TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12795/2021 promossa da: nata in [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Claudia Portesi C.F._2
RESISTENTE
e con il curatore speciale dei minori Avv. Silvia Mombelli
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 17.06.2025;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2021 premesso che il Parte_1
14.05.2014 in Pontevico aveva contratto matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione erano nati i figli e
[...] Persona_1
entrambi minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_2 personale dei coniugi con addebito al marito e affido esclusivo dei figli a sé con obbligo per il resistente di versare mensilmente quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 450,00 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie ed, altresì, quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 300,00. Chiedeva, infine, disporsi il divieto di espatrio dei minori.
In data 22.04.2022 si costituiva il resistente e, aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, chiedeva che confermato l'affido dei figli ai servizi sociali incaricati venisse revocato a suo carico il divieto di avvicinamento ai luoghi da essi e dalla moglie frequentati e disporsi il versamento da parte sua della somma mensile di € 400,00 per entrambi i figli quale contributo al mantenimento degli stessi, e rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento della moglie.
All'udienza del 28.04.2022 il Presidente delegato, sentite entrambe le parti personalmente presenti e assistiti dai rispettivi difensori, riservava la decisione e con successiva ordinanza del 02.05.2022 assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti confermando, in via provvisoria, le prescrizioni del Tribunale per i
Minorenni di Brescia di cui al decreto in data 21.09.2021 in punto di affido della prole e di nomina del curatore speciale;
poneva, inoltre, a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie versandole l'importo mensile di € 250,00. Infine, conferiva ai servizi sociali incarico di monitoraggio del nucleo familiare con supervisione delle frequentazioni padre-figli.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria del procedimento e in data
11.11.2022 veniva depositata dagli incaricati Servizi Sociali la relazione psicologica da cui emergeva l'impossibilità di modificare la situazione esistente in merito ad affido, collocamento o orari di visite.
All'udienza del 28.03.2023 il Giudice, su richiesta di parte resistente, rimetteva la causa al collegio per la decisione sul solo status. Il Collegio pronunciava sentenza non definitiva in data 30.03.2023 e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del procedimento fissando termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Ritualmente depositate le memorie istruttorie ex art 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 18.07.2023 il Giudice dopo aver sentito personalmente entrambe le parti si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 05.08.2023 il Giudice rigettava le prove chieste da entrambe le parti, ordinava il deposito da parte ricorrente della documentazione relativa ai contributi pubblici percepiti, incaricava i Servizi Sociali di proseguire la presa in carico del nucleo familiare con allargamento anche ai nonni e confermava i provvedimenti già in essere
(compresi quelli del Tribunale dei Minorenni di Brescia).
In data 30.10.2023 si costituiva il curatore speciale dei minori nominato nel procedimento n°527/2021 R.G.C.C. avanti il Tribunale dei Minorenni chiedendo il mantenimento di tutti i provvedimenti sin lì adottati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, i servizi sociali incaricati provvedevano a depositare relazione sociale e psicologica di aggiornamento dalle cui conclusioni emergeva non vi fossero le condizioni per un regime di affido condiviso.
Nella successiva udienza del 05.12.2023 il Giudice, alla luce delle dichiarazioni e richieste delle parti, si riservava e con successiva ordinanza del 23.12.2023 revocava il divieto di avvicinamento del padre ai luoghi frequentati da madre e figli ed il divieto di espatrio dei figli, confermava l'affidamento dei minori ai servizi sociali incaricati, disponeva che il padre vedesse i figli in incontri protetti e in spazio neutro almeno una volta tutte le settimane, chiedeva ai servizi sociali di mantenere l'educativa domiciliare a casa della madre con la prescrizione di effettuare nel corso di tutti gli appuntamenti una videochiamata dei figli al padre e, infine, confermava gli altri provvedimenti già in essere.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice, preso atto della richiesta di prosecuzione del monitoraggio da parte sia della ricorrente sia del curatore speciale, disponeva un rinvio al fine di verificare l'andamento del monitoraggio.
Alla successiva udienza cartolare 19.09.2024, lette le note scritte depositate dalle parti il Giudice, viste le positive risultanze del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali attestanti un miglioramento del rapporto padre-figli e aperti alla possibilità di addivenire, nel tempo, alla liberalizzazione degli incontri disponeva la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con la conservazione di tutti i servizi già in atto e con la possibilità di iniziare, se ritenuto opportuno, la sperimentazione di incontri liberi.
All'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo quanto ad affido condiviso, collocamento prevalente presso la mamma e questioni economiche permanendo ancora in disaccordo sulla frequentazione dei figli;
dopo ampia discussione la ricorrente aderiva alla richiesta del resistente su quest'ultimo aspetto e il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano, quindi, note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte per l'udienza cartolare del 19.06.2025 contenenti il seguente accordo:
“I sottoscritti procuratori chiedono che la causa venga trattenuta in decisione alle seguenti conclusioni, dichiarando di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche:
- vita separata con obbligo del mutuo rispetto
- affidamento condiviso dei figli (Manerbio Persona_1
02.10.2015 - CF e (Manerbio C.F._3 Persona_2
21.12.2017 CF ) che avranno la residenza presso la C.F._4 madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola alla domenica ore 20,30 quando curerà di accompagnarli dalla madre;
nella settimana in cui il week end non sarà di pertinenza del padre egli ritirerà i figli da scuola (indicativamente e salvo diverso accordo) il martedì e il venerdì e li riporterà dalla madre dopo cena alle 20,30; qualora i figli avessero impegni sportivi sarà il padre ad occuparsene nei giorni di sua competenza;
quando i figli non saranno a scuola il padre li ritirerà presso la casa materna o al grest all'uscita concordata;
durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà periodo presso ciascun genitore alternando di anno in anno le festività principali;
il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30.05 di ogni anno;
per
l'estate 2025 le due settimane saranno non consecutive;
- il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale;
- il signor verserà altresì la somma mensile di euro 250,00 quale Persona_1 contributo al mantenimento della moglie entro il 5 di ogni mese;
somma soggetta
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla madre in aggiunta all'assegno di mantenimento;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi (50%); la madre percepirà altresì al 100% anche l'indennità di invalidità spettante al figlio, o altro emolumento al medesimo spettante per legge in considerazione della sua condizione ( es. B1 regionale);
- i ricorrenti, nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli minori e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse;
- i ricorrenti dichiarano di accettare la giurisdizione del Giudice Italiano per la regolamentazione dei loro rapporti inerenti la separazione, sia personali che con riferimento alla prole, e chiedono altresì l'applicazione della legge italiana;
- le spese vengono compensate fra le parti, con la precisazione che le spese di lite del curatore speciale dei minori verranno poste a carico dell'Erario previa richiesta di liquidazione da parte della medesima curatrice nominata;
- i genitori chiedono che il Servizio Tutela prosegua con un monitoraggio della condizione familiare per un periodo di sei mesi onde valutare la tenuta dell'accordo raggiuto dalle parti;
- rinunciata ogni altra domanda;
- le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione”
Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- dispone la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali (Bassa Bresciana
Sociale- Ambito 9) in via amministrativa per la durata di mesi sei;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12795/2021 promossa da: nata in [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Claudia Portesi C.F._2
RESISTENTE
e con il curatore speciale dei minori Avv. Silvia Mombelli
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 17.06.2025;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2021 premesso che il Parte_1
14.05.2014 in Pontevico aveva contratto matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione erano nati i figli e
[...] Persona_1
entrambi minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_2 personale dei coniugi con addebito al marito e affido esclusivo dei figli a sé con obbligo per il resistente di versare mensilmente quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 450,00 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie ed, altresì, quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 300,00. Chiedeva, infine, disporsi il divieto di espatrio dei minori.
In data 22.04.2022 si costituiva il resistente e, aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, chiedeva che confermato l'affido dei figli ai servizi sociali incaricati venisse revocato a suo carico il divieto di avvicinamento ai luoghi da essi e dalla moglie frequentati e disporsi il versamento da parte sua della somma mensile di € 400,00 per entrambi i figli quale contributo al mantenimento degli stessi, e rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento della moglie.
All'udienza del 28.04.2022 il Presidente delegato, sentite entrambe le parti personalmente presenti e assistiti dai rispettivi difensori, riservava la decisione e con successiva ordinanza del 02.05.2022 assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti confermando, in via provvisoria, le prescrizioni del Tribunale per i
Minorenni di Brescia di cui al decreto in data 21.09.2021 in punto di affido della prole e di nomina del curatore speciale;
poneva, inoltre, a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie versandole l'importo mensile di € 250,00. Infine, conferiva ai servizi sociali incarico di monitoraggio del nucleo familiare con supervisione delle frequentazioni padre-figli.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria del procedimento e in data
11.11.2022 veniva depositata dagli incaricati Servizi Sociali la relazione psicologica da cui emergeva l'impossibilità di modificare la situazione esistente in merito ad affido, collocamento o orari di visite.
All'udienza del 28.03.2023 il Giudice, su richiesta di parte resistente, rimetteva la causa al collegio per la decisione sul solo status. Il Collegio pronunciava sentenza non definitiva in data 30.03.2023 e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del procedimento fissando termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Ritualmente depositate le memorie istruttorie ex art 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 18.07.2023 il Giudice dopo aver sentito personalmente entrambe le parti si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 05.08.2023 il Giudice rigettava le prove chieste da entrambe le parti, ordinava il deposito da parte ricorrente della documentazione relativa ai contributi pubblici percepiti, incaricava i Servizi Sociali di proseguire la presa in carico del nucleo familiare con allargamento anche ai nonni e confermava i provvedimenti già in essere
(compresi quelli del Tribunale dei Minorenni di Brescia).
In data 30.10.2023 si costituiva il curatore speciale dei minori nominato nel procedimento n°527/2021 R.G.C.C. avanti il Tribunale dei Minorenni chiedendo il mantenimento di tutti i provvedimenti sin lì adottati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, i servizi sociali incaricati provvedevano a depositare relazione sociale e psicologica di aggiornamento dalle cui conclusioni emergeva non vi fossero le condizioni per un regime di affido condiviso.
Nella successiva udienza del 05.12.2023 il Giudice, alla luce delle dichiarazioni e richieste delle parti, si riservava e con successiva ordinanza del 23.12.2023 revocava il divieto di avvicinamento del padre ai luoghi frequentati da madre e figli ed il divieto di espatrio dei figli, confermava l'affidamento dei minori ai servizi sociali incaricati, disponeva che il padre vedesse i figli in incontri protetti e in spazio neutro almeno una volta tutte le settimane, chiedeva ai servizi sociali di mantenere l'educativa domiciliare a casa della madre con la prescrizione di effettuare nel corso di tutti gli appuntamenti una videochiamata dei figli al padre e, infine, confermava gli altri provvedimenti già in essere.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice, preso atto della richiesta di prosecuzione del monitoraggio da parte sia della ricorrente sia del curatore speciale, disponeva un rinvio al fine di verificare l'andamento del monitoraggio.
Alla successiva udienza cartolare 19.09.2024, lette le note scritte depositate dalle parti il Giudice, viste le positive risultanze del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali attestanti un miglioramento del rapporto padre-figli e aperti alla possibilità di addivenire, nel tempo, alla liberalizzazione degli incontri disponeva la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con la conservazione di tutti i servizi già in atto e con la possibilità di iniziare, se ritenuto opportuno, la sperimentazione di incontri liberi.
All'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo quanto ad affido condiviso, collocamento prevalente presso la mamma e questioni economiche permanendo ancora in disaccordo sulla frequentazione dei figli;
dopo ampia discussione la ricorrente aderiva alla richiesta del resistente su quest'ultimo aspetto e il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano, quindi, note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte per l'udienza cartolare del 19.06.2025 contenenti il seguente accordo:
“I sottoscritti procuratori chiedono che la causa venga trattenuta in decisione alle seguenti conclusioni, dichiarando di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche:
- vita separata con obbligo del mutuo rispetto
- affidamento condiviso dei figli (Manerbio Persona_1
02.10.2015 - CF e (Manerbio C.F._3 Persona_2
21.12.2017 CF ) che avranno la residenza presso la C.F._4 madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola alla domenica ore 20,30 quando curerà di accompagnarli dalla madre;
nella settimana in cui il week end non sarà di pertinenza del padre egli ritirerà i figli da scuola (indicativamente e salvo diverso accordo) il martedì e il venerdì e li riporterà dalla madre dopo cena alle 20,30; qualora i figli avessero impegni sportivi sarà il padre ad occuparsene nei giorni di sua competenza;
quando i figli non saranno a scuola il padre li ritirerà presso la casa materna o al grest all'uscita concordata;
durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà periodo presso ciascun genitore alternando di anno in anno le festività principali;
il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30.05 di ogni anno;
per
l'estate 2025 le due settimane saranno non consecutive;
- il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale;
- il signor verserà altresì la somma mensile di euro 250,00 quale Persona_1 contributo al mantenimento della moglie entro il 5 di ogni mese;
somma soggetta
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla madre in aggiunta all'assegno di mantenimento;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi (50%); la madre percepirà altresì al 100% anche l'indennità di invalidità spettante al figlio, o altro emolumento al medesimo spettante per legge in considerazione della sua condizione ( es. B1 regionale);
- i ricorrenti, nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli minori e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse;
- i ricorrenti dichiarano di accettare la giurisdizione del Giudice Italiano per la regolamentazione dei loro rapporti inerenti la separazione, sia personali che con riferimento alla prole, e chiedono altresì l'applicazione della legge italiana;
- le spese vengono compensate fra le parti, con la precisazione che le spese di lite del curatore speciale dei minori verranno poste a carico dell'Erario previa richiesta di liquidazione da parte della medesima curatrice nominata;
- i genitori chiedono che il Servizio Tutela prosegua con un monitoraggio della condizione familiare per un periodo di sei mesi onde valutare la tenuta dell'accordo raggiuto dalle parti;
- rinunciata ogni altra domanda;
- le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione”
Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- dispone la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali (Bassa Bresciana
Sociale- Ambito 9) in via amministrativa per la durata di mesi sei;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Costanza Teti