Art. 2.
Agli effetti dell' art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell' art. 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.
Agli effetti dell' art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell' art. 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.