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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2963/2024
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte appellante, dall'avv. MANZO FRANCESCO;
- per parte appellata, dall'avv. DI PALMA CACCIOPPOLI MARINA;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 09.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2963/2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Manzo Parte_1
APPELLANTE
E
n.q. di Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marina Di Palma Caccioppoli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 4053/2023 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta nei confronti di nella qualità di impresa designata per la per la Controparte_1 Controparte_2
gestione dei sinistri a carico del per le IT (nel prosieguo solo Controparte_2 CP_2
o , in conseguenza del sinistro verificatosi il 19.4.2018, alle ore 16:40 circa, in Piazzolla CP_2 CP_1
di Nola (NA), allorquando, mentre percorreva la Via Vetrai a bordo della propria bicicletta, veniva investito da un'autovettura rimasta ignota, che si dileguava immediatamente senza prestare soccorso.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per CP_1
tardiva iscrizione a ruolo.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini, proposta dall'appellante, in considerazione dell'assenza di allegazione di una causa di decadenza non imputabile, ex art. 153 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.11.2024), la causa all'odierna udienza (fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), giunge alla decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione sollevata da parte appellata è fondata e merita accoglimento e, pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'appellante.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata costituzione in termini dell'appellante comporta automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. III, 24.01.2006, n. 1322, Cass. civ. Sez. III, 31.5.2005, n. 11594, Cass. civ.
Sez. I, 23.7.2003, n. 11423) e, come rilevato anche da autorevole dottrina, la costituzione di quest'ultimo in caso di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non serve ad altro che a far dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello.
Invero, come precisato da Cassazione civile, sez. I, 06.12.2012, n. 21996, il diverso trattamento della tardiva costituzione dell'attore e di quella dell'appellante è giustificato dalla diversità delle situazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso la fattispecie è stata già decisa da un giudice, con la
3 conseguenza che, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione di improcedibilità è idonea a eliminare la controversia attraverso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, pur essendo stato proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 20.11.2023, considerata la notifica dell'atto di appello in data 20.5.2024, tuttavia l'iscrizione a ruolo della causa risale al 04.6.2024, allorché, dunque, il termine di cui al combinato disposto degli artt. 348 e 347 c.p.c., che richiama, ai fini della costituzione in appello, “le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale” (si cfr. art. 165 c.p.c.), era già spirato.
Superato, dunque, il termine perentorio di dieci giorni tra la data della notifica dell'atto di appello e quello dell'iscrizione a ruolo della causa, deve dichiararsi, anche d'ufficio, l'appello improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165, co. 1, c.p.c.
Ed infatti, dal combinato disposto degli art. 348 e 347 c.p.c., si ricava la regola generale secondo la quale il termine per iscrivere la causa a ruolo in appello ha natura perentoria;
pertanto, una volta decorso,
l'appello sarà improcedibile.
Gli stessi termini sono indicati all'art. 165, co. 1, c.p.c. in dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, salvo abbreviazione dei termini (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. un., 05.8.2016, n.
16598).
Il carattere assorbente del rilievo esonera il Tribunale dall'analizzare il merito dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, a suo carico, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti in considerazione della semplicità delle questioni trattate ed ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, e con applicazione della riduzione ex art. 4, co. 9, del citato D.M., stante la pronuncia in rito.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
4 dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, in Parte_1
favore di nella qualità di impresa designata per la per Controparte_1 Controparte_2
la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le IT della Strada, che liquida in €
1.200,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 09.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte appellante, dall'avv. MANZO FRANCESCO;
- per parte appellata, dall'avv. DI PALMA CACCIOPPOLI MARINA;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 09.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2963/2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Manzo Parte_1
APPELLANTE
E
n.q. di Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marina Di Palma Caccioppoli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 4053/2023 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta nei confronti di nella qualità di impresa designata per la per la Controparte_1 Controparte_2
gestione dei sinistri a carico del per le IT (nel prosieguo solo Controparte_2 CP_2
o , in conseguenza del sinistro verificatosi il 19.4.2018, alle ore 16:40 circa, in Piazzolla CP_2 CP_1
di Nola (NA), allorquando, mentre percorreva la Via Vetrai a bordo della propria bicicletta, veniva investito da un'autovettura rimasta ignota, che si dileguava immediatamente senza prestare soccorso.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per CP_1
tardiva iscrizione a ruolo.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini, proposta dall'appellante, in considerazione dell'assenza di allegazione di una causa di decadenza non imputabile, ex art. 153 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.11.2024), la causa all'odierna udienza (fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), giunge alla decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione sollevata da parte appellata è fondata e merita accoglimento e, pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'appellante.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata costituzione in termini dell'appellante comporta automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. III, 24.01.2006, n. 1322, Cass. civ. Sez. III, 31.5.2005, n. 11594, Cass. civ.
Sez. I, 23.7.2003, n. 11423) e, come rilevato anche da autorevole dottrina, la costituzione di quest'ultimo in caso di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non serve ad altro che a far dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello.
Invero, come precisato da Cassazione civile, sez. I, 06.12.2012, n. 21996, il diverso trattamento della tardiva costituzione dell'attore e di quella dell'appellante è giustificato dalla diversità delle situazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso la fattispecie è stata già decisa da un giudice, con la
3 conseguenza che, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione di improcedibilità è idonea a eliminare la controversia attraverso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, pur essendo stato proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 20.11.2023, considerata la notifica dell'atto di appello in data 20.5.2024, tuttavia l'iscrizione a ruolo della causa risale al 04.6.2024, allorché, dunque, il termine di cui al combinato disposto degli artt. 348 e 347 c.p.c., che richiama, ai fini della costituzione in appello, “le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale” (si cfr. art. 165 c.p.c.), era già spirato.
Superato, dunque, il termine perentorio di dieci giorni tra la data della notifica dell'atto di appello e quello dell'iscrizione a ruolo della causa, deve dichiararsi, anche d'ufficio, l'appello improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165, co. 1, c.p.c.
Ed infatti, dal combinato disposto degli art. 348 e 347 c.p.c., si ricava la regola generale secondo la quale il termine per iscrivere la causa a ruolo in appello ha natura perentoria;
pertanto, una volta decorso,
l'appello sarà improcedibile.
Gli stessi termini sono indicati all'art. 165, co. 1, c.p.c. in dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, salvo abbreviazione dei termini (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. un., 05.8.2016, n.
16598).
Il carattere assorbente del rilievo esonera il Tribunale dall'analizzare il merito dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, a suo carico, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti in considerazione della semplicità delle questioni trattate ed ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, e con applicazione della riduzione ex art. 4, co. 9, del citato D.M., stante la pronuncia in rito.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
4 dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, in Parte_1
favore di nella qualità di impresa designata per la per Controparte_1 Controparte_2
la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le IT della Strada, che liquida in €
1.200,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 09.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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