Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 436 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 436 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TOLMATCHEVA MARIA , come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. Zaramella Gianluca , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
Per il ricorrente : “ Voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 21 del Codice della famiglia russo,
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 CP_1
a Rubano (PD) in data 20 giugno 2019, e di cui è stata fatta l'annotazione nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2019, parte 1, n. 10, con
ivi operata scelta di optare per la legge russa ai fini del regolamento dei propri rapporti
personali e patrimoniali. non vi sono altre questioni e/o pretese economiche”.
Alla udienza dell'8.5.25 entrambe le parti hanno dichiarato:
sullo status perché le parti non hanno avanzato alcuna richiesta economica da svolgere.
… Entrambi i coniugi dichiarano di scegliere come legge applicabile nel caso in esame quella
russa.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 20/06/2019 in RUBANO e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rubano sotto il n. 10 parte 1 anno 2019 .
Dalla loro unione non sono nati figli.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la sig.ra ha sia la cittadinanza russa che italiana), appare necessario CP_1
verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza
abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, le parti risiedono entrambe in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta esplicita da parte dei coniugi, si applica la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale. Tuttavia, qualora i coniugi decidano di optare per la legge di un altro Stato, come nel caso in esame in cui entrambi i coniugi sono concordi nell'applicare la legge russa, si applica l'art. 5, lett.
C) dello stesso Regolamento. I coniugi hanno scelto di applicare la legge russa,
avvalendosi del criterio previsto dall'art. 5, lett. C), che consente di scegliere come legge applicabile quella dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della conclusione dell'accordo. Poiché la sig.ra è cittadina russa, si CP_1
applica la legge russa in virtù di tale scelta.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Applicandosi la legge russa, non è richiesto sia pronunciata preliminarmente la separazione giudiziale dei coniugi, che possono accedere subito al divorzio.
Come indicato dalle parti, non vi sono condizioni da omologare.
Spese di lite compensate, in considerazione che entrambi concordano sul divorzio.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 20/06/2019 in RUBANO e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di RUBANO n. 10 parte 1 anno
2019;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti