CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE TA DI RO R.G.N. 23142/2025 ES LI SENTENZA sul ricorso proposto da: RP JT(cui01k4de1) nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Firenze. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di RP JT (alias Kurpalaj Shkelquim), attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Opera – Milano. Con detta istanza si chiedeva di dichiarare inefficace il titolo esecutivo costituito da un provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano, con cui erano state unificate le pene di cui a due sentenze di condanna emesse nei confronti del suddetto dalle autorità giudiziarie italiane, rilevando che le sentenze erano state riconosciute ed eseguite in Albania.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, RP, deducendo violazione degli artt. 696, 743 e 746 cod. proc. pen. e della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983. Rileva la difesa che: - il suo assistito era condannato dalla Corte di assise di appello di Milano per una serie di reati, con pena residua da scontare pari a anni 9 e giorni 24 di reclusione;
- il 31 agosto 2016 era arrestato in Albania ed era avviata la procedura per l’estradizione verso l’Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo ed altri accordi tra Italia e Albania;
- in data 30 settembre 2016 il Ministero della giustizia italiano, in luogo dell’avvio della procedura di estradizione, chiedeva al Ministero della giustizia albanese di attivare la procedura, prevista dalla suddetta Convenzione e dall’Accordo aggiuntivo firmato il 23.04.2002, di riconoscimento della condanna in Albania;
- la sentenza italiana era, quindi, riconosciuta dal Tribunale di Tirana e successivamente il riconoscimento era confermato dalla Corte di appello di Tirana, con sentenza in data 11.09.2017, con la sola modificazione dell’adozione della misura medica “medicazione obbligatoria ambulatoriale” date le condizioni di salute del condannato che lo rendevano di fatto incompatibile col regime Penale Sent. Sez. 1 Num. 5030 Anno 2026 Presidente: NI MO Relatore: DI RO TA Data Udienza: 25/11/2025 carcerario. Evidenziano i difensori che la normativa in materia prevede che, per effetto del riconoscimento, lo Stato di condanna ha l’obbligo di sospendere l’esecuzione della condanna medesima e la competenza circa l’espiazione della pena passa in toto allo Stato di esecuzione;
e che, tuttavia, l’autorità giudiziaria italiana non provvedeva a detta sospensione, effettuando una prima richiesta di estradizione nei confronti di RP all’autorità giudiziaria di Podgoriga (Montenegro) che la respingeva, dando atto dell’avvenuto riconoscimento in Albania e della illegittimità della richiesta, nonché una seconda richiesta alla Spagna, ove il suddetto era stato arrestato, alla quale sarebbe conseguita l’estradizione in Italia. Rilevano che la Corte di appello di Firenze ha omesso di considerare l’art. 696 cod. proc. pen., che stabilisce con riferimento ad alcune materie (estradizioni e altro) la prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme interne. Osservano che il provvedimento di detta Corte è viziato laddove ha omesso di considerare che per la Convenzione di Strasburgo del 1983 l’esecuzione della condanna, nel caso di riconoscimento, come nel caso in esame, è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che presso detto Stato devono essere acquisite le informazioni necessarie sull’espiazione della pena ai sensi dell’art. 15 di detta convenzione. Aggiunge che, comunque, anche a fronte della mancata risposta circa lo stato del procedimento esecutivo in Albania, lo Stato italiano ha agito in difformità degli accordi internazionali, che gli imponevano di sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione. Insiste la difesa, alla luce di dette doglianze, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l’ordinanza impugnata evidenzia che: - RP è attualmente detenuto in Italia in esecuzione di una sentenza penale di condanna emessa dall’autorità giudiziaria italiana;
- dalla nota del Ministero della Giustizia in data 2.8.2024 risulta che l’Albania con sentenza dell’11/09/2017 aveva riconosciuto la sentenza penale italiana, disponendo l’adozione della misura della “medicazione obbligatoria ambulatoriale”; - niente altro risulta pervenuto dalle autorità albanesi dopo detta data, nonostante reiterate richieste, di cui le ultime del 19 luglio 2024 e del 7 agosto 2024, con cui si chiedeva a dette autorità si comunicare se la pena cui si fa riferimento fosse stata interamente espiata in Albania;
- il Ministero, con la stessa nota, ha allegato una sentenza dell’autorità giudiziaria del Montenegro del 27/01/2020, con la quale si respingeva la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia ritenendosi la pena inflitta in Italia già scontata in Albania;
- detta sentenza non può, per evidenti motivi e anche per mancanza di ulteriori allegati, fornire prova del fatto che la pena inflitta a RP sia stata effettivamente ed interamente scontata;
- ugualmente i documenti prodotti dalla difesa non possono essere considerati come aventi valore ufficiale, mancando una formale attestazione, per così dire di chiusura, circa l’avvenuta completa esecuzione della misura disposta in Albania in sostituzione della pena inflitta in Italia;
- poiché, come fondatamente lamentato dal difensore, bisogna dare un esito formale alla vicenda, non si può che respingere il ricorso per la mancanza di prova che la pena inflitta in Italia sia stata effettivamente e completamente scontata in Albania con misura alternativa. In atti vi è provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze che, nel trasmettere gli atti con parere contrario alla declaratoria di 2 sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo in espiazione al Giudice dell’esecuzione, segnala che, per quanto evincibile dall’intero carteggio, ad eccezione della privazione della libertà conseguente all’arresto provvisorio del catturando a fini estradizionali, avvenuto in Albania il 14 agosto 2016, le autorità albanesi non hanno dato corso a nessuna attività esecutiva della summenzionata decisione della Corte di Tirana, a far data dalla sua definitività - con il soggetto ormai libero dopo il rilascio e poi espatriato in vari paesi europei tra cui il Montenegro – e neppure in esito alla sua recente cattura in Spagna (6 febbraio 2023) e alla di lui consegna in Italia (16 marzo 2023). In detto provvedimento si fa presente che il Procuratore generale della Corte di appello di Milano segnalava, con provvedimento del 27 gennaio 2021, che le stesse autorità albanesi avevano comunicato che RP, a tale data, non aveva “espiato la pena che gli è stata inflitta con la sentenza di riconoscimento”, con specifica dichiarazione del Ministero della Giustizia albanese in data 12 gennaio 2021. Si sottolinea, inoltre, che la mancata integrale esecuzione in territorio albanese della pena di cui al titolo esecutivo emesso nei confronti del condannato – anni 9, mesi 3 e giorni 22 di reclusione, oltre mesi 7 di reclusione, cumulatisi in virtù della pronuncia della Corte di appello di Firenze del 12 luglio 2012 – pur tenendosi conto del presofferto complessivo di circa due anni di reclusione, non preclude l’esecuzione della pena da parte dell’autorità giudiziaria italiana in territorio italiano, con fine pena nel febbraio 2032, considerato che il principio del ne bis in idem internazionale, alla luce della giurisprudenza di legittimità è assurto a rango di principio generale nel delimitato ambito dei paesi aderenti all’Unione europea, ai quali alla data del suddetto provvedimento la Repubblica di Albania era estranea;
e che, pertanto, è del tutto legittima l’esecuzione nel nostro paese delle sentenze definitive dell’autorità giudiziaria italiana riconosciute in Albania, ma non eseguite. Risulta, quindi, che il condannato, rimesso in libertà dopo la sentenza di riconoscimento, si è da subito sottratto alle prescrizioni imposte e comunque all’esecuzione della misura e che la Corte di appello di Firenze si è attivata per le informazioni senza ricevere risposte. Il ricorso, non provando il contrario, ossia che l’esecuzione fosse già iniziata in Albania, e insistendo sul fatto che dopo il riconoscimento in detto Stato lo Stato di condanna (Italia) avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione (Albania), per la prevalenza delle convenzioni e il diritto internazionale generale sulle norme interne, anche in assenza di una collaborazione da parte di quest’ultimo Stato (che, a fronte di dati che fanno ritenere neppure iniziata l’esecuzione della pena, non ha offerto alcuna informazione in relazione a detta esecuzione, forse del tutto verosimilmente per averla già fornita con la risposta ufficiale del 2021), si rivela infondato.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TA DI RO MO NI 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di RP JT (alias Kurpalaj Shkelquim), attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Opera – Milano. Con detta istanza si chiedeva di dichiarare inefficace il titolo esecutivo costituito da un provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano, con cui erano state unificate le pene di cui a due sentenze di condanna emesse nei confronti del suddetto dalle autorità giudiziarie italiane, rilevando che le sentenze erano state riconosciute ed eseguite in Albania.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, RP, deducendo violazione degli artt. 696, 743 e 746 cod. proc. pen. e della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983. Rileva la difesa che: - il suo assistito era condannato dalla Corte di assise di appello di Milano per una serie di reati, con pena residua da scontare pari a anni 9 e giorni 24 di reclusione;
- il 31 agosto 2016 era arrestato in Albania ed era avviata la procedura per l’estradizione verso l’Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo ed altri accordi tra Italia e Albania;
- in data 30 settembre 2016 il Ministero della giustizia italiano, in luogo dell’avvio della procedura di estradizione, chiedeva al Ministero della giustizia albanese di attivare la procedura, prevista dalla suddetta Convenzione e dall’Accordo aggiuntivo firmato il 23.04.2002, di riconoscimento della condanna in Albania;
- la sentenza italiana era, quindi, riconosciuta dal Tribunale di Tirana e successivamente il riconoscimento era confermato dalla Corte di appello di Tirana, con sentenza in data 11.09.2017, con la sola modificazione dell’adozione della misura medica “medicazione obbligatoria ambulatoriale” date le condizioni di salute del condannato che lo rendevano di fatto incompatibile col regime Penale Sent. Sez. 1 Num. 5030 Anno 2026 Presidente: NI MO Relatore: DI RO TA Data Udienza: 25/11/2025 carcerario. Evidenziano i difensori che la normativa in materia prevede che, per effetto del riconoscimento, lo Stato di condanna ha l’obbligo di sospendere l’esecuzione della condanna medesima e la competenza circa l’espiazione della pena passa in toto allo Stato di esecuzione;
e che, tuttavia, l’autorità giudiziaria italiana non provvedeva a detta sospensione, effettuando una prima richiesta di estradizione nei confronti di RP all’autorità giudiziaria di Podgoriga (Montenegro) che la respingeva, dando atto dell’avvenuto riconoscimento in Albania e della illegittimità della richiesta, nonché una seconda richiesta alla Spagna, ove il suddetto era stato arrestato, alla quale sarebbe conseguita l’estradizione in Italia. Rilevano che la Corte di appello di Firenze ha omesso di considerare l’art. 696 cod. proc. pen., che stabilisce con riferimento ad alcune materie (estradizioni e altro) la prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme interne. Osservano che il provvedimento di detta Corte è viziato laddove ha omesso di considerare che per la Convenzione di Strasburgo del 1983 l’esecuzione della condanna, nel caso di riconoscimento, come nel caso in esame, è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che presso detto Stato devono essere acquisite le informazioni necessarie sull’espiazione della pena ai sensi dell’art. 15 di detta convenzione. Aggiunge che, comunque, anche a fronte della mancata risposta circa lo stato del procedimento esecutivo in Albania, lo Stato italiano ha agito in difformità degli accordi internazionali, che gli imponevano di sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione. Insiste la difesa, alla luce di dette doglianze, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l’ordinanza impugnata evidenzia che: - RP è attualmente detenuto in Italia in esecuzione di una sentenza penale di condanna emessa dall’autorità giudiziaria italiana;
- dalla nota del Ministero della Giustizia in data 2.8.2024 risulta che l’Albania con sentenza dell’11/09/2017 aveva riconosciuto la sentenza penale italiana, disponendo l’adozione della misura della “medicazione obbligatoria ambulatoriale”; - niente altro risulta pervenuto dalle autorità albanesi dopo detta data, nonostante reiterate richieste, di cui le ultime del 19 luglio 2024 e del 7 agosto 2024, con cui si chiedeva a dette autorità si comunicare se la pena cui si fa riferimento fosse stata interamente espiata in Albania;
- il Ministero, con la stessa nota, ha allegato una sentenza dell’autorità giudiziaria del Montenegro del 27/01/2020, con la quale si respingeva la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia ritenendosi la pena inflitta in Italia già scontata in Albania;
- detta sentenza non può, per evidenti motivi e anche per mancanza di ulteriori allegati, fornire prova del fatto che la pena inflitta a RP sia stata effettivamente ed interamente scontata;
- ugualmente i documenti prodotti dalla difesa non possono essere considerati come aventi valore ufficiale, mancando una formale attestazione, per così dire di chiusura, circa l’avvenuta completa esecuzione della misura disposta in Albania in sostituzione della pena inflitta in Italia;
- poiché, come fondatamente lamentato dal difensore, bisogna dare un esito formale alla vicenda, non si può che respingere il ricorso per la mancanza di prova che la pena inflitta in Italia sia stata effettivamente e completamente scontata in Albania con misura alternativa. In atti vi è provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze che, nel trasmettere gli atti con parere contrario alla declaratoria di 2 sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo in espiazione al Giudice dell’esecuzione, segnala che, per quanto evincibile dall’intero carteggio, ad eccezione della privazione della libertà conseguente all’arresto provvisorio del catturando a fini estradizionali, avvenuto in Albania il 14 agosto 2016, le autorità albanesi non hanno dato corso a nessuna attività esecutiva della summenzionata decisione della Corte di Tirana, a far data dalla sua definitività - con il soggetto ormai libero dopo il rilascio e poi espatriato in vari paesi europei tra cui il Montenegro – e neppure in esito alla sua recente cattura in Spagna (6 febbraio 2023) e alla di lui consegna in Italia (16 marzo 2023). In detto provvedimento si fa presente che il Procuratore generale della Corte di appello di Milano segnalava, con provvedimento del 27 gennaio 2021, che le stesse autorità albanesi avevano comunicato che RP, a tale data, non aveva “espiato la pena che gli è stata inflitta con la sentenza di riconoscimento”, con specifica dichiarazione del Ministero della Giustizia albanese in data 12 gennaio 2021. Si sottolinea, inoltre, che la mancata integrale esecuzione in territorio albanese della pena di cui al titolo esecutivo emesso nei confronti del condannato – anni 9, mesi 3 e giorni 22 di reclusione, oltre mesi 7 di reclusione, cumulatisi in virtù della pronuncia della Corte di appello di Firenze del 12 luglio 2012 – pur tenendosi conto del presofferto complessivo di circa due anni di reclusione, non preclude l’esecuzione della pena da parte dell’autorità giudiziaria italiana in territorio italiano, con fine pena nel febbraio 2032, considerato che il principio del ne bis in idem internazionale, alla luce della giurisprudenza di legittimità è assurto a rango di principio generale nel delimitato ambito dei paesi aderenti all’Unione europea, ai quali alla data del suddetto provvedimento la Repubblica di Albania era estranea;
e che, pertanto, è del tutto legittima l’esecuzione nel nostro paese delle sentenze definitive dell’autorità giudiziaria italiana riconosciute in Albania, ma non eseguite. Risulta, quindi, che il condannato, rimesso in libertà dopo la sentenza di riconoscimento, si è da subito sottratto alle prescrizioni imposte e comunque all’esecuzione della misura e che la Corte di appello di Firenze si è attivata per le informazioni senza ricevere risposte. Il ricorso, non provando il contrario, ossia che l’esecuzione fosse già iniziata in Albania, e insistendo sul fatto che dopo il riconoscimento in detto Stato lo Stato di condanna (Italia) avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione (Albania), per la prevalenza delle convenzioni e il diritto internazionale generale sulle norme interne, anche in assenza di una collaborazione da parte di quest’ultimo Stato (che, a fronte di dati che fanno ritenere neppure iniziata l’esecuzione della pena, non ha offerto alcuna informazione in relazione a detta esecuzione, forse del tutto verosimilmente per averla già fornita con la risposta ufficiale del 2021), si rivela infondato.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TA DI RO MO NI 3