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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5385 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5385/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BOCCUZZI MARINA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.05.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nella specie, parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto certificazione sanitaria di formazione successiva alla data delle operazioni peritali (v., tra gli altri, referto cardiologico del 02.02.2023; certificazione di psicoterapeuta del 16.01.2023 che registra una depressione endoreattiva grave secondaria al quadro pluripatologico).
Pertanto, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo anche alla documentazione sanitaria sopravvenuta suindicata.
All'esito dei chiarimenti e dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che “La signora è nata con: “Anemia Parte_1 diseritropoietica congenita tipo II”. A causa di questa patologia la paziente è cresciuta con anemia che ha determinato: astenia, cardiopalmo, dispnea da sforzo, difficoltà di concentrazione. L'istante soffre di emosiderosi, determinata dalla anemia, con accumulo di ferro a livello epatico, per la quale l'istante deve assumere quotidianamente terapia chelante. Ha effettuato emotrasfusioni di globuli rossi concentrati. A 14 anni è stata sottoposta ad intervento di colecistectomia.
Nel 2015 è stata travolta da un autobus in manovra. Ricoverata ed operata presso il Policlinico di Bari, è stata dimessa con diagnosi di: “Lussazione IFP del II° dito, frattura base III° e IV°, frattura cuneiforme III°, frattura falange intermedia V° dito piede sn”. A seguito del trauma è esitata:
“Spianamento della volta plantare sinistra con atteggiamento in pronazione del piede. Deformazione II° dito assenza di 1 metatarso”. Nel 2023 l'istante è stata visitata nel presidio ospedaliero di Ruvo di Puglia ove è stata diagnosticata” Depressione endoreattiva grave”. È stata prescritta terapia a base di antidepressivi. La signora è stata seguita dal presidio ospedaliero di Ruvo, ha assunto terapia Pt_1 antidepressiva senza alcun risultato. L'avvocato Marina Boccuzzi patrocinante della signora insiste per la rinnovazione Parte_1 della CTU medica, in quanto ritiene che le patologie siano state sottostimate dal CTU nominato in fase di ATP.
La signora presenta ittero cutaneo. Parte_1
È fortemente depressa, siede ritorta su se stessa, risponde con poche parole, i contenuti del pensiero sono fortemente pessimistici.
Viene riferito di tentativi di autosoppressione.
A livello del piede sinistro si evidenzia: appiattimento dell'arco plantare, deformazione completa del
II° dito con assenza di un metatarso.
A livello addominale è presente cicatrice da colecistectomia. Da quanto descritto le patologie da valutare sono le seguenti:
Cod. 9302 Anemia emolitica 41%
Cod. 6408 Calcolosi biliare
Cod. 7211 Anchilosi metatarsica 12%
Cod. 2206 Depressione endoreattiva grave 40% Pertanto l'invalidità è del 76%, a decorrere dal 16-01-2023 epoca del certificato psichiatrico”.
Il ctu ha, dunque, concluso che: “La Signora è affetta da “Anemia Diseritropoietica Parte_1
Congenita tipo II, ittero cutaneo, pregressa colecistectomia, appiattimento arco plantare con deformazione II° dito piede sinistro, depressione endoreattiva grave” Per tanto l'invalidità è del 76%, a decorrere dal 16-01-2023, epoca del certificato psichiatrico”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP, già debitamente valutata dall'ausiliario del giudice nella pregressa fase (v. elaborato peritale definitivo depositato nella fase di ATP). L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente aveva fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate fossero sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale (ricorso per ATP), va disposta la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso in opposizione depositato il 06.05.2023, CP_1 così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 76% utile a beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 16.01.2023;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5385/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BOCCUZZI MARINA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.05.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nella specie, parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto certificazione sanitaria di formazione successiva alla data delle operazioni peritali (v., tra gli altri, referto cardiologico del 02.02.2023; certificazione di psicoterapeuta del 16.01.2023 che registra una depressione endoreattiva grave secondaria al quadro pluripatologico).
Pertanto, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo anche alla documentazione sanitaria sopravvenuta suindicata.
All'esito dei chiarimenti e dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che “La signora è nata con: “Anemia Parte_1 diseritropoietica congenita tipo II”. A causa di questa patologia la paziente è cresciuta con anemia che ha determinato: astenia, cardiopalmo, dispnea da sforzo, difficoltà di concentrazione. L'istante soffre di emosiderosi, determinata dalla anemia, con accumulo di ferro a livello epatico, per la quale l'istante deve assumere quotidianamente terapia chelante. Ha effettuato emotrasfusioni di globuli rossi concentrati. A 14 anni è stata sottoposta ad intervento di colecistectomia.
Nel 2015 è stata travolta da un autobus in manovra. Ricoverata ed operata presso il Policlinico di Bari, è stata dimessa con diagnosi di: “Lussazione IFP del II° dito, frattura base III° e IV°, frattura cuneiforme III°, frattura falange intermedia V° dito piede sn”. A seguito del trauma è esitata:
“Spianamento della volta plantare sinistra con atteggiamento in pronazione del piede. Deformazione II° dito assenza di 1 metatarso”. Nel 2023 l'istante è stata visitata nel presidio ospedaliero di Ruvo di Puglia ove è stata diagnosticata” Depressione endoreattiva grave”. È stata prescritta terapia a base di antidepressivi. La signora è stata seguita dal presidio ospedaliero di Ruvo, ha assunto terapia Pt_1 antidepressiva senza alcun risultato. L'avvocato Marina Boccuzzi patrocinante della signora insiste per la rinnovazione Parte_1 della CTU medica, in quanto ritiene che le patologie siano state sottostimate dal CTU nominato in fase di ATP.
La signora presenta ittero cutaneo. Parte_1
È fortemente depressa, siede ritorta su se stessa, risponde con poche parole, i contenuti del pensiero sono fortemente pessimistici.
Viene riferito di tentativi di autosoppressione.
A livello del piede sinistro si evidenzia: appiattimento dell'arco plantare, deformazione completa del
II° dito con assenza di un metatarso.
A livello addominale è presente cicatrice da colecistectomia. Da quanto descritto le patologie da valutare sono le seguenti:
Cod. 9302 Anemia emolitica 41%
Cod. 6408 Calcolosi biliare
Cod. 7211 Anchilosi metatarsica 12%
Cod. 2206 Depressione endoreattiva grave 40% Pertanto l'invalidità è del 76%, a decorrere dal 16-01-2023 epoca del certificato psichiatrico”.
Il ctu ha, dunque, concluso che: “La Signora è affetta da “Anemia Diseritropoietica Parte_1
Congenita tipo II, ittero cutaneo, pregressa colecistectomia, appiattimento arco plantare con deformazione II° dito piede sinistro, depressione endoreattiva grave” Per tanto l'invalidità è del 76%, a decorrere dal 16-01-2023, epoca del certificato psichiatrico”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP, già debitamente valutata dall'ausiliario del giudice nella pregressa fase (v. elaborato peritale definitivo depositato nella fase di ATP). L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente aveva fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate fossero sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale (ricorso per ATP), va disposta la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso in opposizione depositato il 06.05.2023, CP_1 così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 76% utile a beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 16.01.2023;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella