TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14563 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70561/2022 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. PE FOLCO e PE IO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. PEGAN FRANCESCA
CONVENUTO
NONCHE'
1 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato in giudizio il sig. e la compagnia Parte_1 Controparte_2 [...]
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti in CP_1
occasione del sinistro occorso l'8 luglio 2021 nella misura complessiva di euro 205.588,47, già detratto l'importo corrisposto dalla compagnia, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratori anticipatari.
Ha dedotto l'attore che in data 08.07.2021, in Roma, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva
Lungotevere degli Anguillara alla guida del Motociclo Honda SH di colore rosso, targato EG89379, veniva colpito dal veicolo taxi Ford Focus, targato EV353FK, condotto dal Sig. Controparte_2
ed assicurato con la compagnia . Più in particolare, il che proveniva Controparte_1 CP_2
dal parcheggio Taxi di Piazza Belli, aveva completamente invaso la carreggiata senza avvedersi del sopraggiungere di esso attore, che non aveva potuto far nulla per evitare l'impatto. Egli aveva quindi riportato lesioni fisiche ed era stato trasportato all'Ospedale S. Camillo – Forlanini, dove era stata posta diagnosi di “frattura terzo distale tibia e perone a destra, frattura epifisi prossimale omero dx;
TAC cervicale, massiccio facciale e cerebrale: … frattura spiroide del terzo distale della tibia e del perone. Sembra apprezzarsi anche frattura del malleolo tibiale …. Frattura della testa omerale di dx … prognosi 30 gg. . Sul luogo del sinistro erano giunte dapprima una pattuglia
2 dei Carabinieri e poi la Polizia Municipale, che aveva redatto un verbale di incidente stradale indicando quale teste oculare tale sig.ra . Testimone_1
A seguito delle lesioni subìte, egli aveva riportato postumi permanenti nella misura del 20% e una inabilità temporanea.
La aveva risarcito al proprietario del motociclo i danni materiali, ma non i Controparte_4
danni fisici subìti dal conducente. In un secondo momento, dopo la fase della proposta di stipula di convenzione assistita, la compagnia aveva inviato un assegno di euro 38.378,39 che però era stato ritenuto non congruo dal danneggiato.
La responsabilità del sinistro andava interamente ascritta alla condotta del il quale aveva CP_2
impegnato la carreggiata del lungotevere degli Anguillara a velocità estremamente elevata e senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo.
In merito al quantum, oltre al danno biologico spettava ad esso attore sia il rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad euro 7795,36, sia il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa in ragione della immobilizzazione del braccio destro, tenuto conto della professione di commercialista svolta e della contrazione del reddito negli ultimi tre anni.
--------------
Si è costituita in giudizio la compagnia eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità o inammissibilità della domanda in quanto la richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata dal danneggiato era sprovvista dei documenti richiesti dagli artt. 145 e 148 CdA ed in particolare di quelli relativi al proprio reddito.
In secondo luogo, la richiesta risarcitoria avanzata era eccessiva e sproporzionata. Quanto al danno biologico, la somma riconosciuta al e inviata a mezzo assegno era conforme Parte_1
alla valutazione medico legale del fiduciario della compagnia e quindi assolutamente congrua.
Avuto poi riguardo al danno patrimoniale, la leggera contrazione dei redditi del 2021 poteva rinvenire la propria giustificazione nel fatto che in quel periodo ancora erano pienamente operative le misure restrittive legate alla pandemia. Inoltre l'attore non aveva depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi al verificarsi del sinistro. Ancora, la professione dal medesimo esercitata non richiedeva impiego di forza fisica. Infine, egli risultava
3 aver percepito l'importo di euro 16.441,54 dalla Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti, sicché tale somma andava scomputata dal calcolo dell'importo dovuto.
Ha quindi concluso la compagnia per la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda, per il rigetto della stessa e in subordine per la rideterminazione in difetto dell'importo richiesto, con vittoria di spese.
-------------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per asserito difetto degli elementi richiesti dalla normativa in relazione alla richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata alla compagnia assicuratrice.
Secondo la giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016).
D'altro canto, lo scopo sotteso alla disciplina della richiesta di risarcimento ex artt. 145 e 148 cod. ass. è quello di “favorire la possibilità di accordi transattivi per la liquidazione del danno, in modo da evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie” (cfr. la Relazione al d.d.l. presentato il
22.8.1968 che ha preceduto l'emanazione della legge n. 990/1969, il cui art. 22 è stato trasfuso nell'art. 145 cod. ass.), sicché per un verso esso può ritenersi raggiunto ogniqualvolta l'assicuratore sia stato posto in condizione di adempiere al proprio onere di formulare una offerta congrua e motivata (cfr. Cass., n. 20930/2015; n. 9912/2011), mentre sotto altro profilo occorre rimarcare che l'art. 148 co. 5 cod. ass., nel prevedere che in caso di richiesta incompleta l'assicuratore richiede al danneggiato le necessarie integrazioni, pone a carico del primo un preciso obbligo di cooperazione.
4 Nel caso di specie la compagnia convenuta lamenta la carenza della richiesta stragiudiziale di risarcimento, in particolare per la mancata produzione di documentazione reddituale dell'attore.
Esaminando tale richiesta (cfr. missiva del 13.9.2021) si può notare che essa reca la descrizione della dinamica del sinistro e la domanda di risarcimento. Vero è che tale richiesta non può ritenersi completa e rispondente alla normativa (l'art. 148 richiede che il danneggiato fornisca anche i dati relativi alla sua età, l'attività svolta, il suo reddito, l'entità delle lesioni subìte, la documentazione attestante l'avvenuta guarigione o i postumi permanenti), tuttavia occorre rilevare che la compagnia non solo non ha richiesto l'integrazione della documentazione
(prevista dal comma 5 del medesimo articolo in caso di richiesta incompleta), ma ha anche inviato al un importo per il danno lamentato, da essa ritenuto pienamente Parte_1
satisfattivo. Si può pertanto ritenere che la incompletezza dei dati forniti dal danneggiato non ha costituito ostacolo alla valutazione del caso da parte della compagnia assicuratrice, tanto che essa, come già evidenziato, non solo non ha chiesto alcuna integrazione della documentazione, ma ha anche corrisposto una somma ritenuta congrua al risarcimento del danno sofferto, dimostrando di aver ritenuto di essere in grado di valutare il sinistro ai fini della liquidazione del danno.
Passando al merito, osserva il Tribunale che l'an della responsabilità del non è oggetto di CP_2
contestazione, avendo la compagnia mosso rilievi solo sul quantum risarcitorio preteso da controparte. Ad ogni modo si può ritenere che la responsabilità del sinistro sia interamente imputabile al convenuto, il quale ha apertamente ammesso, nelle dichiarazioni fornite alla polizia municipale intervenuta sul posto, di essersi immesso con il proprio taxi nel flusso veicolare del Lungotevere senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, non rispettando pertanto l'obbligo di dare la precedenza e la regola cautelare di ispezionare attentamente la strada prima di eseguire l'immissione.
Si può dunque passare all'esame del profilo risarcitorio.
Al riguardo, occorre rifarsi alla consulenza tecnica medico-legale disposta in fase istruttoria, i cui esiti sono condivisi dal Tribunale, in quanto priva di errori o vizi logici e congruamente argomentata. Dunque, alla stregua della relazione peritale, risulta che il , a seguito Parte_1
del sinistro in cui è rimasto coinvolto, ha riportato un politrauma con frattura del terzo distale
5 della diafisi e meta-epifisi di tibia e perone a destra (trattata chirurgicamente) e con frattura composta dell'omero prossimale di destra (trattata con contenzione).
Le lesioni riportate hanno quindi determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di giorni 45 (quarantacinque) e una temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 45
(quarantacinque).
Residuano attualmente postumi permanenti nella misura del 14% (danno biologico), consistenti in: artralgie limitanti a carico della spalla di destra con ipostenia dell'arto superiore omolaterale alle prove di controresistenza (in soggetto destrimane); plurimi esiti cicatriziali a carico dell'arto inferiore destro con ipotrofia di coscia, limitazione della TPA, moderato disturbo di circolo a carico della caviglia destra.
Tali esiti, secondo la relazione, non incidono sulla capacità lavorativa generica e/o specifica dell'attore, che svolge la professione di commercialista libero professionista.
Sono state documentate spese mediche considerate congrue dal consulente tecnico e pari ad euro 5550,00, che rivalutate alla data odierna ammontano ad euro 6471,00.
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 34) e dell'entità dei postumi permanenti (14 %), l'importo di euro 36.117,00. A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 8791,00 (pari ad €
130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale). Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 44.909,00.
6 A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 5000,00. Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
L'importo tale spettante quindi a titolo di danno biologico, invalidità temporanea e morale ammonta ad euro 49.909,00.
Va invece respinta la richiesta di danno patrimoniale da diminuzione del reddito per effetto delle lesioni subìte. Invero, non risultano provati i redditi dell'attore, non essendo state depositate le relative dichiarazioni ma solo una serie di fatture non meglio specificate. Inoltre, gli importi indicati in citazione sembrano individuare un trend discendente già originatosi in precedenza (dai quasi 31.000 euro del 2019 ai 24.000 euro del 2020) per motivi che con il sinistro non hanno nulla a che fare. Non sono poi stati prodotti i redditi degli anni 2022 e seguenti, che avrebbero potuto costituire un importante parametro di riferimento per verificare se un danno patrimoniale si è effettivamente verificato.
Non risulta peraltro che il abbia ottenuto erogazioni o benefici dalla propria Cassa, Parte_1
risultando dalle produzioni in atti che la richiesta di provvidenze economiche è stata respinta per difetto dello stato di bisogno.
Occorre peraltro rilevare che nel caso di specie la compagnia assicuratrice ha corrisposto all'attore una somma da questi considerata quale acconto sul maggior dovuto.
La Suprema Corte (Cass. n. 1163 del 5.2.1998) ha stabilito che in materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Cass. n. 1163/98). Più di recente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che
“qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
7 acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014).
Ciò posto, rivalutando all'attualità l'acconto di € 38.378,39, corrisposto mediante assegno al
17.10.2022, si ottiene l'importo di € 39.836,00, che va detratto alla somma sopra indicata a titolo di liquidazione del danno biologico, pervenendosi infine all'importo da liquidarsi in €
10.073,00.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, stante la soccombenza, ancorché parziale.
Anche le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenuta, per il medesimo motivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità esclusiva di
; Controparte_2
• per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio e già detratto l'acconto versato dalla compagnia, dell'importo di euro
10.073,00 a titolo di danno biologico, nonché di euro 6471,00 per rimborso di spese mediche sostenute, oltre interessi legali come da parte motiva;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di giudizio sostenute che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70561/2022 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. PE FOLCO e PE IO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. PEGAN FRANCESCA
CONVENUTO
NONCHE'
1 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato in giudizio il sig. e la compagnia Parte_1 Controparte_2 [...]
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti in CP_1
occasione del sinistro occorso l'8 luglio 2021 nella misura complessiva di euro 205.588,47, già detratto l'importo corrisposto dalla compagnia, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratori anticipatari.
Ha dedotto l'attore che in data 08.07.2021, in Roma, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva
Lungotevere degli Anguillara alla guida del Motociclo Honda SH di colore rosso, targato EG89379, veniva colpito dal veicolo taxi Ford Focus, targato EV353FK, condotto dal Sig. Controparte_2
ed assicurato con la compagnia . Più in particolare, il che proveniva Controparte_1 CP_2
dal parcheggio Taxi di Piazza Belli, aveva completamente invaso la carreggiata senza avvedersi del sopraggiungere di esso attore, che non aveva potuto far nulla per evitare l'impatto. Egli aveva quindi riportato lesioni fisiche ed era stato trasportato all'Ospedale S. Camillo – Forlanini, dove era stata posta diagnosi di “frattura terzo distale tibia e perone a destra, frattura epifisi prossimale omero dx;
TAC cervicale, massiccio facciale e cerebrale: … frattura spiroide del terzo distale della tibia e del perone. Sembra apprezzarsi anche frattura del malleolo tibiale …. Frattura della testa omerale di dx … prognosi 30 gg. . Sul luogo del sinistro erano giunte dapprima una pattuglia
2 dei Carabinieri e poi la Polizia Municipale, che aveva redatto un verbale di incidente stradale indicando quale teste oculare tale sig.ra . Testimone_1
A seguito delle lesioni subìte, egli aveva riportato postumi permanenti nella misura del 20% e una inabilità temporanea.
La aveva risarcito al proprietario del motociclo i danni materiali, ma non i Controparte_4
danni fisici subìti dal conducente. In un secondo momento, dopo la fase della proposta di stipula di convenzione assistita, la compagnia aveva inviato un assegno di euro 38.378,39 che però era stato ritenuto non congruo dal danneggiato.
La responsabilità del sinistro andava interamente ascritta alla condotta del il quale aveva CP_2
impegnato la carreggiata del lungotevere degli Anguillara a velocità estremamente elevata e senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo.
In merito al quantum, oltre al danno biologico spettava ad esso attore sia il rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad euro 7795,36, sia il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa in ragione della immobilizzazione del braccio destro, tenuto conto della professione di commercialista svolta e della contrazione del reddito negli ultimi tre anni.
--------------
Si è costituita in giudizio la compagnia eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità o inammissibilità della domanda in quanto la richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata dal danneggiato era sprovvista dei documenti richiesti dagli artt. 145 e 148 CdA ed in particolare di quelli relativi al proprio reddito.
In secondo luogo, la richiesta risarcitoria avanzata era eccessiva e sproporzionata. Quanto al danno biologico, la somma riconosciuta al e inviata a mezzo assegno era conforme Parte_1
alla valutazione medico legale del fiduciario della compagnia e quindi assolutamente congrua.
Avuto poi riguardo al danno patrimoniale, la leggera contrazione dei redditi del 2021 poteva rinvenire la propria giustificazione nel fatto che in quel periodo ancora erano pienamente operative le misure restrittive legate alla pandemia. Inoltre l'attore non aveva depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi al verificarsi del sinistro. Ancora, la professione dal medesimo esercitata non richiedeva impiego di forza fisica. Infine, egli risultava
3 aver percepito l'importo di euro 16.441,54 dalla Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti, sicché tale somma andava scomputata dal calcolo dell'importo dovuto.
Ha quindi concluso la compagnia per la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda, per il rigetto della stessa e in subordine per la rideterminazione in difetto dell'importo richiesto, con vittoria di spese.
-------------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per asserito difetto degli elementi richiesti dalla normativa in relazione alla richiesta risarcitoria stragiudiziale inviata alla compagnia assicuratrice.
Secondo la giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016).
D'altro canto, lo scopo sotteso alla disciplina della richiesta di risarcimento ex artt. 145 e 148 cod. ass. è quello di “favorire la possibilità di accordi transattivi per la liquidazione del danno, in modo da evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie” (cfr. la Relazione al d.d.l. presentato il
22.8.1968 che ha preceduto l'emanazione della legge n. 990/1969, il cui art. 22 è stato trasfuso nell'art. 145 cod. ass.), sicché per un verso esso può ritenersi raggiunto ogniqualvolta l'assicuratore sia stato posto in condizione di adempiere al proprio onere di formulare una offerta congrua e motivata (cfr. Cass., n. 20930/2015; n. 9912/2011), mentre sotto altro profilo occorre rimarcare che l'art. 148 co. 5 cod. ass., nel prevedere che in caso di richiesta incompleta l'assicuratore richiede al danneggiato le necessarie integrazioni, pone a carico del primo un preciso obbligo di cooperazione.
4 Nel caso di specie la compagnia convenuta lamenta la carenza della richiesta stragiudiziale di risarcimento, in particolare per la mancata produzione di documentazione reddituale dell'attore.
Esaminando tale richiesta (cfr. missiva del 13.9.2021) si può notare che essa reca la descrizione della dinamica del sinistro e la domanda di risarcimento. Vero è che tale richiesta non può ritenersi completa e rispondente alla normativa (l'art. 148 richiede che il danneggiato fornisca anche i dati relativi alla sua età, l'attività svolta, il suo reddito, l'entità delle lesioni subìte, la documentazione attestante l'avvenuta guarigione o i postumi permanenti), tuttavia occorre rilevare che la compagnia non solo non ha richiesto l'integrazione della documentazione
(prevista dal comma 5 del medesimo articolo in caso di richiesta incompleta), ma ha anche inviato al un importo per il danno lamentato, da essa ritenuto pienamente Parte_1
satisfattivo. Si può pertanto ritenere che la incompletezza dei dati forniti dal danneggiato non ha costituito ostacolo alla valutazione del caso da parte della compagnia assicuratrice, tanto che essa, come già evidenziato, non solo non ha chiesto alcuna integrazione della documentazione, ma ha anche corrisposto una somma ritenuta congrua al risarcimento del danno sofferto, dimostrando di aver ritenuto di essere in grado di valutare il sinistro ai fini della liquidazione del danno.
Passando al merito, osserva il Tribunale che l'an della responsabilità del non è oggetto di CP_2
contestazione, avendo la compagnia mosso rilievi solo sul quantum risarcitorio preteso da controparte. Ad ogni modo si può ritenere che la responsabilità del sinistro sia interamente imputabile al convenuto, il quale ha apertamente ammesso, nelle dichiarazioni fornite alla polizia municipale intervenuta sul posto, di essersi immesso con il proprio taxi nel flusso veicolare del Lungotevere senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, non rispettando pertanto l'obbligo di dare la precedenza e la regola cautelare di ispezionare attentamente la strada prima di eseguire l'immissione.
Si può dunque passare all'esame del profilo risarcitorio.
Al riguardo, occorre rifarsi alla consulenza tecnica medico-legale disposta in fase istruttoria, i cui esiti sono condivisi dal Tribunale, in quanto priva di errori o vizi logici e congruamente argomentata. Dunque, alla stregua della relazione peritale, risulta che il , a seguito Parte_1
del sinistro in cui è rimasto coinvolto, ha riportato un politrauma con frattura del terzo distale
5 della diafisi e meta-epifisi di tibia e perone a destra (trattata chirurgicamente) e con frattura composta dell'omero prossimale di destra (trattata con contenzione).
Le lesioni riportate hanno quindi determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di giorni 45 (quarantacinque) e una temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 45
(quarantacinque).
Residuano attualmente postumi permanenti nella misura del 14% (danno biologico), consistenti in: artralgie limitanti a carico della spalla di destra con ipostenia dell'arto superiore omolaterale alle prove di controresistenza (in soggetto destrimane); plurimi esiti cicatriziali a carico dell'arto inferiore destro con ipotrofia di coscia, limitazione della TPA, moderato disturbo di circolo a carico della caviglia destra.
Tali esiti, secondo la relazione, non incidono sulla capacità lavorativa generica e/o specifica dell'attore, che svolge la professione di commercialista libero professionista.
Sono state documentate spese mediche considerate congrue dal consulente tecnico e pari ad euro 5550,00, che rivalutate alla data odierna ammontano ad euro 6471,00.
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 34) e dell'entità dei postumi permanenti (14 %), l'importo di euro 36.117,00. A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 8791,00 (pari ad €
130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale). Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 44.909,00.
6 A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 5000,00. Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
L'importo tale spettante quindi a titolo di danno biologico, invalidità temporanea e morale ammonta ad euro 49.909,00.
Va invece respinta la richiesta di danno patrimoniale da diminuzione del reddito per effetto delle lesioni subìte. Invero, non risultano provati i redditi dell'attore, non essendo state depositate le relative dichiarazioni ma solo una serie di fatture non meglio specificate. Inoltre, gli importi indicati in citazione sembrano individuare un trend discendente già originatosi in precedenza (dai quasi 31.000 euro del 2019 ai 24.000 euro del 2020) per motivi che con il sinistro non hanno nulla a che fare. Non sono poi stati prodotti i redditi degli anni 2022 e seguenti, che avrebbero potuto costituire un importante parametro di riferimento per verificare se un danno patrimoniale si è effettivamente verificato.
Non risulta peraltro che il abbia ottenuto erogazioni o benefici dalla propria Cassa, Parte_1
risultando dalle produzioni in atti che la richiesta di provvidenze economiche è stata respinta per difetto dello stato di bisogno.
Occorre peraltro rilevare che nel caso di specie la compagnia assicuratrice ha corrisposto all'attore una somma da questi considerata quale acconto sul maggior dovuto.
La Suprema Corte (Cass. n. 1163 del 5.2.1998) ha stabilito che in materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Cass. n. 1163/98). Più di recente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che
“qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
7 acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014).
Ciò posto, rivalutando all'attualità l'acconto di € 38.378,39, corrisposto mediante assegno al
17.10.2022, si ottiene l'importo di € 39.836,00, che va detratto alla somma sopra indicata a titolo di liquidazione del danno biologico, pervenendosi infine all'importo da liquidarsi in €
10.073,00.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, stante la soccombenza, ancorché parziale.
Anche le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenuta, per il medesimo motivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità esclusiva di
; Controparte_2
• per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio e già detratto l'acconto versato dalla compagnia, dell'importo di euro
10.073,00 a titolo di danno biologico, nonché di euro 6471,00 per rimborso di spese mediche sostenute, oltre interessi legali come da parte motiva;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di giudizio sostenute che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
9