Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 2
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro).
Il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inutilizzabile un documento, attestante la revoca di una sanzione disciplinare irrogata durante il periodo di detenzione espiato all'estero, e prodotto dal condannato per ottenere il beneficio della liberazione anticipata, perché non redatto in lingua italiana e non corredato da traduzione asseverata da giuramento, pur essendo possibile disporre, anche d'ufficio, la traduzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 07/11/2014
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3172
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 15947/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ST MA, nato a [...] il [...],;
avverso l'ordinanza del 25/02/2014 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. CANEVELLI Paolo il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza deliberata il 25 febbraio 2014, ha respinto il reclamo proposto da De ST MA, estradato dalla Spagna, in espiazione di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, in data 16 aprile 2013, con fine pena fissato al 10 novembre 2025, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della sede che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata proposta dal De ST con riguardo alla pena da lui scontata nel carcere di Madrid, dal 12 marzo 2003 al 12 settembre 2012, in esecuzione di sentenza del 25 giugno 2010 emessa dal Giudice spagnolo di Palma di Maiorca, riconosciuta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 31 maggio 2012 (irrevocabile dal 13 luglio 2012) e compresa nel suddetto provvedimento di cumulo.
Il Tribunale ha ritenuto che il Magistrato avesse correttamente escluso la partecipazione del De ST all'opera di rieducazione in tutti i diciannove semestri richiesti, perché lo stesso era stato condannato in Spagna per ingiuria e minacce (reato commesso il 25 dicembre 2007 nel corso dell'esecuzione) e aveva commesso infrazioni disciplinari, da ritenersi tali anche secondo l'ordinamento penitenziario italiano, nel 2006 e nel 2011 (atti di violenza nei confronti di altri detenuti) e nel 2012 (rifiuto di eseguire gli ordini).
Il Tribunale ha escluso l'occasionalità delle predette violazioni che ha ritenuto, invece, in conformità del giudizio espresso dal Magistrato, indicative di mancanza di autocontrollo ed inclinazione del De ST alla violenza, con turbamento della pacifica convivenza all'interno del carcere, pervenendo al giudizio di mancata adesione dell'istante al trattamento rieducativo per tutto il periodo richiesto.
Il Tribunale ha aggiunto che il corretto comportamento, successivamente osservato dal De ST nel carcere italiano di attuale restrizione, non aveva incidenza sul periodo antecedente caratterizzato da permanenti atteggiamenti di contrasto;
ha negato l'utilizzabilità del provvedimento di cancellazione delle sanzioni disciplinari, emesso dall'autorità spagnola, come tale indicato e prodotto dal difensore, perché non corredato da traduzione asseverata in lingua italiana, precisando che, ai fini del beneficio richiesto, non avevano rilevanza le sorti delle sanzioni ma il contenuto dei comportamenti tenuti nel corso della detenzione;
ha, infine, rilevato la contraddittoria linea difensiva invocante, da un lato, il controllo della conformità delle violazioni contestate dall'autorità spagnola a quelle previste dall'ordinamento penitenziario italiano, e pretendente, dall'altro, il riconoscimento in Italia della cancellazione delle sanzioni operata in Spagna, senza che il preteso significato riabilitativo della dedotta cancellazione fosse stato fatto valere davanti all'autorità spagnola con diretta richiesta ad essa (e non al magistrato italiano) della liberazione anticipata.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il De ST tramite il difensore, avvocato Gabriele Ferabecoli del foro di Roma, il quale deduce due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 54 Ord. Pen., per avere il Tribunale di sorveglianza effettuato la valutazione circa l'effettiva partecipazione del detenuto all'opera rieducativa con riferimento globale a tutti i diciannove semestri richiesti (12/03/2003- 12/09/2012), e non - come imposto dalla norma - avendo riguardo a ciascun semestre oggetto della richiesta.
Col medesimo motivo è dedotta, altresì, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, ai fini della valutazione sulla partecipazione o meno del detenuto all'opera di rieducazione, tenuto conto esclusivamente delle sanzioni disciplinari a lui applicate, omettendo l'esame degli altri parametri richiesti dalla legge, con particolare riferimento all'impegno del detenuto in attività lavorative e di studio.
2.2. Il secondo motivo denuncia l'insufficienza della motivazione con riguardo alla ritenuta irricevibilità ed irrilevanza della documentazione prodotta in udienza (nota di cancellazione di sanzione disciplinare); l'illogicità e apoditticità della motivazione con riferimento alla definita singolarità delle richieste della difesa in merito alla necessità, da parte dell'adita magistratura di sorveglianza, di valutare le sanzioni disciplinari applicate all'estero alla luce dei principi vigenti nell'ordinamento italiano, tenendo conto della intervenuta cancellazione delle stesse, e ciò anche con l'eventuale ricorso ai poteri istruttori d'ufficio riconosciuti al giudice nel procedimento di sorveglianza.
3. Il Procuratore generale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una trasgressione comportamentale, purché particolarmente grave e sintomatica, può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, e ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato la detta giurisprudenza per avere evidenziato l'intrinseca gravità e la reiterazione delle violazioni, in particolare degli atti di violenza compiuti nei confronti di compagni di detenzione, indici di un sistematico approccio alla vita detentiva in contrasto col principio rieducativo, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi del ricorso impongono una puntualizzazione della giurisprudenza di legittimità in tema di liberazione anticipata sui seguenti temi: semestralità della valutazione del beneficio, parametri di riferimento per apprezzare la partecipazione o meno all'opera rieducativa con riguardo sia al caso di commissione di un reato nel corso dell'esecuzione sia alla consumazione di violazioni disciplinari, poteri istruttori nel procedimento di sorveglianza. Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato non abbia fatto corretta applicazione della norma e dei canoni giurisprudenziali in materia di liberazione anticipata.
1.1. La valutazione frazionata del comportamento detentivo del De ST, nel carcere spagnolo, è mancata, come correttamente denunciato col primo motivo di ricorso.
Il provvedimento da atto di una condanna per ingiuria e minacce, commesse il 25 dicembre 2007 in costanza di esecuzione, e di violazioni disciplinari consumate nel 2006, 2011 e 2012, senza neppure specificare la data delle stesse e i semestri interessati. Nulla è detto circa il comportamento tenuto dal De ST nei semestri, certamente maggioritari, considerato che la domanda investe ben nove anni e sei mesi di detenzione, non inficiati dal suddetto reato ne' dalle rilevate violazioni disciplinari.
E ciò in contrasto non solo col codificato criterio semestrale di valutazione, a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma 1, di ordinamento penitenziario (abbreviato in Ord. Pen.), ma anche con lo stesso canone di giudizio privilegiato nell'ordinanza impugnata circa la rilevanza ultrasemestrale delle violazioni commesse solo se particolarmente gravi. Il Tribunale, infatti, estende gli effetti negativi di reati, peraltro non contraddistinti da violenza, come l'ingiuria e le minacce, risalenti al 25 dicembre 2007, e la valenza sfavorevole di tre infrazioni disciplinari commesse negli anni 2006, 2011 e 2012, all'intero periodo di nove anni e mezzo di detenzione all'estero, pari a diciannove semestri, senza specificare il contenuto e il contesto delle predette violazioni (genericamente indicato, in due casi, come violenza nei confronti di compagni di detenzione e, in un terzo caso, come rifiuto di eseguire gli ordini) e senza operare alcuna valutazione del comportamento osservato dal detenuto nei restanti quindici semestri non inficiati da trasgressioni.
Ne consegue, da un lato, la mancanza di adeguata motivazione della gravità intrinseca delle violazioni commesse in soli quattro semestri in proporzione alla dilatata incidenza sfavorevole ad esse attribuita su tutti i diciannove semestri interessati dalla richiesta di liberazione anticipata;
e, dall'altro, la totale assenza di apprezzamento della condotta del detenuto nei semestri, di gran lunga maggiori, non inficiati da comportamenti illeciti, al fine di giustificare il formulato giudizio di sistematico atteggiamento dell'istante non adesivo al trattamento rieducativo nell'intero periodo.
In particolare, per quanto riguarda il delitto non colposo commesso in costanza di esecuzione (ingiuria e minacce del 25 dicembre 2007), se la revoca del beneficio della liberazione anticipata, ove già concessa per il semestre interessato dal reato, non può essere automatica, ma postula la valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dell'incidenza del delitto sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (v. Corte cost., 23 maggio 1995, n. 186, richiamata da Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Balsamo, Rv. 246946), secondo la stessa logica, nel caso in cui il beneficio della liberazione anticipata non sia stato ancora concesso con riguardo al semestre nel quale il detenuto abbia commesso un delitto non colposo, il giudice di sorveglianza non può automaticamente negarne la richiesta applicazione senza analizzare modalità e contesto del reato commesso e incidenza di esso sul percorso rieducativo compiuto, non necessariamente vanificato da condotta illecita estemporanea ed occasionale, tenuto conto del ventaglio di parametri indicativi di partecipazione all'opera di rieducazione, elencati nel D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, (Regolamento penitenziario).
Quanto ai riflessi di una trasgressione sui semestri antecedenti, se è vero che il principio della valutazione frazionata del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, è tuttavia necessario che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, dep. 12/03/2013, Mansi, Rv. 255406; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, dep. 29/07/2011, Barbi, Rv. 250906; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, dep. 25/06/1996, Guillemet, Rv. 205176, Rv. 205176).
Tale principio postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente;
in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale.
In tema di liberazione anticipata, dunque, proporzionalmente all'estensione dell'incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in se stessa e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto a subire gli effetti negativi della successiva violazione, con valutazione comparativa della condotta nelle varie scansioni temporali, alla stregua degli articolati criteri indicati nell'art. 103 cit. D.P.R. valorizzanti l'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, oltre al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, senza che sia richiesto il provato conseguimento del risultato riabilitativo.
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non si è attenuta ai detti criteri nella vanificazione di tutti i diciannove semestri di pena scontata, oggetto della domanda di liberazione anticipata, per le violazioni commesse dal condannato solo in quattro semestri, e, in particolare, non ha tenuto conto della pure allegata partecipazione del detenuto ad attività di studio e di lavoro nell'esteso arco temporale di pena scontata nel carcere spagnolo, ne' ha approfondito, anche d'ufficio come previsto, temi specificamente dedotti dal condannato a sostegno di un trattamento più benevolo.
1.2. Quest'ultimo rilievo investe il secondo motivo di ricorso che risulta, al pari del primo, fondato.
Il Tribunale ha, invero, illegittimamente ritenuto inutilizzabile il documento prodotto dalla difesa, attestante la revoca di una sanzione disciplinare applicata al De ST dall'autorità spagnola, solo perché non redatto in lingua italiana e non corredato da traduzione asseverata da giuramento;
e ha, quindi, illogicamente svalutato la rilevanza della cancellazione della sanzione, pur non conoscendone il contenuto e le ragioni, sul presupposto della inutilizzabilità del medesimo documento.
Conviene ricordare che, in tema di procedimento di sorveglianza, per effetto del rinvio operato dall'art. 678 c.p.p. alla disciplina del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, sono investiti di poteri istruttori di ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni utili ai fini della decisione, e con possibilità di assumere le prove occorrenti in udienza nel rispetto del contraddittorio (art. 666 c.p.p., comma 5). Nel caso di specie, dunque, a fronte di produzione difensiva mirata a documentare la cancellazione di una sanzione disciplinare, il Tribunale, negandone l'utilizzabilità, non ha potuto apprezzarne la valenza dimostrativa con riguardo all'allegata rimozione per impegno rieducativo dimostrato dal detenuto nel lungo periodo di detenzione in Spagna, pur avendo il potere di disporre, anche d'ufficio, la traduzione del medesimo documento, con la conseguenza che illogicamente, per non averne conosciuto il contenuto, ne ha escluso la rilevanza nonostante le specifiche allegazioni difensive intese a dimostrare la prevalenza della condotta adesiva al trattamento risocializzante sulle violazioni disciplinari commesse, in funzione del conseguimento del beneficio richiesto.
2. Per le ragioni che precedono, si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, che si uniformerà a quanto indicato nella presente decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015