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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23547 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01°/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23547 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/4/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 8/3/2022 nei confronti di ET RA, indagato - in concorso con NA ER - per l'omicidio premeditato di LO IC La DU, marito della coindagata, e per il connesso reato di distruzione del cadavere;
fatti del 31/1/2019 ed epoca prossima. 1.1. L'omicidio era maturato in un contesto di crisi familiare, mentre era in corso la separazione tra i coniugi La DU-ER e l'indagato intratteneva una relazione personale con la moglie della vittima. Alla stregua della ricostru- zione indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, la vittima si era incontrata con il RA nella mattinata del 31 gennaio 2019 in un fondo di proprietà del medesimo in contrada Ciaculli, dove era stata soppressa e fatta sparire. Quindi, la vettura del La DU, pilotata dal RA e seguita a ruota dalla ER alla guida della sua Fiat Punto bianca, era stata parcheggiata in via Salvatore Minutilla. I movimenti della Volkswagen del La DU erano stati monitorati tramite il sistema GPS installato su detta vettura a fini assicurativi;
inoltre, il passaggio della Fiat Punto era stato immortalato da filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza installati nelle pubbliche vie di Palermo, e - in aggiunta - i movimenti della donna erano stati ricostruiti anche mediante le geolocalizzazioni derivanti dai tabulati del traffico telefonico intrattenuto dalla ER nella mattinata degli eventi. Ulteriori elementi indiziari erano stati ricavati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali delle comunicazioni tra i due concorrenti, dalle quali si traeva conferma che essi temevano lo sviluppo investigativo e perseguivano lo scopo di sviare le indagini, giungendo anche a scoprire e rimuovere una microspia che era stata collocata nella vettura del RA. 1.1.1. Per il RA è stata esclusa la gravità indiziaria dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., in quanto - attesa la natura soggettiva di detta aggravante, riferita al rapporto di coniugio - essa si comunica al correo che ne abbia conoscenza, sempreché abbia agevolato la commissione del reato, condizione che nella specie non è risultata integrata. 1.2. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa e nell'ulteriore pericolo di manipolazione delle prove. Al riguardo si è valorizzata la straordinaria capacità dei coindagati di preordinazione nei dettagli del gravissimo episodio delittuoso, congiunta a quella di eludere le investigazioni, come dimostra la soppressione 2 del cadavere;
ulteriore indice del rischio di inquinamento probatorio risiede nella concertazione di alibi falsi anche grazie alle tecniche di avvicinamento di testi- moni compiacenti. Si è inoltre richiamata l'indole violenta del RA, autore di aggressioni e minacce nei confronti di soggetti - tali PA, RE e DA - ritenuti colpevoli di avances nei confronti di NA ER. 1.3. Infine, si è considerata - a sostegno del giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - la pluralità e gravità dei pericoli cautelari, la negativa personalità dell'indagato e la notevole rilevanza del suo contributo alla vicenda delittuosa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Antonio Vetrano, in qualità di sostituto, processuale dell'avv. Accursio Gagliano, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione degli indizi a supporto delle imputazioni provvisorie di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Secondo il ricorrente, la ricostruzione degli eventi accolta nella impugnata ordinanza si fonda su circostanze indimostrate che lasciano aperte ulteriori possibili ricostruzioni alternative, tutte ugualmente plausibili. Con riferimento all'omicidio ed alle sue scansioni cronologiche, non è stato spiegato come avrebbe potuto il RA uccidere l'amico La DU, giunto nel fondo alle ore 8.50 ed ivi rimasto fino alle ore 10.40, fare sparire il cadavere, ripulire i luoghi ed organizzare il trasferimento dell'automobile della vittima nel luogo ove era stata rinvenuta, previa ripulitura della stessa, in tempo per rientrare a casa alle ore 12.06, peraltro in ora di punta del traffico cittadino. Con riferimento alla presenza dell'automobile della ER in coda a quella del La DU nel tratto tra il fondo di Ciaculli e il luogo in cui fu rinvenuta detta vettura, non è dato comprendere quali indizi dotati di gravità possano trarsi da detta circostanza in funzione probatoria del progetto omicidiario ordito dal RA. Quanto alle false dichiarazioni rese dai due indagati ed al loro timore di essere intercettati, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito compiuta motivazione a fronte di specifiche argomentazioni offerte dalla difesa. Infine, le intercettazioni hanno soltanto evidenziato profili riguardanti la relazione amorosa tra la ER ed il RA, senza riferimenti all'omicidio del La DU e all'occultamento del cadavere, ma sono state interpretate dal Tribunale cautelare con chiaro pregiudizio accusatorio verso i due indagati. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deducono erronea applicazione di legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta 3 illogicità della motivazione con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, vizi riscontrati anche con riguardo al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e - in generale - in relazione alla vicenda cautelare nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e di natura rivalutativa, diretti a confutare in termini puramente fattuali la ricostruzione operata dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa. 1.1. Le censure rivolte alla ricostruzione della vicenda tendono a scardi- nare l'organicità del complesso indiziario con la tecnica della parcellizzazione degli elementi di indagine, come laddove si ritiene non significativo il dato che la vettura della ER seguisse da presso quella del RA, dato invece rappresentativo della comune azione in corso d'opera; anche le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state ridotte a meri colloqui tra persone legate da una relazione sentimentale, trascurando i notevoli spunti indiziari da esse ricavabili, specialmente indicativi di concerto nell'esecuzione dell'omicidio e dell'intento di completare l'opera con l'eliminazione anche della compagna del RA. 1.2. Peraltro, l'impugnata ordinanza non ha abdicato ad una trattazione sia analitica che sinergica del compendio indiziario, dando conto di ogni singolo indizio e del suo significato nello scenario generale, con ragionamento motiva- zionale del tutto analogo a quello richiesto per l'accertamento della responsa- bilità, mentre è la strutturazione del ricorso che - parcellizzando l'insieme - pretende di scardinare la ritenuta gravità indiziaria. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 4 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Anche le censure rivolte alle esigenze cautelari, di cui si contestano i caratteri di attualità e concretezza, patiscono gli stessi limiti. Vale la pena di notare che, in considerazione del titolo del reato, il Tribunale cautelare ha richiamato la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura coercitiva, offrendo concreti elementi di supporto, come l'intenzione di proseguire l'opera di eliminazione delle persone che avrebbero ostacolato la relazione tra il RA e la ER (a pag. 22, l'impugnata ordinanza rileva che dalle captazioni emergeva l'esistenza di ulteriori propositi omicidiari dei coindagati in danno della Ricotta, cioè la compagna del RA) o la capacità dei medesimi di individuare gli strumenti di indagine, come i captatori delle conversazioni, e di distruggerli, o ancora di avvicinare potenziali testimoni in vista della creazione di alibi falsi. Su tali valutazioni, il ricorso non ha dedotto alcunché, non consentendo di superare la corretta e motivata affermazione di conferma dell'operatività della presunzione semplice posta dall'art. 275, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen. Inoltre, le censure riguardanti l'assenza di attualità e concretezza si rive- lano generiche per non essere supportate da specifici elementi di contrasto della presunzione legislativa, che è tale da poter essere vinta mediante argomenta- zioni mirate e puntuali, ma non dal mero rilievo del passaggio di un più o meno lungo lasso di tempo dalla commissione del reato. 3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23547 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/4/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 8/3/2022 nei confronti di ET RA, indagato - in concorso con NA ER - per l'omicidio premeditato di LO IC La DU, marito della coindagata, e per il connesso reato di distruzione del cadavere;
fatti del 31/1/2019 ed epoca prossima. 1.1. L'omicidio era maturato in un contesto di crisi familiare, mentre era in corso la separazione tra i coniugi La DU-ER e l'indagato intratteneva una relazione personale con la moglie della vittima. Alla stregua della ricostru- zione indiziaria illustrata nell'impugnata ordinanza, la vittima si era incontrata con il RA nella mattinata del 31 gennaio 2019 in un fondo di proprietà del medesimo in contrada Ciaculli, dove era stata soppressa e fatta sparire. Quindi, la vettura del La DU, pilotata dal RA e seguita a ruota dalla ER alla guida della sua Fiat Punto bianca, era stata parcheggiata in via Salvatore Minutilla. I movimenti della Volkswagen del La DU erano stati monitorati tramite il sistema GPS installato su detta vettura a fini assicurativi;
inoltre, il passaggio della Fiat Punto era stato immortalato da filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza installati nelle pubbliche vie di Palermo, e - in aggiunta - i movimenti della donna erano stati ricostruiti anche mediante le geolocalizzazioni derivanti dai tabulati del traffico telefonico intrattenuto dalla ER nella mattinata degli eventi. Ulteriori elementi indiziari erano stati ricavati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali delle comunicazioni tra i due concorrenti, dalle quali si traeva conferma che essi temevano lo sviluppo investigativo e perseguivano lo scopo di sviare le indagini, giungendo anche a scoprire e rimuovere una microspia che era stata collocata nella vettura del RA. 1.1.1. Per il RA è stata esclusa la gravità indiziaria dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., in quanto - attesa la natura soggettiva di detta aggravante, riferita al rapporto di coniugio - essa si comunica al correo che ne abbia conoscenza, sempreché abbia agevolato la commissione del reato, condizione che nella specie non è risultata integrata. 1.2. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa e nell'ulteriore pericolo di manipolazione delle prove. Al riguardo si è valorizzata la straordinaria capacità dei coindagati di preordinazione nei dettagli del gravissimo episodio delittuoso, congiunta a quella di eludere le investigazioni, come dimostra la soppressione 2 del cadavere;
ulteriore indice del rischio di inquinamento probatorio risiede nella concertazione di alibi falsi anche grazie alle tecniche di avvicinamento di testi- moni compiacenti. Si è inoltre richiamata l'indole violenta del RA, autore di aggressioni e minacce nei confronti di soggetti - tali PA, RE e DA - ritenuti colpevoli di avances nei confronti di NA ER. 1.3. Infine, si è considerata - a sostegno del giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - la pluralità e gravità dei pericoli cautelari, la negativa personalità dell'indagato e la notevole rilevanza del suo contributo alla vicenda delittuosa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Antonio Vetrano, in qualità di sostituto, processuale dell'avv. Accursio Gagliano, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione degli indizi a supporto delle imputazioni provvisorie di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Secondo il ricorrente, la ricostruzione degli eventi accolta nella impugnata ordinanza si fonda su circostanze indimostrate che lasciano aperte ulteriori possibili ricostruzioni alternative, tutte ugualmente plausibili. Con riferimento all'omicidio ed alle sue scansioni cronologiche, non è stato spiegato come avrebbe potuto il RA uccidere l'amico La DU, giunto nel fondo alle ore 8.50 ed ivi rimasto fino alle ore 10.40, fare sparire il cadavere, ripulire i luoghi ed organizzare il trasferimento dell'automobile della vittima nel luogo ove era stata rinvenuta, previa ripulitura della stessa, in tempo per rientrare a casa alle ore 12.06, peraltro in ora di punta del traffico cittadino. Con riferimento alla presenza dell'automobile della ER in coda a quella del La DU nel tratto tra il fondo di Ciaculli e il luogo in cui fu rinvenuta detta vettura, non è dato comprendere quali indizi dotati di gravità possano trarsi da detta circostanza in funzione probatoria del progetto omicidiario ordito dal RA. Quanto alle false dichiarazioni rese dai due indagati ed al loro timore di essere intercettati, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito compiuta motivazione a fronte di specifiche argomentazioni offerte dalla difesa. Infine, le intercettazioni hanno soltanto evidenziato profili riguardanti la relazione amorosa tra la ER ed il RA, senza riferimenti all'omicidio del La DU e all'occultamento del cadavere, ma sono state interpretate dal Tribunale cautelare con chiaro pregiudizio accusatorio verso i due indagati. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deducono erronea applicazione di legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta 3 illogicità della motivazione con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, vizi riscontrati anche con riguardo al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e - in generale - in relazione alla vicenda cautelare nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e di natura rivalutativa, diretti a confutare in termini puramente fattuali la ricostruzione operata dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa. 1.1. Le censure rivolte alla ricostruzione della vicenda tendono a scardi- nare l'organicità del complesso indiziario con la tecnica della parcellizzazione degli elementi di indagine, come laddove si ritiene non significativo il dato che la vettura della ER seguisse da presso quella del RA, dato invece rappresentativo della comune azione in corso d'opera; anche le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state ridotte a meri colloqui tra persone legate da una relazione sentimentale, trascurando i notevoli spunti indiziari da esse ricavabili, specialmente indicativi di concerto nell'esecuzione dell'omicidio e dell'intento di completare l'opera con l'eliminazione anche della compagna del RA. 1.2. Peraltro, l'impugnata ordinanza non ha abdicato ad una trattazione sia analitica che sinergica del compendio indiziario, dando conto di ogni singolo indizio e del suo significato nello scenario generale, con ragionamento motiva- zionale del tutto analogo a quello richiesto per l'accertamento della responsa- bilità, mentre è la strutturazione del ricorso che - parcellizzando l'insieme - pretende di scardinare la ritenuta gravità indiziaria. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 4 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Anche le censure rivolte alle esigenze cautelari, di cui si contestano i caratteri di attualità e concretezza, patiscono gli stessi limiti. Vale la pena di notare che, in considerazione del titolo del reato, il Tribunale cautelare ha richiamato la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura coercitiva, offrendo concreti elementi di supporto, come l'intenzione di proseguire l'opera di eliminazione delle persone che avrebbero ostacolato la relazione tra il RA e la ER (a pag. 22, l'impugnata ordinanza rileva che dalle captazioni emergeva l'esistenza di ulteriori propositi omicidiari dei coindagati in danno della Ricotta, cioè la compagna del RA) o la capacità dei medesimi di individuare gli strumenti di indagine, come i captatori delle conversazioni, e di distruggerli, o ancora di avvicinare potenziali testimoni in vista della creazione di alibi falsi. Su tali valutazioni, il ricorso non ha dedotto alcunché, non consentendo di superare la corretta e motivata affermazione di conferma dell'operatività della presunzione semplice posta dall'art. 275, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen. Inoltre, le censure riguardanti l'assenza di attualità e concretezza si rive- lano generiche per non essere supportate da specifici elementi di contrasto della presunzione legislativa, che è tale da poter essere vinta mediante argomenta- zioni mirate e puntuali, ma non dal mero rilievo del passaggio di un più o meno lungo lasso di tempo dalla commissione del reato. 3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 5
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente