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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1050
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1050/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.10.1973 e residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Stefano Tavolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
1 RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 19.09.2022, ritualmente notificato, il IG. Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio concordatario a Controparte_1
Castel di Iudica il 10.08.1996 e dalla cui unione sono nati due figli: Persona_1
(26.11.1995), maggiorenne ed autonomo, e (09.06.2002), maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente.
Il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era entrato in crisi da circa due anni, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, soprattutto di complicità e affetto nell'affrontare i problemi di salute del IG.
, tant'è che a seguito di una forte discussione insorta tra i coniugi, il Parte_1
ricorrente veniva costretto dalla moglie a lasciare la casa coniugale.
Nel 2018, il ricorrente si era ammalato di tumore – come documentato in atti – in passato aveva svolto le mansioni di operaio nella ditta GH Catania Srl, che si occupa di servizi connessi al trasporto aereo, ma da quattro anni era stato inserito in cassa integrazione. Riferiva di percepire una pensione di invalidità di 800,00 mensili a cui andavano decurtati 500,00 euro a titolo di finanziamento per l'acquisto auto.
2 Riferiva inoltre che la figlia aveva abbondonato la scuola e non aveva mai Per_2
manifestato alcuna intenzione di trovare un'occupazione lavorativa.
Il IG. domandava, in uno alla domanda di separazione, che la casa Parte_1
venisse assegnata alla resistente atteso che la figlia non era comunque ancora Per_2
economicamente autonoma e, sul piano economico, che venisse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia tenuto conto delle sue difficili condizioni economiche e Per_2
di salute.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal ricorrente e, in particolare, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuto meno tra i coniugi a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali posto in essere dal marito, in particolare per la relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso in costanza di matrimonio e per il fatto che il marito è affetto da ludopatia. Nonostante questi comportamenti, la resistente ha cercato sempre di restare accanto al marito, specialmente quando sono insorti i primi problemi di salute del IG. , senza fargli mancare nulla. Parte_1
Con il passare del tempo la situazione era divenuta sempre più insostenibile e la resistente decideva di incoare un ricorso per la separazione giudiziale dinanzi a codesto
Tribunale, iscritto al n. 1219/2022 (tuttavia successivo al ricorso del marito).
La IG.ra chiedeva di continuare a vivere stabilmente presso la casa coniugale CP_1
con la figlia e che venisse posto a carico del marito l'obbligo di versare la Per_2
somma mensile di euro 800,00 a titolo di mantenimento suo e di quello della figlia oltre al pagamento totale delle spese straordinarie sostenute in favore della Per_2
figlia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 09.12.2022, essendo stato vano il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il IG. dichiarava di essere stato Parte_1
licenziato il mese precedente perché invalido al 100%, di percepire una pensione di invalidità di euro 860,00 mensili, di provvedere al pagamento di un finanziamento di
3 euro 600,00 mensili e di essere disposto a provvedere al mantenimento della figlia corrispondendo euro 150,00 mensili. La IG.ra , dal canto suo, dichiarava di CP_1
lavorare presso una casa di riposo percependo euro 700,00 mensili, che la figlia – contrariamente da quanto dedotto da controparte – aveva intenzione di andare a lavorare e che il marito, dal canto suo, aveva deciso di restare a casa pur non essendo la sua situazione di salute incompatibile con l'attività lavorativa. A questo punto, il
Presidente del Tribunale poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della figlia e Per_2
assegnava la casa coniugale alla resistente, rigettando le altre richieste.
In data 05.04.2023, il IG. avanzava richiesta di modifica Parte_1
dell'ordinanza presidenziale in ordine all'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, Per_2
chiedendo una riduzione di tale importo ad euro 100,00 a seguito di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 14.06.2023, il Giudice istruttore confermava provvisoriamente quanto statuito in sede presidenziale in ordine al mantenimento della figlia in capo al ricorrente, ritenendo l'importo di euro 200,00 già di per sé contenuto date le eIGenze normali di vita della figlia.
In data 11.02.2024, il IG. formulava altra richiesta di modifica Parte_1
dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, preliminarmente, la revoca dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, in favore della figlia per avere quest'ultima Per_2
volutamente rifiutato di prestare servizio civile nell'ambito del progetto “Fermenti di comunità” a fronte di un corrispettivo di euro 500,00 mensili per la durata di 12 mesi, con possibilità di presentare nuovamente domanda. Il ricorrente, altresì, esponeva di non versare in condizioni economiche adeguate poiché non percepiva più la pensione di invalidità dal maggio 2023, il cui importo aveva già subito una riduzione nelle prime mensilità del 2023. Nonostante le sue condizioni precarie di salute, il ricorrente per un breve periodo aveva anche lavorato presso la SPL Industries S.r.l. e dal mese di
4 settembre 2023 era di nuovo privo sia di occupazione sia di pensione di invalidità.
Successivamente ad un intervento chirurgico eseguito a dicembre 2023, il ricorrente aveva ripresentato nuova domanda per la pensione di invalidità e, in caso di accoglimento, lo stesso avrebbe dovuto percepire a tale titolo un importo di euro 316,00 mensili. In subordine, domandava la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 100,00 mensili. Di contro, la IG.ra riferiva circa l'impossibilità della figlia di lavorare a causa CP_1 Per_2
patologia cui è affetta “lombosciatalgia bilaterale” (cfr. certificato visita medica presso la clinica Humanitas del 24.04.2024), di essere percettrice dell'indennità di disoccupazione dal 08.01.2024, così insistendo nella domanda economica formulata in suo favore e, al contempo, domandava che venisse aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Proseguita la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di conclusiono, parte resistente formulava per la prima volta domanda di addebito della separazione al marito e non reiterava più la domanda economica in suo favore.
§
Sullo status
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere
5 intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi, “la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n.
8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione formulata, solo in comparsa conclusionale, dalla resistente nei confronti del marito, ponendo a sostegno la condotta del ricorrente contraria ai doveri nascenti dal rapporto matrimoniale quale causa della frattura dell'armonia coniugale e di intollerabilità, è tardiva e pertanto comunque inammissibile.
6 Data la natura principalmente illustrativa e riepilogativa della comparsa conclusionale, in tale sede è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso.
Ad ogni modo la superiore domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, poiché le asserzioni poste a fondamento della stessa formulate dalla resistente non sono state minimamente confortate da alcun elemento probatorio a sostegno, non essendo di certo sufficiente la mera e labiale affermazione di quanto esposto e sollevato dalla IG.ra . CP_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito alla determinazione in tema di assegnazione della casa coniugale, si ritiene di dover confermare quanto già deciso sul punto dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale del 09.12.2022.
Difatti, in linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui questo Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora art. 337 sexies c.c., introdotto dall'art 55 del d.lgs. n.
154 del 2013, è subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 19561/2021).
Tale “ratio” protettiva, mira a tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti “per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., ce dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex plurimus
Cass. Civ. Sez. I n. 25604/2018).
7 Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto per una determinazione in tal senso atteso che la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente – circostanza pacifica tra le parti – convive con la madre - da quando entrambi i coniugi si sono separati di fatto – nella casa coniugale.
Si rileva, altresì, che nessuna contestazione e/o opposizione è stata sollevata da parte di entrambi i coniugi in merito a tale statuizione.
SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA SOPHIE
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne e non economicamente autonoma, nei cui confronti il Presidente del
Tribunale aveva disposto a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della stessa versando l'assegno mensile di euro 200,00, si osserva quanto segue.
In linea di principio giova rammentare, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 – 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiungo una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia dei figli o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso - anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà
8 un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori).
Il ricorrente pone a fondamento della propria richiesta di revoca del mantenimento, posto a suo carico in favore della figlia il fatto che quest'ultima, che aveva abbandonato gli studi, non si fosse mai realmente adoperata per trovare una occupazione lavorativa, ed anzi aveva rifiutato di prestare il servizio civile nell'ambito di un progetto denominato “Fermenti di comunità” a fronte del quale avrebbe percepito un assegno di euro 500,00 mensili per la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Per converso, la IG.ra contestava quanto dedotto del ricorrente affermando che la figlia si CP_1
trovava nell'impossibilità di poter trovare un'occupazione lavorativa a causa delle sue condizioni di salute, affetta da “lombosciatalgia bilaterale” (cfr. certificato visita del
24.04.2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 5088/2018; Cass. Civ. Sez. I, n. 12952/2016).
Ebbene, nel caso di specie, pur non potendosi trascurare la ancor giovane età della ragazza (oggi di anni 22) ed essendo comunque incontestato di per sé che la stessa ancora non sia autosufficiente dal punto di vista economico, non può del pari del tutto trascurarsi anche il dato obiettivo di una sua non proficua attivazione nella ricerca di una occupazione, dovendosi anche valorizzare la circostanza del rifiuto nell'intraprendere un percorso di graduale inserimento nel mondo del lavoro, quale era quello garantito dal Servizio Civile che peraltro le avrebbe anche garantito una iniziale forma di sostegno economico.
9 Non è sul punto dirimente la giustificazione addotta dalla madre, ossia la circostanza di una patologia invalidante della figlia, sia perché comunque la patologia in sé così come certificata (lombosciatalgia) non è automaticamente ostativa allo svolgimento di una occupazione, sia perché in ogni caso il certificato prodotto in atti reca una data successiva al rifiuto del Servizio civile (aprile del 2022).
Non è determinante neppure la richiesta di invalidità civile, avanzata dalla ragazza, attestata peraltro appunto dalla semplice domanda all'INPS e di cui si sconosce l'esito.
Tutti questi elementi giustificano, a parere del Collegio, se non la integrale revoca del contributo quantomeno la sua riduzione, in euro 100,00 mensili, dovendosi contemperare l'obbligo dei genitori di continuare a sostenere anche i figli maggiorenni, allorquando questi ultimi siano ancora incolpevolmente non autosufficienti, con il principio di auto-responsabilità in capo agli stessi figli, che si declina cioè nel dovere per gli stessi di attivarsi con sollecitudine e con impegno nella ricerca di una definitiva autonomia, anche economica.
Dall'esame della documentazione economica delle parti emerge che il IG.
, nel corso degli anni, oltre ad aver beneficiato della pensione di Parte_1
invalidità, riconosciuta nel 2019 e poi revocata nel 2023, ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la Tempus S.p.A. (dal 14.04.2023 al 30.06.2023) e la Spl
Industries S.r.l. (dal 01.07.2023 al 30.09.2023) percependo una retribuzione rispettivamente di euro 4.889,62 e di euro 4.463,60 (cfr. CUD 2024 allegati), lavori ritenuti compatibili alle condizioni di salute del ricorrente. Ha percepito poi l'indennità di disoccupazione nel mese di ottobre di euro 637,68 e novembre 2023 di euro 797,10
(cfr. prospetti allegati). In sede di comparsa conclusionale, dichiara di avere percepito nell'anno 2023 un reddito in media di euro 1.150,00 mensili, che nel corso dell'anno
2024, ha lavorato solo per tre mesi (da gennaio a marzo) e di non aver percepito più la pensione di invalidità, la cui domanda risulta essere stata rigettata.
Il ricorrente non beneficia più della pensione di invalidità per superamento della soglia reddituale (cfr. comunicazione INPS del 22.02.2024) e lo stesso dichiara di essere
10 inoccupato da aprile 2024, percependo solo un'indennità di disoccupazione pari ad euro 700,00, dovendosi pertanto assumere che la sua capacità economica sia obiettivamente modesta.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene equo rideterminare il mantenimento per la figlia , maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, nella misura di euro 100,00 mensili complessivi, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenere per la stessa, debitamente documentate.
SUL MANTENIMENTO DELLA RESISTENTE
Osserva il Collegio che la domanda di mantenimento, avanzata dalla resistente per sé, deve ritenersi implicitamente rinunciata, non essendo più stata riproposta in sede di conclusioni.
Ad ogni modo, la superiore domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, atteso che la IG.ra percepisce l'indennità di disoccupazione, non è gravata da oneri CP_1
abitativi, continuando ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale. Del resto, nessun mantenimento era stato previsto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale, avendo il Presidente del Tribunale rigettato tale richiesta, decisione che non è stata nemmeno reclamata dalla resistente.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito e della natura delle questioni trattate giustificano a parere del Collegio la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ASSEGNA la casa coniugale alla IG.ra ; CP_1
11 3. PONE a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente Per_2
indipendente, versando alla IG.ra la somma di euro 100,00, entro e non CP_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate;
4. NULLA DISPONE sulla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente in suo favore, poiché implicitamente rinunciata;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 17.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1050/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.10.1973 e residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Stefano Tavolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
1 RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 19.09.2022, ritualmente notificato, il IG. Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio concordatario a Controparte_1
Castel di Iudica il 10.08.1996 e dalla cui unione sono nati due figli: Persona_1
(26.11.1995), maggiorenne ed autonomo, e (09.06.2002), maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente.
Il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale era entrato in crisi da circa due anni, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, soprattutto di complicità e affetto nell'affrontare i problemi di salute del IG.
, tant'è che a seguito di una forte discussione insorta tra i coniugi, il Parte_1
ricorrente veniva costretto dalla moglie a lasciare la casa coniugale.
Nel 2018, il ricorrente si era ammalato di tumore – come documentato in atti – in passato aveva svolto le mansioni di operaio nella ditta GH Catania Srl, che si occupa di servizi connessi al trasporto aereo, ma da quattro anni era stato inserito in cassa integrazione. Riferiva di percepire una pensione di invalidità di 800,00 mensili a cui andavano decurtati 500,00 euro a titolo di finanziamento per l'acquisto auto.
2 Riferiva inoltre che la figlia aveva abbondonato la scuola e non aveva mai Per_2
manifestato alcuna intenzione di trovare un'occupazione lavorativa.
Il IG. domandava, in uno alla domanda di separazione, che la casa Parte_1
venisse assegnata alla resistente atteso che la figlia non era comunque ancora Per_2
economicamente autonoma e, sul piano economico, che venisse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia tenuto conto delle sue difficili condizioni economiche e Per_2
di salute.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal ricorrente e, in particolare, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuto meno tra i coniugi a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali posto in essere dal marito, in particolare per la relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso in costanza di matrimonio e per il fatto che il marito è affetto da ludopatia. Nonostante questi comportamenti, la resistente ha cercato sempre di restare accanto al marito, specialmente quando sono insorti i primi problemi di salute del IG. , senza fargli mancare nulla. Parte_1
Con il passare del tempo la situazione era divenuta sempre più insostenibile e la resistente decideva di incoare un ricorso per la separazione giudiziale dinanzi a codesto
Tribunale, iscritto al n. 1219/2022 (tuttavia successivo al ricorso del marito).
La IG.ra chiedeva di continuare a vivere stabilmente presso la casa coniugale CP_1
con la figlia e che venisse posto a carico del marito l'obbligo di versare la Per_2
somma mensile di euro 800,00 a titolo di mantenimento suo e di quello della figlia oltre al pagamento totale delle spese straordinarie sostenute in favore della Per_2
figlia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 09.12.2022, essendo stato vano il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il IG. dichiarava di essere stato Parte_1
licenziato il mese precedente perché invalido al 100%, di percepire una pensione di invalidità di euro 860,00 mensili, di provvedere al pagamento di un finanziamento di
3 euro 600,00 mensili e di essere disposto a provvedere al mantenimento della figlia corrispondendo euro 150,00 mensili. La IG.ra , dal canto suo, dichiarava di CP_1
lavorare presso una casa di riposo percependo euro 700,00 mensili, che la figlia – contrariamente da quanto dedotto da controparte – aveva intenzione di andare a lavorare e che il marito, dal canto suo, aveva deciso di restare a casa pur non essendo la sua situazione di salute incompatibile con l'attività lavorativa. A questo punto, il
Presidente del Tribunale poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della figlia e Per_2
assegnava la casa coniugale alla resistente, rigettando le altre richieste.
In data 05.04.2023, il IG. avanzava richiesta di modifica Parte_1
dell'ordinanza presidenziale in ordine all'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, Per_2
chiedendo una riduzione di tale importo ad euro 100,00 a seguito di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 14.06.2023, il Giudice istruttore confermava provvisoriamente quanto statuito in sede presidenziale in ordine al mantenimento della figlia in capo al ricorrente, ritenendo l'importo di euro 200,00 già di per sé contenuto date le eIGenze normali di vita della figlia.
In data 11.02.2024, il IG. formulava altra richiesta di modifica Parte_1
dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, preliminarmente, la revoca dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, in favore della figlia per avere quest'ultima Per_2
volutamente rifiutato di prestare servizio civile nell'ambito del progetto “Fermenti di comunità” a fronte di un corrispettivo di euro 500,00 mensili per la durata di 12 mesi, con possibilità di presentare nuovamente domanda. Il ricorrente, altresì, esponeva di non versare in condizioni economiche adeguate poiché non percepiva più la pensione di invalidità dal maggio 2023, il cui importo aveva già subito una riduzione nelle prime mensilità del 2023. Nonostante le sue condizioni precarie di salute, il ricorrente per un breve periodo aveva anche lavorato presso la SPL Industries S.r.l. e dal mese di
4 settembre 2023 era di nuovo privo sia di occupazione sia di pensione di invalidità.
Successivamente ad un intervento chirurgico eseguito a dicembre 2023, il ricorrente aveva ripresentato nuova domanda per la pensione di invalidità e, in caso di accoglimento, lo stesso avrebbe dovuto percepire a tale titolo un importo di euro 316,00 mensili. In subordine, domandava la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 100,00 mensili. Di contro, la IG.ra riferiva circa l'impossibilità della figlia di lavorare a causa CP_1 Per_2
patologia cui è affetta “lombosciatalgia bilaterale” (cfr. certificato visita medica presso la clinica Humanitas del 24.04.2024), di essere percettrice dell'indennità di disoccupazione dal 08.01.2024, così insistendo nella domanda economica formulata in suo favore e, al contempo, domandava che venisse aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Proseguita la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di conclusiono, parte resistente formulava per la prima volta domanda di addebito della separazione al marito e non reiterava più la domanda economica in suo favore.
§
Sullo status
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere
5 intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi, “la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n.
8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione formulata, solo in comparsa conclusionale, dalla resistente nei confronti del marito, ponendo a sostegno la condotta del ricorrente contraria ai doveri nascenti dal rapporto matrimoniale quale causa della frattura dell'armonia coniugale e di intollerabilità, è tardiva e pertanto comunque inammissibile.
6 Data la natura principalmente illustrativa e riepilogativa della comparsa conclusionale, in tale sede è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso.
Ad ogni modo la superiore domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, poiché le asserzioni poste a fondamento della stessa formulate dalla resistente non sono state minimamente confortate da alcun elemento probatorio a sostegno, non essendo di certo sufficiente la mera e labiale affermazione di quanto esposto e sollevato dalla IG.ra . CP_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito alla determinazione in tema di assegnazione della casa coniugale, si ritiene di dover confermare quanto già deciso sul punto dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale del 09.12.2022.
Difatti, in linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui questo Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora art. 337 sexies c.c., introdotto dall'art 55 del d.lgs. n.
154 del 2013, è subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 19561/2021).
Tale “ratio” protettiva, mira a tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti “per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., ce dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex plurimus
Cass. Civ. Sez. I n. 25604/2018).
7 Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto per una determinazione in tal senso atteso che la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente – circostanza pacifica tra le parti – convive con la madre - da quando entrambi i coniugi si sono separati di fatto – nella casa coniugale.
Si rileva, altresì, che nessuna contestazione e/o opposizione è stata sollevata da parte di entrambi i coniugi in merito a tale statuizione.
SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA SOPHIE
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne e non economicamente autonoma, nei cui confronti il Presidente del
Tribunale aveva disposto a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della stessa versando l'assegno mensile di euro 200,00, si osserva quanto segue.
In linea di principio giova rammentare, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 – 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiungo una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia dei figli o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso - anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà
8 un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori).
Il ricorrente pone a fondamento della propria richiesta di revoca del mantenimento, posto a suo carico in favore della figlia il fatto che quest'ultima, che aveva abbandonato gli studi, non si fosse mai realmente adoperata per trovare una occupazione lavorativa, ed anzi aveva rifiutato di prestare il servizio civile nell'ambito di un progetto denominato “Fermenti di comunità” a fronte del quale avrebbe percepito un assegno di euro 500,00 mensili per la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Per converso, la IG.ra contestava quanto dedotto del ricorrente affermando che la figlia si CP_1
trovava nell'impossibilità di poter trovare un'occupazione lavorativa a causa delle sue condizioni di salute, affetta da “lombosciatalgia bilaterale” (cfr. certificato visita del
24.04.2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 5088/2018; Cass. Civ. Sez. I, n. 12952/2016).
Ebbene, nel caso di specie, pur non potendosi trascurare la ancor giovane età della ragazza (oggi di anni 22) ed essendo comunque incontestato di per sé che la stessa ancora non sia autosufficiente dal punto di vista economico, non può del pari del tutto trascurarsi anche il dato obiettivo di una sua non proficua attivazione nella ricerca di una occupazione, dovendosi anche valorizzare la circostanza del rifiuto nell'intraprendere un percorso di graduale inserimento nel mondo del lavoro, quale era quello garantito dal Servizio Civile che peraltro le avrebbe anche garantito una iniziale forma di sostegno economico.
9 Non è sul punto dirimente la giustificazione addotta dalla madre, ossia la circostanza di una patologia invalidante della figlia, sia perché comunque la patologia in sé così come certificata (lombosciatalgia) non è automaticamente ostativa allo svolgimento di una occupazione, sia perché in ogni caso il certificato prodotto in atti reca una data successiva al rifiuto del Servizio civile (aprile del 2022).
Non è determinante neppure la richiesta di invalidità civile, avanzata dalla ragazza, attestata peraltro appunto dalla semplice domanda all'INPS e di cui si sconosce l'esito.
Tutti questi elementi giustificano, a parere del Collegio, se non la integrale revoca del contributo quantomeno la sua riduzione, in euro 100,00 mensili, dovendosi contemperare l'obbligo dei genitori di continuare a sostenere anche i figli maggiorenni, allorquando questi ultimi siano ancora incolpevolmente non autosufficienti, con il principio di auto-responsabilità in capo agli stessi figli, che si declina cioè nel dovere per gli stessi di attivarsi con sollecitudine e con impegno nella ricerca di una definitiva autonomia, anche economica.
Dall'esame della documentazione economica delle parti emerge che il IG.
, nel corso degli anni, oltre ad aver beneficiato della pensione di Parte_1
invalidità, riconosciuta nel 2019 e poi revocata nel 2023, ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la Tempus S.p.A. (dal 14.04.2023 al 30.06.2023) e la Spl
Industries S.r.l. (dal 01.07.2023 al 30.09.2023) percependo una retribuzione rispettivamente di euro 4.889,62 e di euro 4.463,60 (cfr. CUD 2024 allegati), lavori ritenuti compatibili alle condizioni di salute del ricorrente. Ha percepito poi l'indennità di disoccupazione nel mese di ottobre di euro 637,68 e novembre 2023 di euro 797,10
(cfr. prospetti allegati). In sede di comparsa conclusionale, dichiara di avere percepito nell'anno 2023 un reddito in media di euro 1.150,00 mensili, che nel corso dell'anno
2024, ha lavorato solo per tre mesi (da gennaio a marzo) e di non aver percepito più la pensione di invalidità, la cui domanda risulta essere stata rigettata.
Il ricorrente non beneficia più della pensione di invalidità per superamento della soglia reddituale (cfr. comunicazione INPS del 22.02.2024) e lo stesso dichiara di essere
10 inoccupato da aprile 2024, percependo solo un'indennità di disoccupazione pari ad euro 700,00, dovendosi pertanto assumere che la sua capacità economica sia obiettivamente modesta.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene equo rideterminare il mantenimento per la figlia , maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, nella misura di euro 100,00 mensili complessivi, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenere per la stessa, debitamente documentate.
SUL MANTENIMENTO DELLA RESISTENTE
Osserva il Collegio che la domanda di mantenimento, avanzata dalla resistente per sé, deve ritenersi implicitamente rinunciata, non essendo più stata riproposta in sede di conclusioni.
Ad ogni modo, la superiore domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, atteso che la IG.ra percepisce l'indennità di disoccupazione, non è gravata da oneri CP_1
abitativi, continuando ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale. Del resto, nessun mantenimento era stato previsto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale, avendo il Presidente del Tribunale rigettato tale richiesta, decisione che non è stata nemmeno reclamata dalla resistente.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito e della natura delle questioni trattate giustificano a parere del Collegio la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ASSEGNA la casa coniugale alla IG.ra ; CP_1
11 3. PONE a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente Per_2
indipendente, versando alla IG.ra la somma di euro 100,00, entro e non CP_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate;
4. NULLA DISPONE sulla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente in suo favore, poiché implicitamente rinunciata;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 17.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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