Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel giudizio di primo grado n. 8940/2024 R.G.
promosso da
(C.F. , già con sede a Dublino (Irlanda) (avv. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Matteo Castioni del Foro di Verona);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), sia in proprio che nella qualità di esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore , residenti a [...](avv. Luca Persona_1
Viapiano);
- CONVENUTI OPPOSTI
* * *
Oggetto del processo: OPPOSIZIONE A PRECETTO
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Nel merito accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inopportunità dell'atto di precetto notificato a in data 31 maggio 2024 e, per l'effetto, dichiarare non dovute Parte_1 da le spese e compensi indicati nell'opposto precetto (pari a complessivi euro Pt_1
207,20);
In punto spese
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.»
Per i convenuti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertata la legittimità ed opportunità dell'atto di precetto notificato a in Parte_1
pagina 1 di 6
Bologna, dichiarare dovute da le spese ed i compensi indicati nell'opposto Pt_1 precetto (pari a complessivi euro 207,20);
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Richiamati atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti, viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da con citazione notificata il 19 giugno 2024 ai signori Parte_1 [...]
e , sia in proprio che nella qualità di esercenti la responsabilità CP_2 CP_3 genitoriale sul figlio minore , i quali, costituitisi il 23 luglio 2024, Persona_1 hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
2.
L'invito ad un accordo non è stato accolto.
3.
Sostiene l'attrice che i convenuti, risultati vittoriosi nella causa decisa dal Giudice di
Pace di Bologna con sentenza n. 1061/2024 pubblicata il 19 aprile 2024, le avevano notificato atto di precetto per il pagamento della somma capitale di euro 750,00 oltre interessi, spese ed accessori in data 31 maggio 2024, ossia «solo diciassette giorni lavorativi dopo la conferma dell'esecuzione del pagamento».
Dedotte «nullità, illegittimità e inopportunità dell'atto di precetto notificato per carenza di interesse ad agire, abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede» l'attrice ha chiesto di dichiarare non dovuta la somma di euro 207,20 indicati nell'atto di precetto per spese e compensi.
A sostegno della domanda l'attrice ha esposto quanto segue:
«Con sentenza n. 1061/2024, emessa in data 18 aprile 2024 e pubblicata in data 19 aprile 2024, il Giudice di Pace di Bologna condannava a “corrispondere in favore Pt_1 di ed in proprio - ed esercenti la potestà genitoriale sul Parte_2 Controparte_4 figlio minore , […] la somma di €750,00 , oltre interessi legali Persona_1 dalla data della domanda, fino al saldo” e “le spese di lite”, liquidate “in € 180,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali” (All. B).
Lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza, l'avvocato Matteo Castioni, per il tramite dell'avvocato Riccardo Gioia, rappresentava all'avvocato Viapiano la “volontà” della propria “assistita di adempiere spontaneamente a quanto fatto oggetto di sentenza, con riserva d'appello” e chiedeva alla Controparte di “inviare i conteggi di pagina 2 di 6 quanto statuito nonché le coordinate bancarie presso le quali effettuare il bonifico”, evidenziando anche i dati necessari per l'effettuazione del bonifico “dall'estero” (doc. 1).
Ricevuti i conteggi e i dati bancari in data 06.05.2024 (doc. 2), la Compagnia si attivava immediatamente per l'esecuzione del bonifico. Veniva quindi rappresentato all'avvocato Viapiano, in data 07.05.24, che “il pagamento di quanto disposto dal Giudice nella sentenza in oggetto è stato eseguito dalla mia assistita, il tempo fisiologico per l'accredito delle somme sul conto corrente indicato sarà di massimo 6 settimane” (doc. 3).
Come indicato, il pagamento veniva preso in carico in data 07.05.24 e trasmesso all'istituto di credito (CitiBank Dublin) che si occupa dell'elaborazione dei pagamenti per conto di (doc. 4) – il giorno dopo la comunicazione, da parte dell'avvocato Pt_1
Viapiano, dei dati per il pagamento e dei conteggi – e ricevuto in data 06.06.24 (doc. 5).
Ciò nonostante, e senza alcun sollecito (contrariamente a quanto dichiarato) né contestazione sulle ridette tempistiche, riceveva – solo 17 giorni lavorativi dopo Pt_1 la conferma dell'esecuzione del pagamento – la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione».
4.
I convenuti hanno radicalmente contestato l'opposizione, per le ragioni illustrate in atti.
5.
A quanto emerge dagli atti di causa, la compagnia aerea , soccombente Parte_1 nella causa decisa con sentenza n. 1061/2024 del Giudice di Pace di Bologna, era tenuta a pagare ai convenuti la modesta somma di euro 750,00 oltre interessi, spese ed accessori.
I fatti rilevanti per la decisione possono essere così riassunti.
Il giorno 19 aprile 2024, lo stesso della pubblicazione della sentenza, il difensore di chiede ai convenuti, con email inviata al loro difensore, di ricevere le coordinate Pt_1 bancarie per eseguire il pagamento, con riserva di impugnare la decisione del Giudice di Pace.
Si veda la email 19 aprile 2024: «Da: Email_1
[mailto: Inviato: venerdì 19 aprile 2024 11:31 A: Email_1
Oggetto: // - GdP Email_2 Controparte_2 Pt_1
Bologna - R.G. 252/2023 - Sentenza 1061/2024 Egregio Collega, atteso che è volontà della mia assistita di adempiere spontaneamente a quanto fatto oggetto di sentenza, con riserva d'appello, con la presente, sono a chiederLe di potermi inviare i conteggi di quanto statuito nonché le coordinate bancarie presso le quali effettuare il bonifico. Poiché il pagamento verrà effettuato dall'estero direttamente dalla mia assistita, mi dovranno essere forniti i seguenti dati:
Account holder: _____________________ (se il conto è cointestato ho necessità che mi vengano indicati entrambi i cointestatari)
Bank: _____________________________ pagina 3 di 6 Iban: ______________________________
BIK/SWIFT ____________________________
In attesa di cortese cenno di riscontro, porgo cordiali saluti.
Per conto dell'Avv. Matteo Castioni
Avv. Riccardo Gioia».
Il 3 maggio 2024 il difensore dei convenuti invia i conteggi delle somme dovute da con richiesta di versamento entro il 14 maggio 2024, e propone di aggiungere la Pt_1 somma di euro 300,00 in cambio della rinuncia all'appello («Bologna, li 03/05/2024 Via e mail o Avv. RICCARDO GIOIA Oggetto: Sentenza 1062/24 Gdp Email_3
Bologna Giusta la sentenza in oggetto emessa dal Giudice di Pace di Bologna, provvedo ad anticiparti i conteggi dovuti dalla tua assistita Sorte ed interessi 794,30 Spese Pt_1 legali (euro 180,00 +15 % iva cassa avv.) 262,64 Cu e pagopa 45,00 TOTALE AVERE 1.101,94 Propongo definire aggiungendo 300,00 euro per evitare l'appello. Detta somma andrà inviata entro il giorno 14/05/2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.:
[…] intestato a VIAPIANO LUCA, avvocato antistatario, codice IBAN: […] WIFT/BIC BPPIITRRXXX. Distinti saluti (Avv. Luca Viapiano)».
Con email 6 maggio 2024 il difensore dei convenuti chiede nuovamente al difensore di se sia possibile «definire senza appello». Pt_1
Con PEC 7 maggio 2024 il difensore di prospetta un tempo di circa sei Pt_1 settimane per l'esecuzione del pagamento («Da: Email_1
[mailto: Inviato: martedì 7 maggio 2024 13:04 A: Email_1
Oggetto: +2 // - Gdp Email_2 Controparte_2 Pt_1
Bologna - R.G. 252/2023 - Sent. 1061/2024 Egregio Collega, Ti ringrazio per i conteggi inviati. Ti comunico che il pagamento di quanto disposto dal Giudice nella sentenza in oggetto è stato eseguito dalla mia assistita, il tempo fisiologico per l'accredito delle somme sul conto corrente indicato sarà di massimo 6 settimane. Se entro questo tempo non dovesse pervenirTi il pagamento, Ti pregherei di comunicarmelo affinché io possa verificare con la mia assistita che non vi siano state problematiche di natura bancaria, atteso che è intenzione di quest'ultima adempiere spontaneamente a quanto stabilito in sentenza, con riserva d'appello. Cordiali saluti. Per conto dell'Avv. Matteo Castioni Avv. Riccardo Gioia»).
Il 31 maggio 2024 il difensore dei convenuti notifica l'atto di precetto e intima a di pagare, entro il 10 giugno 2024, la somma di euro 1.309,24 ossia euro Pt_1
1.101,94, già indicati nella lettera 3 maggio 2024, più euro 207,20 per «Onorari di precetto (con iva e cpa)».
Il pagamento di euro 1.101,94 viene eseguito il 6 giugno 2024.
Il 19 giugno 2024 l'attrice notifica ai convenuti l'atto di citazione in opposizione e il giorno stesso il difensore dei convenuti scrive via email al difensore dell'attrice proponendo un accordo che preveda la rinuncia agli atti a spese compensate.
Le parti non trovano un accordo e i convenuti si costituiscono.
6.
pagina 4 di 6 Su tali premesse la condotta dei convenuti non può essere qualificata come abusiva o sproporzionata o incongrua.
In primo luogo va sottolineato che il pagamento è stato effettuato solo dopo la notifica dell'atto di precetto.
In secondo luogo i dati obiettivi sono eloquenti e certo non paragonabili a quelli caratterizzanti i casi cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali prodotti dall'attrice.
Nei fatti, il 19 aprile 2024 manifesta la sua disponibilità a pagare quanto Pt_1 stabilito dal Giudice di Pace ma nessun pagamento viene effettuato entro il 14 maggio 2024, termine indicato dal difensore dei convenuti.
Anzi, la compagnia aerea con lettera 7 maggio 2024 prospetta come probabile un pagamento che sarà eseguito nella seconda metà di giugno.
Un periodo di sei settimane dalla pubblicazione della sentenza di condanna e dalla manifestazione dell'immediata disponibilità ad ottemperare (19 giugno 2024) è più che sufficiente, per un'organizzazione come per preparare e pianificare un Pt_1 versamento mediante bonifico.
Il mezzo tecnico è di agevole impiego.
Nel caso di specie, l'attrice doveva pagare una somma di importo davvero modesto, tanto più se rapportato alle proprie dimensioni e capacità finanziarie.
In tale contesto l'atto di precetto che sia notificato ad oltre quaranta giorni dalla sentenza, e dopo che il debitore aveva preannunciato tempi ancora più lunghi di quelli richiesti dal creditore (a due mesi circa dalla pubblicazione della sentenza), non è abusivo né sproporzionato.
Il contributo unificato versato dall'opponente all'atto di iscrizione a ruolo della causa (euro 168,00) è di poche decine di euro inferiore alla somma di euro 207,20 per «Onorari di precetto (con iva e cpa)» che non ha voluto pagare. Pt_1
La proposta stragiudiziale di abbandono del giudizio a spese compensate non è stata accolta dall'attrice.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
7.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 332,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 19 giugno Pt_1
2024;
- condanna a pagare a (C.F. Pt_1 Controparte_2 C.F._1
e , creditori in solido, le spese processuali liquidate in euro 332,00 per CP_3 compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 23 giugno 2025 Il giudice
Antonio Costanzo pagina 5 di 6 pagina 6 di 6