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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.5572 /2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
Contr
. , in persona del Curatore p.t., rapp.to e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Manzione Wladimiro, presso il cui studio, sito in
Salerno alla Via F. Farao N. 4, elettivamente domicilia;
ATTORE
NONCHÈ
e , rappresentati e difesi, Controparte_2 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'Avv. Manzione Wladimiro, presso il cui studio, sito in
Salerno alla Via F. Farao N. 4, elettivamente domiciliano;
ATTORI
CONTRO in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso il cui studio, sito in o in Salerno alla Via
Lungomare Trieste n. 26, elettivamente domicilia
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, e per essa quale mandataria - giusta procura speciale in autentica CP_5
- la – in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_6
rappresentante p.t.., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Edgardo e Alfredo Ricciardi, in sostituzione degli Avv.ti
Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro
Direzionale Isola A/7,
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
in persona del Presidente del CDA, rappresentato e difeso, in Controparte_7
virtù di mandato agli atti, dall' Avv. Michele Di Michele, presso il cui studio, sito a
Frattamaggiore (SA), alla via G. Leopardi nr. 12, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13/06/2014 , la il sig. CP_8 CP_2
e la sig.ra deducevano che la
[...] Controparte_3 [...]
, con contratto di mutuo del 30/10/2010, Controparte_9
aveva concesso alla società attrice un primo finanziamento pari ad € 400.000,00, con
Contr previsione di restituzione rateale mensile fino al marzo 2017; che la stessa , con successivo contratto di mutuo del 30/11/2011, aveva concesso un ulteriore finanziamento pari ad € 100.000,00, con previsione di restituzione rateale mensile fino al novembre 2014; che con raccomandata del 2/07/2012, la banca, improvvisamente,
aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art
5 del primo contratto di mutuo per il mancato pagamento di 9 rate scadute, chiedendo contestualmente il rimborso, in un'unica soluzione ed entro 5 giorni, dell'importo di €
342.213,82 oltre accessori;
che, con altra raccomandata del 2/07/2012, la stessa banca dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal secondo contratto di mutuo per l'omesso pagamento di 5 rate scadute, chiedendo contestualmente il rimborso, in un'unica soluzione ed entro 5 giorni, dell'importo di €
Contr 97.361,78 oltre accessori;
con successiva comunicazione del 13/07/2012, la aveva informato i ricorrenti della prossima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
della Banca d'Italia della posizione della e di quella dei fideiussori CP_8
e per il mancato pagamento delle predette Controparte_2 Controparte_3 somme, effettivamente eseguita il 19/07/2012; che, con comunicazione del
Contr dell'1/08/2012, la aveva contestato l'operato della , offrendo il CP_8
pagamento delle somme dovute, da accertarsi nel quantum depurato da anatocismo ed ulteriori pretese illegittime;
che, in particolare la risoluzione contrattuale era stata contestata in quanto i pagamenti dei ratei di finanziamento erano stati sempre effettuati
Contr con “elasticità” nei tempi, e quindi con modalità implicitamente accettate dalla come prassi consuetudinaria e senza alcuna contestazione;
che, tuttavia, l'azione risolutoria non era stata preceduta dal doveroso preavviso, violando così la condotta dell'istituto di credito i principi di correttezza e buona fede;
che anche la segnalazione
“a sofferenza” alla Centrale Rischi risultava illegittima, non essendo stata preceduta da alcuna doverosa analisi particolareggiata circa lo stato economico e patrimoniale della
Contr
come disvelato dalla stessa , che solo il 22/08/2012 chiedeva CP_8
l'esibizione di alcuni documenti necessari alla verifica della posizione economico-
finanziaria ed imprenditoriale dalla che quest'ultima, invero, non si CP_8
trovava in stato di insolvenza tale da legittimare il passaggio “a sofferenza”; che l'illegittima segnalazione aveva determinato in danno dei ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile ai diritti personali all'immagine ed alla riservatezza, nonché alla libertà di iniziativa economica, in conseguenza dei limiti di accesso al credito che ne derivano;
che la società attrice e i fideiussori, in data 13/08/2012, agivano, con ricorso ex art 700 c.p.c. avanti all'intestato Tribunale, ed ottenevano la cancellazione (con annullamento) in Centrale Rischi della segnalazione “a sofferenza” illegittimamente
Contr effettuata;
che, avverso tale ultimo provvedimento, in data 19/10/2012, la stessa aveva proposto gravame, durante il quale dichiarava l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del giudizio, poi riassunto dalla cessionaria che con ordinanza del 28/03/2014 il Controparte_11
Contr reclamo era stato rigettato;
che, intanto, la , in data 21/12/2012, azionava anche il proprio credito con decreto ingiuntivo n. 11/2013, a cui provvedeva a proporre opposizione la ed i fideiussori in data 4/03/2013. Per tutto quanto sopra CP_8
esposto, la ed i fideiussori e CP_8 Controparte_2 Controparte_3
instavano per la declaratoria di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
; per sentir dichiarare Controparte_12
che il merito creditizio e la capacità finanziaria la nel periodo dal CP_8
30/11/2011 al 19/07/2012, escludevano una condizione di insolvenza che potesse giustificare la segnalazione “a sofferenza”; l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed,
infine, chiedevano condannare la
[...]
n Controparte_13
solido per quanto di rispettiva responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore di ognuno degli attori,
nonché disporre la compensazione fra eventuali crediti e debiti con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 21/01/2015 provvedeva a costituirsi la convenuta
(cessionaria Controparte_4 della “ ” Controparte_9
in liquidazione coatta amministrativa), che, a sua volta, cedeva il proprio credito prima alla e poi alla contestando, in via pregiudiziale, Controparte_5 Controparte_7
l'ammissibilità della compensazione di eventuali crediti e debiti, e, nel merito,
chiedeva rigettarsi la domanda di risarcimento danni per carenza dei suoi presupposti
(illecito) ed inesistenza dei fatti addotti (lesione) oltre che delle prove con vittoria di spese.
Instaurato così il contraddittorio, il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 co.
VI c.p.c., veniva interrotto per il fallimento della dichiarato all'udienza CP_8
del 30/10/2015. Successivamente, veniva presentato ricorso in riassunzione ex art 303
c.p.c. dei sig.ri e e, nelle more, con Controparte_2 Controparte_3
comparsa ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio la e per essa- quale CP_5
mandataria- , che, deducendo di essere divenuta Controparte_6
cessionaria pro soluto del credito controverso a seguito di operazione di cessione di un portafoglio di crediti di si Controparte_4
riportava alla conclusioni già formulate dalla cedente chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio proseguiva e, espletata l'attività istruttoria mediante CTU,
provvedeva a costituirsi con comparsa deposita ex art. 111 c.p.c. la CP_14
che nel frattempo era divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari
[...]
deteriorati della Al termine dell'attività istruttoria, il Giudice, Controparte_5 all'udienza del 9/01/2025 assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La domanda proposta dalla allora ha ad oggetto l'accertamento della CP_8
illegittimità delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per l'esistenza di crediti a sofferenza, da parte di Controparte_12
in data 19/07/2012, nei confronti della con richiesta di
[...] CP_8
cancellazione; l'accertamento dell'illegittima risoluzione dei contratti di mutuo n.
000/011060 n. 000/011977/46; l'accertamento del nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di crediti a sofferenza, operata in danno della ed i danni, patrimoniali e non CP_8
patrimoniali, patiti e patiendi, dalla stessa con richiesta di risarcimento del danno subito in termini di lucro cessante, danno emergente, perdita di avviamento societario e danno alla reputazione ed all'immagine, anche per i fideiussori e D Parte_2 [...]
. CP_3
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto la illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto per aver provveduto in assenza dei presupposti di legge alla segnalazione a sofferenza della società presso la CR. L' istituto di credito convenuto e poi le società cessionarie del credito ha ampiamente e diffusamente contestato l'avversa domanda sostenendo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza in seguito all'omesso tempestivo pagamento delle rate dei finanziamenti concessi. In via preliminare si deve precisare che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia. Al fine di vagliare la legittimità della segnalazione bisogna verificare: a) il preavviso all'interessato e b) l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore. La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del
Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n.
6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza
Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016;
Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di
Milano del 29.08.2014). La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6
possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (cfr. Cass. Civ.
n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sé che, se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata. A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sé, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l'esistenza o la quantificazione. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale
è illegittima la segnalazione di una posizione "a sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme, Cass. 2913/16).
Con riferimento alla posizione di risulta che con n. Controparte_11
2 lettere raccomandate del 2.07.2012, regolarmente notificata, a ha CP_8
comunicato la risoluzione dei contratti di mutuo n. 000/011060 e n. 000/011977/46,
con richiesta di rimborso in un'unica soluzione e nel termine di 5 giorni, della somma complessiva di € 439.575,6. Con lettera raccomandata del 13.07.2012 la convenuta comunicava la decisione di effettuare la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia della posizione di unitamente a quella dei Parte_3
fideiussori e per il mancato pagamento delle Controparte_2 Controparte_3
somme di cui sopra.
Con missiva dell'1.08.2012 la società attrice riferiva la volontà di pagare il proprio debito epurato da anatocismo ed ulteriori pretese illegittime.
Contr In data 19.07.2012 la segnalava a sofferenza la società attrice. In proposito,
occorre rammentare che la Banca d'Italia, con la circolare n. 139/91, ha disciplinato le caratteristiche ed il funzionamento della Centrale Rischi, così definendo il concetto di sofferenza: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si
prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”. Tale disposizione è stata interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità nel senso che l'appostazione a sofferenza non può
fondarsi sul mero inadempimento, ma richiede una situazione di difficoltà economica che, pur non coincidendo con lo stato d'insolvenza previsto dall'art. 5 L.F., deve tuttavia concretizzarsi in una non transitoria incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario. Partendo dal rilievo che lo scopo della segnalazione alla Centrale Rischi, conseguente al passaggio “a sofferenza”, è quello di impedire che i clienti, attraverso affidamenti multipli, possano ricevere dal sistema bancario concessioni di credito sproporzionate alla loro consistenza patrimoniale, rendendosi così opportuno informare di tale circostanza gli altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella sofferenza sia riconducibile. Pertanto, se è pur vero che non si richiede il ricorrere di uno stato di decozione dell'imprenditore – risultando altrimenti frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, atteso che gli altri intermediari,
segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore – il presupposto minimo della segnalazione deve identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità rispetto a quello previsto dall'art. 5 L.F., ma che sia oggettivamente sussistente e che, a un giudizio prognostico dell'istituto di credito, si presenti come non momentaneo e dagli incerti sviluppi. In sostanza, la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall'inadempimento del debitore o dal semplice ritardo di questi, dovendosi considerare illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente, il quale abbia, ad es., tempestivamente offerto all'istituto di credito di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito. Si è, quindi,
statuito che “La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi
della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR,
richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (Cass. n. 15609/14, n. 7958/09); in sostanza, la nozione di insolvenza si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale,
apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. n. 31921/19,
nonché Cass. n. 28635/20), e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito (Cass. n. 26361/14). Rilevato che nella fattispecie, a seguiti di un'attenta analisi del materiale probatorio agli atti, non risulta che l'istituto convenuto abbia preventivamente eseguito un'adeguata verifica dello stato economico e patrimoniale della società attrice ai fini della segnalazione “a sofferenza” presso la CR, illegittima è
da considerarsi la segnalazione.
Dunque, accertata la illegittimità della segnalazione per il mancato rispetto dell'obbligo relativo al compimento di un'adeguata istruttoria sulla situazione di difficoltà economica del debitore, non risulta necessario vagliare la legittimità
dell'ulteriore requisito del preavviso al soggetto interessato.
Orbene, circa la legittimità della risoluzione dei contratti di mutuo, nel caso di specie,
ad avviso di questo Giudice, la risoluzione dai contratti di mutuo operata dalla banca appare illegittima ove si consideri che “Deve ritenersi nulla la clausola risolutiva espressa di un contratto di credito fondiario secondo cui la banca può risolvere il mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all'integrale pagamento anche di una sola rata, per contrasto con l'art. 40, 2 comma,
d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, norma inderogabile con cui il legislatore, a tutela del mutuatario inadempiente, ha limitato, in deroga ai principi di diritto comune, la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento”, considerando altresì che la società attrice, con raccomandata del 1.08.2012, si sia resa disponibile a saldare il proprio debito, mostrando di essere in grado di onorare le scadenze mensili e quindi non risultando in una condizione di grave insolvenza. Venendo, quindi, ad esaminare la domanda di risarcimento del danno si osserva che è
ormai giurisprudenza granitica sul punto quella per cui l'illegittima segnalazione in CR
costituisca fonte di responsabilità con diritto dell'attore al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c.
L'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi di un soggetto è circostanza astrattamente idonea a creare un danno la risarcibilità del quale , però, è soggetta a rigorosi oneri probatori.
L'iscrizione alla Centrale Rischi determina, di fatto, un danno morale da immagine e da reputazione, in quanto il nome del segnalato è associato alla figura del "cattivo pagatore".
Peraltro, in tali casi, si è parlato di violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta Costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.
Altresì, ciò comporta un indubbio danno patrimoniale, giacché dalla segnalazione discendono richieste da parte delle banche di rientro immediato delle posizioni di credito ovvero rifiuti di richieste di finanziamento.
Pertanto, ne consegue una perdita di potere economico del soggetto "segnalato", il quale viene così privato delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività economica.
Sicché, non v'è dubbio che quanto accaduto all'attore integri gli estremi della responsabilità civile dell'istituto di credito per illegittima segnalazione posto che è
pacifica la circostanza che la segnalazione sono stata fatta erroneamente. Parte attrice deduce di aver subito un danno morale all'immagine e alla reputazione commerciale nonché un danno in termini di perdita di fatturato, di clientela e di avviamento commerciale.
Giova ricordare, a tale ultimo riguardo, che l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità
materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sè la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.).
La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court;
oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile;
od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate.
Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, sia in sè, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Riguardo all'onere probatorio, si osserva che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il danno - evento, ma anche il danno - conseguenza.
Ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione.
Sul punto, si riporta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU,
11/11/2008, n. 26972), secondo cui la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede,
(...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931).
Sempre in materia di onere probatorio, si ritiene non sufficiente la prova allegata dal danneggiato di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, in quanto il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è
stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (cfr. Tribunale Catania sez. IV,
12/06/2020, n. 2027).
Ad avviso del Tribunale la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata dal momento che non v'è prova adeguata né del danno emergente né del lucro cessante paventato dall'attore.
Nel presente giudizio è stata espletata una consulenza tecnica a firma del dott. Per_1 e depositata in data 17.08.2023, poi integrata con provvedimento del 18.01.24,
[...]
a seguito del quale l'ausiliare ha provveduto a depositare una seconda relazione peritale in data 13.10.2024.
A seguito del deposito del primo elaborato peritale è stata eccepita infatti la nullità
dello stesso per grave violazione del principio del contraddittorio rispetto all'istituto di credito convenuto.
Orbene, si analizzano e verificano quelle che erano le condizioni economiche e patrimoniali della società al momento della segnalazione.
Al riguardo il nominato ctu dott. , il cui secondo elaborato peritale si condivide, Per_1
fa emergere come la società per l'intero periodo osservato dal 2008 al CP_8 CP_8
2013 “alla data del 13.7.2012 versasse in una situazione sicuramente di tensione finanziaria di squilibrio patrimoniale e monetario non riuscendo a coprire adeguatamente i costi con i propri ricavi, assicurando la propria permanenza in vita mediante accesso al capitale di rischio (anche il mancato pagamento delle rate collegate ai due mutui ne sono una dimostrazione come anche l'utilizzo quasi sempre al limite delle somme accordate dal sistema bancario) manifestatasi attraverso difficoltà
nell'essere puntuale nel rispettare le scadenze dei pagamenti dovuti ma non di insolvenza come dimostrato anche dal fatto che nel 2013 alcuni indici migliorano e anche ad esempio i debiti verso i dipendenti diminuiscono con ogni probabilità per effetto del pagamento di mensilità arretrate.
Insolvenza poi verificata solo in data 22 luglio 2015 con la dichiarazione di auto-
fallimento della parte attrice, non esiste agli atti documentazione per valutare alcun nesso tra le due situazioni e dunque anche quanto accertato in data 22 luglio 2015 non può far concludere per l'evidenza dello stato di insolvenza già alla data del 13 luglio
2012…”.
Ciò premesso e venendo ad esaminare nel dettaglio la domanda di risarcimento del danno, come sopra precisato, è necessario verificare la sussistenza di un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
poi, un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato, nonché dei fideiussori.
Dalla copiosa documentazione depositata e dalla farraginosa attività istruttoria espletata non emerge il nesso eziologico tra la segnalazione illegittima e la contrazione dei finanziamenti in quanto risulta intervenuto prima della segnalazione. Inoltre, non emerge neppure il nesso eziologico tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico della società. Trattandosi di un soggetto imprenditoriale che già versava in una situazione di difficoltà economica, come rilevato dal CTU, è verosimile ritenere che il mancato accesso al credito abbia ulteriormente peggiorato l'andamento economico della ma manca la prova del nesso CP_8
di causalità tra la contrazione del credito e la produzione degli effetti deleteri denunciati. Se anche si volesse compiere una sorta di prova di resistenza non risulta dimostrato che in assenza di segnalazione illegittima gli istituti avrebbero continuato a erogare crediti in favore di una società che versava in una situazione non florida.
Venendo alle singole voci di danno, avuto riguardo al danno patrimoniale si potrà distinguere un danno emergente configurabile, ad esempio, ogniqualvolta al soggetto segnalato come “cattivo pagatore” venga richiesto dall'Istituto di Credito il rientro immediato dagli affidamenti e questo si veda costretto a liquidare titoli azionari o di credito che deteneva al fine di far fronte alla immediata richiesta di liquidità (Trib.
Bari, 24 gennaio 2008), circostanza del tutto indimostrata nel caso di specie. Quanto
alla ulteriore voce di danno (lucro cessante) si intende con questa locuzione quella situazione che non coincide con la perdita subìta o con il mancato guadagno, bensì con l'occasione perduta di conseguire un probabile risultato favorevole. L'attore è tenuto a dar prova che senza la revoca degli affidamenti conseguente alla segnalazione avrebbe concluso uno specifico affare dal quale sarebbe derivato un determinato guadagno,
ovvero che la stretta creditizia ha determinato un rallentamento negli approvvigionamenti sì da trovarsi nell'impossibilità di far fronte a nuove commesse.
L'attore a sostegno probatorio della perdita di occasioni favorevoli conseguente all'evento di cui è causa non ha prodotto alcunché, con la conseguenza che deve ritenersi non raggiunta la prova che la perdita dedotta sia legata alla segnalazione a sofferenza. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Quanto, invece, al danno non patrimoniale per oramai copiosa giurisprudenza è ammessa la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi in quanto con la segnalazione viene resa pubblica “l'inaffidabilità finanziaria”
del debitore agli appartenenti il sistema finanziario con conseguente configurabilità, qualora la segnalazione sia illegittima, di una lesione all'onore, reputazione, o comunque all'immagine professionale della vittima.(cfr. Cassazione civile sez. I,
08/01/2019, n. 207; Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020). Di fatto, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione), a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera (Tribunale Frosinone, 12/02/2019, n. 103). Inoltre, i suddetti pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, debbono superare una soglia minima di tollerabilità,
ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, che altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi (ex multis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019, Rv. 655757 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del
09/02/2010, Rv. 611428 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 -
01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01). Ed infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto conforme a diritto l'attribuzione del risarcimento del danno in esame sempre in casi di tangibile gravità: e basterà ricordare a tal riguardo Sez. 1 -, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017, Rv. 644074 - 03, avente ad oggetto una ipotesi di danno non patrimoniale causato dal delitto di corruzione;
è il caso di Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore d'una grande società commerciale, diffamata per mezzo della televisione, dopo che in un telegiornale a diffusione nazionale era stata data la falsa notizia dell'arresto dei suoi amministratori;
è il caso di Sez. 3, Sentenza n.
4542 del 22/03/2012, Rv. 621596 - 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale ad un Comune che, per inettitudine dell'appaltatore, era stato costretto ad annullare una stagione teatrale;
è il caso di Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597850 -
01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale alla società gestore delle ferrovie,
in conseguenza del delitto di corruzione commesso dal suo amministratore. È inoltre necessario verificare in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica (così, ancora, Cass. 12929/07). Anche in tal caso valgono le regole del danno patrimoniale, tale per cui il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è,
tuttavia, agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050
c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n. 207; Tribunale Frosinone,
12/02/2019, n. 103). Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza che,
come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva in merito alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione. Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale (Tribunale Frosinone, 12/10/2017,
n. 1201). Di conseguenza, in difetto della prova della lesione della sfera personale del soggetto da parte di terzi, va escluso il danno alla reputazione. Inoltre, così come per il caso di specie, l'illegittima segnalazione di taluno come cattivo pagatore può riguardare un imprenditore, il quale viene così leso della sua reputazione professionale. Per cui,
alla luce delle argomentazioni mosse, questo Tribunale ritiene sussistente il danno all'immagine subito dalla società nonché dei fideiussori e CP_8 CP_2
, per i fatti di cui è causa e riconosce la responsabilità in capo all'istituto di CP_3
credito convenuto che effettuò l'illecita segnalazione in CR del nominativo degli attori.
Per tali ragioni, questo Tribunale, tenendo conto della gravità della colpa della banca segnalante che ha effettuato una segnalazione in assenza di adeguato preventiva verifica delle condizioni economico patrimoniali della società, della durata della segnalazione e della entità della lesione subita che ha avuto anche una risonanza mediatica sia pure a livello locale con l'epilogo della dichiarazione di fallimento,
ritiene di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale patito dagli attori in Euro
15.000 ciascuno. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali calcolati,
conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (la singola segnalazione) e via via rivalutata anno per anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità, ottenuta con la devalutazione di tale somma alla data del fatto illecito, via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data dell'illecita segnalazione in CR fino alla data della presente decisione. Dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità, senza alcuna ulteriore rivalutazione.
In ordine al governo delle spese processuali, esse seguono la soccombenza;
Considerato l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali;
le spese sono liquidate secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento
(tenuto conto dell'elevato grado di complessità della controversia e della sua durata),
sulla base del decisum, applicando i valori del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, in euro 22.457,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie la domanda, dichiara la illegittimità delle segnalazioni a sofferenza operate dagli istituti di credito convenuti per le ragioni indicate in parte motiva;
2) Dichiara illegittima la risoluzione dei contratti di mutuo n. 000/011060 e n.
000/011977/46;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
4) Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore del Controparte_11 [...]
e dei Fideiussori e della CP_15 Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 15.000 cadauno per un totale di euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati in parte motiva;
5) Compensa le spese processuali.
6) Pone le spese di ctu a carico di tutti i convenuti in solido.
Così deciso in Salerno il 21/07/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
Contr
. , in persona del Curatore p.t., rapp.to e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Manzione Wladimiro, presso il cui studio, sito in
Salerno alla Via F. Farao N. 4, elettivamente domicilia;
ATTORE
NONCHÈ
e , rappresentati e difesi, Controparte_2 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'Avv. Manzione Wladimiro, presso il cui studio, sito in
Salerno alla Via F. Farao N. 4, elettivamente domiciliano;
ATTORI
CONTRO in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso il cui studio, sito in o in Salerno alla Via
Lungomare Trieste n. 26, elettivamente domicilia
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, e per essa quale mandataria - giusta procura speciale in autentica CP_5
- la – in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_6
rappresentante p.t.., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Edgardo e Alfredo Ricciardi, in sostituzione degli Avv.ti
Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro
Direzionale Isola A/7,
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
in persona del Presidente del CDA, rappresentato e difeso, in Controparte_7
virtù di mandato agli atti, dall' Avv. Michele Di Michele, presso il cui studio, sito a
Frattamaggiore (SA), alla via G. Leopardi nr. 12, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13/06/2014 , la il sig. CP_8 CP_2
e la sig.ra deducevano che la
[...] Controparte_3 [...]
, con contratto di mutuo del 30/10/2010, Controparte_9
aveva concesso alla società attrice un primo finanziamento pari ad € 400.000,00, con
Contr previsione di restituzione rateale mensile fino al marzo 2017; che la stessa , con successivo contratto di mutuo del 30/11/2011, aveva concesso un ulteriore finanziamento pari ad € 100.000,00, con previsione di restituzione rateale mensile fino al novembre 2014; che con raccomandata del 2/07/2012, la banca, improvvisamente,
aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art
5 del primo contratto di mutuo per il mancato pagamento di 9 rate scadute, chiedendo contestualmente il rimborso, in un'unica soluzione ed entro 5 giorni, dell'importo di €
342.213,82 oltre accessori;
che, con altra raccomandata del 2/07/2012, la stessa banca dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal secondo contratto di mutuo per l'omesso pagamento di 5 rate scadute, chiedendo contestualmente il rimborso, in un'unica soluzione ed entro 5 giorni, dell'importo di €
Contr 97.361,78 oltre accessori;
con successiva comunicazione del 13/07/2012, la aveva informato i ricorrenti della prossima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
della Banca d'Italia della posizione della e di quella dei fideiussori CP_8
e per il mancato pagamento delle predette Controparte_2 Controparte_3 somme, effettivamente eseguita il 19/07/2012; che, con comunicazione del
Contr dell'1/08/2012, la aveva contestato l'operato della , offrendo il CP_8
pagamento delle somme dovute, da accertarsi nel quantum depurato da anatocismo ed ulteriori pretese illegittime;
che, in particolare la risoluzione contrattuale era stata contestata in quanto i pagamenti dei ratei di finanziamento erano stati sempre effettuati
Contr con “elasticità” nei tempi, e quindi con modalità implicitamente accettate dalla come prassi consuetudinaria e senza alcuna contestazione;
che, tuttavia, l'azione risolutoria non era stata preceduta dal doveroso preavviso, violando così la condotta dell'istituto di credito i principi di correttezza e buona fede;
che anche la segnalazione
“a sofferenza” alla Centrale Rischi risultava illegittima, non essendo stata preceduta da alcuna doverosa analisi particolareggiata circa lo stato economico e patrimoniale della
Contr
come disvelato dalla stessa , che solo il 22/08/2012 chiedeva CP_8
l'esibizione di alcuni documenti necessari alla verifica della posizione economico-
finanziaria ed imprenditoriale dalla che quest'ultima, invero, non si CP_8
trovava in stato di insolvenza tale da legittimare il passaggio “a sofferenza”; che l'illegittima segnalazione aveva determinato in danno dei ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile ai diritti personali all'immagine ed alla riservatezza, nonché alla libertà di iniziativa economica, in conseguenza dei limiti di accesso al credito che ne derivano;
che la società attrice e i fideiussori, in data 13/08/2012, agivano, con ricorso ex art 700 c.p.c. avanti all'intestato Tribunale, ed ottenevano la cancellazione (con annullamento) in Centrale Rischi della segnalazione “a sofferenza” illegittimamente
Contr effettuata;
che, avverso tale ultimo provvedimento, in data 19/10/2012, la stessa aveva proposto gravame, durante il quale dichiarava l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del giudizio, poi riassunto dalla cessionaria che con ordinanza del 28/03/2014 il Controparte_11
Contr reclamo era stato rigettato;
che, intanto, la , in data 21/12/2012, azionava anche il proprio credito con decreto ingiuntivo n. 11/2013, a cui provvedeva a proporre opposizione la ed i fideiussori in data 4/03/2013. Per tutto quanto sopra CP_8
esposto, la ed i fideiussori e CP_8 Controparte_2 Controparte_3
instavano per la declaratoria di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
; per sentir dichiarare Controparte_12
che il merito creditizio e la capacità finanziaria la nel periodo dal CP_8
30/11/2011 al 19/07/2012, escludevano una condizione di insolvenza che potesse giustificare la segnalazione “a sofferenza”; l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ed,
infine, chiedevano condannare la
[...]
n Controparte_13
solido per quanto di rispettiva responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore di ognuno degli attori,
nonché disporre la compensazione fra eventuali crediti e debiti con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 21/01/2015 provvedeva a costituirsi la convenuta
(cessionaria Controparte_4 della “ ” Controparte_9
in liquidazione coatta amministrativa), che, a sua volta, cedeva il proprio credito prima alla e poi alla contestando, in via pregiudiziale, Controparte_5 Controparte_7
l'ammissibilità della compensazione di eventuali crediti e debiti, e, nel merito,
chiedeva rigettarsi la domanda di risarcimento danni per carenza dei suoi presupposti
(illecito) ed inesistenza dei fatti addotti (lesione) oltre che delle prove con vittoria di spese.
Instaurato così il contraddittorio, il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 co.
VI c.p.c., veniva interrotto per il fallimento della dichiarato all'udienza CP_8
del 30/10/2015. Successivamente, veniva presentato ricorso in riassunzione ex art 303
c.p.c. dei sig.ri e e, nelle more, con Controparte_2 Controparte_3
comparsa ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio la e per essa- quale CP_5
mandataria- , che, deducendo di essere divenuta Controparte_6
cessionaria pro soluto del credito controverso a seguito di operazione di cessione di un portafoglio di crediti di si Controparte_4
riportava alla conclusioni già formulate dalla cedente chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio proseguiva e, espletata l'attività istruttoria mediante CTU,
provvedeva a costituirsi con comparsa deposita ex art. 111 c.p.c. la CP_14
che nel frattempo era divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari
[...]
deteriorati della Al termine dell'attività istruttoria, il Giudice, Controparte_5 all'udienza del 9/01/2025 assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La domanda proposta dalla allora ha ad oggetto l'accertamento della CP_8
illegittimità delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per l'esistenza di crediti a sofferenza, da parte di Controparte_12
in data 19/07/2012, nei confronti della con richiesta di
[...] CP_8
cancellazione; l'accertamento dell'illegittima risoluzione dei contratti di mutuo n.
000/011060 n. 000/011977/46; l'accertamento del nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di crediti a sofferenza, operata in danno della ed i danni, patrimoniali e non CP_8
patrimoniali, patiti e patiendi, dalla stessa con richiesta di risarcimento del danno subito in termini di lucro cessante, danno emergente, perdita di avviamento societario e danno alla reputazione ed all'immagine, anche per i fideiussori e D Parte_2 [...]
. CP_3
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto la illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto per aver provveduto in assenza dei presupposti di legge alla segnalazione a sofferenza della società presso la CR. L' istituto di credito convenuto e poi le società cessionarie del credito ha ampiamente e diffusamente contestato l'avversa domanda sostenendo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza in seguito all'omesso tempestivo pagamento delle rate dei finanziamenti concessi. In via preliminare si deve precisare che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia. Al fine di vagliare la legittimità della segnalazione bisogna verificare: a) il preavviso all'interessato e b) l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore. La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del
Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n.
6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza
Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016;
Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di
Milano del 29.08.2014). La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6
possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (cfr. Cass. Civ.
n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sé che, se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata. A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sé, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l'esistenza o la quantificazione. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale
è illegittima la segnalazione di una posizione "a sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme, Cass. 2913/16).
Con riferimento alla posizione di risulta che con n. Controparte_11
2 lettere raccomandate del 2.07.2012, regolarmente notificata, a ha CP_8
comunicato la risoluzione dei contratti di mutuo n. 000/011060 e n. 000/011977/46,
con richiesta di rimborso in un'unica soluzione e nel termine di 5 giorni, della somma complessiva di € 439.575,6. Con lettera raccomandata del 13.07.2012 la convenuta comunicava la decisione di effettuare la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia della posizione di unitamente a quella dei Parte_3
fideiussori e per il mancato pagamento delle Controparte_2 Controparte_3
somme di cui sopra.
Con missiva dell'1.08.2012 la società attrice riferiva la volontà di pagare il proprio debito epurato da anatocismo ed ulteriori pretese illegittime.
Contr In data 19.07.2012 la segnalava a sofferenza la società attrice. In proposito,
occorre rammentare che la Banca d'Italia, con la circolare n. 139/91, ha disciplinato le caratteristiche ed il funzionamento della Centrale Rischi, così definendo il concetto di sofferenza: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si
prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”. Tale disposizione è stata interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità nel senso che l'appostazione a sofferenza non può
fondarsi sul mero inadempimento, ma richiede una situazione di difficoltà economica che, pur non coincidendo con lo stato d'insolvenza previsto dall'art. 5 L.F., deve tuttavia concretizzarsi in una non transitoria incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario. Partendo dal rilievo che lo scopo della segnalazione alla Centrale Rischi, conseguente al passaggio “a sofferenza”, è quello di impedire che i clienti, attraverso affidamenti multipli, possano ricevere dal sistema bancario concessioni di credito sproporzionate alla loro consistenza patrimoniale, rendendosi così opportuno informare di tale circostanza gli altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella sofferenza sia riconducibile. Pertanto, se è pur vero che non si richiede il ricorrere di uno stato di decozione dell'imprenditore – risultando altrimenti frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, atteso che gli altri intermediari,
segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore – il presupposto minimo della segnalazione deve identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità rispetto a quello previsto dall'art. 5 L.F., ma che sia oggettivamente sussistente e che, a un giudizio prognostico dell'istituto di credito, si presenti come non momentaneo e dagli incerti sviluppi. In sostanza, la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall'inadempimento del debitore o dal semplice ritardo di questi, dovendosi considerare illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente, il quale abbia, ad es., tempestivamente offerto all'istituto di credito di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito. Si è, quindi,
statuito che “La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi
della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR,
richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (Cass. n. 15609/14, n. 7958/09); in sostanza, la nozione di insolvenza si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale,
apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. n. 31921/19,
nonché Cass. n. 28635/20), e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito (Cass. n. 26361/14). Rilevato che nella fattispecie, a seguiti di un'attenta analisi del materiale probatorio agli atti, non risulta che l'istituto convenuto abbia preventivamente eseguito un'adeguata verifica dello stato economico e patrimoniale della società attrice ai fini della segnalazione “a sofferenza” presso la CR, illegittima è
da considerarsi la segnalazione.
Dunque, accertata la illegittimità della segnalazione per il mancato rispetto dell'obbligo relativo al compimento di un'adeguata istruttoria sulla situazione di difficoltà economica del debitore, non risulta necessario vagliare la legittimità
dell'ulteriore requisito del preavviso al soggetto interessato.
Orbene, circa la legittimità della risoluzione dei contratti di mutuo, nel caso di specie,
ad avviso di questo Giudice, la risoluzione dai contratti di mutuo operata dalla banca appare illegittima ove si consideri che “Deve ritenersi nulla la clausola risolutiva espressa di un contratto di credito fondiario secondo cui la banca può risolvere il mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all'integrale pagamento anche di una sola rata, per contrasto con l'art. 40, 2 comma,
d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, norma inderogabile con cui il legislatore, a tutela del mutuatario inadempiente, ha limitato, in deroga ai principi di diritto comune, la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento”, considerando altresì che la società attrice, con raccomandata del 1.08.2012, si sia resa disponibile a saldare il proprio debito, mostrando di essere in grado di onorare le scadenze mensili e quindi non risultando in una condizione di grave insolvenza. Venendo, quindi, ad esaminare la domanda di risarcimento del danno si osserva che è
ormai giurisprudenza granitica sul punto quella per cui l'illegittima segnalazione in CR
costituisca fonte di responsabilità con diritto dell'attore al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c.
L'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi di un soggetto è circostanza astrattamente idonea a creare un danno la risarcibilità del quale , però, è soggetta a rigorosi oneri probatori.
L'iscrizione alla Centrale Rischi determina, di fatto, un danno morale da immagine e da reputazione, in quanto il nome del segnalato è associato alla figura del "cattivo pagatore".
Peraltro, in tali casi, si è parlato di violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta Costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.
Altresì, ciò comporta un indubbio danno patrimoniale, giacché dalla segnalazione discendono richieste da parte delle banche di rientro immediato delle posizioni di credito ovvero rifiuti di richieste di finanziamento.
Pertanto, ne consegue una perdita di potere economico del soggetto "segnalato", il quale viene così privato delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività economica.
Sicché, non v'è dubbio che quanto accaduto all'attore integri gli estremi della responsabilità civile dell'istituto di credito per illegittima segnalazione posto che è
pacifica la circostanza che la segnalazione sono stata fatta erroneamente. Parte attrice deduce di aver subito un danno morale all'immagine e alla reputazione commerciale nonché un danno in termini di perdita di fatturato, di clientela e di avviamento commerciale.
Giova ricordare, a tale ultimo riguardo, che l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità
materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sè la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.).
La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court;
oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile;
od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate.
Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, sia in sè, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Riguardo all'onere probatorio, si osserva che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il danno - evento, ma anche il danno - conseguenza.
Ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione.
Sul punto, si riporta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU,
11/11/2008, n. 26972), secondo cui la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede,
(...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931).
Sempre in materia di onere probatorio, si ritiene non sufficiente la prova allegata dal danneggiato di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, in quanto il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è
stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (cfr. Tribunale Catania sez. IV,
12/06/2020, n. 2027).
Ad avviso del Tribunale la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata dal momento che non v'è prova adeguata né del danno emergente né del lucro cessante paventato dall'attore.
Nel presente giudizio è stata espletata una consulenza tecnica a firma del dott. Per_1 e depositata in data 17.08.2023, poi integrata con provvedimento del 18.01.24,
[...]
a seguito del quale l'ausiliare ha provveduto a depositare una seconda relazione peritale in data 13.10.2024.
A seguito del deposito del primo elaborato peritale è stata eccepita infatti la nullità
dello stesso per grave violazione del principio del contraddittorio rispetto all'istituto di credito convenuto.
Orbene, si analizzano e verificano quelle che erano le condizioni economiche e patrimoniali della società al momento della segnalazione.
Al riguardo il nominato ctu dott. , il cui secondo elaborato peritale si condivide, Per_1
fa emergere come la società per l'intero periodo osservato dal 2008 al CP_8 CP_8
2013 “alla data del 13.7.2012 versasse in una situazione sicuramente di tensione finanziaria di squilibrio patrimoniale e monetario non riuscendo a coprire adeguatamente i costi con i propri ricavi, assicurando la propria permanenza in vita mediante accesso al capitale di rischio (anche il mancato pagamento delle rate collegate ai due mutui ne sono una dimostrazione come anche l'utilizzo quasi sempre al limite delle somme accordate dal sistema bancario) manifestatasi attraverso difficoltà
nell'essere puntuale nel rispettare le scadenze dei pagamenti dovuti ma non di insolvenza come dimostrato anche dal fatto che nel 2013 alcuni indici migliorano e anche ad esempio i debiti verso i dipendenti diminuiscono con ogni probabilità per effetto del pagamento di mensilità arretrate.
Insolvenza poi verificata solo in data 22 luglio 2015 con la dichiarazione di auto-
fallimento della parte attrice, non esiste agli atti documentazione per valutare alcun nesso tra le due situazioni e dunque anche quanto accertato in data 22 luglio 2015 non può far concludere per l'evidenza dello stato di insolvenza già alla data del 13 luglio
2012…”.
Ciò premesso e venendo ad esaminare nel dettaglio la domanda di risarcimento del danno, come sopra precisato, è necessario verificare la sussistenza di un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
poi, un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato, nonché dei fideiussori.
Dalla copiosa documentazione depositata e dalla farraginosa attività istruttoria espletata non emerge il nesso eziologico tra la segnalazione illegittima e la contrazione dei finanziamenti in quanto risulta intervenuto prima della segnalazione. Inoltre, non emerge neppure il nesso eziologico tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico della società. Trattandosi di un soggetto imprenditoriale che già versava in una situazione di difficoltà economica, come rilevato dal CTU, è verosimile ritenere che il mancato accesso al credito abbia ulteriormente peggiorato l'andamento economico della ma manca la prova del nesso CP_8
di causalità tra la contrazione del credito e la produzione degli effetti deleteri denunciati. Se anche si volesse compiere una sorta di prova di resistenza non risulta dimostrato che in assenza di segnalazione illegittima gli istituti avrebbero continuato a erogare crediti in favore di una società che versava in una situazione non florida.
Venendo alle singole voci di danno, avuto riguardo al danno patrimoniale si potrà distinguere un danno emergente configurabile, ad esempio, ogniqualvolta al soggetto segnalato come “cattivo pagatore” venga richiesto dall'Istituto di Credito il rientro immediato dagli affidamenti e questo si veda costretto a liquidare titoli azionari o di credito che deteneva al fine di far fronte alla immediata richiesta di liquidità (Trib.
Bari, 24 gennaio 2008), circostanza del tutto indimostrata nel caso di specie. Quanto
alla ulteriore voce di danno (lucro cessante) si intende con questa locuzione quella situazione che non coincide con la perdita subìta o con il mancato guadagno, bensì con l'occasione perduta di conseguire un probabile risultato favorevole. L'attore è tenuto a dar prova che senza la revoca degli affidamenti conseguente alla segnalazione avrebbe concluso uno specifico affare dal quale sarebbe derivato un determinato guadagno,
ovvero che la stretta creditizia ha determinato un rallentamento negli approvvigionamenti sì da trovarsi nell'impossibilità di far fronte a nuove commesse.
L'attore a sostegno probatorio della perdita di occasioni favorevoli conseguente all'evento di cui è causa non ha prodotto alcunché, con la conseguenza che deve ritenersi non raggiunta la prova che la perdita dedotta sia legata alla segnalazione a sofferenza. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Quanto, invece, al danno non patrimoniale per oramai copiosa giurisprudenza è ammessa la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi in quanto con la segnalazione viene resa pubblica “l'inaffidabilità finanziaria”
del debitore agli appartenenti il sistema finanziario con conseguente configurabilità, qualora la segnalazione sia illegittima, di una lesione all'onore, reputazione, o comunque all'immagine professionale della vittima.(cfr. Cassazione civile sez. I,
08/01/2019, n. 207; Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020). Di fatto, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione), a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera (Tribunale Frosinone, 12/02/2019, n. 103). Inoltre, i suddetti pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, debbono superare una soglia minima di tollerabilità,
ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, che altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi (ex multis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019, Rv. 655757 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del
09/02/2010, Rv. 611428 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 -
01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01). Ed infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto conforme a diritto l'attribuzione del risarcimento del danno in esame sempre in casi di tangibile gravità: e basterà ricordare a tal riguardo Sez. 1 -, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017, Rv. 644074 - 03, avente ad oggetto una ipotesi di danno non patrimoniale causato dal delitto di corruzione;
è il caso di Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore d'una grande società commerciale, diffamata per mezzo della televisione, dopo che in un telegiornale a diffusione nazionale era stata data la falsa notizia dell'arresto dei suoi amministratori;
è il caso di Sez. 3, Sentenza n.
4542 del 22/03/2012, Rv. 621596 - 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale ad un Comune che, per inettitudine dell'appaltatore, era stato costretto ad annullare una stagione teatrale;
è il caso di Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597850 -
01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale alla società gestore delle ferrovie,
in conseguenza del delitto di corruzione commesso dal suo amministratore. È inoltre necessario verificare in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica (così, ancora, Cass. 12929/07). Anche in tal caso valgono le regole del danno patrimoniale, tale per cui il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è,
tuttavia, agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050
c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n. 207; Tribunale Frosinone,
12/02/2019, n. 103). Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza che,
come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva in merito alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione. Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale (Tribunale Frosinone, 12/10/2017,
n. 1201). Di conseguenza, in difetto della prova della lesione della sfera personale del soggetto da parte di terzi, va escluso il danno alla reputazione. Inoltre, così come per il caso di specie, l'illegittima segnalazione di taluno come cattivo pagatore può riguardare un imprenditore, il quale viene così leso della sua reputazione professionale. Per cui,
alla luce delle argomentazioni mosse, questo Tribunale ritiene sussistente il danno all'immagine subito dalla società nonché dei fideiussori e CP_8 CP_2
, per i fatti di cui è causa e riconosce la responsabilità in capo all'istituto di CP_3
credito convenuto che effettuò l'illecita segnalazione in CR del nominativo degli attori.
Per tali ragioni, questo Tribunale, tenendo conto della gravità della colpa della banca segnalante che ha effettuato una segnalazione in assenza di adeguato preventiva verifica delle condizioni economico patrimoniali della società, della durata della segnalazione e della entità della lesione subita che ha avuto anche una risonanza mediatica sia pure a livello locale con l'epilogo della dichiarazione di fallimento,
ritiene di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale patito dagli attori in Euro
15.000 ciascuno. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali calcolati,
conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (la singola segnalazione) e via via rivalutata anno per anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità, ottenuta con la devalutazione di tale somma alla data del fatto illecito, via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data dell'illecita segnalazione in CR fino alla data della presente decisione. Dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità, senza alcuna ulteriore rivalutazione.
In ordine al governo delle spese processuali, esse seguono la soccombenza;
Considerato l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali;
le spese sono liquidate secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento
(tenuto conto dell'elevato grado di complessità della controversia e della sua durata),
sulla base del decisum, applicando i valori del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, in euro 22.457,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie la domanda, dichiara la illegittimità delle segnalazioni a sofferenza operate dagli istituti di credito convenuti per le ragioni indicate in parte motiva;
2) Dichiara illegittima la risoluzione dei contratti di mutuo n. 000/011060 e n.
000/011977/46;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
4) Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore del Controparte_11 [...]
e dei Fideiussori e della CP_15 Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 15.000 cadauno per un totale di euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati in parte motiva;
5) Compensa le spese processuali.
6) Pone le spese di ctu a carico di tutti i convenuti in solido.
Così deciso in Salerno il 21/07/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.