Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1132/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1132 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 21.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Feraldi n.6 presso lo studio dell'avv.to Sonia Fallico che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...(a) affidare il figlio minore nato in [...] il Persona_1
21/09/2023, in modo esclusivo alla madre nel centrale interesse del minore, alla luce di quanto emergerà dalle indagini dei Servizi Sociali e Consultoriali aditi;
(b) non disporre nulla in ordine al regime di visita presso il padre fino all'esito agli accertamenti del
Servizio Sociale e Consultoriale adito;
(c) collocare il figlio minore con la residenza formale presso la casa della madre;
(d) disporre a carico di nato in [...]_1 il 27/05/1982, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo C.F._1 di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 01 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00= somma annualmente rivalutabile secondo gli indici dr. Andrea CANCIANI 1
ISTAT ovvero l'importo meglio visto e ritenuto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
(e) disporre il pagamento diretto degli importi dovuti a da in capo al datore di lavoro Parte_1 CP_1 dello stesso ovvero ad altri terzi a ciò obbligati per Legge, in caso di mancato versamento del mantenimento, ovvero secondo quanto emergerà in corso del giudizio;
(f) disporre a carico di controparte l'obbligo al versamento nella misura del 70%, delle spese straordinarie secondo il noto elenco di Codesto Tribunale;
tali somme dovranno essere corrisposte alla ricorrente previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni;
(g) disporre in capo alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno unico ovvero gli assegni familiari ovvero gli emolumenti assimilabili erogati da CP_2 ovvero dagli enti preposti;
(h) disporre l'assenso al rilascio del passaporto del minore;
(i) Vinte le spese...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.7.2024 chiedeva regolamentarsi le condizioni relative Parte_1 ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento del figlio minore R_
(1 anno e 4 mesi, essendo nato il [...]), nato a [...] convivenza more uxorio con ormai cessata. Chiedeva, in particolare, l'affidamento in via esclusiva del CP_1 figlio minore, con collocazione dello stesso presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre subordinato alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti.
Chiedeva, inoltre, che a carico del resistente, a titolo di concorso al mantenimento di
, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al R_
70% le spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 21.1.2025.
Alla medesima udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come la mancata costituzione in giudizio del resistente in uno con gli elementi offerti dalla ricorrente abbiano nei fatti ampiamente dimostrato la sostanziale assenza del padre dalla vita del figlio minore, essendosi egli allontanato dalla famiglia già nei primi mesi di vita di per trasferirsi in Francia R_ (vds. quanto riferito nel ricorso introduttivo: “…controparte nel marzo e nell'aprile (ndr. 2023) passava qualche giorno con il minore per poi far perdere ad oggi le proprie tracce;
che dalla nascita del minore controparte non ha mai versato nulla a titolo di mantenimento, pur lavorando regolarmente in Francia;
…che controparte si disinteressa delle esigenze morali e materiali del figlio minore…” nonché all'udienza del 21.1.2025:
“…Precisa come il figlio minore, riconosciuto dal padre, abbia un anno e quattro mesi e durante i suoi orari di lavoro sia curato da una baby-sitter. Fa presente di aver visto il padre per l'ultima volta nell'aprile 2024, ma come la loro convivenza fosse cessata quando lei era ancora incinta di ”); quanto precede non avendo, pertanto, mai Per_2 fino ad oggi dimostrato interesse per un concreto esercizio delle responsabilità genitoriali.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1132/2024 R.G.A.C.C.
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi del minore (tra l'altro in tenerissima età) ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – che di fatto non conosce la vita di né i suoi R_ attuali problemi ed esigenze - possa partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via CP_ esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'assoluto inadempimento da parte del degli obblighi di contribuzione al mantenimento del minore.
E sempre per le superiori ragioni ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse del figlio minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte del padre né risultando ragionevole ipotizzare una capacità delle parti di comunicare e collaborare nell'esercizio del comune ruolo ed al contempo impossibile, stante la sua contumacia e residenza all'estero, attivare in concreto attraverso i Servizi interventi in suo favore.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali del padre che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze del minore ed al fine precipuo di non arrecare allo stesso pregiudizio alcuno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, nonostante l'assenza di informazioni precise in ordine all'attuale situazione reddituale del resistente, deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata la potenziale capacità di produzione di reddito, sia avuto riguardo alle condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate) che all'età del medesimo (soli 42 anni) ed alle sue competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. “...La ricorrente richiesta dal Giudice fa presente come, da diversi anni - almeno 4 o 5 e già in corso di convivenza - il padre lavori in Francia come autista presso la società “Paprec” a Carros (Francia) con stipendio di circa 2.000 euro mensili;
attività della quale le è stato riferito quantomeno fino ad un anno addietro. Precisa come lo stesso abiti all'indirizzo fornito per la notifica in una casa presa in locazione…”); quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1132/2024 R.G.A.C.C.
l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere, stante la sua situazione economica, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento del figlio minore (vds. “...Quanto alla propria attività lavorativa precisa di lavorare come badante, in regola, con stipendio di circa 900 euro mensili, non sostenendo un canone di locazione abitando immobile messole a disposizione a Vallecrosia dalla Caritas che la segue unitamente ai
Servizi Sociali del Comune. Precisa come il figlio minore, riconosciuto dal padre, abbia un anno e quattro mesi e durante i suoi orari di lavoro sia curato da una baby- sitter…”).
Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento del figlio minore porre a carico del padre – con decorrenza dalla data di R_ presentazione della domanda - un contributo per il suo mantenimento di € 400,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento di nel rispetto dei criteri indicati R_ dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Da ultimo deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, stante l'assenza di frequentazione tra il padre ed il minore, l'assegno unico universale per il figlio così come qualsiasi altro beneficio previdenziale o assistenziale. R_
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di causa CP_1 da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi R_ di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per lo stessa;
2) colloca il figlio minore presso l'abitazione della madre dove la stessa R_ assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre ed il figlio minore a verifica delle risorse genitoriali del padre R_ da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare allo stesso pregiudizio alcuno;
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1132/2024 R.G.A.C.C.
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € R_ 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per il figlio minore;
R_
6) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 27.1.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 5