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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/08/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 68/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68/2023 R. G., vertente tra
Avv. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., c.f. CodiceFiscale_1
, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in C.F._2
Messina, Via dei Mille n. 243, indirizzo pec: Email_1
-APPELLANTE-
e Co
. , corrente in Messina via S. Cecilia is. 116 n. 82., p.iva , COroparte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. nato a [...] il [...]5, COroparte_3 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Macrì n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Marco Di
Mauro (Cod fisc. Fax 090/6406569, Pec: CodiceFiscale_3
, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti Email_2
-APPELLATA-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 125/23 del Tribunale di Messina, emessa in data
23.12.2022, pubblicata in data 20.01.2023, nel proc. n. 1376/2022 R.G.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1. Sospendere, in tutto o in parte, a norma degli artt. 283, 337 e 351 c.p.c.
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 125 emessa il 23 dicembre
2022 e depositata in data 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Messina, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1376/222, sussistendone gravi e fondati motivi, anche con ordinanza inaudita altera parte, pronunciata prima della udienza di comparizione ex art. 351 c. II c.p.c., sussistendone i requisiti di legge di necessità ed urgenza, stante il grave pericolo irreparabile che potrebbe derivare all'appellante dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in attesa della definizione nel merito e stante la possibile insolvenza della società appellata per i motivi sopra esposti. Fissare in subordine con somma urgenza l'udienza di prima comparizione anche ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
2. Ritenere e dichiarare procedibile ed ammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 e ss. c.p.c. anche in relazione agli artt. 178 e 630 c.p.c. e art. 130 disp. att. c.p.c.
3. Accogliere e ritenere fondato ed ammissibile il presente gravame, sufficientemente ed adeguatamente motivato a norma dell'art. 342 c.p.c.
4. Accogliere, il presente appello e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui sopra, pronunciando l'estinzione della procedura esecutiva n. 168/21 con efficacia ex tunc, con le conseguenti statuizioni, ivi compresa l'annullamento non solo dell'ordinanza di rigetto del 4-11 marzo ma, anche di tutti gli atti successivi, ivi compresa
l'ordinanza di vendita del 4-11 marzo 2022 perché illegittima e viziata ex tunc, con dichiarazione di perdita di efficacia del pignoramento e conseguente estinzione del processo esecutivo e del pignoramento dalla data della sua iscrizione a ruolo avvenuta l'11 febbraio
2021 ovvero dal 17.6.2021, disponendo la revoca delle condanne precedenti nell'ambito del presente giudizio e la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento sui beni mobili dell'appellante con efficacia anch'essa ex tunc ex art. 632 c. II c.p.c., a cura e spese dell'appellata sui seguenti beni: [1) autovettura modello Opel Mokka 1.4 turbo benzina targata
FG 921 NW;
2) motociclo modello YAMAHA R6 600 cc targato DM 88593; 3) motociclo
AP 125 cc targato ME 97297; 4) motociclo Piaggio Liberty 125 cc targato AS 29820; 5) motociclo YAMAHA Xenter 150 cc targato EA 90020; 6) motociclo YAMAHA Xenter 150 cc targato EF 85797; 7) motociclo YAMAHA Xenter 125 cc targato ES 42110].
5. Si chiede acquisirsi fascicoli di primo grado n. R.G.Es.Mob. 168/21 e R.G. 1376/22 reclamo. 6.
Condannare, la in persona del socio liquidatore al pagamento Parte_2 delle spese processuali, degli onorari e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe ed i parametri di cui al D.M 147/22 ed alla restituzione di quanto già
2 erroneamente versato a titolo di spese e compensi in favore della Parte_2 ovvero del difensore Avv. Marco di Mauro distrattario ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, anche in ragione dell'insussistenza dei presupposti per il vaglio di legittimità dello stesso al fine di proseguire nel merito;
2) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sentenza nr. 125/23 del T.C. di Messina sez. collegiale, per la insussitenza del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
3) nel merito, ritenere e dichiarare infondate, inammissibili ed illegittime le motivazioni oggetto del presente appello e le domande proposte dal sig. , come meglio dedotto in parte motiva, e conseguentemente rigettarle;
Parte_1
4) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr. 125/23 del T.C. di Messina, siccome certamente valida ed efficace;
5) Con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase inibitoria, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver ancora riscosso le seconde.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 23 marzo 2022, l'Avv. proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 nell'ambito del procedimento di opposizione a pignoramento n. 168/2021 R.G.E., con la quale veniva rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione ed omessa la decisione sull'estinzione del giudizio avanzata dall'odierno appellante nei confronti di . Parte_2
Il reclamante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura in seguito alla perdita di efficacia del pignoramento per inosservanza delle modalità e dei termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 521 bis c.p.c.
In particolare, egli eccepiva l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo per omesso deposito dell'atto di pignoramento notificato da parte del creditore, il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, l'improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di Part comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato, l'inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche del precetto, del titolo e del pignoramento.
Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese della nonché la condanna ex art 96 c. 1 c.p.c. Parte_2 per lite temeraria. CO Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza del reclamo e COroparte_2 chiedendone il rigetto.
3 Con le note autorizzate del 30 maggio 2022, il reclamante proponeva i motivi di opposizione all'esecuzione, alcuni dei quali già sollevati con l'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, e richiedeva la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, che, secondo lui, erano contenute nella comparsa di costituzione e risposta della controparte.
Con provvedimento del 26.10.2022, il Giudice si riservava e, successivamente, la causa veniva decisa dal collegio riunito in camera di consiglio il 23.12.2022.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 125/2023 emessa all'esito della camera di consiglio del 23.12.2022, il Tribunale di
Messina, in composizione collegiale, così testualmente decideva: “1. rigetta il reclamo svolto da CO;
2. condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_1 COroparte_2 delle spese di giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte resistente ex art. 93 c.p.c.; 3. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”
Il Tribunale rigettava, in primo luogo, l'eccezione di inefficacia dell'iscrizione a ruolo per aver il creditore omesso il deposito dell'atto di pignoramento notificato, ritenendo che l'art. 521 bis c.p.c. non impone a carico del creditore procedente l'onere di deposito della prova del perfezionamento della notifica ma solo delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento corredato dalla relazione di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario, nonché della nota di trascrizione.
Rigettava, altresì, l'eccezione di mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento con l'iscrizione a ruolo, sostenendo che l'inefficacia del pignoramento è prevista solo per il ritardato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ma non della trascrizione del pignoramento.
Riteneva, infine, inammissibili gli ulteriori motivi di reclamo in quanto non tempestivamente dedotti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, il quale era stato chiamato a decidere sull'istanza di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura per l'omesso deposito della prova della notifica al debitore dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione del medesimo.
Sosteneva, comunque, l'infondatezza della censura di improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione Part a ruolo del pignoramento per mancanza di comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato di cui all'art. 521 bis c.p.c., nonché l'eccezione circa l'omesso deposito di copia
4 conforme del precetto, del titolo e dell'atto di pignoramento, per inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche depositate agli originali analogici, unica per tutti gli atti allegati.
Il Tribunale rigettava, inoltre, la domanda del reclamante di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, avanzata con le note autorizzate del 30.05.2022, non ritenendo sussistente un chiaro intento dispregiativo ma considerando le frasi usate espressioni dell'esercizio del diritto di difesa.
Allo stesso modo, rigettava la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. da entrambe le parti per mancanza di prova della mala fede o colpa grave della controparte e del danno subito.
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva appello, Parte_1 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal
Tribunale di Messina, la pronuncia dell'estinzione della procedura esecutiva n. 168/21 con efficacia ex tunc, con conseguente annullamento dell'ordinanza di rigetto del 4-11 marzo e di tutti gli atti successivi.
In data 27.01.2023 veniva aperto il sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, con udienza fissata al 27.02.2023.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio tenutasi il 03.03.2023, la Corte, nell'ambito del sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, non ritenendo sussistenti i presupposti, rigettava la pretesa avanzata in via cautelare dall'appellante.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 19.05.2023 si costituiva in Co giudizio la . eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto e nel CP_2 merito la sua infondatezza.
In particolare, riguardo alla contestata pronuncia di deduzione tardiva delle eccezioni di estinzione della procedura esecutiva RGE n. 168/21, l'appellata ritiene che correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dei detti motivi di reclamo, poiché non tempestivamente dedotti innanzi al G.E, in quanto quest'ultimo era stato chiamato a decidere dell'inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura solo per l'omesso deposito della prova di notifica dell'atto ex art. 521 bis c.p.c. e della nota di trascrizione del medesimo.
In ogni caso, ribadisce quanto espresso dal Tribunale, secondo cui la mancanza della comunicazione dell'I.V.G. di avvenuta consegna dei beni pignorati non impedirebbe al creditore di procedere con l'iscrizione a ruolo del giudizio.
5 Riguardo all'eccezione relativa all'asserita mancanza di attestazione di conformità del titolo, del precetto e del pignoramento, precisa che le copie dei suddetti atti sono tecnicamente definite copie informatiche di documento analogico, cioè documenti informatici che vengono generati in formato
PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.
L'appellante, sostiene controparte, avrebbe errato nel ritenere applicabile, alla fattispecie che ci occupa, la disciplina di cui al co. I dell'art. 16 -undecies (Modalita' dell'attestazione di conformità) del D.L. 179/12.
Trattandosi di copie informatiche, alle stesse deve ritersi applicabile, invece, quanto disposto al comma 2 ed al comma 3 dell'art. in commento (art. 16 -undecies – D.L. 179/12): 2. “Quando
l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico”; 3. “Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.”
Riguardo all'eccezione di tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, l'appellata afferma di ave richiesto tempestivamente l'annotazione della formalità al P.R.A. e di aver depositato la nota di trascrizione qualche giorno dopo l'iscrizione a ruolo, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Infine, relativamente all'eccepita irregolarità dell'iscrizione a ruolo, che, secondo l'appellante, sarebbe avvenuta in assenza di relazione di notificazione, la precisa come la normativa Parte_2 preveda che, eseguita l'ultima notificazione, l'atto di pignoramento venga restituito al creditore affinchè proceda alla trascrizione del pignoramento ed all'iscrizione a ruolo della causa.
La norma parla, dunque, di “esecuzione” e non di perfezionamento della notifica, momenti che possono non coincidere. Nel nostro caso, essendo state effettuate 2 notifiche una a mezzo servizio postale ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c., esse si sono perfezionate in un tempo successivo a quello della esecuzione a cura dell'ufficiale giudiziario incaricato ma questo non impedirebbe al creditore di procedere all'iscrizione a ruolo della causa, utilizzando l'atto di pignoramento corredato di relata di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario, dopo l'esecuzione delle notificazioni.
L'appellata ritiene inammissibile anche la domanda proposta dal sig. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 nonché le doglianze sollevate in ordine alla supposta erronea quantificazione dei compensi di lite, sostenendo che l'importo sarebbe stato correttamente liquidato in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14 come aggiornato dalla riforma di cui al D.M. 147/22.
6 Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
05.06.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.09.2024 e successivamente all'udienza del 10.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 11.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 05.06.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto,
è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del
29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
7 la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che parte appellata si è costituita, predisponendo una congrua difesa.
Risulta, pertanto, superato il primo punto della proposta impugnazione, con cui l'odierno appellante ribadisce l'ammissibilità della stessa a norma degli artt. 342 e 348 e ss. c.p.c. in relazione agli artt.
178 e 630 c.p.c. ed art. 130 disp att. c.p.p., specificando che il provvedimento impugnato è una sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c. emessa dal Tribunale Collegiale avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 4 – 11 marzo 2022 e avverso la quale è proponibile appello.
Precisa, inoltre, che, in seguito al pagamento effettuato dall'appellante in data 26.10.2022 della somma precettata – pari ad € 25.538,30 -, con ordinanza del 22 dicembre 2022, il GE del Tribunale di Messina, dichiarava l'estinzione del pignoramento, disponendo lo svincolo dei beni pignorati ed ordinando la cancellazione delle trascrizioni, con efficacia ex nunc.
L'appellante propone il presente appello, avendo interesse ad ottenere un provvedimento che dichiari l'estinzione della procedura esecutiva RGESMOB 168/21 con efficacia ex tunc, con revoca di tutti i provvedimenti, fino all'ultima condanna pronunciata con l'ordinanza di estinzione del GE del
22.12.2022, sostenendo di aver richiesto la pronuncia di estinzione per infruttuosità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. per mancata consegna ovvero apprensione dei beni mobili registrati e, per mancanza, in atti, della comunicazione positiva dell'IVG di Messina ex art. 521 bis c. III c.p.c.
Accertata l'ammissibilità della presente impugnazione, possiamo passare ad esaminare i motivi di appello relativi al merito della stessa, suddivisi sostanzialmente in 2 parti.
Con un primo complesso motivo di impugnazione, articolato in più punti, parte appellante ritiene errata la sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., violazione di legge, violazione ed errata interpretazione dell'art. 521 bis c.p.c. e degli artt. 159 bis, 159 ter, 164 bis e 164 ter disp. att. c.p.c. ed art. 16 undecies d.l. 179/12 e ss. modifiche.
In primo luogo, egli sostiene che il collegio si pronunciava con il rigetto del reclamo e non con l'inammissibilità dello stesso, ritenendolo, quindi, nella sostanza, ammissibile, ma poi si contraddiceva dichiarando “inammissibili gli ulteriori motivi di reclamo”.
Il tribunale avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che gli “ulteriori motivi di reclamo” non fossero stati tempestivamente dedotti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione e che, quindi, sarebbero stati tardivi ed inammissibili. L'appellante sostiene che tutte le eccezioni riguardanti l'estinzione della procedura esecutiva, trattandosi di questioni relativi alla procedibilità ed alla proponibilità dell'azione esecutiva sono rilevabili d'ufficio e pertanto avrebbero dovuto essere rilevate dal giudice nella prima udienza
8 successiva alla loro verificazione;
in ogni caso, egli ribadisce di averle eccepite già nell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. in data 19 febbraio
2021.
Il Giudice, già al momento dell'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva e la perdita di efficacia del pignoramento, mancando agli atti del fascicolo esecutivo, la comunicazione ex art. 521 bis c. III c.p.c., senza la quale, non solo non poteva iscriversi a ruolo il pignoramento, ma non poteva disporsi la vendita dei beni pignorati, cosa che il GE ha fatto per due volte.
§
I principali motivi di estinzione della procedura che l'appellante sostiene di aver sollevato in tutti gli atti e verbali di causa e che comunque egli ritiene essere rilevabili d'ufficio, riguardano l'inosservanza delle modalità e dei termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Tale norma prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione positiva dell'IVG di cui al terzo comma, il creditore depositi nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione;
in mancanza di tale comunicazione, non sarebbe possibile procedere all'iscrizione a ruolo.
Secondo l'appellante, il Collegio ometteva di pronunciarsi su tale questione che avrebbe dovuto determinare una pronuncia di estinzione ex tunc, e si limitava ad affermare l'inammissibilità di tale motivo di reclamo, in quanto tardivo, sostenendo che comunque non determinava l'improcedibilità ma la sospensione del procedimento, in attesa del deposito della comunicazione. Part A detta dell'appellante, in realtà, tale comunicazione dell' sarebbe stata inviata alla creditrice via pec in data 10.02.2021 e sarebbe stata depositata solo il 17.06.2021 e non l'11.06.2021 unitamente Part alla nota di iscrizione a ruolo;
trattandosi di comunicazione negativa (v. all. pec di Messina del
10.2.2021) avrebbe dovuto, comunque, determinare l'estinzione della procedura.
L'odierno appellante afferma, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento, da cui sarebbe sorto l'obbligo di consegna del bene pignorato e che sarebbe stato dovere del GE prima e del Collegio dopo verificare la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'appellante afferma di aver riproposto sia nell'atto di reclamo che nelle note del 30.5.2022, autorizzate dal Collegio, tutte le domande e le eccezioni che erano state disattese, e che la rinuncia fatta all'udienza del 26 ottobre 2022 riguarderebbe solo le domande di cui al punto 8) della narrativa della memoria di cui al 30.05.2022.
(v. verbale di udienza del 26.10.2022).
9 L'appellante sostiene, inoltre, che la nota di iscrizione a ruolo non contenga i requisiti essenziali prescritti sia dall'art. 521 bis c. V e c. VI c.p.c., nonché quelli previsti a pena di nullità ed inefficacia dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c., e cioè la descrizione analitica dei beni oggetto di pignoramento.
Avrebbe errato, inoltre, il Collegio, nel ritenere possibile l'iscrizione a ruolo con la c.d velina dell'atto di pignoramento, come fatto dalla creditrice procedente, anziché con l'originale dell'atto, richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio sull'atto di citazione nel giudizio ordinario di cognizione.
Infine, l'appellante contesta la validità dell'atto di pignoramento depositato in data 11.2.2021, sostenendo che non si tratterebbe di copia conforme, come prescritto dall'art. 521 bis c. V c.p.c., che non conterrebbe la prova della notifica al debitore e che il creditore non avrebbe proceduto al deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
Il creditore avrebbe, inoltre, dovuto effettuare un'attestazione di conformità ex art. 16 undecies d.l.
179/12 e ss. modifiche, per ogni singolo atto da allegare su foglio separato o materialmente congiunto allo stesso e, non una unica attestazione di conformità per tutti gli atti, come invece ha fatto.
§
Con il successivo motivo d'appello, censura la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 collegiale di Messina nella parte relativa alla mancata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e nella parte relativa alla condanna alle spese.
Egli ritiene che la abbia omesso volutamente, essendone già in possesso Parte_2 dalla data di iscrizione a ruolo, di depositare la nota negativa dell'IVG di Messina del 10 febbraio
2021 al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e che tale condotta sia idonea a far sorgere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Anche con riferimento alla condanna alle spese in sede di reclamo ed alla determinazione delle stesse, insiste nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame, chiedendo la restituzione di tutte le somme, eventualmente corrisposte in favore dell'Avv. Marco di
Mauro in esecuzione della sentenza appellata al solo fine di evitare l'esecuzione.
In caso di rigetto dell'appello, sostiene comunque che la sentenza impugnata sia errata nella parte relativa alla determinazione della condanna alle spese di lite, per aver ritenuto ancora applicabili le tariffe professionali di cui al D.M. 55/14, in luogo delle nuove tariffe professionali approvate con il
D.M. 147/2022 publicato in G.U. n. 236/2022 del 8.10.2022 ed, in vigore, per tutte le cause definitive successivamente al 23.10.2022.
§§§
Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
10 I motivi di appello risultano infondati nel merito, ma prima di procedere al loro esame, è opportuna una breve premessa.
In data 30.04.2020, in notar , acquistava dalla con Persona_1 Parte_1 Parte_2 atto n. rep 5218 e n. 3556 della raccolta, l'appartamento censito al foglio 62 particella 2071 sub 15, ed il sub 22 posto auto scoperto, quale pertinenza.
Non provvedendo il ad effettuare il pagamento del saldo prezzo per la somma di € Pt_1
25.000,00, la , in virtù del titolo esecutivo in suo possesso, su cui veniva apposta la Parte_2 formula esecutiva in data 13.11.2020 dal notaio rogante, notificava atto di precetto per la somma di euro 25.328,30 (vds. doc. all. nr. 2 appellata).
Veniva, quindi, eseguito un pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. nei confronti di Pt_1 iscritto a ruolo al Tribunale di Messina con nr. di R.G.E. 168/21, avverso cui il debitore proponeva in data 19.02.2021 atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Con ordinanza del 04 -11.03.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal (vds. doc. all. nr. 3 appellata), il quale proponeva giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. Pt_1
630 c.p.c., depositato il 23 marzo 2022, iscritto al R.G. nr. 1376/2022.
Tale giudizio si concludeva con la sentenza nr. 125/2023, oggetto della presente impugnazione.
§
Al fine di meglio comprendere la vicenda, occorre procedere all'inquadramento dell'istituto giuridico in cui si inseriscono i fatti.
Come è noto, l'art. 521 bis c.p.c. è stato introdotto all'interno del codice di rito dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 e successivamente modificato dal d.l. 83/2015 convertito in legge n.
132/2015, introducendo una specifica modalità di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che consente di pignorare i beni senza che sia necessaria l'apprensione materiale dei mezzi, al fine di superare le difficoltà che si erano manifestate nel tradizionale pignoramento mobiliare ex art
518 e ss. c.p.c.
Tale forma speciale di pignoramento si perfeziona mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di pignoramento, con intimazione al debitore a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato e la relativa documentazione all'Istituto
Vendite Giudiziarie.
La norma, pensata proprio per evitare che, il più delle volte, il pignoramento eseguito nelle forme tradizionali restasse ineseguito, potendo il debitore facilmente spostare (anche in maniera fraudolenta) il bene pignorato, ripropone, pur se nella fase successiva al pignoramento, il problema della materiale apprensione del bene.
11 Secondo la citata norma, al momento della consegna da parte del debitore, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile (art. 521 bis, comma 3, c.p.c.).
Il legislatore ha previsto al comma 4 che, qualora il debitore ometta la consegna dei veicoli pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie, nel termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento, “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene è stato rinvenuto“. Ma, di fatto, tali controlli potrebbero non essere mai eseguiti.
Il creditore deve procedere, quindi, all'iscrizione a ruolo del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG, depositando la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, a pena di inefficacia.
A seguito della novella del 2015, come risulta dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 521 bis c.p.c., fino a quando il debitore non consegna il veicolo all'IVG e non viene effettuata la comunicazione di cui al comma 3, il creditore non risulta tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento che, conseguentemente, potrà rimanere sospeso ad libitum senza decorso del termine per richiedere la vendita/assegnazione, sino all'effettiva apprensione dei beni.
Tuttavia, come rilevato da parte della giurisprudenza, il creditore può decidere di iscrivere comunque a ruolo e depositare l'istanza di vendita, auspicando che il veicolo pignorato venga recuperato nelle more del procedimento.
In tale ipotesi, il Giudice dell'Esecuzione, sulla base del rinvio alle norme in materia di espropriazione presso il debitore ex art. 513 e ss. c.p.c operato in chiusura dall'art. 521 bis c.p.c., potrà disporre la sostituzione del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell'IVG.
Procediamo adesso, preliminarmente, ad analizzare i soli motivi di cui il collegio ha ritenuto fosse stato investito il G.E. in sede di opposizione, e cioè l'omesso deposito della prova della notifica del pignoramento al debitore e l'omesso deposito della nota di trascrizione al P.R.A.
L'appellante sostiene che il creditore avrebbe iscritto a ruolo la procedura esecutiva mediante il deposito della c.d. velina dell'atto di pignoramento e senza alcuna prova dell'avvenuta notifica, asserendo che l'atto non gli sarebbe stato notificato.
A tal proposito, l'art 521 bis cpc prevede che il creditore debba procedere all'iscrizione a ruolo mediante deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
12 Correttamente, il collegio ha ritenuto non necessario il deposito della prova del perfezionamento della notifica, ricordando come anche nell'ambito dei procedimenti di cognizione è possibile procedere all'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della cd. velina.
Ciò che risulta necessario è l'esecuzione della notifica e non il suo perfezionamento, potendo i due momenti non coincidere proprio come nel caso in esame, essendo state effettuate le notifiche una per mezzo posta ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed essendo sufficiente ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa, il deposito dell'atto di pignoramento corredato di relata di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario dopo l'esecuzione delle notificazioni. CO La in data 11.02.2021 depositava l'atto munito di relazione di notifica (vds. doc. all. CP_2
n. 7) e mancate unicamente degli avvisi di ricevimento, integrati successivamente (vds. doc. all. n.
9).
L'appellante lamenta l'irregolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che il deposito sarebbe stato effettuato il 01.02.2021 e, quindi considerando i 10 giorni di giacenza, a suo dire, la causa poteva iscriversi a ruolo dal 12.02.2021 e non dall'11.02.2021.
In realtà, in caso di notifica ai sensi del 140 c.p.c., il momento di perfezionamento della stessa è diverso per il notificante e per il soggetto che riceve la notifica.
In virtù dell'art. 140 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve: depositare la copia dell'atto presso la casa comunale;
affiggere avviso di deposito;
inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa di tale deposito.
Una volta che sono state adempiute le tre formalità, la notifica può dirsi perfezionata per il notificante
(Cass. civ. ordinanza 26.04.2022 n. 25422), mentre per il destinatario la notifica si perfeziona dopo dieci giorni dal deposito o al momento del ritiro dell'atto, se effettuato prima di tale termine.
Sul punto, va ricordato l'importante principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (Corte costituzionale, sentenza del 26 novembre 2002, n. 477).
Secondo la Corte costituzionale, infatti, sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale), precisando che poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al
13 destinatario" (Corte costituzionale, sentenza del 2 aprile 2004, n. 107; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 maggio 2011, n. 10864 ).
In ogni caso, oltre la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ne risulta effettuata una a mezzo posta.
Nessun dubbio può sorgere circa la regolarità delle suddette notifiche, accertata sia dal G.E. che dal collegio, e provata anche dal fatto che pochi giorni dopo l'iscrizione a ruolo della causa (avvenuta in data 11.02.2021) il debitore depositava opposizione ex art. 615 – 617 c.p.c. (in data 19.02.2021) dimostrando di avere piena conoscenza dell'azione esecutiva e sanando, comunque, eventuali vizi che fossero stati presenti.
Accertata la regolarità della notifica del pignoramento e la non necessarietà del deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, del perfezionamento della notifica, anche l'eccezione relativa al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento risulta infondata, come giustamente ritenuto dal
Collegio in primo grado.
Il mancato rispetto di tale adempimento, previsto dall'art. 521 bis c.p.c., così come dall'art. 557 c.p.c. in tema di esecuzioni immobiliari e a cui può farsi riferimento per analogia, non è espressamente sanzionato con l'inefficacia del pignoramento, prevista invece in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie del pignoramento, del titolo e del precetto (Cfr. sul punto, tra la giurisprudenza di merito: ordinanza Tribunale di Reggio Calabria, 19 aprile 2021, ordinanza del
10.05.2019 Tribunale di Lecce, ordinanza 21 marzo 2025 Tribunale Latina).
Tale circostanza appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che ha inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso.
Sul punto, è sufficiente limitarsi all'analisi del disposto dell'art. 557 c.p.c. per comprendere che il termine indicato per il deposito della nota di trascrizione ha natura meramente ordinatoria e non è espressamente prevista alcuna specifica sanzione processuale per l'inosservanza dello stesso.
In tal senso, è pacifica la riconduzione della sanzione dell'inefficacia del pignoramento unicamente all'omesso deposito o al deposito oltre il predetto termine di 15 giorni della nota di iscrizione a ruolo, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. 7998/2015).
Dalla nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d.
Correttivo Cartabia), inoltre, si evince che il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento si riferisce unicamente all'ipotesi in cui sia l'ufficiale giudiziario a curare la trascrizione, mentre nel caso in cui vi provveda il creditore pignorante a norma dell'art. 555, comma
3, c.p.c. la nota di trascrizione deve essere depositata “appena” restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
14 E' noto, infatti, che il Conservatore possa consegnare al creditore la nota di trascrizione in un momento successivo all'iscrizione a ruolo e, di conseguenza, deve escludersi che un fatto non imputabile al creditore possa inficiare la regolarità del processo.
Nel caso in esame, l'odierna appellata afferma di aver richiesto senza ritardo, subito dopo la restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, l'annotazione al P.R.A., depositando al momento dell'iscrizione a ruolo la relativa ricevuta di presentazione (Cfr. all. n. 8 appellata).
§
Esaminati i motivi di reclamo che erano stati precedentemente dedotti nell'atto di opposizione
(omesso deposito dell'atto di pignoramento regolarmente notificato e della nota di trascrizione), gli ulteriori motivi avanzanti in sede di reclamo devono ritenersi tardivi e quindi inammissibili, come correttamente evidenziato dal Collegio.
In ogni caso, è da ritenersi infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione a Part ruolo del pignoramento per mancanza di comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Come sopra già riportato, secondo condivisibile giurisprudenza (Cfr, nella giurisprudenza di merito:
Trib. Mantova 13 ottobre 2015; Trib. Padova 25 agosto 2015), infatti, nel caso in cui il debitore ometta la consegna del bene e quindi manchi la comunicazione dell'I.V.G., è comunque consentito al creditore di depositare la nota di iscrizione a ruolo.
In caso contrario, si vanificherebbe quello che è lo scopo della figura speciale di pignoramento, introdotto proprio per consentire il pignoramento dei beni mobili registrati senza necessità della materiale apprensione del bene, nonostante la condotta del debitore negligente.
Infondata, infine, anche l'eccezione relativa all'inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche, unica per tutti gli atti allegati.
L'art. 521 bis c.p.c prevede che il creditore iscriva a ruolo depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione e che tale conformità sia attestata dall'avvocato del creditore.
Le copie dei suddetti atti sono copie informatiche di documento analogico, cioè documenti informatici che vengono generati in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.
Sul punto, l'art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015, contenente le c.d. specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, così come richieste dall'art. 16 undecies, comma
III, del D.L. n. 179/12 stabilisce ed indica le modalità con le quali attestare la conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato, precisando al sesto comma che “…6.
15 L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.»
Corretta appare, pertanto, la procedura seguita dall'appellata che ha depositato un file separato contenente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento.
§
Passando al successivo motivo d'appello, con cui censura la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale collegiale di Messina nella parte relativa alla mancata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e nella parte relativa alla condanna alle spese, va osservato quanto segue.
Secondo l'appellante, la avrebbe omesso volutamente, essendone già Parte_2 in possesso dalla data di iscrizione a ruolo, di depositare la nota negativa dell'IVG di Messina del 10 febbraio 2021 al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e tale condotta sarebbe idonea a far sorgere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In realtà, risulta allegata agli atti mail inviata nella serata del 10.02.2021, con cui l'avvocato di parte creditrice informava l'I.V.G. di aver proceduto in quella data ad iscrivere a ruolo il procedimento e chiedeva se il debitore avesse provveduto a consegnare i beni.
In ogni caso, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., sulla parte istante incombe sempre la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre
2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”).
Infondata, quindi, è la domanda avanzata dall'appellante e va rigettata.
Riguardo alla censura relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, la stessa non può trovare accoglimento, considerato che le spese correttamente sono state poste a carico di rimasto integralmente soccombente, e determinate applicando -sulla scorta dello Parte_1 scaglione di riferimento- valori tariffari prossimi ai medi, sicché alcuna violazione dei principi disciplinanti la materia può ritenersi integrata nel caso in esame, a differenza di quanto opinato dall'appellante.
§
Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in massima parte mera riproposizione di quelle già affrontate in primo grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed €. 956,00 per fase decisoria) oltre rimborso spese
16 generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 125/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina in data 20.01.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
CO
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
17 stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68/2023 R. G., vertente tra
Avv. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., c.f. CodiceFiscale_1
, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in C.F._2
Messina, Via dei Mille n. 243, indirizzo pec: Email_1
-APPELLANTE-
e Co
. , corrente in Messina via S. Cecilia is. 116 n. 82., p.iva , COroparte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. nato a [...] il [...]5, COroparte_3 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Macrì n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Marco Di
Mauro (Cod fisc. Fax 090/6406569, Pec: CodiceFiscale_3
, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti Email_2
-APPELLATA-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 125/23 del Tribunale di Messina, emessa in data
23.12.2022, pubblicata in data 20.01.2023, nel proc. n. 1376/2022 R.G.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1. Sospendere, in tutto o in parte, a norma degli artt. 283, 337 e 351 c.p.c.
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 125 emessa il 23 dicembre
2022 e depositata in data 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Messina, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1376/222, sussistendone gravi e fondati motivi, anche con ordinanza inaudita altera parte, pronunciata prima della udienza di comparizione ex art. 351 c. II c.p.c., sussistendone i requisiti di legge di necessità ed urgenza, stante il grave pericolo irreparabile che potrebbe derivare all'appellante dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in attesa della definizione nel merito e stante la possibile insolvenza della società appellata per i motivi sopra esposti. Fissare in subordine con somma urgenza l'udienza di prima comparizione anche ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
2. Ritenere e dichiarare procedibile ed ammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 e ss. c.p.c. anche in relazione agli artt. 178 e 630 c.p.c. e art. 130 disp. att. c.p.c.
3. Accogliere e ritenere fondato ed ammissibile il presente gravame, sufficientemente ed adeguatamente motivato a norma dell'art. 342 c.p.c.
4. Accogliere, il presente appello e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui sopra, pronunciando l'estinzione della procedura esecutiva n. 168/21 con efficacia ex tunc, con le conseguenti statuizioni, ivi compresa l'annullamento non solo dell'ordinanza di rigetto del 4-11 marzo ma, anche di tutti gli atti successivi, ivi compresa
l'ordinanza di vendita del 4-11 marzo 2022 perché illegittima e viziata ex tunc, con dichiarazione di perdita di efficacia del pignoramento e conseguente estinzione del processo esecutivo e del pignoramento dalla data della sua iscrizione a ruolo avvenuta l'11 febbraio
2021 ovvero dal 17.6.2021, disponendo la revoca delle condanne precedenti nell'ambito del presente giudizio e la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento sui beni mobili dell'appellante con efficacia anch'essa ex tunc ex art. 632 c. II c.p.c., a cura e spese dell'appellata sui seguenti beni: [1) autovettura modello Opel Mokka 1.4 turbo benzina targata
FG 921 NW;
2) motociclo modello YAMAHA R6 600 cc targato DM 88593; 3) motociclo
AP 125 cc targato ME 97297; 4) motociclo Piaggio Liberty 125 cc targato AS 29820; 5) motociclo YAMAHA Xenter 150 cc targato EA 90020; 6) motociclo YAMAHA Xenter 150 cc targato EF 85797; 7) motociclo YAMAHA Xenter 125 cc targato ES 42110].
5. Si chiede acquisirsi fascicoli di primo grado n. R.G.Es.Mob. 168/21 e R.G. 1376/22 reclamo. 6.
Condannare, la in persona del socio liquidatore al pagamento Parte_2 delle spese processuali, degli onorari e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe ed i parametri di cui al D.M 147/22 ed alla restituzione di quanto già
2 erroneamente versato a titolo di spese e compensi in favore della Parte_2 ovvero del difensore Avv. Marco di Mauro distrattario ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, anche in ragione dell'insussistenza dei presupposti per il vaglio di legittimità dello stesso al fine di proseguire nel merito;
2) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sentenza nr. 125/23 del T.C. di Messina sez. collegiale, per la insussitenza del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
3) nel merito, ritenere e dichiarare infondate, inammissibili ed illegittime le motivazioni oggetto del presente appello e le domande proposte dal sig. , come meglio dedotto in parte motiva, e conseguentemente rigettarle;
Parte_1
4) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr. 125/23 del T.C. di Messina, siccome certamente valida ed efficace;
5) Con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase inibitoria, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver ancora riscosso le seconde.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 23 marzo 2022, l'Avv. proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 nell'ambito del procedimento di opposizione a pignoramento n. 168/2021 R.G.E., con la quale veniva rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione ed omessa la decisione sull'estinzione del giudizio avanzata dall'odierno appellante nei confronti di . Parte_2
Il reclamante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura in seguito alla perdita di efficacia del pignoramento per inosservanza delle modalità e dei termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 521 bis c.p.c.
In particolare, egli eccepiva l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo per omesso deposito dell'atto di pignoramento notificato da parte del creditore, il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, l'improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di Part comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato, l'inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche del precetto, del titolo e del pignoramento.
Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese della nonché la condanna ex art 96 c. 1 c.p.c. Parte_2 per lite temeraria. CO Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza del reclamo e COroparte_2 chiedendone il rigetto.
3 Con le note autorizzate del 30 maggio 2022, il reclamante proponeva i motivi di opposizione all'esecuzione, alcuni dei quali già sollevati con l'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, e richiedeva la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, che, secondo lui, erano contenute nella comparsa di costituzione e risposta della controparte.
Con provvedimento del 26.10.2022, il Giudice si riservava e, successivamente, la causa veniva decisa dal collegio riunito in camera di consiglio il 23.12.2022.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 125/2023 emessa all'esito della camera di consiglio del 23.12.2022, il Tribunale di
Messina, in composizione collegiale, così testualmente decideva: “1. rigetta il reclamo svolto da CO;
2. condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_1 COroparte_2 delle spese di giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte resistente ex art. 93 c.p.c.; 3. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”
Il Tribunale rigettava, in primo luogo, l'eccezione di inefficacia dell'iscrizione a ruolo per aver il creditore omesso il deposito dell'atto di pignoramento notificato, ritenendo che l'art. 521 bis c.p.c. non impone a carico del creditore procedente l'onere di deposito della prova del perfezionamento della notifica ma solo delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento corredato dalla relazione di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario, nonché della nota di trascrizione.
Rigettava, altresì, l'eccezione di mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento con l'iscrizione a ruolo, sostenendo che l'inefficacia del pignoramento è prevista solo per il ritardato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ma non della trascrizione del pignoramento.
Riteneva, infine, inammissibili gli ulteriori motivi di reclamo in quanto non tempestivamente dedotti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, il quale era stato chiamato a decidere sull'istanza di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura per l'omesso deposito della prova della notifica al debitore dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione del medesimo.
Sosteneva, comunque, l'infondatezza della censura di improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione Part a ruolo del pignoramento per mancanza di comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato di cui all'art. 521 bis c.p.c., nonché l'eccezione circa l'omesso deposito di copia
4 conforme del precetto, del titolo e dell'atto di pignoramento, per inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche depositate agli originali analogici, unica per tutti gli atti allegati.
Il Tribunale rigettava, inoltre, la domanda del reclamante di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, avanzata con le note autorizzate del 30.05.2022, non ritenendo sussistente un chiaro intento dispregiativo ma considerando le frasi usate espressioni dell'esercizio del diritto di difesa.
Allo stesso modo, rigettava la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. da entrambe le parti per mancanza di prova della mala fede o colpa grave della controparte e del danno subito.
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva appello, Parte_1 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal
Tribunale di Messina, la pronuncia dell'estinzione della procedura esecutiva n. 168/21 con efficacia ex tunc, con conseguente annullamento dell'ordinanza di rigetto del 4-11 marzo e di tutti gli atti successivi.
In data 27.01.2023 veniva aperto il sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, con udienza fissata al 27.02.2023.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio tenutasi il 03.03.2023, la Corte, nell'ambito del sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, non ritenendo sussistenti i presupposti, rigettava la pretesa avanzata in via cautelare dall'appellante.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 19.05.2023 si costituiva in Co giudizio la . eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto e nel CP_2 merito la sua infondatezza.
In particolare, riguardo alla contestata pronuncia di deduzione tardiva delle eccezioni di estinzione della procedura esecutiva RGE n. 168/21, l'appellata ritiene che correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dei detti motivi di reclamo, poiché non tempestivamente dedotti innanzi al G.E, in quanto quest'ultimo era stato chiamato a decidere dell'inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura solo per l'omesso deposito della prova di notifica dell'atto ex art. 521 bis c.p.c. e della nota di trascrizione del medesimo.
In ogni caso, ribadisce quanto espresso dal Tribunale, secondo cui la mancanza della comunicazione dell'I.V.G. di avvenuta consegna dei beni pignorati non impedirebbe al creditore di procedere con l'iscrizione a ruolo del giudizio.
5 Riguardo all'eccezione relativa all'asserita mancanza di attestazione di conformità del titolo, del precetto e del pignoramento, precisa che le copie dei suddetti atti sono tecnicamente definite copie informatiche di documento analogico, cioè documenti informatici che vengono generati in formato
PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.
L'appellante, sostiene controparte, avrebbe errato nel ritenere applicabile, alla fattispecie che ci occupa, la disciplina di cui al co. I dell'art. 16 -undecies (Modalita' dell'attestazione di conformità) del D.L. 179/12.
Trattandosi di copie informatiche, alle stesse deve ritersi applicabile, invece, quanto disposto al comma 2 ed al comma 3 dell'art. in commento (art. 16 -undecies – D.L. 179/12): 2. “Quando
l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico”; 3. “Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.”
Riguardo all'eccezione di tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, l'appellata afferma di ave richiesto tempestivamente l'annotazione della formalità al P.R.A. e di aver depositato la nota di trascrizione qualche giorno dopo l'iscrizione a ruolo, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Infine, relativamente all'eccepita irregolarità dell'iscrizione a ruolo, che, secondo l'appellante, sarebbe avvenuta in assenza di relazione di notificazione, la precisa come la normativa Parte_2 preveda che, eseguita l'ultima notificazione, l'atto di pignoramento venga restituito al creditore affinchè proceda alla trascrizione del pignoramento ed all'iscrizione a ruolo della causa.
La norma parla, dunque, di “esecuzione” e non di perfezionamento della notifica, momenti che possono non coincidere. Nel nostro caso, essendo state effettuate 2 notifiche una a mezzo servizio postale ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c., esse si sono perfezionate in un tempo successivo a quello della esecuzione a cura dell'ufficiale giudiziario incaricato ma questo non impedirebbe al creditore di procedere all'iscrizione a ruolo della causa, utilizzando l'atto di pignoramento corredato di relata di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario, dopo l'esecuzione delle notificazioni.
L'appellata ritiene inammissibile anche la domanda proposta dal sig. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 nonché le doglianze sollevate in ordine alla supposta erronea quantificazione dei compensi di lite, sostenendo che l'importo sarebbe stato correttamente liquidato in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14 come aggiornato dalla riforma di cui al D.M. 147/22.
6 Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
05.06.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.09.2024 e successivamente all'udienza del 10.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 11.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 05.06.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto,
è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del
29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
7 la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che parte appellata si è costituita, predisponendo una congrua difesa.
Risulta, pertanto, superato il primo punto della proposta impugnazione, con cui l'odierno appellante ribadisce l'ammissibilità della stessa a norma degli artt. 342 e 348 e ss. c.p.c. in relazione agli artt.
178 e 630 c.p.c. ed art. 130 disp att. c.p.p., specificando che il provvedimento impugnato è una sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c. emessa dal Tribunale Collegiale avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 4 – 11 marzo 2022 e avverso la quale è proponibile appello.
Precisa, inoltre, che, in seguito al pagamento effettuato dall'appellante in data 26.10.2022 della somma precettata – pari ad € 25.538,30 -, con ordinanza del 22 dicembre 2022, il GE del Tribunale di Messina, dichiarava l'estinzione del pignoramento, disponendo lo svincolo dei beni pignorati ed ordinando la cancellazione delle trascrizioni, con efficacia ex nunc.
L'appellante propone il presente appello, avendo interesse ad ottenere un provvedimento che dichiari l'estinzione della procedura esecutiva RGESMOB 168/21 con efficacia ex tunc, con revoca di tutti i provvedimenti, fino all'ultima condanna pronunciata con l'ordinanza di estinzione del GE del
22.12.2022, sostenendo di aver richiesto la pronuncia di estinzione per infruttuosità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. per mancata consegna ovvero apprensione dei beni mobili registrati e, per mancanza, in atti, della comunicazione positiva dell'IVG di Messina ex art. 521 bis c. III c.p.c.
Accertata l'ammissibilità della presente impugnazione, possiamo passare ad esaminare i motivi di appello relativi al merito della stessa, suddivisi sostanzialmente in 2 parti.
Con un primo complesso motivo di impugnazione, articolato in più punti, parte appellante ritiene errata la sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., violazione di legge, violazione ed errata interpretazione dell'art. 521 bis c.p.c. e degli artt. 159 bis, 159 ter, 164 bis e 164 ter disp. att. c.p.c. ed art. 16 undecies d.l. 179/12 e ss. modifiche.
In primo luogo, egli sostiene che il collegio si pronunciava con il rigetto del reclamo e non con l'inammissibilità dello stesso, ritenendolo, quindi, nella sostanza, ammissibile, ma poi si contraddiceva dichiarando “inammissibili gli ulteriori motivi di reclamo”.
Il tribunale avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che gli “ulteriori motivi di reclamo” non fossero stati tempestivamente dedotti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione e che, quindi, sarebbero stati tardivi ed inammissibili. L'appellante sostiene che tutte le eccezioni riguardanti l'estinzione della procedura esecutiva, trattandosi di questioni relativi alla procedibilità ed alla proponibilità dell'azione esecutiva sono rilevabili d'ufficio e pertanto avrebbero dovuto essere rilevate dal giudice nella prima udienza
8 successiva alla loro verificazione;
in ogni caso, egli ribadisce di averle eccepite già nell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. in data 19 febbraio
2021.
Il Giudice, già al momento dell'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva e la perdita di efficacia del pignoramento, mancando agli atti del fascicolo esecutivo, la comunicazione ex art. 521 bis c. III c.p.c., senza la quale, non solo non poteva iscriversi a ruolo il pignoramento, ma non poteva disporsi la vendita dei beni pignorati, cosa che il GE ha fatto per due volte.
§
I principali motivi di estinzione della procedura che l'appellante sostiene di aver sollevato in tutti gli atti e verbali di causa e che comunque egli ritiene essere rilevabili d'ufficio, riguardano l'inosservanza delle modalità e dei termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Tale norma prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione positiva dell'IVG di cui al terzo comma, il creditore depositi nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione;
in mancanza di tale comunicazione, non sarebbe possibile procedere all'iscrizione a ruolo.
Secondo l'appellante, il Collegio ometteva di pronunciarsi su tale questione che avrebbe dovuto determinare una pronuncia di estinzione ex tunc, e si limitava ad affermare l'inammissibilità di tale motivo di reclamo, in quanto tardivo, sostenendo che comunque non determinava l'improcedibilità ma la sospensione del procedimento, in attesa del deposito della comunicazione. Part A detta dell'appellante, in realtà, tale comunicazione dell' sarebbe stata inviata alla creditrice via pec in data 10.02.2021 e sarebbe stata depositata solo il 17.06.2021 e non l'11.06.2021 unitamente Part alla nota di iscrizione a ruolo;
trattandosi di comunicazione negativa (v. all. pec di Messina del
10.2.2021) avrebbe dovuto, comunque, determinare l'estinzione della procedura.
L'odierno appellante afferma, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento, da cui sarebbe sorto l'obbligo di consegna del bene pignorato e che sarebbe stato dovere del GE prima e del Collegio dopo verificare la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'appellante afferma di aver riproposto sia nell'atto di reclamo che nelle note del 30.5.2022, autorizzate dal Collegio, tutte le domande e le eccezioni che erano state disattese, e che la rinuncia fatta all'udienza del 26 ottobre 2022 riguarderebbe solo le domande di cui al punto 8) della narrativa della memoria di cui al 30.05.2022.
(v. verbale di udienza del 26.10.2022).
9 L'appellante sostiene, inoltre, che la nota di iscrizione a ruolo non contenga i requisiti essenziali prescritti sia dall'art. 521 bis c. V e c. VI c.p.c., nonché quelli previsti a pena di nullità ed inefficacia dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c., e cioè la descrizione analitica dei beni oggetto di pignoramento.
Avrebbe errato, inoltre, il Collegio, nel ritenere possibile l'iscrizione a ruolo con la c.d velina dell'atto di pignoramento, come fatto dalla creditrice procedente, anziché con l'originale dell'atto, richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio sull'atto di citazione nel giudizio ordinario di cognizione.
Infine, l'appellante contesta la validità dell'atto di pignoramento depositato in data 11.2.2021, sostenendo che non si tratterebbe di copia conforme, come prescritto dall'art. 521 bis c. V c.p.c., che non conterrebbe la prova della notifica al debitore e che il creditore non avrebbe proceduto al deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
Il creditore avrebbe, inoltre, dovuto effettuare un'attestazione di conformità ex art. 16 undecies d.l.
179/12 e ss. modifiche, per ogni singolo atto da allegare su foglio separato o materialmente congiunto allo stesso e, non una unica attestazione di conformità per tutti gli atti, come invece ha fatto.
§
Con il successivo motivo d'appello, censura la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 collegiale di Messina nella parte relativa alla mancata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e nella parte relativa alla condanna alle spese.
Egli ritiene che la abbia omesso volutamente, essendone già in possesso Parte_2 dalla data di iscrizione a ruolo, di depositare la nota negativa dell'IVG di Messina del 10 febbraio
2021 al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e che tale condotta sia idonea a far sorgere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Anche con riferimento alla condanna alle spese in sede di reclamo ed alla determinazione delle stesse, insiste nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame, chiedendo la restituzione di tutte le somme, eventualmente corrisposte in favore dell'Avv. Marco di
Mauro in esecuzione della sentenza appellata al solo fine di evitare l'esecuzione.
In caso di rigetto dell'appello, sostiene comunque che la sentenza impugnata sia errata nella parte relativa alla determinazione della condanna alle spese di lite, per aver ritenuto ancora applicabili le tariffe professionali di cui al D.M. 55/14, in luogo delle nuove tariffe professionali approvate con il
D.M. 147/2022 publicato in G.U. n. 236/2022 del 8.10.2022 ed, in vigore, per tutte le cause definitive successivamente al 23.10.2022.
§§§
Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
10 I motivi di appello risultano infondati nel merito, ma prima di procedere al loro esame, è opportuna una breve premessa.
In data 30.04.2020, in notar , acquistava dalla con Persona_1 Parte_1 Parte_2 atto n. rep 5218 e n. 3556 della raccolta, l'appartamento censito al foglio 62 particella 2071 sub 15, ed il sub 22 posto auto scoperto, quale pertinenza.
Non provvedendo il ad effettuare il pagamento del saldo prezzo per la somma di € Pt_1
25.000,00, la , in virtù del titolo esecutivo in suo possesso, su cui veniva apposta la Parte_2 formula esecutiva in data 13.11.2020 dal notaio rogante, notificava atto di precetto per la somma di euro 25.328,30 (vds. doc. all. nr. 2 appellata).
Veniva, quindi, eseguito un pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. nei confronti di Pt_1 iscritto a ruolo al Tribunale di Messina con nr. di R.G.E. 168/21, avverso cui il debitore proponeva in data 19.02.2021 atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Con ordinanza del 04 -11.03.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal (vds. doc. all. nr. 3 appellata), il quale proponeva giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. Pt_1
630 c.p.c., depositato il 23 marzo 2022, iscritto al R.G. nr. 1376/2022.
Tale giudizio si concludeva con la sentenza nr. 125/2023, oggetto della presente impugnazione.
§
Al fine di meglio comprendere la vicenda, occorre procedere all'inquadramento dell'istituto giuridico in cui si inseriscono i fatti.
Come è noto, l'art. 521 bis c.p.c. è stato introdotto all'interno del codice di rito dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 e successivamente modificato dal d.l. 83/2015 convertito in legge n.
132/2015, introducendo una specifica modalità di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che consente di pignorare i beni senza che sia necessaria l'apprensione materiale dei mezzi, al fine di superare le difficoltà che si erano manifestate nel tradizionale pignoramento mobiliare ex art
518 e ss. c.p.c.
Tale forma speciale di pignoramento si perfeziona mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di pignoramento, con intimazione al debitore a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato e la relativa documentazione all'Istituto
Vendite Giudiziarie.
La norma, pensata proprio per evitare che, il più delle volte, il pignoramento eseguito nelle forme tradizionali restasse ineseguito, potendo il debitore facilmente spostare (anche in maniera fraudolenta) il bene pignorato, ripropone, pur se nella fase successiva al pignoramento, il problema della materiale apprensione del bene.
11 Secondo la citata norma, al momento della consegna da parte del debitore, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile (art. 521 bis, comma 3, c.p.c.).
Il legislatore ha previsto al comma 4 che, qualora il debitore ometta la consegna dei veicoli pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie, nel termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento, “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene è stato rinvenuto“. Ma, di fatto, tali controlli potrebbero non essere mai eseguiti.
Il creditore deve procedere, quindi, all'iscrizione a ruolo del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG, depositando la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, a pena di inefficacia.
A seguito della novella del 2015, come risulta dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 521 bis c.p.c., fino a quando il debitore non consegna il veicolo all'IVG e non viene effettuata la comunicazione di cui al comma 3, il creditore non risulta tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento che, conseguentemente, potrà rimanere sospeso ad libitum senza decorso del termine per richiedere la vendita/assegnazione, sino all'effettiva apprensione dei beni.
Tuttavia, come rilevato da parte della giurisprudenza, il creditore può decidere di iscrivere comunque a ruolo e depositare l'istanza di vendita, auspicando che il veicolo pignorato venga recuperato nelle more del procedimento.
In tale ipotesi, il Giudice dell'Esecuzione, sulla base del rinvio alle norme in materia di espropriazione presso il debitore ex art. 513 e ss. c.p.c operato in chiusura dall'art. 521 bis c.p.c., potrà disporre la sostituzione del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell'IVG.
Procediamo adesso, preliminarmente, ad analizzare i soli motivi di cui il collegio ha ritenuto fosse stato investito il G.E. in sede di opposizione, e cioè l'omesso deposito della prova della notifica del pignoramento al debitore e l'omesso deposito della nota di trascrizione al P.R.A.
L'appellante sostiene che il creditore avrebbe iscritto a ruolo la procedura esecutiva mediante il deposito della c.d. velina dell'atto di pignoramento e senza alcuna prova dell'avvenuta notifica, asserendo che l'atto non gli sarebbe stato notificato.
A tal proposito, l'art 521 bis cpc prevede che il creditore debba procedere all'iscrizione a ruolo mediante deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
12 Correttamente, il collegio ha ritenuto non necessario il deposito della prova del perfezionamento della notifica, ricordando come anche nell'ambito dei procedimenti di cognizione è possibile procedere all'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della cd. velina.
Ciò che risulta necessario è l'esecuzione della notifica e non il suo perfezionamento, potendo i due momenti non coincidere proprio come nel caso in esame, essendo state effettuate le notifiche una per mezzo posta ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed essendo sufficiente ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa, il deposito dell'atto di pignoramento corredato di relata di notifica, restituito dall'ufficiale giudiziario dopo l'esecuzione delle notificazioni. CO La in data 11.02.2021 depositava l'atto munito di relazione di notifica (vds. doc. all. CP_2
n. 7) e mancate unicamente degli avvisi di ricevimento, integrati successivamente (vds. doc. all. n.
9).
L'appellante lamenta l'irregolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che il deposito sarebbe stato effettuato il 01.02.2021 e, quindi considerando i 10 giorni di giacenza, a suo dire, la causa poteva iscriversi a ruolo dal 12.02.2021 e non dall'11.02.2021.
In realtà, in caso di notifica ai sensi del 140 c.p.c., il momento di perfezionamento della stessa è diverso per il notificante e per il soggetto che riceve la notifica.
In virtù dell'art. 140 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve: depositare la copia dell'atto presso la casa comunale;
affiggere avviso di deposito;
inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa di tale deposito.
Una volta che sono state adempiute le tre formalità, la notifica può dirsi perfezionata per il notificante
(Cass. civ. ordinanza 26.04.2022 n. 25422), mentre per il destinatario la notifica si perfeziona dopo dieci giorni dal deposito o al momento del ritiro dell'atto, se effettuato prima di tale termine.
Sul punto, va ricordato l'importante principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (Corte costituzionale, sentenza del 26 novembre 2002, n. 477).
Secondo la Corte costituzionale, infatti, sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale), precisando che poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al
13 destinatario" (Corte costituzionale, sentenza del 2 aprile 2004, n. 107; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 maggio 2011, n. 10864 ).
In ogni caso, oltre la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ne risulta effettuata una a mezzo posta.
Nessun dubbio può sorgere circa la regolarità delle suddette notifiche, accertata sia dal G.E. che dal collegio, e provata anche dal fatto che pochi giorni dopo l'iscrizione a ruolo della causa (avvenuta in data 11.02.2021) il debitore depositava opposizione ex art. 615 – 617 c.p.c. (in data 19.02.2021) dimostrando di avere piena conoscenza dell'azione esecutiva e sanando, comunque, eventuali vizi che fossero stati presenti.
Accertata la regolarità della notifica del pignoramento e la non necessarietà del deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, del perfezionamento della notifica, anche l'eccezione relativa al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento risulta infondata, come giustamente ritenuto dal
Collegio in primo grado.
Il mancato rispetto di tale adempimento, previsto dall'art. 521 bis c.p.c., così come dall'art. 557 c.p.c. in tema di esecuzioni immobiliari e a cui può farsi riferimento per analogia, non è espressamente sanzionato con l'inefficacia del pignoramento, prevista invece in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie del pignoramento, del titolo e del precetto (Cfr. sul punto, tra la giurisprudenza di merito: ordinanza Tribunale di Reggio Calabria, 19 aprile 2021, ordinanza del
10.05.2019 Tribunale di Lecce, ordinanza 21 marzo 2025 Tribunale Latina).
Tale circostanza appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che ha inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso.
Sul punto, è sufficiente limitarsi all'analisi del disposto dell'art. 557 c.p.c. per comprendere che il termine indicato per il deposito della nota di trascrizione ha natura meramente ordinatoria e non è espressamente prevista alcuna specifica sanzione processuale per l'inosservanza dello stesso.
In tal senso, è pacifica la riconduzione della sanzione dell'inefficacia del pignoramento unicamente all'omesso deposito o al deposito oltre il predetto termine di 15 giorni della nota di iscrizione a ruolo, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. 7998/2015).
Dalla nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d.
Correttivo Cartabia), inoltre, si evince che il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento si riferisce unicamente all'ipotesi in cui sia l'ufficiale giudiziario a curare la trascrizione, mentre nel caso in cui vi provveda il creditore pignorante a norma dell'art. 555, comma
3, c.p.c. la nota di trascrizione deve essere depositata “appena” restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
14 E' noto, infatti, che il Conservatore possa consegnare al creditore la nota di trascrizione in un momento successivo all'iscrizione a ruolo e, di conseguenza, deve escludersi che un fatto non imputabile al creditore possa inficiare la regolarità del processo.
Nel caso in esame, l'odierna appellata afferma di aver richiesto senza ritardo, subito dopo la restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, l'annotazione al P.R.A., depositando al momento dell'iscrizione a ruolo la relativa ricevuta di presentazione (Cfr. all. n. 8 appellata).
§
Esaminati i motivi di reclamo che erano stati precedentemente dedotti nell'atto di opposizione
(omesso deposito dell'atto di pignoramento regolarmente notificato e della nota di trascrizione), gli ulteriori motivi avanzanti in sede di reclamo devono ritenersi tardivi e quindi inammissibili, come correttamente evidenziato dal Collegio.
In ogni caso, è da ritenersi infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità dell'iscrizione a Part ruolo del pignoramento per mancanza di comunicazione da parte dell' della presa in custodia del bene pignorato di cui all'art. 521 bis c.p.c.
Come sopra già riportato, secondo condivisibile giurisprudenza (Cfr, nella giurisprudenza di merito:
Trib. Mantova 13 ottobre 2015; Trib. Padova 25 agosto 2015), infatti, nel caso in cui il debitore ometta la consegna del bene e quindi manchi la comunicazione dell'I.V.G., è comunque consentito al creditore di depositare la nota di iscrizione a ruolo.
In caso contrario, si vanificherebbe quello che è lo scopo della figura speciale di pignoramento, introdotto proprio per consentire il pignoramento dei beni mobili registrati senza necessità della materiale apprensione del bene, nonostante la condotta del debitore negligente.
Infondata, infine, anche l'eccezione relativa all'inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche, unica per tutti gli atti allegati.
L'art. 521 bis c.p.c prevede che il creditore iscriva a ruolo depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione e che tale conformità sia attestata dall'avvocato del creditore.
Le copie dei suddetti atti sono copie informatiche di documento analogico, cioè documenti informatici che vengono generati in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.
Sul punto, l'art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015, contenente le c.d. specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, così come richieste dall'art. 16 undecies, comma
III, del D.L. n. 179/12 stabilisce ed indica le modalità con le quali attestare la conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato, precisando al sesto comma che “…6.
15 L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.»
Corretta appare, pertanto, la procedura seguita dall'appellata che ha depositato un file separato contenente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento.
§
Passando al successivo motivo d'appello, con cui censura la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale collegiale di Messina nella parte relativa alla mancata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e nella parte relativa alla condanna alle spese, va osservato quanto segue.
Secondo l'appellante, la avrebbe omesso volutamente, essendone già Parte_2 in possesso dalla data di iscrizione a ruolo, di depositare la nota negativa dell'IVG di Messina del 10 febbraio 2021 al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e tale condotta sarebbe idonea a far sorgere una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In realtà, risulta allegata agli atti mail inviata nella serata del 10.02.2021, con cui l'avvocato di parte creditrice informava l'I.V.G. di aver proceduto in quella data ad iscrivere a ruolo il procedimento e chiedeva se il debitore avesse provveduto a consegnare i beni.
In ogni caso, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., sulla parte istante incombe sempre la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre
2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”).
Infondata, quindi, è la domanda avanzata dall'appellante e va rigettata.
Riguardo alla censura relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, la stessa non può trovare accoglimento, considerato che le spese correttamente sono state poste a carico di rimasto integralmente soccombente, e determinate applicando -sulla scorta dello Parte_1 scaglione di riferimento- valori tariffari prossimi ai medi, sicché alcuna violazione dei principi disciplinanti la materia può ritenersi integrata nel caso in esame, a differenza di quanto opinato dall'appellante.
§
Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in massima parte mera riproposizione di quelle già affrontate in primo grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed €. 956,00 per fase decisoria) oltre rimborso spese
16 generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 125/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina in data 20.01.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
CO
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
17 stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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