Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 3092
CASS
Sentenza 7 novembre 2014

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In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro).

Il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inutilizzabile un documento, attestante la revoca di una sanzione disciplinare irrogata durante il periodo di detenzione espiato all'estero, e prodotto dal condannato per ottenere il beneficio della liberazione anticipata, perché non redatto in lingua italiana e non corredato da traduzione asseverata da giuramento, pur essendo possibile disporre, anche d'ufficio, la traduzione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 3092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3092
Data del deposito : 7 novembre 2014

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