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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. HE TA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa MA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 4095 EL Ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2022 decisa all'udienza EL 30.10.2025 e vertente
TRA
( ), in persona EL legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Campese ( ) C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona EL legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto
pag. 1 di 12 SI ( ) e UL SI ( in virtù C.F._2 C.F._3
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta EL giudizio di primo grado
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza EL Tribunale di Roma n. 8798/2022
pubblicata il 6.6.2022, notificata il 7.6.2022 (contratto di mandato).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2019 (già s.a.s.), Parte_1
premesso che in data 1.2.2006 (poi s.r.l.), di seguito Controparte_2
le aveva conferito il mandato di stipulare nei propri uffici, per suo CP_1
nome e conto, «contratti di locazione di autovetture senza autista di proprietà
ELla a richiesta dei clienti, e di svolgere le altre attività contemplate CP_1
nel presente atto, alle condizioni e termini in esso previsti » per la zona di
EN e che la mandante si era resa inadempiente rispetto CP_1
all'obbligo di mettere a disposizione ELl'attrice mandataria le autovetture noleggiate, sì da costringerla, nel corso EL rapporto, dal 2008 al 2018, a prelevare queste ultime presso depositi dislocati in vari centri in CP_1
Campania, Lazio, Molise, Marche e Puglia, per essere, poi, condotte fino a
EN, sostenendo ingenti spese;
tanto permesso, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo di: CP_1
pag. 2 di 12 – accertare e dichiarare il grave inadempimento ELla convenuta e la conseguente risoluzione EL contratto;
– in via principale, condannare la convenuta al pagamento ELla somma di €
102.540,35 o quella ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi (di trasporto e pedaggi autostradali) ad essa incombenti in esecuzione
ELl'obbligo sancito dagli artt.
6.I EL contratto, 1719 e 1720 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive date, o in ogni caso dalla domanda, al soddisfo;
– in subordine, condannare la convenuta al pagamento ELla suddetta somma,
a titolo di risarcimento EL danno ex art. 1720, ultimo comma, c.c.;
– in via ulteriormente subordinata, residuale e sussidiaria, condannare la convenuta al pagamento ELla suddetta somma a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi ELl'art. 2041 c.c.
Nella resistenza ELla convenuta, il Tribunale adito, respinte le istanze istruttorie, rigettò le domande attoree, ritenendo che i costi sostenuti dalla mandataria per il trasferimento ELle autovetture rientrassero tra i costi di gestione, posti dall'art.
5.I EL contratto a carico EL mandatario.
CP 2. Con atto di citazione notificato il 5.7.2022 ha proposto Parte_2
appello, chiedendo che, in riforma ELla sentenza gravata, ammessa la prova per testi e per interrogatorio formale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado.
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza
ELl'appello, instando per il suo rigetto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento ELl'appello, ha reiterato l'eccezione di prescrizione sollevata pag. 3 di 12 in primo grado, in relazione agli eventuali crediti maturati prima ELl'ottobre
2012, e, in via istruttoria, ha insistito per l'ammissione ELle prove testimoniali articolate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ha avanzato altresì richiesta di condanna ELl'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.c.
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto EL 10.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione ELle conclusioni e la discussione orale, ai sensi
ELl'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante EL verbale di udienza, dando lettura EL
dispositivo e ELla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla
decisione.
5. L'appello è fondato su due motivi.
Con il primo (rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362-1371 EL
Codice Civile in relazione alla interpetazione ELle clausole degli articoli 1703 e seguenti EL
Codice Civile, 5, 6 EL contratto EL 1° febbraio 2006») si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che:
«Si rileva che all'art. 6 EL contratto sottoscritto tra le parti sono individuate le “Spese e oneri a carico ELla e si legge, con riguardo in particolare alla messa a disposizione ELle CP_1
autovetture, che: “La dovrà: I. Mettere a disposizione EL Mandatario autovetture CP_1
destinate alla locazione in base alle richieste di volta in volta fatte dal Mandatario tenendo presente tuttavia la disponibilità ELla al momento in cui le richieste sono fatte in CP_1
pag. 4 di 12 relazione alle esigenze complessive di tutti gli uffici diretti e di tutti i Mandatari ELla i CP_1
piani di sviluppo EL mercato secondo le strategie ELla II. Provvedere al pagamento CP_1
ELle tasse di circolazione ed alla copertura assicurativa di legge in relazione alle autovetture destinate alla locazione. III. Rimborsare al Mandatario le eventuali spese sostenute per l'acquisto di carburante, olio ed anticongelante e quelle sostenute per le riparazioni ELle
autovetture secondo l'autorizzazione di entro il termine di un mese dal ricevimento CP_1
ELle relative fatture redatte in rigorosa osservanza ELle norme fiscali vigenti al momento.”
Atteso che è incontestato che la abbia messo a disposizione ELla Controparte_1
mandataria le autovetture che le venivano di volta in volta richieste dalla si Parte_1
deve constatare che la clausola contrattuale richiamata, che secondo parte attrice sarebbe stata violata, non prevede che i costi per il trasporto ELle autovetture dovessero essere sostenuti o successivamente rimborsati dalla mandataria. Né, peraltro, un tale obbligo a carico ELla mandataria si ravvisa altrove all'interno EL contratto.
Tali spese di trasporto, che vengono individuate da parte attrice in particolare nei costi per i dipendenti addetti al trasporto, per i pedaggi autostradali e per il rischio connesso al trasporto
ELle stesse autovetture, rientrerebbero piuttosto nelle “Spese ed oneri a carico EL
Mandatario”, di cui al punto I. ELl'art. 5 EL contratto, nel quale si legge testualmente che
“saranno ad esclusivo carico EL Mandatario le spese relative agli uffici intendendosi per ciò
non soltanto i canoni di locazione e le spese accessorie, ma anche le spese di gestione, quelle per il personale ed ogni altra in genere necessaria per lo svolgimento EL mandato […]”.
Alla luce EL dettato contrattuale, si deve ritenere che le spese di trasporto ELle autovetture debbano essere considerate rientranti nell'ambito dei costi di gestione ELla mandataria. Tale
conclusione è, altresì, confortata dal fatto che, negli oltre dieci anni di durata EL rapporto contrattuale tra le parti, il pagamento o il rimborso di tali spese non è mai stato chiesto dalla pag. 5 di 12 mandataria alla mandante e né mai alcuna questione o contestazione è stata sollevata dalla mandataria in relazione alla circostanza che i costi per il trasporto ELle autovetture dovessero essere sostenuti o rimborsati dalla mandante. afferma che il contratto di mandato ponesse in capo alla mandataria le spese necessarie per il trasferimento ELle vetture noleggiate, essendo tali costi riconducibili alle spese di gestione previste dall'art.
5.I EL contratto di mandato.»
Secondo l'appellante, invece, le spese contestate avrebbero dovuto essere sostenute dalla mandante , in quanto strumentali all'adempimento EL CP_1
suo dovere di “mettere a disposizione” ELla mandataria, operativa nella zona di EN, le autovetture noleggiate da terzi, sancito dall'art.
6.I EL
contratto, in ossequio al più generale obbligo di cui all'art. 1719 c.c. A
sostegno di tale assunto richiama l'art.
5.VI EL contratto di mandato, che,
ponendo a carico EL mandatario «le spese di trasferimento, all'interno EL
comune, di autovetture necessarie per lo svolgimento EL mandato », CP_1
lascerebbe intendere, a contrario, che le parti abbiano inteso porre a carico
ELla mandante le spese per il trasferimento ELle autovetture in CP_1
comuni diversi da EN.
6. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1 e 116 c.p.c., laddove il giudice di primo grado, in via incidentale, ha affermato che «E' appena il caso di rilevare che, peraltro, nessun puntuale elemento è stato fornito da parte attrice per giustificare e quantificare l'asserito danno economico che avrebbe subito per il trasporto ELle
autovetture.»
sostiene che avrebbe assolto al proprio onere probatorio , non Controparte_4
solo producendo copiosa e analitica documentazione , inerente alla presa in pag. 6 di 12 carico di autovetture ELla mandante presso depositi dislocati in varie CP_1
città e alle relative spese (docc da n. 3 a n. 27), ma anche formulando istanze istruttorie (prova per interrogatorio formale e testi e consulenza tecnica di ufficio), rigettate dal giudice di prime cure.
A sostegno EL motivo osserva che le circostanze fattuali dedotte a fondamento ELla domanda di rimborso spese non s ono state specificamente contestate dall'avversa difesa, che si è limitata a negare la debenza ELle
somme richieste, eccependo che il contratto di mandato le ponesse a carico
ELla mandataria;
dette circostanze, pertanto, sarebbero da considerare non controverse e, dunque, non dovrebbero essere provate .
7. Il primo motivo va rigettato, rendendo superfluo l'esame EL secondo,
diretto a contestare la mancata giustificazione e quantificazione EL danno subito per trasportare le autovetture.
Dall'esame EL contratto di mandato prodotto dalle parti (doc. 1 fasc. attrice;
doc. 1 seconda memoria ex art. 183, comma 6, , copia completa CP_1
ELl'allegato A) emerge che le parti hanno inteso disciplinare in modo completo il regime ELle spese inerenti all'esecuzione EL mandato che CP_1
ha conferito alla società , mandatario nella zona di EN , Parte_1
individuando per ciascun tipo di spesa il contraente tenuto a sostenerla , in via provvisoria e definitiva.
In particolare, le parti hanno previsto, in deroga alla regola generale di cui all'art. 1719, comma 1, c.c., che tutte le spese, ad eccezione di quelle espressamente indicate, fossero a carico EL mandatario . Nell'art. Parte_1
5.I. si legge, infatti, che «le spese relative agli uffici », comprese «le spese di pag. 7 di 12 gestione, quelle per il personale e d ogni altra in genere necessaria per lo svolgimento EL mandato siano a carico EL mandatario , incluse le imposte locali sulla pubblicità».
Del medesimo tenore è la clausola di chiusura contenuta nell'art. 1, punto
(iii) ELl'allegato A EL contratto, secondo la quale «Nulla è a Voi dovuto a titolo di rimborso ELle spese occasionate dall'attività da Voi svolta in conformità all'accordo tra noi esistente».
Nel contratto si precisa altresì che t ra gli obblighi ELla mandante è CP_1
compreso quello di mettere a disposizione EL mandatario le autovetture destinate alla locazione in base alle richieste di volta in volta effettuate da quest'ultimo, «tenendo presente tuttavia (i) la disponibilità ELla al CP_1
momento in cui le richieste sono fatte in relazione alle esigenze complessive di tutti gli uffici diretti e di tutti i Mandatari ELla e (ii) i piani di CP_1
sviluppo EL mercato secondo le strategie ELla » (art.
6.I.). CP_1
Sono posti a carico di anche il pagamento ELle tasse di circolazione e CP_1
copertura assicurativa, le spese sostenute dal mandatario per l'acquisto di carburante, olio e riparazioni, il rilascio e le spese relative al mandato per il rilascio e rinnovo ELle licenze di esercizio ELl'autonoleggio e la vidimazione dei libri in Questura (art. 6, punti II, III, IV).
Gravano, invece, sul mandatario «le spese di trasferimento, all'interno EL
comune, necessarie per lo svolgimento EL mandato » (art.
5.VI).
Orbene, reputa il Collegio che , dalla complessiva lettura EL contratto,
interpretato alla luce criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si evinca che doveva mettere a disposizione (ossia rendere disponibile, CP_1
pag. 8 di 12 consentendone l'utilizzo) le autovetture richieste dal mandatario per la zona di EN, ma nei limiti in cui fosse compatibile con le esigenze complessive ELl'intera rete dei mandatari e dei piani di sviluppo EL CP_1
mercato. È da escludere, quindi, che vi fosse per la mandante l'obbligo di assecondare sempre e comunque le richieste EL la mandataria, seppure collegate alla stipula con i terzi di contratti di noleggio, in suo nome e per suo conto, mettendo a sua disposizione i veicoli anche qualora si trovassero in luoghi al di fuori ELla provincia o addirittura ELla regione, anche molto distanti (come Roma o San EN EL ON) , sì da richiedere ingenti spese per il loro trasporto a EN (costi dei dipendenti e dei pedaggi autostradali).
È vero che, come già detto, le parti avevano pattuito che, ove fosse stato necessario affrontare spese di trasferimento all'interno EL comune, queste dovevano essere sostenute dal mandatario;
è pur vero, tuttavia, che da tale pattuizione non discende necessariamente che le spese da affrontare per il recupero dei mezzi custoditi in centri al di fuori EL territorio CP_1
comunale dovevano gravare sulla mandante, tenuto conto vuoi ELla regola di chiusura per cui ogni spesa di gestione inerente all'espletamento EL
mandato, non espressamente posta a carico di , gravava su , CP_1 Parte_1
vuoi ELl'assenza ELl'obbligo per di soddisfare tutte le richieste di CP_1
messa a disposizione di autovetture inoltrate dalla mandataria , anche se valutate antieconomiche in relazione all'intera rete dei mandatari.
In altri termini, era rimessa alla volontà ELla mandataria , Parte_1
nell'ambito ELla piena autonomia organizzativa ad essa riconosciuta (v.
pag. 9 di 12 premessa B EL contratto), se conseguire la disponibilità dei veicoli CP_1
ove ricoverati in centri lontani da EN, previa la necessaria comparazione tra i costi per il trasporto da sostene re e i ricavi spettanti,
pattuiti in termini di provvigioni, cui aveva diritto soltanto per i contratti di noleggio andati a buon fin, in misura pari al 16% ELl'ammontare corrisposto dal cliente per il canone di noleggio (v. All. A, art. 1).
Si aggiunga che dagli atti prodotti non risulta che, nel corso EL rapporto,
protrattosi per oltre dieci anni , la società abbia mai avanzato Parte_1
richieste per ottenere la disponibilità di veicoli collocati in centri al di CP_1
fuori EL comune e abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere al ritiro con espresso addebito ELle relative spese a carico ELla mandante.
Né vi prova – come osservato dal giudice di prime cure – che l'appellante abbia mai sollevato contestazioni o eccezioni in ordine al contegno tenuto da in ordine al mancato pagamento ELle spese in questione;
ciò che CP_1
costituisce comportamento successivo alla stipula EL contratto valutabile ai sensi ELl'art. 1362, comma 2, c.c., nel senso di desumere la volontà ELle
parti di non porre dette spese, di rilevante importo, a carico ELla mandante.
8. Va da ultimo esaminata la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., sulla quale non si è pronunciato il primo giudice e che è stata riproposta nelle conclusioni ELl'atto di appello.
Sul punto è sufficiente rilevare, a prescindere dalla necessità di uno specifico motivo di appello, che difetta il requisito ELla sussidiarietà (art. 2042 c.c.),
in quanto la pretesa avanzata da , ancorché sfornita di adeguate Parte_1
pag. 10 di 12 allegazioni e prove, è fondata su un valido titolo contrattuale (cfr. Cass.
SS.UU. 5.12.2023, n. 33954).
9. Le spese EL presente giudizio vanno poste a carico ELl'appellante in forza EL principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre fasi, in complessivi € 12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
Va disattesa, infine, la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
avanzata dall'appellata, tenuto conto EL tenore ELl'atto di appello e ELle
difese svolte con riguardo alla questione ELl'interpretazione EL
contratto, che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti ELla
malafede o colpa grave ELla parte soccombente, la cui concreta presenza è
richiesta, alla stregua EL principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante, Cass. ord.
8.3.2025 n. 6205; Cass. ord.
12.7.2023 n. 19948).
Il rigetto ELl'appello costituisce il presupposto, EL quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico ELl'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel pag. 11 di 12 testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza EL Tribunale di Roma n. 8798/2022 pubblicata il 6.6.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione ELle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre al Controparte_5
rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ELl'appellante, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- MA NE - - HE TA -
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