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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11948/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11948/2025
Oggi 4 dicembre 2025 ore 14.33 innanzi al Giudice dott.ssa DA D'AM, sono comparsi: per l'avv. ERMANNO SOFFIETTI in sostituzione dell'avv. GIAN FRANCO Parte_1
GIACHETTI per delega orale;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Soffietti precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa richiamando gli argomenti di cui al ricorso facendo presente che il debito accumulato è stato calcolato sino a giugno 2025, deducendo le somme versate in acconto dal debitore nel corso del rapporto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4 N. R.G. 11948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DA D'AM ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11948/2025 promossa da:
, c.f. ass. avv. GIAN FRANCO GIACHETTI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha allegato di aver concluso con un contratto di locazione Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto un box in Torino, via Pogdora 38/A convenendo un canone mensile di € 85 oltre € 5 di spese accessorie e di essere creditore al mese di giugno 2025 dell'importo di € 702 a titolo di residui di canoni di locazione e oneri contrattualizzati.
Ha quindi chiesto che il giudice: a) accertasse l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 del contratto o, in subordine, pronunciasse la risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento del convenuto;
b) ordinasse lo sgombro immediato di persone e cose dall'immobile; c) condannasse il convenuto a pagare l'importo di € 702 pari alla morosità maturata pagina 2 di 4 sino a giugno 2025; d) condannasse il convenuto al pagamento dell'importo di € 90 mensile dal mese di luglio 2025 sino all'effettivo rilascio.
sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale il creditore che agisce in giudizio deve provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, deve provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie il signor ha prodotto il contratto di locazione della durata di un anno concluso Pt_1
in data 1 gennaio 2024 - e la successiva comunicazione di proroga all'agenzia delle entrate con nuova scadenza al 1° gennaio 2026 - ove è previsto l'importo complessivo di € 90 mensile per canone di locazione e spese accessorie e ha allegato l'inadempimento del conduttore.
Il signor invece, non costituendosi in giudizio non ha assolto il proprio onere probatorio. CP_1
A fronte di ciò il signor deve essere condannato a pagare al signor l'importo di € 702 a CP_1 Pt_1
titolo di saldo dei canoni e spese accessorie maturati e non pagati.
L'ammontare del debito accumulato – pari a quasi otto mensilità – permette inoltre di qualificare l'inadempimento come di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e giustificare così l'accoglimento della domanda di risoluzione. Non può, invece, essere accolta la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto atteso che, sebbene all'art. 6 del contratto sia prevista una clausola risolutiva espressa, in atti non vi è prova che la parte ricorrente abbia comunicato alla controparte di volersene avvalere, così come prescritto dall'art. 1456 c.c.
Dall'avvenuta pronuncia della risoluzione del contratto, discende l'obbligo del convenuto di rilasciare l'immobile; dunque, deve altresì essere condannato all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e cose.
Va infine accolta la domanda con cui il locatore ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dei canoni scaduti da mese di luglio alla data dell'effettivo rilascio. Infatti, per il periodo dal mese di luglio
2025 alla data della presente pronuncia, il convenuto è obbligato al pagamento in forza del contratto di locazione, mentre dalla data della presente pronuncia alla data di rilascio effettivo trova applicazione il pagina 3 di 4 disposto dell'art. 1591 c.c. ai sensi del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
Esse sono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), valore fino a € 1.100 (sulla base di quanto dichiarato dalla parte in ricorso), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria per cui vengono liquidati i minimi:
• fase di studio € 131
• fase introduttiva € 131
• fase istruttoria € 100
• fase decisoria € 200
e dunque in totale € 562, oltre € 39,93 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
• dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 16.1.2024, relativo all'immobile sito in Torino, via Podgora 38/A, censito al catasto fabbricati al F 1439 n. 199 sub 16 cat C/6 e, per l'effetto,
• condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e Controparte_1
cose, in favore di;
Parte_1
• condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 702 calcolata sino al mese di giugno 2025; oltre a € 90 per ciascun mese successivo e sino alla data del rilascio;
• condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
, liquidandole in € 562, oltre € 39,93 per spese vive, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA come per legge.
Torino, 04/12/2025
Il Giudice
DA D'AM
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11948/2025
Oggi 4 dicembre 2025 ore 14.33 innanzi al Giudice dott.ssa DA D'AM, sono comparsi: per l'avv. ERMANNO SOFFIETTI in sostituzione dell'avv. GIAN FRANCO Parte_1
GIACHETTI per delega orale;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Soffietti precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa richiamando gli argomenti di cui al ricorso facendo presente che il debito accumulato è stato calcolato sino a giugno 2025, deducendo le somme versate in acconto dal debitore nel corso del rapporto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4 N. R.G. 11948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DA D'AM ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11948/2025 promossa da:
, c.f. ass. avv. GIAN FRANCO GIACHETTI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha allegato di aver concluso con un contratto di locazione Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto un box in Torino, via Pogdora 38/A convenendo un canone mensile di € 85 oltre € 5 di spese accessorie e di essere creditore al mese di giugno 2025 dell'importo di € 702 a titolo di residui di canoni di locazione e oneri contrattualizzati.
Ha quindi chiesto che il giudice: a) accertasse l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 del contratto o, in subordine, pronunciasse la risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento del convenuto;
b) ordinasse lo sgombro immediato di persone e cose dall'immobile; c) condannasse il convenuto a pagare l'importo di € 702 pari alla morosità maturata pagina 2 di 4 sino a giugno 2025; d) condannasse il convenuto al pagamento dell'importo di € 90 mensile dal mese di luglio 2025 sino all'effettivo rilascio.
sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale il creditore che agisce in giudizio deve provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, deve provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie il signor ha prodotto il contratto di locazione della durata di un anno concluso Pt_1
in data 1 gennaio 2024 - e la successiva comunicazione di proroga all'agenzia delle entrate con nuova scadenza al 1° gennaio 2026 - ove è previsto l'importo complessivo di € 90 mensile per canone di locazione e spese accessorie e ha allegato l'inadempimento del conduttore.
Il signor invece, non costituendosi in giudizio non ha assolto il proprio onere probatorio. CP_1
A fronte di ciò il signor deve essere condannato a pagare al signor l'importo di € 702 a CP_1 Pt_1
titolo di saldo dei canoni e spese accessorie maturati e non pagati.
L'ammontare del debito accumulato – pari a quasi otto mensilità – permette inoltre di qualificare l'inadempimento come di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e giustificare così l'accoglimento della domanda di risoluzione. Non può, invece, essere accolta la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto atteso che, sebbene all'art. 6 del contratto sia prevista una clausola risolutiva espressa, in atti non vi è prova che la parte ricorrente abbia comunicato alla controparte di volersene avvalere, così come prescritto dall'art. 1456 c.c.
Dall'avvenuta pronuncia della risoluzione del contratto, discende l'obbligo del convenuto di rilasciare l'immobile; dunque, deve altresì essere condannato all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e cose.
Va infine accolta la domanda con cui il locatore ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dei canoni scaduti da mese di luglio alla data dell'effettivo rilascio. Infatti, per il periodo dal mese di luglio
2025 alla data della presente pronuncia, il convenuto è obbligato al pagamento in forza del contratto di locazione, mentre dalla data della presente pronuncia alla data di rilascio effettivo trova applicazione il pagina 3 di 4 disposto dell'art. 1591 c.c. ai sensi del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
Esse sono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), valore fino a € 1.100 (sulla base di quanto dichiarato dalla parte in ricorso), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria per cui vengono liquidati i minimi:
• fase di studio € 131
• fase introduttiva € 131
• fase istruttoria € 100
• fase decisoria € 200
e dunque in totale € 562, oltre € 39,93 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
• dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 16.1.2024, relativo all'immobile sito in Torino, via Podgora 38/A, censito al catasto fabbricati al F 1439 n. 199 sub 16 cat C/6 e, per l'effetto,
• condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e Controparte_1
cose, in favore di;
Parte_1
• condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 702 calcolata sino al mese di giugno 2025; oltre a € 90 per ciascun mese successivo e sino alla data del rilascio;
• condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
, liquidandole in € 562, oltre € 39,93 per spese vive, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA come per legge.
Torino, 04/12/2025
Il Giudice
DA D'AM
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