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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2782/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa IA Capannoli Giudice
Dott.ssa Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2782/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in n Sinalunga (SI), Viale
Trieste n. 142, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Pietro Laviano, presso il cui studio in Montepulciano
(SI), via Elio Bernabei n. 17 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per , l'Avv. Simona Ristori e per l'Avv. Pietro Parte_1 Controparte_1
Laviano, hanno concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza;
2) gli odierni istanti concordano di condividere l'affido e l'esercizio in comune della potestà genitoriale verso le figlie minori e IA, le quali resteranno collocate prevalentemente Per_1 presso il domicilio materno, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando le stesse non avranno raggiunto la maggiore età;
3) i ricorrenti si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. I coniugi si impegnano, altresì, in ogni caso a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione delle figlie nel percorso di crescita delle stesse, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi. I coniugi concordano che comunque limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione possono esercitare la potestà separatamente;
4) in linea di massima il Sig. potrà vedere e stare con le figlie un fine settimana a Pt_1 settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, oltre a una sera a settimana con relativo pernottamento, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative o di salute degli stessi e delle figlie, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle medesime. Il Sig. , compatibilmente con i suoi turni lavorativi, si Pt_1 rende disponibile a coadiuvare la moglie nella gestione delle attività extrascolastiche delle figlie, in modo particolare in merito agli allenamenti/gare di pallavolo.
Quanto alle festività natalizie, salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, le stesse Pt_1 trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di
Natale, nonché quattro o cinque giorni anche non consecutivi con il padre, da concordarsi ogni anno per il periodo 26 Dicembre - 6 Gennaio.
Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, le figlie potranno trascorrere il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, oltre a due giorni con ciascun genitore, da concordarsi sempre compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. e con gli Pt_1 impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane, anche non consecutive da definirsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
3 / 5
5) a decorrere dal mese di Luglio 2025 il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle due figlie, un assegno mensile di Euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie delle medesime come da protocollo vigente presso Codesto Tribunale, protocollo che i coniugi dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto dal proprio legale.
L'assegno di Euro 700,00 dovrà essere corrisposto entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN [...] - Banca Monte dei CP_1
Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Montepulciano Stazione) e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Il tutto con integrale riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della Sig.ra CP_1
6) l'ex casa coniugale sita in Montepulciano (SI), Fraz. Abbadia, Via Rodolfo Morandi n. 3, di proprietà dei genitori della Sig.ra verrà assegnata alla medesima con tutto quanto CP_1
l'arreda e correda e nella quale continuerà ad abitare con le figlie, fino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
mentre il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e Pt_1 ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali;
7) per espresso accordo tra i coniugi, la vettura , il motociclo Piaggio e il camper CP_2 intestati al Sig. , resteranno di proprietà esclusiva del medesimo;
così come la vettura Pt_1
Dacia Duster, intestata alla Sig.ra ed il ciclomotore Piaggio in uso alla figlia , CP_1 Per_1 resteranno di proprietà esclusiva della stessa;
8) quanto al conto corrente cointestato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, lo stesso verrà chiuso entro il 10.08.2025 ed il relativo saldo verrà suddiviso equamente tra i coniugi, con eventuali conguagli per le utenze e per le spese della carta di credito successive alla chiusura, ma relative al periodo di convivenza;
9) le parti concordano di mantenere in essere i due libretti di risparmio intestati alle figlie presso la Banca Monte dei Paschi, che potranno essere concordemente trasformati in conti correnti e che verranno gestiti da entrambi i coniugi nell'interesse delle figlie. In ogni caso i ricorrenti si impegnano a riversare sui suddetti libretti, entro la fine del corrente anno, le somme sino ad oggi prelevate per esigenze familiari, nella misura del 50% ciascuno, ovvero complessivi € 365,00 sul libretto intestato alla figlia IA e complessivi € 1.280,00 sul libretto intestato alla figlia
Per_1 4 / 5
10) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando altresì ad ogni altra pretesa economico-patrimoniale;
11) gli istanti prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente;
12) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni di cui al presente atto, che definiscono e danno sistemazione totale e definitiva agli assetti economico patrimoniali dei medesimi, hanno carattere di negoziazione globale della loro crisi coniugale, sicché ciascuna di esse è stata ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della loro crisi, precisando altresì che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, con ogni e più ampia rinuncia a reciproche pretese di restituzione;
13) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Pubblico Ministero: visto in data 19.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 24.5.2008 in Controparte_1
Montepulciano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, atto n. 5, parte II, Serie A, anno 2008, e che dal matrimonio erano nate due figlie, a Per_1
Montepulciano in data 17.5.2009 e IA a Montepulciano in data 21.9.2012; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio. 5 / 5
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Controparte_1 C.F._2 supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepulciano (SI) procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa IA Capannoli Giudice
Dott.ssa Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2782/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in n Sinalunga (SI), Viale
Trieste n. 142, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Pietro Laviano, presso il cui studio in Montepulciano
(SI), via Elio Bernabei n. 17 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per , l'Avv. Simona Ristori e per l'Avv. Pietro Parte_1 Controparte_1
Laviano, hanno concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza;
2) gli odierni istanti concordano di condividere l'affido e l'esercizio in comune della potestà genitoriale verso le figlie minori e IA, le quali resteranno collocate prevalentemente Per_1 presso il domicilio materno, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando le stesse non avranno raggiunto la maggiore età;
3) i ricorrenti si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. I coniugi si impegnano, altresì, in ogni caso a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione delle figlie nel percorso di crescita delle stesse, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi. I coniugi concordano che comunque limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione possono esercitare la potestà separatamente;
4) in linea di massima il Sig. potrà vedere e stare con le figlie un fine settimana a Pt_1 settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, oltre a una sera a settimana con relativo pernottamento, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative o di salute degli stessi e delle figlie, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle medesime. Il Sig. , compatibilmente con i suoi turni lavorativi, si Pt_1 rende disponibile a coadiuvare la moglie nella gestione delle attività extrascolastiche delle figlie, in modo particolare in merito agli allenamenti/gare di pallavolo.
Quanto alle festività natalizie, salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, le stesse Pt_1 trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di
Natale, nonché quattro o cinque giorni anche non consecutivi con il padre, da concordarsi ogni anno per il periodo 26 Dicembre - 6 Gennaio.
Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, le figlie potranno trascorrere il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, oltre a due giorni con ciascun genitore, da concordarsi sempre compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. e con gli Pt_1 impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane, anche non consecutive da definirsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
3 / 5
5) a decorrere dal mese di Luglio 2025 il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle due figlie, un assegno mensile di Euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie delle medesime come da protocollo vigente presso Codesto Tribunale, protocollo che i coniugi dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto dal proprio legale.
L'assegno di Euro 700,00 dovrà essere corrisposto entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN [...] - Banca Monte dei CP_1
Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Montepulciano Stazione) e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Il tutto con integrale riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della Sig.ra CP_1
6) l'ex casa coniugale sita in Montepulciano (SI), Fraz. Abbadia, Via Rodolfo Morandi n. 3, di proprietà dei genitori della Sig.ra verrà assegnata alla medesima con tutto quanto CP_1
l'arreda e correda e nella quale continuerà ad abitare con le figlie, fino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
mentre il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e Pt_1 ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali;
7) per espresso accordo tra i coniugi, la vettura , il motociclo Piaggio e il camper CP_2 intestati al Sig. , resteranno di proprietà esclusiva del medesimo;
così come la vettura Pt_1
Dacia Duster, intestata alla Sig.ra ed il ciclomotore Piaggio in uso alla figlia , CP_1 Per_1 resteranno di proprietà esclusiva della stessa;
8) quanto al conto corrente cointestato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, lo stesso verrà chiuso entro il 10.08.2025 ed il relativo saldo verrà suddiviso equamente tra i coniugi, con eventuali conguagli per le utenze e per le spese della carta di credito successive alla chiusura, ma relative al periodo di convivenza;
9) le parti concordano di mantenere in essere i due libretti di risparmio intestati alle figlie presso la Banca Monte dei Paschi, che potranno essere concordemente trasformati in conti correnti e che verranno gestiti da entrambi i coniugi nell'interesse delle figlie. In ogni caso i ricorrenti si impegnano a riversare sui suddetti libretti, entro la fine del corrente anno, le somme sino ad oggi prelevate per esigenze familiari, nella misura del 50% ciascuno, ovvero complessivi € 365,00 sul libretto intestato alla figlia IA e complessivi € 1.280,00 sul libretto intestato alla figlia
Per_1 4 / 5
10) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando altresì ad ogni altra pretesa economico-patrimoniale;
11) gli istanti prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente;
12) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni di cui al presente atto, che definiscono e danno sistemazione totale e definitiva agli assetti economico patrimoniali dei medesimi, hanno carattere di negoziazione globale della loro crisi coniugale, sicché ciascuna di esse è stata ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della loro crisi, precisando altresì che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, con ogni e più ampia rinuncia a reciproche pretese di restituzione;
13) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Pubblico Ministero: visto in data 19.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 24.5.2008 in Controparte_1
Montepulciano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, atto n. 5, parte II, Serie A, anno 2008, e che dal matrimonio erano nate due figlie, a Per_1
Montepulciano in data 17.5.2009 e IA a Montepulciano in data 21.9.2012; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio. 5 / 5
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Controparte_1 C.F._2 supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepulciano (SI) procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi