imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945
c.c., al contrario dell'imprenditore individuale, che, con l'iscrizione della sua cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2196 ult.co. c.c. non "cessa di esistere", ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta.
La detta difficoltà è stata peraltro sottolineata nella Relazione al correttivo ter del c.c.i.i. dettato dal d. lgs n. 136/2024 proveniente dall'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione, che, alla pag. 79, ha rimesso all'interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice.
Tanto a dispetto di ciò che sostiene la dottrina, che, cioè, la norma risulta irragionevole e discriminatoria, e che tale suo difetto potrà essere superato solo con un ulteriore intervento normativo (cd.correttivo quater) oppure mediante l'intervento della
Corte Costituzionale.
Orbene, ritiene questa Corte che la norma dell'art. 33, ult. co., c.c. non consente di ritenere che essa si riferisca soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero alle società) cancellati dal registro dalle imprese, giacché l'intero articolo si riferisce alla cessazione dell'attività in generale degli imprenditori, senza distinguere tra impresa individuale e collettiva, mentre laddove il legislatore ha voluto riferirsi al solo imprenditore individuale, lo ha fatto espressamente, come ad es. all'art. 33, co 1 bis di tale articolo, inserito col correttivo ter, che ha attribuito al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione.
Ne consegue che il fine della maggiore tutela dell'imprenditore individuale cancellato, che aveva mosso le citate interpretazioni, va ricercato altrove, ed, in particolare, nell'esegesi della norma, nata - come ben riferito dalla Prima Presidente nel suo decreto - dall'esigenza del codice della crisi di risolvere una questione che si era posta n.1847/2025
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nel regime attuale, e risolta con il principio scaturente dalle sentenze della Suprema
Corte, citate nel decreto della Prima Presidente - cioè la sentenza n. 21286/2015, riferita alla società cancellata dal registro delle imprese, e la n. 4329/2020, specificamente riferita all'imprenditore individuale cancellato - secondo cui “Il combinato disposto degli artt. CP_1 2495 c.c. e 10 impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude
"ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”.
Per gli imprenditori collettivi ed individuali, infatti, si poneva l'esigenza di evitare che l'utilizzo dello strumento concordatario, presumibilmente volto alla continuazione dell'attività d'impresa, potesse essere usato, o meglio abusato, da chi volontariamente si era cancellato dal registro delle imprese, scegliendo di porre fine alla propria attività
d'impresa, rispetto alla quale, pertanto, neppure poteva porsi un problema di risoluzione di una crisi d'impresa, e dunque, di continuazione dell'attività.
E' plausibile, pertanto, ritenere che la norma dell'art. 33, ult. comma, c.c.i.i., prendendo spunto dal diritto vivente - come accaduto anche per la risoluzione di altre problematiche, stante anche il differimento dell'entrata in vigore del c.c.i.i. - abbia inteso riferirsi al solo concordato preventivo in continuità, non anche a quello liquidatorio, rispetto al quale non si ponevano le problematiche evidenziate nelle citate sentenze;
ciò tanto più con riferimento all'imprenditore individuale, per il quale neppure si poneva un problema di estinzione dell'ente a seguito della cancellazione, e dunque, di legittimazione del legale rappresentante alla presentazione del concordato.
Del resto, ciò che contraddistingue il concordato liquidatorio rispetto al concordato preventivo in continuità è la liquidazione dei beni senza la previsione della continuazione dell'attività, che, per l'appunto, si voleva “escludere” nell'ipotesi di impresa che volontariamente aveva deciso di cancellarsi dal registro delle imprese, così dando prova di voler cessare l'attività d'impresa.
n.1847/2025
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Sovviene a confermare la citata interpretazione il fatto che:
a) la norma dell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. accomuna al concordato preventivo (per l'impresa sopra soglia) ed al concordato minore (per l'impresa minore sotto soglia)
l'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione, destinata a risolvere la crisi d'impresa mediante la continuazione dell'attività, sicché è presumibile che anche le prime due procedure si riferiscano ad ipotesi diverse da quelle liquidatorie, che prevedono cioè la continuità aziendale delle imprese che ad esse fanno accesso, alle quali, dunque, deve giustamente essere preclusa tale continuazione, nell'ipotesi in cui mediante la cancellazione dal registro delle imprese, esse hanno rinunziato, sia pure implicitamente, a tale continuità;
b) il primo correttivo - intervenuto in periodo di post pandemia e di attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. P.N.R.R.) - ha avuto tra i suoi obiettivi, in coerenza con l'intero impianto del codice della crisi, di chiaro disfavore per le ipotesi liquidatorie, la continuazione dell'attività d'impresa, così decidendo di sanzionare con l'inammissibilità, nella parte del titolo III, capo III, anche la proposta di concordato minore (in continuità) presentata dal piccolo imprenditore cancellato, onde evitare che tale proposta possa ritardare la liquidazione del suo patrimonio, qualora nell'anno dalla cancellazione ne sia stata richiesta l'apertura, sostanzialmente allineando tale soluzione a quella già adottata per l'imprenditore commerciale non piccolo;
c) il successivo correttivo ter ha voluto ampliare, anziché restringere, le possibilità di tutela dell'imprenditore persona fisica cancellato (presumibilmente, quello piccolo, il solo che può accedere alla liquidazione controllata), consentendo a quest'ultimo di poter richiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (non esistendo per lui l'ostacolo, posto dall'estinzione della società con la cancellazione dal registro delle imprese, come previsto dall'art. 2495 c.c.), e dunque, di accedere - alla chiusura di tale procedura, e comunque, dopo tre anni dalla sua apertura - all'esdebitazione dai propri debiti, sicché non avrebbe senso un'interpretazione dell'art. 33, ult. co., che priva tale soggetto di un altro strumento di tutela, quello del concordato liquidatorio, che, a ben vedere, è l'unico strumento di carattere negoziale a contenuto liquidatorio, cui l'imprenditore piccolo può accedere e che gli garantisce, più della liquidazione controllata, un'effettiva seconda chance.
A tal riguardo, infatti, l'interpretazione prescelta da questa Corte è l'unica n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 10 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
compatibile con i principi informatorI del codice della crisi, in quanto consente al piccolo imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese, mediante la scelta del concordato minore liquidatorio: a) di poter evitare la liquidazione integrale di tutti i suoi beni (non potendosi avere una procedura di liquidazione controllata limitata soltanto ad una parte dei suoi beni) (cd. principio della residualità delle ipotesi liquidatorie integrali),
b) di poter ottenere l'esdebitazione automatica dai propri debiti senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall'art. 282, co. 1, c.c.i.i., e comunque, la chiusura della procedura (cd. principio della rapida esdebitazione per favorire una seconda chance); c) ma, soprattutto, consente al citato piccolo imprenditore cancellato - esigenza questa del tutto dimenticata nel decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione - di poter fare ricorso alla finanza esterna, prevista dall'art. 74, co.2, c.c., mediante l'apporto di risorse (esterne) che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali rispetto all'alternativa liquidatoria).
A ragionare diversamente, ritenendo cioè precluso al piccolo imprenditore persona fisica cancellato l'accesso a qualsiasi ipotesi di concordato (non solo in continuità, ma anche liquidatorio), e ritenendo che l'unico strumento a sua disposizione sia quello della liquidazione controllata, si priverebbe tale soggetto della possibilità di risolvere il suo sovraindebitamento mediante l'apporto di risorse esterne, giacché la liquidazione controllata, di regola, non prevede - a differenza dell'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore non piccolo – la possibilità di fare ricorso alla finanza esterna, tramite la domanda di accesso al vecchio concordato fallimentare, ora concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 c.c.i.i.), che, consente non solo a creditori e terzi, ma anche allo stesso imprenditore commerciale non piccolo, sia pure dopo un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale, di soddisfare i propri creditori mediante apporto di finanza esterna, purché si incrementi l'attivo almeno del 10%.
Né può sostenersi che il piccolo imprenditore cancellato possa fare ricorso allo strumento della composizione negoziata, e/o al concordato semplificato, non perché, in generale, preclusa agli imprenditori sotto soglia, quanto perché esso, ai sensi dell'art. 25 quater c.c.i.i., è uno strumento utilizzabile “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”, ipotesi non praticabile con la cancellazione del piccolo imprenditore dal registro delle imprese.
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 11 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
D'altronde, l'interpretazione proposta, non solo si armonizza – come detto - con i principi generali del codice della crisi, ma, ciò che più conta, è l'unica conforme alla
Costituzione, in quanto consente di evitare le già descritte disparità di trattamento, quelle cioè tra l'imprenditore piccolo cancellato da una parte, ed il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese, il socio fideiussore di società in cui egli rivestiva un ruolo dominante, dall'altra, nonché quella con la posizione del piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese.
In quest'ultimo caso, infatti, l'imprenditore minore, prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, potrà presentare la proposta di concordato minore, possibilità invece preclusa al medesimo imprenditore cessato e cancellato.
Al riguardo, si potrebbe ritenere che la scelta della cancellazione - di regola determinata dal fine di evitare, decorso l'anno, l'iniziativa dei creditori volta alla richiesta di apertura della liquidazione controllata del proprio debitore (art. 33 c.c.i.i.) - destina l'ex imprenditore minore persona fisica cancellato dal R.I. proprio all'ineluttabile conseguenza di riservargli, come unica possibilità di accedere all'esdebitazione, lo strumento che egli voleva evitare con la cancellazione, cioè la liquidazione controllata.
Inoltre, laddove dovesse essere escluso l'accesso, su richiesta del piccolo imprenditore cancellato, al concordato minore liquidatorio, non potrebbe giustificarsi la possibilità a lui consentita dall'art. 271 c.c.i.i. qualora la sua richiesta sia conseguenza della domanda di liquidazione controllata avanzata dai suoi creditori (cfr. per tutti, Trib.
Ancona, 11 gennaio 2023, in www.ilcaso.it; App. Firenze, 20 giugno 2023, in www.ilcaso.it).
Infatti, l'art. 271 c.c.i.i., prevede, a valle di una liquidazione controllata chiesta da un creditore, la possibilità per il debitore (senza nessuna specificazione, e quindi, presumibilmente, anche quello cancellato, non essendo richiamato il divieto di cui all'art. 33, ult. co. c.c.i.i.) di accedere a una procedura “di cui al capo IV del titolo IV”, includendovi espressamente anche il concordato minore. Tale previsione conferma, quindi,
l'accessibilità agli strumenti negoziali liquidatori anche per soggetti persone fisiche cessate, come alternativa alla via della liquidazione controllata.
Infine, non può sottacersi l'ulteriore disparità di trattamento che si avrebbe qualora n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 12 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dovesse prevalere la tesi, pur vero ancora recessiva nella giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. per tutti, il decreto della Prima Presidente della Cassazione qui in esame, che conferma il principio espresso dalla risalente Cass. 1869/2016), che qualifica come consumatore anche chi ha debiti consumeristici prevalenti su quelli assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa.
In tal caso, l'imprenditore minore persona fisica cessato, i cui debiti hanno natura mista con prevalenza di quelli consumeristici, potrebbe accedere, anche dopo la cancellazione, al piano di ristrutturazione dei debiti (oltre che alla liquidazione controllata), con i benefici da essa derivanti, tra cui, la possibilità di salvare i propri beni, di fare accesso alla finanza esterna e di ottenere un pagamento dilazionato dei propri creditori, nonché un'esdebitazione collegata all'omologa del piano ed alla sua corretta esecuzione;
viceversa, gli imprenditori minori cessati e cancellati, come il reclamante
, che hanno una debitoria composta esclusivamente da debiti contratti Pt_1
nell'esercizio della propria cessata attività d'impresa, sarebbero destinati inesorabilmente alla sola presentazione di un ricorso per l'apertura della propria liquidazione controllata, con gli svantaggi connessi, cioè, la privazione di tutti i propri beni, l'impossibilità di fare ricorso alla finanza esterna, di godere di un'esdebitazione più veloce.
III. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'art. 33, ult. comma c.c.i.i. va interpretato, a giudizio di questa Corte, nel senso di sanzionare con l'inammissibilità la sola presentazione da parte dell'imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese di una domanda di accesso alla procedura di concordato minore con continuità, facendo salva la sua possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio.
IV. Per le ragioni sopra dette, la domanda presentata dal andava e va Pt_1
ritenuta ammissibile e soggetta alla speciale disciplina di cui all'art. 74 c.c.i.i., ed, in particolare, al suo comma 2, che prescrive, nel caso di concordato minore liquidatorio, il necessario ricorso alla finanza esterna in una misura non predeterminata (come nel concordato preventivo liquidatorio di cui all'art. 84, co. 4, c.c.i.i.), ma in modo da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile.
Nella specie, durante il procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, erano stati già esaminati tutti i profili di ammissibilità della proposta del n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 13 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
: la procedura, come detto, era stata in un primo momento ritenuta ammissibile, Pt_1
e se n'era dichiarata l'apertura con conseguente votazione dei creditori, che si erano espressi quasi all'unanimità a favore del piano presentato dal con il supporto del Pt_1
gestore della crisi, nominato dall'Occ (93,21 % a favore e 6,79% contro).
La Corte, pertanto, è chiamata in tale sede a confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano di concordato minore, non risultando d'ostacolo a tale giudizio quanto espresso dal col suo primo motivo di reclamo, secondo cui il Tribunale, Pt_1
dopo l'espletamento quasi integrale della procedura, non avrebbe potuto ritornare sulla già dichiarata ammissibilità della domanda.
Infatti, l'art. 80 c.c.i.i. chiama il giudice a pronunciarsi, in sede di omologazione del concordato, (anche) sull'ammissibilità e fattibilità del piano, vieppiù in considerazione delle modifiche dell'art. 33 c.c.i.i. intervenute con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. correttivo ter) dopo la presentazione della domanda di concordato minore del Pt_1
(sebbene tali modifiche non abbiano riguardato direttamente l'ult. comma dell'art. 33
c.c.i.i. qui in esame, ma le ipotesi di liquidazione controllata del sovraindebitato).
In presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, ed in assenza di contestazioni dei creditori intimati, la Corte non può che omologare il piano di concordato minore presentato dal . Pt_1
Il piano, infatti, può contare sull'apporto di risorse, provenienti, per la quasi totalità, da parenti ed affini del ricorrente (su 38.000,00 € circa offerti ai creditori, ben 26.000,00
€ provengono dall'esterno e 12.000,00 € provengono da cambiali attive, ricevute dal ricorrente quale corrispettivo della vendita dei beni mobili della sua attività d'impresa di gestione di un bar) e consente di soddisfare i propri creditori, nel rispetto della par condicio creditorum (in misura integrale al 100% i creditori prededucibili e privilegiati con CP_ grado poziore, sostanzialmente l' poi i creditori privilegiati degradati a chirografo e chirografari puri nella misura dell'8%), ed in ogni caso, in misura maggiore rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione controllata del (circa 27.000,00 €, essendo il Pt_1
ricorrente proprietario soltanto di una quota pari all'8,30% di alcuni immobili siti a
[...]
, e liquidabili in un importo non superiore a 14.601,00 €) con l'accantonamento CP_6
dell'importo di 2.500,00 €, al fine di considerare sanzioni, interessi ed eventuali ulteriori debiti ante concordato che potevano e possono emergere.
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 14 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Il piano si articola su di un arco temporale di circa 7 anni, con la corresponsione di
7.000,00 € una tantum a seguito di omologa della Corte mediante finanza di terzi;
12.500,00 € in base alle scadenze delle cambiali attive in possesso del sig. Parte_1
cioè al 28.02.2024 – 31.05.2024 – 31.08.2024 – 30.11.2024 – 28.02.2025 (deve presumersi già incassate, salvo inadempimenti); 19.167,00 € in n. 13 rate semestrali dell'importo di 1.500,00 € (ultima rata 1.167,00 €) mediante impegno finanziario della suocera . Parte_4
Ne consegue che, essendo stato votato dalla maggioranza dei creditori, tale piano di concordato minore, previa revoca del decreto impugnato, va omologato ex artt. 50 ed
80 c.c.i.i., con conseguente conferma, sino alla definitività della presente sentenza di omologazione, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 78, co. 2, lett. d) e con rimessione degli atti al Tribunale di
Torre Annunziata per i provvedimenti di sua competenza relativi all'esecuzione del piano omologato.
Di tale sentenza di omologa va disposta la sola pubblicità sul sito web del Tribunale, non risultando necessaria né la trascrizione, in assenza di liquidazione di beni immobili, né l'iscrizione nel Registro delle imprese, trattandosi di imprenditore cessato.
Nulla deve poi disporsi sulle spese del presente reclamo, stante l'assenza di controparti cui accollarle, non potendo considerarsi tali né i creditori intimati né l'Occ, peraltro neppure costituitisi nel presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 9 maggio 2025, avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data
5 maggio 2025, comunicato in pari data, nel procedimento ivi pendente col n. 64/2024 reg. gen. conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da
[...]
il 17 maggio 2024, per l'omologazione della domanda di concordato minore, così Pt_1
provvede:
- accoglie il reclamo, e per l'effetto, previa revoca del decreto impugnato, omologa ex artt. 50 ed 80 c.c.i.i., il piano di concordato minore liquidatorio presentato dal , Pt_1
con conseguente conferma, sino alla definitività della presente sentenza di omologazione, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 15 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
(art. 78, co. 2, lett. d);
- rimette gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per i provvedimenti di sua competenza relativi all'esecuzione del piano omologato;
- dispone darsi pubblicità a tale sentenza sul sito web del Tribunale di Torre
Annunziata;
- nulla va disposto sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Caterina Molfino
Il Consigliere estensore
dott.ssa Giuseppa D'Inverno
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 16 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1847/2025 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 50 ed 80 del d.lgs. n. 14/2019 e succ. mod. ed integraz. (cd. codice della crisi e dell'insolvenza tra imprese, detto, anche per comodità, c.c.i.i.), con ricorso depositato telematicamente il 9 maggio 2025
DA
(c.f.: ) nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mascolo (c.f.: ) C.F._2
- RECLAMANTE -
CONTRO
1) l (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Via Controparte_1 P.IVA_1
CP_ Giorgione, 106, in Roma;
2) l' (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede P.IVA_2
CP_ alla via Ciro Il Grande, 21, in Roma;
3) l (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., P.IVA_3
con sede alla via IV Novembre, 144, in Roma;
4) l Controparte_4
c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Calabria, 46,
[...] P.IVA_4
in Roma;
5) la nella qualità di concessionaria dei servizi del CP_5 Controparte_6
(c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Piazza Capranica,
[...] P.IVA_5
95, in Roma, 6) la (c.f.: ), in persona del suo Parte_2 P.IVA_6
l.r.p.t., con sede alla via S. Aspreno, 2, in 7) l' (c.f.: Pt_2 Controparte_7
), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla Piazza della Repubblica, 59, in P.IVA_7
Pag. 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Roma; 8) l' (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_8 P.IVA_8
con sede alla via Giuseppe Grezar, 14, in Roma;
9) Parte_3
c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede al corso Garibaldi,
[...] P.IVA_9
73, in Torre del Greco (Na); 10) la (c.f.: Controparte_9
in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Gino Alfani, 15, in Torre P.IVA_10
Annunziata (NA); 11) la c.f.: ), in persona del suo Controparte_10 P.IVA_11
l.r.p.t., con sede alla via XXV Aprile, 7, in Lainate (MI); 12) la (c.f.: CP_11
), in persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Trentola, 211, in Ercolano (NA); P.IVA_12
13) il (c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t., con Controparte_12 P.IVA_13
sede alla via Luigi Boccherini, 15, in Roma;
14) la (c.f.: ), in Controparte_13 P.IVA_14
persona del suo l.r.p.t., con sede alla via Vannella Gaetani, 27, in 15) la Pt_2 [...]
(c.f.: ), in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_14 P.IVA_15
- RECLAMATI INTIMATI -
NONCHE'
(c.f.: ), quale gestore OCC Presidium Debitores di Controparte_15 C.F._3
Trecase e l'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (cd. O.C.C.) di Trecase (c.f.:
), iscritto al n. 349/A registro OCC Ministero della Giustizia, in persona del P.IVA_16
direttore dott. Eduardo Roberto - RECLAMATI INTIMATI -
AVVERSO il decreto emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 5 maggio 2025, comunicato in pari data, nel procedimento ivi pendente col n. 64/2024 reg. gen.,Pconclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da il 17 maggio 2024, Parte_1
per l'omologazione della domanda di concordato minore da quest'ultimo depositata
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Il decreto impugnato ed il reclamo.
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con il decreto oggetto del reclamo in esame, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dal , imprenditore individuale che aveva cessato la sua attività Pt_1
d'impresa di esercizio di un bar nel 2023, sulla base della seguente motivazione: “rilevato che il debitore è un ex imprenditore individuale, avendo gestito un bar sino alla data del
30 maggio 2023, data di cancellazione dal registro delle imprese della ditta di cui era
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 2 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
titolare; rilevato che ai sensi dell'art. 34, comma quarto, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'imprenditore che abbia cessato la propria attività non può accedere alle procedure di ristrutturazione del debito e di concordato minore;
rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la norma appena menzionata fa riferimento agli imprenditori cancellati, tout court considerati, senza distinzione tra imprenditori individuali o collettivi;
rilevato, peraltro, che, come evidenziato nella pronuncia n. 2269 del 26 luglio 2023, resa dalla prima Presidente Corte di Cassazione, in merito alla qualificazione giuridica soggettiva di imprenditore posta a base dell'istituto del concordato minore e, più nello specifico, in ordine alla questione circa la possibilità per un ex imprenditore, una volta cessata, con cancellazione dal Registro delle imprese, l'attività commerciale, di accedere ai suddetti strumenti, il tema va affrontato alla luce della giurisprudenza già formatasi in materia di concordato preventivo secondo cui il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura (analogamente
a quella del concordato minore), infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicche l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (cfr., Cassazione sentenza n. 4329/20, depositata il 20 febbraio 2020; Cass.
21286/15); rilevato, inoltre, che nella citata pronuncia della prima Presidente è stato anche precisato che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali;
ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, che, in ragione della avvenuta cancellazione della impresa individuale dal registro delle imprese, trovi applicazione al caso in esame l'art. 33, comma quarto, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”.
Col reclamo in esame, il ha contestato il decreto del Tribunale, per avere il Pt_1
primo Giudice sorprendentemente dichiarato l'inammissibilità della sua domanda, sebbene in un primo momento si fosse orientato in senso differente, consentendo addirittura l'apporto di finanza esterna da parte dei parenti del ed il voto dei Pt_1
creditori, che, a maggioranza, si erano espressi a favore della proposta di concordato del ricorrente (93,21 % a favore e 6,79% contro), nonché procedendo, nel frattempo, a n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 3 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sospendere, su richiesta del reclamante, la procedura esecutiva mobiliare pendente (art. 78, co. 2, lett. d) del c.c.i.i.).
Il Tribunale, infatti, in un primo momento, aveva ritenuto che la cessazione dell'attività d'impresa del ricorrente risalisse ad un periodo inferiore ai 12 mesi e che “la cancellazione della ditta individuale dal registro imprese non è ostativa all'apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma secondo, CCII, nonostante il disposto dell'art. 33, comma quarto, CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.”.
Ha, pertanto, censurato il decreto impugnato, sostenendo che:
a) il primo Giudice aveva violato la normativa dettata dal codice della crisi d'impresa in tema di concordato minore (artt. 77, 79 ed 80), in quanto non avrebbe potuto più dichiarare l'inammissibilità della domanda – peraltro senza una motivazione, neppure apparente, ma soltanto richiamando l'orientamento della Suprema Corte (decreto della
Prima Presidente n. 22699/2023) – in precedenza dichiarata ammissibile sugli stessi aspetti, consentendone l'apertura ed il voto dei creditori. A suo dire, espletate correttamente tali fasi, il giudice non avrebbe potuto nuovamente intervenire sull'ammissibilità della domanda e sulla sua convenienza se non in presenza di contestazioni dei creditori dissenzienti;
b) il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la norma dell'art. 33, co. 4 del c.c.i.i., secondo cui “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”, si applica anche all'imprenditore individuale, la cui cancellazione dal Registro delle imprese risale ad un periodo inferiore all'anno, motivando tale nuova posizione mediante il richiamo alla tesi manifestata dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, che, col suo decreto n. 22699 del 26 luglio 2023, si era a sua volta uniformata a quanto espresso sul punto da altri precedenti della stessa Corte, che avevano esteso all'imprenditore individuale (anche se minore), la normativa dettata in tema di società dagli artt. 2495 c.c.
e 10 l. fall., per cui non solo la cancellazione della società, ma anche quella dell'imprenditore individuale, dal Registro delle imprese, se intervenuta entro l'anno dalla cancellazione, impediva all'ex imprenditore cancellato, in pendenza della procedura di apertura del fallimento, di fare accesso alla procedura di concordato “trattandosi di
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 4 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare” (così, Cass. 4329/2020; Cass. 21286/2015).
A suo dire, al contrario, la norma censurata avrebbe dovuto fare riferimento solo all'imprenditore collettivo, giacché solo quest'ultimo si estingue(va) a seguito della cancellazione, non rispondendo più delle sue pregresse obbligazioni, mentre l'imprenditore individuale continua(va) a risponderne come persona fisica, con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), per cui solo in relazione a quest'ultimo dovevano e devono operare le garanzie, previste dal diritto unionale, della più ampia tutela in termini di seconda chance.
Nello specifico, il reclamante ha sostenuto che solo aderendo alla citata interpretazione dell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. si può riconoscere all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese la più ampia tutela, consistente non solo - come semplicisticamente affermato dalla Prima Presidente nel suo decreto - nella possibilità di accedere all'esdebitazione, a lui garantita dall'art. 282 del c.c.i.i. mediante il ricorso alla procedura residuale della liquidazione controllata, ma anche consentendogli di poter fare ricorso ad una procedura di carattere negoziale (non giudiziale come la citata liquidazione controllata), che, da un lato garantisce il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, dall'altro preserva la facoltà del debitore di fare ricorso alla finanza esterna, senza liquidare i propri beni, e gli consente di ottenere in modo automatico - dopo la compiuta esecuzione dell'accordo coi creditori - l'esdebitazione, senza dover sottostare ai rigidi controlli, anche di meritevolezza, ai tempi ed alle condizioni ostative dettate per l'esdebitazione prevista per la procedura della liquidazione controllata dall'art. 282, co 2, c.c.i.i., (male fede, colpa grave e frode nell'aver cagionato il sovraindebitamento).
Tale interpretazione dell'art. 33, ult. co. c.c. è l'unica - a suo dire - conforme, da un lato, ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 111 della Costituzione, poiché, diversamente, l'imprenditore individuale cancellato avrebbe meno strumenti di tutela: i) del consumatore, che, tramite il piano di ristrutturazione dei suoi debiti, potrebbe conservare le sue proprietà, rateizzare i debiti e rinascere (cd. seconda chance), ii) della n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 5 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
ditta individuale ancora attiva, che potrebbe chiudere un concordato favorevole, che avrebbe chiuso anche da cessata, iii) del professionista persona fisica cancellato dall' albo, per il quale non opererebbe la limitazione di cui al citato art. 33, ult.co. c.c.i.i.; dall'altro lato, ai principi del diritto dell'unione europea (direttiva insolvency n. 2019/1023, artt. 9
e 11), che consentono al debitore di fare ricorso agli strumenti negoziali per il migliore soddisfacimento dei suoi creditori.
Tanto premesso, ha riepilogato i termini della proposta di concordato minore offerta ai creditori e da questi già accettata a maggioranza, che prevede(va) di poter offrire loro, a fronte di debiti dell'importo di 131.674,00 €, un attivo di 38.667,00 € - ben superiore a quello ricavabile dalla liquidazione controllata dei suoi beni di soli 27.000,00
€ - con il soddisfacimento, in circa 7 anni, nella percentuale del 100% dei creditori in prededuzione e dei privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. nonché nella percentuale delll'8% degli altri creditori privilegiati degradati a chirografo e dei chirografari puri, che, in caso di liquidazione controllata non otterrebbero alcunché.
Ha chiesto, pertanto, che la Corte, in esecuzione dei poteri ad essa concessi, ai sensi degli artt. 50 ed 80 ult. comma c.c.i.i., voglia “in via preliminare confermare ex art. 78 l. d
CCII la sospensione della procedura esecutiva rg 1049/2024, GE dott. Di Biase, Trib Torre
Annunziata, riguardante il pignoramento presso terzi di somme da veicolarsi nel concordato ed ivi già considerate (cfr doc. 22 e 23, cambiali); 1) revocare il decreto di diniego dell'omologazione della proposta di concordato minore presentata dal sig.
[...]
, per i motivi esposti in narrativa;
2) emettere sentenza di omologazione della Pt_1
proposta di concordato minore sopra descritta;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa con antistatarietà”.
2. Nessuno si è costituito per l'OCC e per i 15 creditori, ai quali il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale sono stati ritualmente notificati.
3. All'udienza del 24 giugno 2025, la Corte si è riservata la decisione.
B. La decisione della Corte: il quadro normativo di riferimento e l'art. 33, ult. comma c.c.i.i.
I. Il reclamo va accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
II. Viene all'esame della Corte una fattispecie decisa dal Tribunale con l'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dal sulla base Pt_1
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 6 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dell'art. 33 del c.c.i.i., intitolato “Cessazione dell'attività del debitore”, norma inserita nell'ambito del titolo III (relativo alle imprese commerciali sottoponibili a liquidazione giudiziale), intitolato “procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza” e modificata ben due volte, col primo correttivo del 2020 (d.lgs n.
147/2020) e poi col terzo correttivo (d.lgs. n. 136/2024).
Il primo correttivo ha inserito nell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. il riferimento al concordato minore, procedura prevista e disciplinata dal successivo titolo IV, dedicato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alle quali le norme del titolo III trovano applicazione nei limiti della compatibilità (cfr. art. 65, co. 2 c.c.i.i. inserito nel capo II del titolo IV del codice della crisi).
Tale correttivo ha, altresì, modificato l'art. 35 dettato in materia di “morte del debitore”, sostituendo alla parola “liquidazione concorsuale” quella della liquidazione giudiziale e controllata, con lo scopo evidentemente di limitare la disciplina in esso contenuta alle sole procedure di liquidazione dettate per i piccoli ed i grandi imprenditori individuali e con l'intento di escludere dalla sua applicazione il “concordato liquidatorio”, ricompreso nella precedente dizione di “liquidazione concorsuale”.
Il secondo correttivo, invece, è intervenuto sulla norma con due modifiche:
1) ha inserito nel primo comma dell'art. 33, accanto alla liquidazione giudiziale delle imprese cd. maggiori (un tempo fallibili), il riferimento alla liquidazione controllata, procedura liquidatoria destinata alle imprese cd. minori per mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del c.c.i.i., così consentendo anche a queste ultime, se cancellate dal registro delle imprese entro l'anno, di poter accedere alla procedura liquidatoria;
2) ha inserito nell'art. 33 un co. 1 bis, che consente al debitore persona fisica (non alle società cd. minori) cancellato dal registro delle imprese, di poter accedere alla procedura di liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al co. 1, cioè oltre l'anno dalla cancellazione, e tanto al fine di agevolarne l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva Insolvency, citati anche dal reclamante.
La difficoltà di interpretazione della citata norma, in particolare, dell'ultimo suo comma - nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore minore cancellato dal registro delle n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 7 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
imprese - emerge dai numerosi interventi dei giudici di merito, specie dei Tribunali, che, nel tentativo di conservare al debitore cancellato la possibilità di accesso al detto strumento - inteso evidentemente come concordato minore di tipo liquidatorio - hanno sostenuto che la norma in esame si applica soltanto all'imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945
c.c., al contrario dell'imprenditore individuale, che, con l'iscrizione della sua cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2196 ult.co. c.c. non "cessa di esistere", ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta.
La detta difficoltà è stata peraltro sottolineata nella Relazione al correttivo ter del c.c.i.i. dettato dal d. lgs n. 136/2024 proveniente dall'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione, che, alla pag. 79, ha rimesso all'interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice.
Tanto a dispetto di ciò che sostiene la dottrina, che, cioè, la norma risulta irragionevole e discriminatoria, e che tale suo difetto potrà essere superato solo con un ulteriore intervento normativo (cd.correttivo quater) oppure mediante l'intervento della
Corte Costituzionale.
Orbene, ritiene questa Corte che la norma dell'art. 33, ult. co., c.c. non consente di ritenere che essa si riferisca soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero alle società) cancellati dal registro dalle imprese, giacché l'intero articolo si riferisce alla cessazione dell'attività in generale degli imprenditori, senza distinguere tra impresa individuale e collettiva, mentre laddove il legislatore ha voluto riferirsi al solo imprenditore individuale, lo ha fatto espressamente, come ad es. all'art. 33, co 1 bis di tale articolo, inserito col correttivo ter, che ha attribuito al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione.
Ne consegue che il fine della maggiore tutela dell'imprenditore individuale cancellato, che aveva mosso le citate interpretazioni, va ricercato altrove, ed, in particolare, nell'esegesi della norma, nata - come ben riferito dalla Prima Presidente nel suo decreto - dall'esigenza del codice della crisi di risolvere una questione che si era posta n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 8 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
nel regime attuale, e risolta con il principio scaturente dalle sentenze della Suprema
Corte, citate nel decreto della Prima Presidente - cioè la sentenza n. 21286/2015, riferita alla società cancellata dal registro delle imprese, e la n. 4329/2020, specificamente riferita all'imprenditore individuale cancellato - secondo cui “Il combinato disposto degli artt. CP_1 2495 c.c. e 10 impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude
"ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”.
Per gli imprenditori collettivi ed individuali, infatti, si poneva l'esigenza di evitare che l'utilizzo dello strumento concordatario, presumibilmente volto alla continuazione dell'attività d'impresa, potesse essere usato, o meglio abusato, da chi volontariamente si era cancellato dal registro delle imprese, scegliendo di porre fine alla propria attività
d'impresa, rispetto alla quale, pertanto, neppure poteva porsi un problema di risoluzione di una crisi d'impresa, e dunque, di continuazione dell'attività.
E' plausibile, pertanto, ritenere che la norma dell'art. 33, ult. comma, c.c.i.i., prendendo spunto dal diritto vivente - come accaduto anche per la risoluzione di altre problematiche, stante anche il differimento dell'entrata in vigore del c.c.i.i. - abbia inteso riferirsi al solo concordato preventivo in continuità, non anche a quello liquidatorio, rispetto al quale non si ponevano le problematiche evidenziate nelle citate sentenze;
ciò tanto più con riferimento all'imprenditore individuale, per il quale neppure si poneva un problema di estinzione dell'ente a seguito della cancellazione, e dunque, di legittimazione del legale rappresentante alla presentazione del concordato.
Del resto, ciò che contraddistingue il concordato liquidatorio rispetto al concordato preventivo in continuità è la liquidazione dei beni senza la previsione della continuazione dell'attività, che, per l'appunto, si voleva “escludere” nell'ipotesi di impresa che volontariamente aveva deciso di cancellarsi dal registro delle imprese, così dando prova di voler cessare l'attività d'impresa.
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 9 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Sovviene a confermare la citata interpretazione il fatto che:
a) la norma dell'art. 33, ult. co. c.c.i.i. accomuna al concordato preventivo (per l'impresa sopra soglia) ed al concordato minore (per l'impresa minore sotto soglia)
l'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione, destinata a risolvere la crisi d'impresa mediante la continuazione dell'attività, sicché è presumibile che anche le prime due procedure si riferiscano ad ipotesi diverse da quelle liquidatorie, che prevedono cioè la continuità aziendale delle imprese che ad esse fanno accesso, alle quali, dunque, deve giustamente essere preclusa tale continuazione, nell'ipotesi in cui mediante la cancellazione dal registro delle imprese, esse hanno rinunziato, sia pure implicitamente, a tale continuità;
b) il primo correttivo - intervenuto in periodo di post pandemia e di attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. P.N.R.R.) - ha avuto tra i suoi obiettivi, in coerenza con l'intero impianto del codice della crisi, di chiaro disfavore per le ipotesi liquidatorie, la continuazione dell'attività d'impresa, così decidendo di sanzionare con l'inammissibilità, nella parte del titolo III, capo III, anche la proposta di concordato minore (in continuità) presentata dal piccolo imprenditore cancellato, onde evitare che tale proposta possa ritardare la liquidazione del suo patrimonio, qualora nell'anno dalla cancellazione ne sia stata richiesta l'apertura, sostanzialmente allineando tale soluzione a quella già adottata per l'imprenditore commerciale non piccolo;
c) il successivo correttivo ter ha voluto ampliare, anziché restringere, le possibilità di tutela dell'imprenditore persona fisica cancellato (presumibilmente, quello piccolo, il solo che può accedere alla liquidazione controllata), consentendo a quest'ultimo di poter richiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (non esistendo per lui l'ostacolo, posto dall'estinzione della società con la cancellazione dal registro delle imprese, come previsto dall'art. 2495 c.c.), e dunque, di accedere - alla chiusura di tale procedura, e comunque, dopo tre anni dalla sua apertura - all'esdebitazione dai propri debiti, sicché non avrebbe senso un'interpretazione dell'art. 33, ult. co., che priva tale soggetto di un altro strumento di tutela, quello del concordato liquidatorio, che, a ben vedere, è l'unico strumento di carattere negoziale a contenuto liquidatorio, cui l'imprenditore piccolo può accedere e che gli garantisce, più della liquidazione controllata, un'effettiva seconda chance.
A tal riguardo, infatti, l'interpretazione prescelta da questa Corte è l'unica n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 10 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
compatibile con i principi informatorI del codice della crisi, in quanto consente al piccolo imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese, mediante la scelta del concordato minore liquidatorio: a) di poter evitare la liquidazione integrale di tutti i suoi beni (non potendosi avere una procedura di liquidazione controllata limitata soltanto ad una parte dei suoi beni) (cd. principio della residualità delle ipotesi liquidatorie integrali),
b) di poter ottenere l'esdebitazione automatica dai propri debiti senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall'art. 282, co. 1, c.c.i.i., e comunque, la chiusura della procedura (cd. principio della rapida esdebitazione per favorire una seconda chance); c) ma, soprattutto, consente al citato piccolo imprenditore cancellato - esigenza questa del tutto dimenticata nel decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione - di poter fare ricorso alla finanza esterna, prevista dall'art. 74, co.2, c.c., mediante l'apporto di risorse (esterne) che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali rispetto all'alternativa liquidatoria).
A ragionare diversamente, ritenendo cioè precluso al piccolo imprenditore persona fisica cancellato l'accesso a qualsiasi ipotesi di concordato (non solo in continuità, ma anche liquidatorio), e ritenendo che l'unico strumento a sua disposizione sia quello della liquidazione controllata, si priverebbe tale soggetto della possibilità di risolvere il suo sovraindebitamento mediante l'apporto di risorse esterne, giacché la liquidazione controllata, di regola, non prevede - a differenza dell'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore non piccolo – la possibilità di fare ricorso alla finanza esterna, tramite la domanda di accesso al vecchio concordato fallimentare, ora concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 c.c.i.i.), che, consente non solo a creditori e terzi, ma anche allo stesso imprenditore commerciale non piccolo, sia pure dopo un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale, di soddisfare i propri creditori mediante apporto di finanza esterna, purché si incrementi l'attivo almeno del 10%.
Né può sostenersi che il piccolo imprenditore cancellato possa fare ricorso allo strumento della composizione negoziata, e/o al concordato semplificato, non perché, in generale, preclusa agli imprenditori sotto soglia, quanto perché esso, ai sensi dell'art. 25 quater c.c.i.i., è uno strumento utilizzabile “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”, ipotesi non praticabile con la cancellazione del piccolo imprenditore dal registro delle imprese.
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c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 11 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
D'altronde, l'interpretazione proposta, non solo si armonizza – come detto - con i principi generali del codice della crisi, ma, ciò che più conta, è l'unica conforme alla
Costituzione, in quanto consente di evitare le già descritte disparità di trattamento, quelle cioè tra l'imprenditore piccolo cancellato da una parte, ed il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese, il socio fideiussore di società in cui egli rivestiva un ruolo dominante, dall'altra, nonché quella con la posizione del piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese.
In quest'ultimo caso, infatti, l'imprenditore minore, prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, potrà presentare la proposta di concordato minore, possibilità invece preclusa al medesimo imprenditore cessato e cancellato.
Al riguardo, si potrebbe ritenere che la scelta della cancellazione - di regola determinata dal fine di evitare, decorso l'anno, l'iniziativa dei creditori volta alla richiesta di apertura della liquidazione controllata del proprio debitore (art. 33 c.c.i.i.) - destina l'ex imprenditore minore persona fisica cancellato dal R.I. proprio all'ineluttabile conseguenza di riservargli, come unica possibilità di accedere all'esdebitazione, lo strumento che egli voleva evitare con la cancellazione, cioè la liquidazione controllata.
Inoltre, laddove dovesse essere escluso l'accesso, su richiesta del piccolo imprenditore cancellato, al concordato minore liquidatorio, non potrebbe giustificarsi la possibilità a lui consentita dall'art. 271 c.c.i.i. qualora la sua richiesta sia conseguenza della domanda di liquidazione controllata avanzata dai suoi creditori (cfr. per tutti, Trib.
Ancona, 11 gennaio 2023, in www.ilcaso.it; App. Firenze, 20 giugno 2023, in www.ilcaso.it).
Infatti, l'art. 271 c.c.i.i., prevede, a valle di una liquidazione controllata chiesta da un creditore, la possibilità per il debitore (senza nessuna specificazione, e quindi, presumibilmente, anche quello cancellato, non essendo richiamato il divieto di cui all'art. 33, ult. co. c.c.i.i.) di accedere a una procedura “di cui al capo IV del titolo IV”, includendovi espressamente anche il concordato minore. Tale previsione conferma, quindi,
l'accessibilità agli strumenti negoziali liquidatori anche per soggetti persone fisiche cessate, come alternativa alla via della liquidazione controllata.
Infine, non può sottacersi l'ulteriore disparità di trattamento che si avrebbe qualora n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 12 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dovesse prevalere la tesi, pur vero ancora recessiva nella giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. per tutti, il decreto della Prima Presidente della Cassazione qui in esame, che conferma il principio espresso dalla risalente Cass. 1869/2016), che qualifica come consumatore anche chi ha debiti consumeristici prevalenti su quelli assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa.
In tal caso, l'imprenditore minore persona fisica cessato, i cui debiti hanno natura mista con prevalenza di quelli consumeristici, potrebbe accedere, anche dopo la cancellazione, al piano di ristrutturazione dei debiti (oltre che alla liquidazione controllata), con i benefici da essa derivanti, tra cui, la possibilità di salvare i propri beni, di fare accesso alla finanza esterna e di ottenere un pagamento dilazionato dei propri creditori, nonché un'esdebitazione collegata all'omologa del piano ed alla sua corretta esecuzione;
viceversa, gli imprenditori minori cessati e cancellati, come il reclamante
, che hanno una debitoria composta esclusivamente da debiti contratti Pt_1
nell'esercizio della propria cessata attività d'impresa, sarebbero destinati inesorabilmente alla sola presentazione di un ricorso per l'apertura della propria liquidazione controllata, con gli svantaggi connessi, cioè, la privazione di tutti i propri beni, l'impossibilità di fare ricorso alla finanza esterna, di godere di un'esdebitazione più veloce.
III. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'art. 33, ult. comma c.c.i.i. va interpretato, a giudizio di questa Corte, nel senso di sanzionare con l'inammissibilità la sola presentazione da parte dell'imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese di una domanda di accesso alla procedura di concordato minore con continuità, facendo salva la sua possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio.
IV. Per le ragioni sopra dette, la domanda presentata dal andava e va Pt_1
ritenuta ammissibile e soggetta alla speciale disciplina di cui all'art. 74 c.c.i.i., ed, in particolare, al suo comma 2, che prescrive, nel caso di concordato minore liquidatorio, il necessario ricorso alla finanza esterna in una misura non predeterminata (come nel concordato preventivo liquidatorio di cui all'art. 84, co. 4, c.c.i.i.), ma in modo da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile.
Nella specie, durante il procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, erano stati già esaminati tutti i profili di ammissibilità della proposta del n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 13 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
: la procedura, come detto, era stata in un primo momento ritenuta ammissibile, Pt_1
e se n'era dichiarata l'apertura con conseguente votazione dei creditori, che si erano espressi quasi all'unanimità a favore del piano presentato dal con il supporto del Pt_1
gestore della crisi, nominato dall'Occ (93,21 % a favore e 6,79% contro).
La Corte, pertanto, è chiamata in tale sede a confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano di concordato minore, non risultando d'ostacolo a tale giudizio quanto espresso dal col suo primo motivo di reclamo, secondo cui il Tribunale, Pt_1
dopo l'espletamento quasi integrale della procedura, non avrebbe potuto ritornare sulla già dichiarata ammissibilità della domanda.
Infatti, l'art. 80 c.c.i.i. chiama il giudice a pronunciarsi, in sede di omologazione del concordato, (anche) sull'ammissibilità e fattibilità del piano, vieppiù in considerazione delle modifiche dell'art. 33 c.c.i.i. intervenute con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. correttivo ter) dopo la presentazione della domanda di concordato minore del Pt_1
(sebbene tali modifiche non abbiano riguardato direttamente l'ult. comma dell'art. 33
c.c.i.i. qui in esame, ma le ipotesi di liquidazione controllata del sovraindebitato).
In presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, ed in assenza di contestazioni dei creditori intimati, la Corte non può che omologare il piano di concordato minore presentato dal . Pt_1
Il piano, infatti, può contare sull'apporto di risorse, provenienti, per la quasi totalità, da parenti ed affini del ricorrente (su 38.000,00 € circa offerti ai creditori, ben 26.000,00
€ provengono dall'esterno e 12.000,00 € provengono da cambiali attive, ricevute dal ricorrente quale corrispettivo della vendita dei beni mobili della sua attività d'impresa di gestione di un bar) e consente di soddisfare i propri creditori, nel rispetto della par condicio creditorum (in misura integrale al 100% i creditori prededucibili e privilegiati con CP_ grado poziore, sostanzialmente l' poi i creditori privilegiati degradati a chirografo e chirografari puri nella misura dell'8%), ed in ogni caso, in misura maggiore rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione controllata del (circa 27.000,00 €, essendo il Pt_1
ricorrente proprietario soltanto di una quota pari all'8,30% di alcuni immobili siti a
[...]
, e liquidabili in un importo non superiore a 14.601,00 €) con l'accantonamento CP_6
dell'importo di 2.500,00 €, al fine di considerare sanzioni, interessi ed eventuali ulteriori debiti ante concordato che potevano e possono emergere.
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 14 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Il piano si articola su di un arco temporale di circa 7 anni, con la corresponsione di
7.000,00 € una tantum a seguito di omologa della Corte mediante finanza di terzi;
12.500,00 € in base alle scadenze delle cambiali attive in possesso del sig. Parte_1
cioè al 28.02.2024 – 31.05.2024 – 31.08.2024 – 30.11.2024 – 28.02.2025 (deve presumersi già incassate, salvo inadempimenti); 19.167,00 € in n. 13 rate semestrali dell'importo di 1.500,00 € (ultima rata 1.167,00 €) mediante impegno finanziario della suocera . Parte_4
Ne consegue che, essendo stato votato dalla maggioranza dei creditori, tale piano di concordato minore, previa revoca del decreto impugnato, va omologato ex artt. 50 ed
80 c.c.i.i., con conseguente conferma, sino alla definitività della presente sentenza di omologazione, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 78, co. 2, lett. d) e con rimessione degli atti al Tribunale di
Torre Annunziata per i provvedimenti di sua competenza relativi all'esecuzione del piano omologato.
Di tale sentenza di omologa va disposta la sola pubblicità sul sito web del Tribunale, non risultando necessaria né la trascrizione, in assenza di liquidazione di beni immobili, né l'iscrizione nel Registro delle imprese, trattandosi di imprenditore cessato.
Nulla deve poi disporsi sulle spese del presente reclamo, stante l'assenza di controparti cui accollarle, non potendo considerarsi tali né i creditori intimati né l'Occ, peraltro neppure costituitisi nel presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 9 maggio 2025, avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data
5 maggio 2025, comunicato in pari data, nel procedimento ivi pendente col n. 64/2024 reg. gen. conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da
[...]
il 17 maggio 2024, per l'omologazione della domanda di concordato minore, così Pt_1
provvede:
- accoglie il reclamo, e per l'effetto, previa revoca del decreto impugnato, omologa ex artt. 50 ed 80 c.c.i.i., il piano di concordato minore liquidatorio presentato dal , Pt_1
con conseguente conferma, sino alla definitività della presente sentenza di omologazione, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 15 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
(art. 78, co. 2, lett. d);
- rimette gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per i provvedimenti di sua competenza relativi all'esecuzione del piano omologato;
- dispone darsi pubblicità a tale sentenza sul sito web del Tribunale di Torre
Annunziata;
- nulla va disposto sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Caterina Molfino
Il Consigliere estensore
dott.ssa Giuseppa D'Inverno
n.1847/2025
c. O.c.c. di Trecase +15 Pag. 16 di 16 Parte_1 r.g.a.v.g.