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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2907/2024 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Pisa, Piazza Del Pozzetto, 9 presso e nello studio dell'avv. Stefano Ercoli che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Ricorrente
(C. F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 04.12.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la signora chiedendo di accertare l'intervenuta Parte_1 cessazione del contratto di comodato in essere tra le parti e, per l'effetto, condannare la resistente a restituire l'immobile libero da persone e cose;
ha altresì chiesto di condannare la resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla abusiva limitazione del godimento e della disponibilità del bene di parte ricorrente nella misura pari ad euro 3.600,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Con contratto verbale stipulato nel febbraio del 2019, parte ricorrente ha concesso in comodato gratuito, senza determinazione di durata, alla sig.ra il CP_1
1 proprio immobile posto in Fraz. Filettole dello stesso Comune, al n. 24-26 della
Via Galvani;
2. Con raccomandata del 20/10/21 la ricorrente ha disdetto il predetto contratto e ha richiesto formalmente la restituzione del bene;
3. La parte resistente ha ignorato la predetta richiesta, così come le successive avanzate per le vie brevi, e addirittura ha consentito che nell'immobile in questione si stabilisse anche il proprio convivente, sig. . Persona_1
Il Giudice, con provvedimento del 24.03.2025, ha dichiarato la contumacia della signora ha ammesso le prove orali per testi ed ha rinviato per l'assunzione delle CP_1 prove orali all'udienza del 29.10.2025.
All'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
***
La ricorrente ha dedotto di aver concesso l'immobile sito in Pisa, frazione Filettole, al n.
24-26 della Via Galvani alla resistente, a titolo di comodato gratuito a tempo indeterminato, con contratto verbale stipulato nel mese di febbraio 2019.
Sul punto, si osserva che la prova dell'esistenza del contratto di comodato d'uso gratuito può essere fornita anche per testimoni o presunzioni. Al riguardo, va rilevato che la signora teste escussa all'udienza del 29/10/25, ha dichiarato: “conosco Testimone_1
l'immobile della signora e quando la ricorrente ha dato alla l'immobile in comodato c'ero CP_1 pure io (…) si è vero, ero presente pure io in quella circostanza, da Torino stavo andando ad Arezzo, e ho sentito che l'accordo non prevedeva una durata e che fosse gratuito”, precisando dunque di essere stata presente nel momento in cui è stato stipulato il contratto in forma orale.
La teste ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza diretta della circostanza per la quale la continua ancora oggi ad occupare l'immobile; nello specifico ha riferito di averla CP_1 vista uscire dall'immobile nelle occasioni in cui si trovava a passare da Pisa.
Inoltre, parte resistente contumace – pur regolarmente citata – non si presentata all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, senza un giustificato motivo;
sul punto l'art. 232 comma 1 c.p.c. stabilisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta
2 di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
La mancata risposta all'interrogatorio formale, unitamente valutata con le risultanze dell'istruttoria orale assunta, permette di ritenere provata la stipula – tra le parti in causa – di un contratto di comodato gratuito, a tempo indeterminato.
La fattispecie in esame, (c.d. comodato “precario”), è disciplinata dall'art. 1810 c.c. ai sensi del quale “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”; è documentato che in data 20.10.2021 la ricorrente ha richiesto la restituzione dell'immobile, come si evince dalla raccomandata datata 20.10.2021 inviata alla signora senza CP_1 ricevere alcun riscontro.
La richiesta di restituzione comunicata al comodatario ha determinato il definitivo scioglimento del vincolo con il conseguente obbligo di restituzione dell'immobile, allo stato occupato dalla resistente sine titulo.
L'occupazione sine titulo determina il diritto di parte ricorrente a ricevere il risarcimento del danno patito per il mancato godimento dell'immobile, il cui quantum è determinato, nei limiti della domanda, in conformità con quanto richiesto dal resistente pari ad € 100,00 al mese dal 01.12.2021 fino all'effettivo rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2907/2024, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie le domande proposte da e per l'effetto, Parte_1
Accerta e dichiara la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra e;
Parte_1 CP_1
Condanna alla riconsegna immediata alla ricorrente dell'immobile CP_1 sito in Pisa, frazione Filettole al n. 24-26 della Via Galvani, libero da persone e cose;
condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 100,00 al mese dal 01.12.2021 fino all'effettivo rilascio;
3 Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
liquidate in € 2.552,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Parte_1 di spese generali ed € 127,00 per esborsi.
Pisa, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2907/2024 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Pisa, Piazza Del Pozzetto, 9 presso e nello studio dell'avv. Stefano Ercoli che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Ricorrente
(C. F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 04.12.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la signora chiedendo di accertare l'intervenuta Parte_1 cessazione del contratto di comodato in essere tra le parti e, per l'effetto, condannare la resistente a restituire l'immobile libero da persone e cose;
ha altresì chiesto di condannare la resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla abusiva limitazione del godimento e della disponibilità del bene di parte ricorrente nella misura pari ad euro 3.600,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Con contratto verbale stipulato nel febbraio del 2019, parte ricorrente ha concesso in comodato gratuito, senza determinazione di durata, alla sig.ra il CP_1
1 proprio immobile posto in Fraz. Filettole dello stesso Comune, al n. 24-26 della
Via Galvani;
2. Con raccomandata del 20/10/21 la ricorrente ha disdetto il predetto contratto e ha richiesto formalmente la restituzione del bene;
3. La parte resistente ha ignorato la predetta richiesta, così come le successive avanzate per le vie brevi, e addirittura ha consentito che nell'immobile in questione si stabilisse anche il proprio convivente, sig. . Persona_1
Il Giudice, con provvedimento del 24.03.2025, ha dichiarato la contumacia della signora ha ammesso le prove orali per testi ed ha rinviato per l'assunzione delle CP_1 prove orali all'udienza del 29.10.2025.
All'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
***
La ricorrente ha dedotto di aver concesso l'immobile sito in Pisa, frazione Filettole, al n.
24-26 della Via Galvani alla resistente, a titolo di comodato gratuito a tempo indeterminato, con contratto verbale stipulato nel mese di febbraio 2019.
Sul punto, si osserva che la prova dell'esistenza del contratto di comodato d'uso gratuito può essere fornita anche per testimoni o presunzioni. Al riguardo, va rilevato che la signora teste escussa all'udienza del 29/10/25, ha dichiarato: “conosco Testimone_1
l'immobile della signora e quando la ricorrente ha dato alla l'immobile in comodato c'ero CP_1 pure io (…) si è vero, ero presente pure io in quella circostanza, da Torino stavo andando ad Arezzo, e ho sentito che l'accordo non prevedeva una durata e che fosse gratuito”, precisando dunque di essere stata presente nel momento in cui è stato stipulato il contratto in forma orale.
La teste ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza diretta della circostanza per la quale la continua ancora oggi ad occupare l'immobile; nello specifico ha riferito di averla CP_1 vista uscire dall'immobile nelle occasioni in cui si trovava a passare da Pisa.
Inoltre, parte resistente contumace – pur regolarmente citata – non si presentata all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, senza un giustificato motivo;
sul punto l'art. 232 comma 1 c.p.c. stabilisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta
2 di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
La mancata risposta all'interrogatorio formale, unitamente valutata con le risultanze dell'istruttoria orale assunta, permette di ritenere provata la stipula – tra le parti in causa – di un contratto di comodato gratuito, a tempo indeterminato.
La fattispecie in esame, (c.d. comodato “precario”), è disciplinata dall'art. 1810 c.c. ai sensi del quale “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”; è documentato che in data 20.10.2021 la ricorrente ha richiesto la restituzione dell'immobile, come si evince dalla raccomandata datata 20.10.2021 inviata alla signora senza CP_1 ricevere alcun riscontro.
La richiesta di restituzione comunicata al comodatario ha determinato il definitivo scioglimento del vincolo con il conseguente obbligo di restituzione dell'immobile, allo stato occupato dalla resistente sine titulo.
L'occupazione sine titulo determina il diritto di parte ricorrente a ricevere il risarcimento del danno patito per il mancato godimento dell'immobile, il cui quantum è determinato, nei limiti della domanda, in conformità con quanto richiesto dal resistente pari ad € 100,00 al mese dal 01.12.2021 fino all'effettivo rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2907/2024, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie le domande proposte da e per l'effetto, Parte_1
Accerta e dichiara la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra e;
Parte_1 CP_1
Condanna alla riconsegna immediata alla ricorrente dell'immobile CP_1 sito in Pisa, frazione Filettole al n. 24-26 della Via Galvani, libero da persone e cose;
condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 100,00 al mese dal 01.12.2021 fino all'effettivo rilascio;
3 Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
liquidate in € 2.552,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Parte_1 di spese generali ed € 127,00 per esborsi.
Pisa, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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