Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1966, n. 1082
Versione
5 gennaio 1967
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 5 della legge 7 dicembre 1959; n. 1083 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali;
3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
5) idoneita' psico-fisica al servizio di istituto.
La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una eta' non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali".

Entrata in vigore il 5 gennaio 1967