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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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- 1. Remunerazione degli amministratoriMorri_Admin · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 14 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32521 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
, con sede a Milano, in persona del liquidatore Parte_1
in persona dell'amministratore unico elettivamente domiciliata a Controparte_1 CP_2
Milano presso lo studio dell'avv. Monica Iacoviello e Francesco Casamassa, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 19 , residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso Controparte_3
lo studio dell'avv. Roberta Grondona, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marson e Manuela
Pessano, per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente : Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito: i) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto in-giuntivo emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Giannelli), pubblicato in data 26 aprile 2021 (D.I. n.
10102/2021 − R.G. 11607/2021) e notificato in data 1° giugno 2021;
(ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da Parte_1
all'Ing. ;
[...] Controparte_3
(iii) condannare l'Ing. a restituire a Controparte_3 Parte_1
le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo stesso in
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento monitorio;
(iv) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande formulate dall'Ing. , ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione Controparte_3
in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. Controparte_3
(nonché le conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
in via istruttoria (previa revoca dell'ordinanza del 16.1.2024): (i) per la denegata ipotesi in cui codesto
Ill.mo Giudice dovesse ravvisare profili di fondatezza nelle contestazioni mosse dall'Ing. in CP_3
pagina 2 di 19 merito ai documenti nn. 46, 56 e 57 di , accogliere le istanze di Parte_1
verificazione formulate da con la prima memoria ex art. 183, Parte_1
comma 6, c.p.c. (§ C, pp. 11-14, nonché pp. 91-92) e reiterate nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ I.B, pp. 3-4);
(ii) in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e infondate,
nonché dichiarare inammissibili e irrilevanti i docc. avv. 128-259 ed espungere in quanto disconosciuti i docc. avv. 168 e 169;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'ing. nella seconda CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammettere le prove contrarie formulate da
[...]
nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (§ IV.A.5, pp. 37-39, e §VI.A.7, Parte_1
p. 46);
(iv) disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al Procedimento per Descrizione (Tribunale
di Milano, Sez. IA, R.G. 19347/2021), completo di relativi atti e documenti, o, in alternativa,
autorizzare a depositare in Cancelleria copia della chiavetta Parte_1
USB depositata dal CTU nell'ambito del Procedimento di Descrizione e contenente tutti i documenti esaminati e acquisiti nel corso delle operazioni di descrizione;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge.
Nell'interesse dell'opposto Voglia il Tribunale, Controparte_3
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10102/2021 del 26
aprile 2021, depositato il 26 maggio 2021, e notificato in data 1° giugno 2021, respingendo l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione proposta dalla , in Parte_1
pagina 3 di 19 persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile,
non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della assunta dal consiglio di amministrazione della Parte_2
società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della Parte_2
c) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a percepire, con Controparte_3
riferimento all'anno 2019, un compenso quale presidente del c.d.a. della Parte_1 [...]
e ciò per tutte le motivazioni di cui in atti;
Parte_1
d) In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e quantificare il corrispettivo dovuto dalla all'ing. Parte_1 CP_3
– con riferimento all'anno 2019 – in un importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le
[...]
motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro Parte_1
tempore, a corrispondere all'ing. la somma così determinata, maggiorata di interessi Controparte_3
legali e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase monitoria.
In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza, previa revoca del provvedimento di rigetto del 16.1.2024.
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2021, Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 26
[...]
maggio 2021 a favore di per la somma di € 100.000 oltre interessi e spese, Controparte_3
pretesa a titolo di compenso “base” dovutogli dalla società, in forza della delibera consiliare del 15
novembre 2018 approvata dall'assemblea dei soci con la delibera del 6 dicembre 2018, per l'attività di
Presidente del consiglio di amministrazione svolta nell'anno 2019, prima delle dimissioni rassegnate il
9 luglio 2020.
Riferiva, in particolare, l'opponente che all'epoca della gestione del svolgeva solo l'attività di CP_3
holding e, in particolare, gestiva le partecipazioni totalitarie nelle società operative Evergreenbios s.r.l.
(EVGB) e Technelep s.r.l., entrambe attive nel settore agricolo, ambientale e bioenergetico in cui il ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Il presente giudizio si CP_3
colloca nel contesto di un vasto contenzioso pendente fra le parti sorto dal fatto che il , in CP_3
concorso con l'amministratore delegato ing. attraverso una serie di società ad essi riconducibili, CP_4
aveva fatto concorrenza sleale alle società operative del gruppo, depauperandole attraverso la sottrazione illecita e l'usurpazione del know-how industriale, dei clienti e dei dipendenti in posizione strategica. In relazione alle condotte illecite in questione pendevano le azioni di responsabilità proposte dalla società opponente e dalla controllata EVGB, il giudizio cautelare di descrizione, sequestro ed inibitoria della concorrenza sleale nonché il giudizio di annullamento delle delibere assembleari di scioglimento della GMT.
A motivo di opposizione sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal in quanto il compenso CP_3
era stato preteso sulla base di deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea inesistenti o invalide e che, comunque, non riconoscevano il suo diritto. In particolare il verbale consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, prodotto con il ricorso monitorio, è privo di pagina 5 di 19 qualsiasi sottoscrizione e non contiene alcuna delibera di approvazione del compenso posto che rimette all'assemblea la decisione sulla proposta di compenso mentre il verbale dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. in mancanza delle sottoscrizioni del presidente e del segretario e, comunque, non risulta trascritto nel libro delle adunanze tanto che la successiva delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 aveva dato atto che “in base a
quanto emerso da un attento esame del libro verbali assemblee della Società, non risultano essere stati
deliberati dall'assemblea compensi agli amministratori per l'esercizio 2019. Comunque, la deliberazione dell'assemblea di determinazione del compenso risulterebbe adottata in violazione dell'art. 28 dello Statuto che demandava al consiglio di amministrazione la determinazione del compenso per i singoli membri insigniti di particolari cariche, attribuendo all'assemblea solo la fissazione del tetto massimo.
Il compenso preteso, in ogni caso, non sarebbe dovuto dal momento che per l'anno 2019 il era CP_3
già stato profumatamente retribuito mediante pagamento della somma di € 50.000, come Presidente
della società operativa EVGB per la sua prestazione di attività di amministrazione unitaria delle imprese del gruppo e, comunque, sarebbe del tutto sproporzionato in rapporto all'attività effettivamente svolta come Presidente del consiglio di amministrazione di una holding di partecipazioni non operativa a volume d'affari nullo e con una situazione patrimoniale in perdita per oltre 1,3 milioni di euro.
Al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del compenso la società opponente eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento del ai doveri ed obblighi derivanti dalla carica CP_3
richiamando gli innumerevoli e gravi atti di mala gestio e concorrenza sleale nei confronti della società
operativa controllata EVGB già posti a fondamento dell'azione di responsabilità e degli altri giudizi civili pendenti fra le parti. Con espresso riferimento all'attività di amministrazione compiuta nell'anno
2019 lamentava il ritardo nella predisposizione del bilancio di chiusura dell'esercizio che sarebbe, già pagina 6 di 19 di per sé inadempimento sufficiente a giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.
Si opponeva, infine, alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il “prospetto di busta paga” asseritamente relativo al compenso per l'anno
2019, allegato al ricorso, predisposto dallo stesso prima di dimettersi dalla carica, non CP_3
potrebbe avere efficacia di riconoscimento di debito da parte della società.
Nel costituirsi in giudizio l'amministratore opposto contestava i motivi di opposizione della società
sostenendo di aver diritto al compenso per l'attività svolta come Presidente del consiglio di amministrazione in forza della previsione dell'art. 28 dello statuto che assegna al consiglio di amministrazione il compito di determinare la remunerazione spettante ai consiglieri investiti di particolari cariche senza alcuna necessità dell'intervento dell'assemblea dei soci.
La fonte del suo diritto sarebbe, quindi, costituita dal verbale del consiglio di amministrazione del 15
novembre 2018 che aveva determinato il compenso “base” spettante al Presidente per l'anno 2018 in €
50.000 e per l'anno 2019 in € 100.000 e che, ancorché non sottoscritto, attesterebbe l'effettivo svolgimento ed esito della seduta, risultante anche dallo scambio via email tra i consiglieri della bozza della delibera consiliare per la cui validità non è richiesta la regolare verbalizzazione della seduta.
La delibera consiliare avrebbe, comunque, trovato conferma nella delibera dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 non sottoscritta e non allibrata solo per dimenticanza ma, comunque, non necessaria ai fini del sorgere del diritto al compenso secondo le previsioni dell'art. 28 dello statuto.
Quanto, poi, alla congruità e proporzionalità del compenso determinato dalla delibera consiliare rispetto all'attività svolta sosteneva la necessità di valutarla in considerazione del fatto che le funzioni
Parte_ di presidente del cda della e della EVGB da lui svolte si cumulavano e sovrapponevano, tanto pagina 7 di 19 Parte_ che i verbali delle riunioni del cda e dell'assemblea della erano sostanzialmente sempre focalizzati sulla gestione dell'attività della controllata così che la remunerazione prevista per l'attività
di gestione della holding andava ad integrare la remunerazione per l'attività di gestione della società
operativa altrimenti insufficiente.
Contestava, poi, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società ai sensi dell'art. 1460 c.c. per esimersi dal pagamento del compenso formulando addebiti ed accuse nei suoi confronti privi di qualsiasi fondamento e meramente pretestuosi. Sottolineava, in particolare, l'imputabilità del ritardo nell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 di cui aveva già redatto il progetto nel febbraio
Parte_ 2020, all'ostruzionismo delle socie investitrici della
Nell'ipotesi di annullamento del decreto ingiuntivo, in via subordinata chiedeva l'equa determinazione da parte del giudice del compenso spettantegli come Presidente del cda per l'anno 2019 nella misura di almeno € 100.000, elencando tutto il complesso delle attività svolte nel corso del mandato cessato il 9
luglio 2020 e richiamando, in particolare, i verbali delle riunioni del cda e delle assemblea dei soci
Parte_ della per l'apprezzamento della quantità ,natura e qualità dell'attività svolta nel corso dell'anno
2019.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata l'accertamento del suo diritto al compenso e la liquidazione giudiziale in via equitativa in misura non inferiore ad € 100.000.
All'udienza di trattazione la società opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal per la determinazione secondo equità del compenso, trattandosi di domanda CP_3
diversa da quella proposta con il ricorso monitorio introduttivo del giudizio.
All'esito della trattazione il giudice istruttore respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del pagina 8 di 19 decreto emesso in palese difetto della prova scritta del credito, essendo entrambe le deliberazioni degli organi sociali su cui l'opposto fonda il suo diritto al compenso prive di sottoscrizione e, dunque, di qualsiasi efficacia probatoria ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, respingeva le istanze istruttorie delle parti per lo più relative a circostanze oggetto di accertamento in altre cause irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e rimetteva la causa in decisione anche in relazione all'utilizzabilità ai fini della prova e alla rilevanza della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalle parti dopo la maturazione della relativa preclusione istruttoria.
***
Il Tribunale preliminarmente rileva l'inutilizzabilità ai fini del presente giudizio della copiosa documentazione prodotta dalle parti dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie in quanto relativa a circostanze irrilevanti per la decisione delle questioni oggetto della presente controversia.
L'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo deve essere accolta nei limiti in cui è
risultata fondata.
Iniziando dalle contestazioni mosse dalla società opponente alla pretesa dell'opposto di percepire il compenso per l'attività svolta nel corso dell'anno 2019, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, dalla disciplina dell'art. 2364 comma 1 n. 3) c.c. e dell'art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell'assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all'amministratore per l'attività svolta in esecuzione del mandato gestorio, non deriva la necessaria onerosità della carica, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo o nell'assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni.
pagina 9 di 19 L'assunto scaturisce dalla natura dello speciale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore che, come chiarito dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell'amministratore, a cui è affidata la gestione stessa dell'impresa, il “vero egemone dell'ente sociale”, e che, non essendo equiparabile al rapporto derivante dal contratto di prestazione d'opera o dal mandato, è sottratto all'ambito applicativo dell'art. 36 Cost. e dell'art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c.
Ne deriva la legittimità della clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli articoli 2389 c.c. e
2364 c.c., preveda la gratuità delle funzioni di amministratore (Cass.
9.1.2019 n. 285; Cass. SU
20.1.2017 n. 1545; Cass. 17.10.2014 n. 22046; Cass. 13.11.2012 n. 19714; Tribunale di Milano
15.6.2023; Tribunale di Milano n. 3528 del 22.06.2020).
Nell'individuazione, quindi, del regime di regolamentazione del rapporto contrattuale tra la società e l'amministratore con riferimento al diritto compenso è fondamentale e decisivo l'esame della disciplina contenuta nello statuto della società, a cui l'amministratore, accettando la nomina, aderisce.
Nel caso in esame l'art. 28 dello statuto della società intitolato “Remunerazione degli amministratori”
prevede che “Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o
consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche.” (doc. 3 di parte opposta).
La clausola statutaria riconosce, quindi, il diritto soggettivo dell'amministratore al compenso anche in pagina 10 di 19 relazione alle cariche particolari di presidente o amministratore delegato, usando inequivocabilmente,
con riferimento alla remunerazione, i termini “spetta” ed “ è stabilita” che non lasciano alcuna discrezionalità agli organi sociali in ordine al riconoscimento dell'an del diritto al compenso.
La stessa norma statutaria per la determinazione del quantum del compenso dovuto, in particolare per la carica specifica di Presidente del consiglio di amministrazione, assegna, poi, (i) all'assemblea il compito di determinare il limite massimo dell'entità della remunerazione e (ii) al consiglio di amministrazione, su parere del collegio sindacale, il compito di determinare l'entità della somma specificamente dovuta al soggetto investito della particolare carica di Presidente, all'interno del tetto fissato dall'assemblea.
Il compenso preteso dall'amministratore nel ricorso monitorio in relazione alla carica di CP_3
Presidente del cda ricoperta nell'anno 2019, non risulta affatto essere stato determinato in conformità
alle previsioni dello statuto richiamate: i titoli invocati a fondamento della pretesa, oltre a non essere riferibili agli organi sociali in mancanza di qualsiasi sottoscrizione, non contengono alcuna delle statuizioni che l'art. 28 comma 2 dello statuto riserva rispettivamente all'assemblea e al cda in relazione alla determinazione del compenso dell'amministratore investito della carica di Presidente.
La deliberazione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, contenuta in un verbale privo di qualsiasi sottoscrizione, al punto 2 dell'ordine del giorno relativo “ Compensi 2018 per
amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione” si limita ad affermare, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che “ Sulla base di consultazioni intercorse tra i
consiglieri e i soci, le proposte di compensi che saranno oggetto di discussione alla prossima
Assemblea dei Soci potrebbero essere le seguenti:
….
pagina 11 di 19 - Per il 2019:
- compenso base pari a Euro 100.000 per il Presidente
- compenso base pari a Euro 100.000 per l'Amministratore Delegato
- compenso variabile indicizzato ai risultati (obiettivi di fatturato ed EBITDA rispetto al budget 2019)
Il Consiglio si dichiara favorevole a questa impostazione, rinviando alla seduta assembleare la
delibera formale.” (v. doc. 4 di parte opposta a pag. 2).
Il documento, a prescindere dall'impossibilità di riferirlo al cda in mancanza di qualsiasi sottoscrizione,
non contiene alcuna deliberazione dell'organo in ordine alla determinazione del compenso: come risulta dalla semplice lettura del testo si tratta, infatti, di semplici “proposte di compensi” da sottoporre all'assemblea dei soci, peraltro, con una evidente inversione procedurale rispetto alle previsioni statutarie che assegnano al cda il compito di stabilire il compenso dovuto specificamente per la carica di Presidente, su parere del collegio sindacale, nei limiti del massimo prestabilito dall'assemblea.
In sintesi, il documento invocato dal a fondamento della sua pretesa che dovrebbe CP_3
corrispondere alla deliberazione del cda prevista dall'art. 28 dello statuto, non contiene alcuna determinazione del compenso dovutogli dalla società per l'attività di Presidente del cda, trattandosi di semplici proposte da sottoporre all'assemblea.
E la circostanza assorbe, ogni questione, dibattuta fra le parti in ordine all'effettiva tenuta della riunione in questione ed in ordine ai suoi esiti che non possono certo essere attestati, come preteso dall'opposto, dall'esecuzione ex post delle “proposte” relative all'anno 2018 in essa contenute,
corrispondente semplicemente all'elargizione senza titolo del relativo compenso.
Del resto, si desume dall'art. 26 dello statuto comma 6 lett b) la necessità che le riunioni del consiglio pagina 12 di 19 di amministrazione della società siano verbalizzate con conseguente impossibilità di trarre aliunde la prova della volontà espressa dall'organo, tanto più ove ne derivino a carico della società obbligazioni di pagamento di somme di entità tale da rendere inammissibile il ricorso alla prova testimoniale e per presunzioni ex art. 2721 e 2726 c.c.
Quanto, invece, alla deliberazione dell'assemblea dei soci del 6 dicembre 2018, priva di qualsiasi sottoscrizione e non trascritta nel libro delle adunanze, che avrebbe deliberato, fra l'altro, la determinazione “ per il 2019 del compenso base pari a Euro 100.000,00 per il Presidente” eccedendo le competenze assegnatele in materia dallo statuto, la mancanza della sottoscrizione del Presidente e del segretario ne determina la nullità, ai sensi dell'art. 2379 c.c., così che in nessun caso potrebbe fungere da titolo per la determinazione del compenso preteso dall'opposto (v. doc.5 di parte opposta).
A fronte della evidente nullità della deliberazione assembleare la cui verbalizzazione costituisce nell'ambito della ai sensi dell'art. 2375 c.c. e dell'art. 2379 c.c., un elemento essenziale del Pt_1
procedimento di formazione della volontà assembleare, del tutto irrilevanti sono le prove offerte dall'opposto per dimostrarne, comunque, l'effettiva adozione.
Non sussiste, quindi, alcun titolo formatosi in conformità alla previsione dell'art. 28 dello statuto a fondamento della pretesa del di percepire il compenso di € 100.000 per aver rivestito la carica CP_3
di Presidente del cda nell'anno 2019 avanzata in via monitoria.
Tuttavia, il diritto al compenso è riconosciuto all'amministratore dall'art. 28 dello statuto della società
e, ove gli organi sociali deputati non abbiano assolto all'onere di determinarne l'entità, in applicazione analogica dell'art. 1709 c.c., spetta al giudice, su domanda dell'amministratore, provvedervi in via equitativa, commisurandolo alla quantità e qualità dell'attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa e all'utile conseguito dal società, sulla base di elementi di fatto che è onere pagina 13 di 19 dell'amministratore allegare e provare ( Cass. 29.10.2014 n. 23004; Cass. 16.4.2014 n. 8897; Cass.
29.8.2003 n. 12681; Cass. 24.2.1997 n. 1647).
Deve, quindi, essere esaminata la domanda proposta, al riguardo, dal nella comparsa di CP_3
costituzione nel giudizio di opposizione da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c.,
trattandosi di domanda proposta da soggetto che si trova nella posizione sostanziale dell'attore in reazione alle eccezioni e difese svolte dall'opponente in ordine all'invalidità ed inefficacia dei titoli invocati a fondamento della domanda principale svolta nel ricorso monitorio.
La pretesa del oggetto di causa attiene alla determinazione del compenso dovutogli per CP_3
l'attività svolta nella sua qualità di Presidente del cda nel corso dell'anno 2019 e va commisurato al risultato conseguito nell'esercizio in questione.
Le allegazioni svolte nella comparsa di risposta sulla questione sono relative alla generica descrizione dell'attività svolta dal come amministratore sia della sia della controllata EVGB CP_3 Parte_2
s.r.l. nell'intero arco del periodo di durata della sua carica e sono per lo più irrilevanti, dovendo lui assolvere all'onere di dedurre e provare solo le attività specificamente svolte nella sua qualità di presidente del cda della nell'anno 2019. Parte_2
Al riguardo, dalla documentazione relativa ai verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione tenutesi nel corso dell'anno 2019 risulta che il ha presieduto: CP_3
(i) tre adunanze dell'assemblea di GMT, il 21 marzo 2019 relativa alla cancellazione dell'annotazione di alcuni trasferimenti azionari e il 22- 23 luglio 2019 relativa alla sostituzione di un consigliere dimissionario e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 chiuso con una perdita di € 1.070.587
(v. doc. 124 di parte opposta da pag. 1 a pag. 10) e
(ii) sei riunioni del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2019, 25 giugno 2019, 24 luglio 2019,
pagina 14 di 19 4 settembre 2019, 8 ottobre 2019 e 2 dicembre 2019 dedicate per lo più alla ricerca di finanziamenti per l'attività della controllata EVGB e l'ultima all'avvio del contenzioso con alcuni dei soci per la mancata erogazione dei finanziamenti dovuti (v. doc. 124 di parte opposta da pag. 10 a pag. 44).
Nessuna allegazione ha svolto l'opposto in relazione al risultato dell'esercizio a cui la richiesta di compenso si riferisce ma non costituisce oggetto di contestazione quanto, al riguardo, riferito dalla società opponente secondo cui l'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 235.609 che
è andata ad aggiungersi alla perdita di € 1.070.587 dell'esercizio precedente (v. doc. 19 di parte opponente).
In considerazione (i) dell'attività svolta come Presidente delle adunanze richiamate, dedicate per lo più
alla ricerca di finanziamenti per l'attività della società operativa, rispetto alla quale era autonomamente remunerato, e sfociate nella gestione conflittuale delle questioni sorte all'interno del cda e della compagine sociale nonché (ii) del risultato pesantemente negativo della gestione dell'anno in corso e di quelle precedente, il compenso dovuto all'opposto per l'anno 2019 può essere equitativamente liquidato nella misura di € 10.000.
Non può, invece, essere assunto a parametro il compenso pattuito dall'amministratore con i soci nel patto parasociale, come preteso dall'opposto, trattandosi di accordo che non vincola in alcun modo la società e che si fonda su valutazioni che prescindono dai criteri di liquidazione equitativa delineati dalla giurisprudenza di legittimità già richiamati, dell'effettiva quantità e qualità dell'attività svolta e del risultato utile ottenuto dalla società.
Deve, pertanto, essere riconosciuto al il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta a CP_3
favore della società come Presidente del cda nell'anno 2019 nella misura di € 10.000.
Priva di fondamento è l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per pagina 15 di 19 paralizzare la pretesa di pagamento del compenso dell'amministratore opposto, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell'efficacia del contratto, non invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l'inadempimento delle prestazioni correlate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che “ L'eccezione di inadempimento di cui
all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se
l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente
sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche
il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se
l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu
malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà
esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di
conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del
contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa
giudiziale, automatica o consensuale… ( v. Cass. 29.3.2019 n. 8760 in motivazione).
Ne deriva che se il rapporto contrattuale è già stato risolto o, comunque, è cessato il rimedio di autotutela contrattuale dall'inadempimento delle prestazioni corrispettive, privo di efficacia estintiva dell'obbligazione, non può più essere invocato mentre ogni questione relativa all'inadempimento definitivo del vincolo dovrà essere risolta in applicazione della disciplina della risoluzione del contratto e potrà essere fonte solo del diritto al risarcimento del danno.
Dal momento che gli effetti del rimedio sospensivo temporaneo previsto dall'art. 1460 c.c. non sopravvivono alla risoluzione o alla cessazione del rapporto non può, quindi, essere eccepito, dopo la pagina 16 di 19 cessazione del mandato gestorio, il mancato o inesatto adempimento della prestazione correlata per paralizzare la domanda di pagamento del compenso dell'amministratore, potendo la società in questa fase invocare solo il diritto al risarcimento del danno ed eventualmente sollevare l'eccezione di compensazione ove sia già stato liquidato.
Contrariamente a quanto affermato dalla società opponente, quindi, l'eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l'obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l'inadempimento delle prestazioni correlate, potrà solo ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che la corrispettività è configurabile solo tra la remunerazione spettante al per l'anno 2019 e l'attività svolta nell'anno in questione e che CP_3
l'eccezione di inadempimento è stata, quindi, malamente sollevata dalla società opponente con riferimento all'intero catalogo degli addebiti mossigli durante tutta la durata della carica nell'ambito del giudizio di responsabilità pendente, il mandato gestorio è, pacificamente, cessato con le dimissioni rassegnate dal il 9 luglio 2020 e la società non può più invocare il rimedio previsto dall'art. CP_3
1460 c.c. per sottrarsi al pagamento del compenso.
Né può essere eccepita la compensazione con il diritto al risarcimento del danno in corso di accertamento in altro giudizio per paralizzare la pretesa relativa alla percezione del compenso.
Il decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'entità del credito deve essere revocato mentre la società deve essere condannata al pagamento, a titolo di compenso per l'attività svolta Parte_2
come Presidente del cda nell'anno 2019, a favore del della somma di € 10.000 oltre interessi CP_3
nella misura legale dalla domanda giudiziale di determinazione equitativa del compenso, proposta con comparsa di risposta depositata il 30 settembre 2021, sino al saldo.
pagina 17 di 19 La reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte implica la compensazione nella misura di 4/5 delle spese processuali che si liquidano per l'intero, avuto riguardo all'entità della condanna, in € 5077 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per il residuo quinto a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 32521/2021 promossa da
[...]
contro , con atto di Parte_1 Controparte_3
citazione notificato il 9.7.2021 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 10102/ 2021 emesso dal Tribunale di Milano il 26 maggio 2021 a favore di contro la per la somma di € 100.000 Controparte_3 Parte_1
oltre interessi e spese;
2) condanna la al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3
della somma di € 10.000 a titolo di compenso per l'attività di amministratore svolta nell'anno
[...]
2019 oltre interessi nella misura legale dal 30 settembre 2021 sino al saldo;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
4) dichiara compensate fra le parti nella misura di 4/5 le spese del giudizio che liquida per l'interno in €
5077 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per il restante quinto a carico della . Parte_1
pagina 18 di 19 Milano, 9 gennaio 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32521 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
, con sede a Milano, in persona del liquidatore Parte_1
in persona dell'amministratore unico elettivamente domiciliata a Controparte_1 CP_2
Milano presso lo studio dell'avv. Monica Iacoviello e Francesco Casamassa, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 19 , residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso Controparte_3
lo studio dell'avv. Roberta Grondona, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marson e Manuela
Pessano, per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente : Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito: i) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto in-giuntivo emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Giannelli), pubblicato in data 26 aprile 2021 (D.I. n.
10102/2021 − R.G. 11607/2021) e notificato in data 1° giugno 2021;
(ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da Parte_1
all'Ing. ;
[...] Controparte_3
(iii) condannare l'Ing. a restituire a Controparte_3 Parte_1
le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo stesso in
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento monitorio;
(iv) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande formulate dall'Ing. , ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione Controparte_3
in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. Controparte_3
(nonché le conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
in via istruttoria (previa revoca dell'ordinanza del 16.1.2024): (i) per la denegata ipotesi in cui codesto
Ill.mo Giudice dovesse ravvisare profili di fondatezza nelle contestazioni mosse dall'Ing. in CP_3
pagina 2 di 19 merito ai documenti nn. 46, 56 e 57 di , accogliere le istanze di Parte_1
verificazione formulate da con la prima memoria ex art. 183, Parte_1
comma 6, c.p.c. (§ C, pp. 11-14, nonché pp. 91-92) e reiterate nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ I.B, pp. 3-4);
(ii) in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e infondate,
nonché dichiarare inammissibili e irrilevanti i docc. avv. 128-259 ed espungere in quanto disconosciuti i docc. avv. 168 e 169;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'ing. nella seconda CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammettere le prove contrarie formulate da
[...]
nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (§ IV.A.5, pp. 37-39, e §VI.A.7, Parte_1
p. 46);
(iv) disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al Procedimento per Descrizione (Tribunale
di Milano, Sez. IA, R.G. 19347/2021), completo di relativi atti e documenti, o, in alternativa,
autorizzare a depositare in Cancelleria copia della chiavetta Parte_1
USB depositata dal CTU nell'ambito del Procedimento di Descrizione e contenente tutti i documenti esaminati e acquisiti nel corso delle operazioni di descrizione;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge.
Nell'interesse dell'opposto Voglia il Tribunale, Controparte_3
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10102/2021 del 26
aprile 2021, depositato il 26 maggio 2021, e notificato in data 1° giugno 2021, respingendo l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione proposta dalla , in Parte_1
pagina 3 di 19 persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile,
non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della assunta dal consiglio di amministrazione della Parte_2
società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della Parte_2
c) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a percepire, con Controparte_3
riferimento all'anno 2019, un compenso quale presidente del c.d.a. della Parte_1 [...]
e ciò per tutte le motivazioni di cui in atti;
Parte_1
d) In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e quantificare il corrispettivo dovuto dalla all'ing. Parte_1 CP_3
– con riferimento all'anno 2019 – in un importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le
[...]
motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro Parte_1
tempore, a corrispondere all'ing. la somma così determinata, maggiorata di interessi Controparte_3
legali e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase monitoria.
In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza, previa revoca del provvedimento di rigetto del 16.1.2024.
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2021, Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 26
[...]
maggio 2021 a favore di per la somma di € 100.000 oltre interessi e spese, Controparte_3
pretesa a titolo di compenso “base” dovutogli dalla società, in forza della delibera consiliare del 15
novembre 2018 approvata dall'assemblea dei soci con la delibera del 6 dicembre 2018, per l'attività di
Presidente del consiglio di amministrazione svolta nell'anno 2019, prima delle dimissioni rassegnate il
9 luglio 2020.
Riferiva, in particolare, l'opponente che all'epoca della gestione del svolgeva solo l'attività di CP_3
holding e, in particolare, gestiva le partecipazioni totalitarie nelle società operative Evergreenbios s.r.l.
(EVGB) e Technelep s.r.l., entrambe attive nel settore agricolo, ambientale e bioenergetico in cui il ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Il presente giudizio si CP_3
colloca nel contesto di un vasto contenzioso pendente fra le parti sorto dal fatto che il , in CP_3
concorso con l'amministratore delegato ing. attraverso una serie di società ad essi riconducibili, CP_4
aveva fatto concorrenza sleale alle società operative del gruppo, depauperandole attraverso la sottrazione illecita e l'usurpazione del know-how industriale, dei clienti e dei dipendenti in posizione strategica. In relazione alle condotte illecite in questione pendevano le azioni di responsabilità proposte dalla società opponente e dalla controllata EVGB, il giudizio cautelare di descrizione, sequestro ed inibitoria della concorrenza sleale nonché il giudizio di annullamento delle delibere assembleari di scioglimento della GMT.
A motivo di opposizione sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal in quanto il compenso CP_3
era stato preteso sulla base di deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea inesistenti o invalide e che, comunque, non riconoscevano il suo diritto. In particolare il verbale consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, prodotto con il ricorso monitorio, è privo di pagina 5 di 19 qualsiasi sottoscrizione e non contiene alcuna delibera di approvazione del compenso posto che rimette all'assemblea la decisione sulla proposta di compenso mentre il verbale dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. in mancanza delle sottoscrizioni del presidente e del segretario e, comunque, non risulta trascritto nel libro delle adunanze tanto che la successiva delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 aveva dato atto che “in base a
quanto emerso da un attento esame del libro verbali assemblee della Società, non risultano essere stati
deliberati dall'assemblea compensi agli amministratori per l'esercizio 2019. Comunque, la deliberazione dell'assemblea di determinazione del compenso risulterebbe adottata in violazione dell'art. 28 dello Statuto che demandava al consiglio di amministrazione la determinazione del compenso per i singoli membri insigniti di particolari cariche, attribuendo all'assemblea solo la fissazione del tetto massimo.
Il compenso preteso, in ogni caso, non sarebbe dovuto dal momento che per l'anno 2019 il era CP_3
già stato profumatamente retribuito mediante pagamento della somma di € 50.000, come Presidente
della società operativa EVGB per la sua prestazione di attività di amministrazione unitaria delle imprese del gruppo e, comunque, sarebbe del tutto sproporzionato in rapporto all'attività effettivamente svolta come Presidente del consiglio di amministrazione di una holding di partecipazioni non operativa a volume d'affari nullo e con una situazione patrimoniale in perdita per oltre 1,3 milioni di euro.
Al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del compenso la società opponente eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento del ai doveri ed obblighi derivanti dalla carica CP_3
richiamando gli innumerevoli e gravi atti di mala gestio e concorrenza sleale nei confronti della società
operativa controllata EVGB già posti a fondamento dell'azione di responsabilità e degli altri giudizi civili pendenti fra le parti. Con espresso riferimento all'attività di amministrazione compiuta nell'anno
2019 lamentava il ritardo nella predisposizione del bilancio di chiusura dell'esercizio che sarebbe, già pagina 6 di 19 di per sé inadempimento sufficiente a giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.
Si opponeva, infine, alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il “prospetto di busta paga” asseritamente relativo al compenso per l'anno
2019, allegato al ricorso, predisposto dallo stesso prima di dimettersi dalla carica, non CP_3
potrebbe avere efficacia di riconoscimento di debito da parte della società.
Nel costituirsi in giudizio l'amministratore opposto contestava i motivi di opposizione della società
sostenendo di aver diritto al compenso per l'attività svolta come Presidente del consiglio di amministrazione in forza della previsione dell'art. 28 dello statuto che assegna al consiglio di amministrazione il compito di determinare la remunerazione spettante ai consiglieri investiti di particolari cariche senza alcuna necessità dell'intervento dell'assemblea dei soci.
La fonte del suo diritto sarebbe, quindi, costituita dal verbale del consiglio di amministrazione del 15
novembre 2018 che aveva determinato il compenso “base” spettante al Presidente per l'anno 2018 in €
50.000 e per l'anno 2019 in € 100.000 e che, ancorché non sottoscritto, attesterebbe l'effettivo svolgimento ed esito della seduta, risultante anche dallo scambio via email tra i consiglieri della bozza della delibera consiliare per la cui validità non è richiesta la regolare verbalizzazione della seduta.
La delibera consiliare avrebbe, comunque, trovato conferma nella delibera dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 non sottoscritta e non allibrata solo per dimenticanza ma, comunque, non necessaria ai fini del sorgere del diritto al compenso secondo le previsioni dell'art. 28 dello statuto.
Quanto, poi, alla congruità e proporzionalità del compenso determinato dalla delibera consiliare rispetto all'attività svolta sosteneva la necessità di valutarla in considerazione del fatto che le funzioni
Parte_ di presidente del cda della e della EVGB da lui svolte si cumulavano e sovrapponevano, tanto pagina 7 di 19 Parte_ che i verbali delle riunioni del cda e dell'assemblea della erano sostanzialmente sempre focalizzati sulla gestione dell'attività della controllata così che la remunerazione prevista per l'attività
di gestione della holding andava ad integrare la remunerazione per l'attività di gestione della società
operativa altrimenti insufficiente.
Contestava, poi, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società ai sensi dell'art. 1460 c.c. per esimersi dal pagamento del compenso formulando addebiti ed accuse nei suoi confronti privi di qualsiasi fondamento e meramente pretestuosi. Sottolineava, in particolare, l'imputabilità del ritardo nell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 di cui aveva già redatto il progetto nel febbraio
Parte_ 2020, all'ostruzionismo delle socie investitrici della
Nell'ipotesi di annullamento del decreto ingiuntivo, in via subordinata chiedeva l'equa determinazione da parte del giudice del compenso spettantegli come Presidente del cda per l'anno 2019 nella misura di almeno € 100.000, elencando tutto il complesso delle attività svolte nel corso del mandato cessato il 9
luglio 2020 e richiamando, in particolare, i verbali delle riunioni del cda e delle assemblea dei soci
Parte_ della per l'apprezzamento della quantità ,natura e qualità dell'attività svolta nel corso dell'anno
2019.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata l'accertamento del suo diritto al compenso e la liquidazione giudiziale in via equitativa in misura non inferiore ad € 100.000.
All'udienza di trattazione la società opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal per la determinazione secondo equità del compenso, trattandosi di domanda CP_3
diversa da quella proposta con il ricorso monitorio introduttivo del giudizio.
All'esito della trattazione il giudice istruttore respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del pagina 8 di 19 decreto emesso in palese difetto della prova scritta del credito, essendo entrambe le deliberazioni degli organi sociali su cui l'opposto fonda il suo diritto al compenso prive di sottoscrizione e, dunque, di qualsiasi efficacia probatoria ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, respingeva le istanze istruttorie delle parti per lo più relative a circostanze oggetto di accertamento in altre cause irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e rimetteva la causa in decisione anche in relazione all'utilizzabilità ai fini della prova e alla rilevanza della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalle parti dopo la maturazione della relativa preclusione istruttoria.
***
Il Tribunale preliminarmente rileva l'inutilizzabilità ai fini del presente giudizio della copiosa documentazione prodotta dalle parti dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie in quanto relativa a circostanze irrilevanti per la decisione delle questioni oggetto della presente controversia.
L'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo deve essere accolta nei limiti in cui è
risultata fondata.
Iniziando dalle contestazioni mosse dalla società opponente alla pretesa dell'opposto di percepire il compenso per l'attività svolta nel corso dell'anno 2019, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, dalla disciplina dell'art. 2364 comma 1 n. 3) c.c. e dell'art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell'assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all'amministratore per l'attività svolta in esecuzione del mandato gestorio, non deriva la necessaria onerosità della carica, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo o nell'assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni.
pagina 9 di 19 L'assunto scaturisce dalla natura dello speciale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore che, come chiarito dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell'amministratore, a cui è affidata la gestione stessa dell'impresa, il “vero egemone dell'ente sociale”, e che, non essendo equiparabile al rapporto derivante dal contratto di prestazione d'opera o dal mandato, è sottratto all'ambito applicativo dell'art. 36 Cost. e dell'art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c.
Ne deriva la legittimità della clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli articoli 2389 c.c. e
2364 c.c., preveda la gratuità delle funzioni di amministratore (Cass.
9.1.2019 n. 285; Cass. SU
20.1.2017 n. 1545; Cass. 17.10.2014 n. 22046; Cass. 13.11.2012 n. 19714; Tribunale di Milano
15.6.2023; Tribunale di Milano n. 3528 del 22.06.2020).
Nell'individuazione, quindi, del regime di regolamentazione del rapporto contrattuale tra la società e l'amministratore con riferimento al diritto compenso è fondamentale e decisivo l'esame della disciplina contenuta nello statuto della società, a cui l'amministratore, accettando la nomina, aderisce.
Nel caso in esame l'art. 28 dello statuto della società intitolato “Remunerazione degli amministratori”
prevede che “Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o
consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche.” (doc. 3 di parte opposta).
La clausola statutaria riconosce, quindi, il diritto soggettivo dell'amministratore al compenso anche in pagina 10 di 19 relazione alle cariche particolari di presidente o amministratore delegato, usando inequivocabilmente,
con riferimento alla remunerazione, i termini “spetta” ed “ è stabilita” che non lasciano alcuna discrezionalità agli organi sociali in ordine al riconoscimento dell'an del diritto al compenso.
La stessa norma statutaria per la determinazione del quantum del compenso dovuto, in particolare per la carica specifica di Presidente del consiglio di amministrazione, assegna, poi, (i) all'assemblea il compito di determinare il limite massimo dell'entità della remunerazione e (ii) al consiglio di amministrazione, su parere del collegio sindacale, il compito di determinare l'entità della somma specificamente dovuta al soggetto investito della particolare carica di Presidente, all'interno del tetto fissato dall'assemblea.
Il compenso preteso dall'amministratore nel ricorso monitorio in relazione alla carica di CP_3
Presidente del cda ricoperta nell'anno 2019, non risulta affatto essere stato determinato in conformità
alle previsioni dello statuto richiamate: i titoli invocati a fondamento della pretesa, oltre a non essere riferibili agli organi sociali in mancanza di qualsiasi sottoscrizione, non contengono alcuna delle statuizioni che l'art. 28 comma 2 dello statuto riserva rispettivamente all'assemblea e al cda in relazione alla determinazione del compenso dell'amministratore investito della carica di Presidente.
La deliberazione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, contenuta in un verbale privo di qualsiasi sottoscrizione, al punto 2 dell'ordine del giorno relativo “ Compensi 2018 per
amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione” si limita ad affermare, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che “ Sulla base di consultazioni intercorse tra i
consiglieri e i soci, le proposte di compensi che saranno oggetto di discussione alla prossima
Assemblea dei Soci potrebbero essere le seguenti:
….
pagina 11 di 19 - Per il 2019:
- compenso base pari a Euro 100.000 per il Presidente
- compenso base pari a Euro 100.000 per l'Amministratore Delegato
- compenso variabile indicizzato ai risultati (obiettivi di fatturato ed EBITDA rispetto al budget 2019)
Il Consiglio si dichiara favorevole a questa impostazione, rinviando alla seduta assembleare la
delibera formale.” (v. doc. 4 di parte opposta a pag. 2).
Il documento, a prescindere dall'impossibilità di riferirlo al cda in mancanza di qualsiasi sottoscrizione,
non contiene alcuna deliberazione dell'organo in ordine alla determinazione del compenso: come risulta dalla semplice lettura del testo si tratta, infatti, di semplici “proposte di compensi” da sottoporre all'assemblea dei soci, peraltro, con una evidente inversione procedurale rispetto alle previsioni statutarie che assegnano al cda il compito di stabilire il compenso dovuto specificamente per la carica di Presidente, su parere del collegio sindacale, nei limiti del massimo prestabilito dall'assemblea.
In sintesi, il documento invocato dal a fondamento della sua pretesa che dovrebbe CP_3
corrispondere alla deliberazione del cda prevista dall'art. 28 dello statuto, non contiene alcuna determinazione del compenso dovutogli dalla società per l'attività di Presidente del cda, trattandosi di semplici proposte da sottoporre all'assemblea.
E la circostanza assorbe, ogni questione, dibattuta fra le parti in ordine all'effettiva tenuta della riunione in questione ed in ordine ai suoi esiti che non possono certo essere attestati, come preteso dall'opposto, dall'esecuzione ex post delle “proposte” relative all'anno 2018 in essa contenute,
corrispondente semplicemente all'elargizione senza titolo del relativo compenso.
Del resto, si desume dall'art. 26 dello statuto comma 6 lett b) la necessità che le riunioni del consiglio pagina 12 di 19 di amministrazione della società siano verbalizzate con conseguente impossibilità di trarre aliunde la prova della volontà espressa dall'organo, tanto più ove ne derivino a carico della società obbligazioni di pagamento di somme di entità tale da rendere inammissibile il ricorso alla prova testimoniale e per presunzioni ex art. 2721 e 2726 c.c.
Quanto, invece, alla deliberazione dell'assemblea dei soci del 6 dicembre 2018, priva di qualsiasi sottoscrizione e non trascritta nel libro delle adunanze, che avrebbe deliberato, fra l'altro, la determinazione “ per il 2019 del compenso base pari a Euro 100.000,00 per il Presidente” eccedendo le competenze assegnatele in materia dallo statuto, la mancanza della sottoscrizione del Presidente e del segretario ne determina la nullità, ai sensi dell'art. 2379 c.c., così che in nessun caso potrebbe fungere da titolo per la determinazione del compenso preteso dall'opposto (v. doc.5 di parte opposta).
A fronte della evidente nullità della deliberazione assembleare la cui verbalizzazione costituisce nell'ambito della ai sensi dell'art. 2375 c.c. e dell'art. 2379 c.c., un elemento essenziale del Pt_1
procedimento di formazione della volontà assembleare, del tutto irrilevanti sono le prove offerte dall'opposto per dimostrarne, comunque, l'effettiva adozione.
Non sussiste, quindi, alcun titolo formatosi in conformità alla previsione dell'art. 28 dello statuto a fondamento della pretesa del di percepire il compenso di € 100.000 per aver rivestito la carica CP_3
di Presidente del cda nell'anno 2019 avanzata in via monitoria.
Tuttavia, il diritto al compenso è riconosciuto all'amministratore dall'art. 28 dello statuto della società
e, ove gli organi sociali deputati non abbiano assolto all'onere di determinarne l'entità, in applicazione analogica dell'art. 1709 c.c., spetta al giudice, su domanda dell'amministratore, provvedervi in via equitativa, commisurandolo alla quantità e qualità dell'attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa e all'utile conseguito dal società, sulla base di elementi di fatto che è onere pagina 13 di 19 dell'amministratore allegare e provare ( Cass. 29.10.2014 n. 23004; Cass. 16.4.2014 n. 8897; Cass.
29.8.2003 n. 12681; Cass. 24.2.1997 n. 1647).
Deve, quindi, essere esaminata la domanda proposta, al riguardo, dal nella comparsa di CP_3
costituzione nel giudizio di opposizione da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c.,
trattandosi di domanda proposta da soggetto che si trova nella posizione sostanziale dell'attore in reazione alle eccezioni e difese svolte dall'opponente in ordine all'invalidità ed inefficacia dei titoli invocati a fondamento della domanda principale svolta nel ricorso monitorio.
La pretesa del oggetto di causa attiene alla determinazione del compenso dovutogli per CP_3
l'attività svolta nella sua qualità di Presidente del cda nel corso dell'anno 2019 e va commisurato al risultato conseguito nell'esercizio in questione.
Le allegazioni svolte nella comparsa di risposta sulla questione sono relative alla generica descrizione dell'attività svolta dal come amministratore sia della sia della controllata EVGB CP_3 Parte_2
s.r.l. nell'intero arco del periodo di durata della sua carica e sono per lo più irrilevanti, dovendo lui assolvere all'onere di dedurre e provare solo le attività specificamente svolte nella sua qualità di presidente del cda della nell'anno 2019. Parte_2
Al riguardo, dalla documentazione relativa ai verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione tenutesi nel corso dell'anno 2019 risulta che il ha presieduto: CP_3
(i) tre adunanze dell'assemblea di GMT, il 21 marzo 2019 relativa alla cancellazione dell'annotazione di alcuni trasferimenti azionari e il 22- 23 luglio 2019 relativa alla sostituzione di un consigliere dimissionario e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 chiuso con una perdita di € 1.070.587
(v. doc. 124 di parte opposta da pag. 1 a pag. 10) e
(ii) sei riunioni del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2019, 25 giugno 2019, 24 luglio 2019,
pagina 14 di 19 4 settembre 2019, 8 ottobre 2019 e 2 dicembre 2019 dedicate per lo più alla ricerca di finanziamenti per l'attività della controllata EVGB e l'ultima all'avvio del contenzioso con alcuni dei soci per la mancata erogazione dei finanziamenti dovuti (v. doc. 124 di parte opposta da pag. 10 a pag. 44).
Nessuna allegazione ha svolto l'opposto in relazione al risultato dell'esercizio a cui la richiesta di compenso si riferisce ma non costituisce oggetto di contestazione quanto, al riguardo, riferito dalla società opponente secondo cui l'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 235.609 che
è andata ad aggiungersi alla perdita di € 1.070.587 dell'esercizio precedente (v. doc. 19 di parte opponente).
In considerazione (i) dell'attività svolta come Presidente delle adunanze richiamate, dedicate per lo più
alla ricerca di finanziamenti per l'attività della società operativa, rispetto alla quale era autonomamente remunerato, e sfociate nella gestione conflittuale delle questioni sorte all'interno del cda e della compagine sociale nonché (ii) del risultato pesantemente negativo della gestione dell'anno in corso e di quelle precedente, il compenso dovuto all'opposto per l'anno 2019 può essere equitativamente liquidato nella misura di € 10.000.
Non può, invece, essere assunto a parametro il compenso pattuito dall'amministratore con i soci nel patto parasociale, come preteso dall'opposto, trattandosi di accordo che non vincola in alcun modo la società e che si fonda su valutazioni che prescindono dai criteri di liquidazione equitativa delineati dalla giurisprudenza di legittimità già richiamati, dell'effettiva quantità e qualità dell'attività svolta e del risultato utile ottenuto dalla società.
Deve, pertanto, essere riconosciuto al il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta a CP_3
favore della società come Presidente del cda nell'anno 2019 nella misura di € 10.000.
Priva di fondamento è l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per pagina 15 di 19 paralizzare la pretesa di pagamento del compenso dell'amministratore opposto, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell'efficacia del contratto, non invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l'inadempimento delle prestazioni correlate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che “ L'eccezione di inadempimento di cui
all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se
l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente
sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche
il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se
l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu
malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà
esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di
conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del
contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa
giudiziale, automatica o consensuale… ( v. Cass. 29.3.2019 n. 8760 in motivazione).
Ne deriva che se il rapporto contrattuale è già stato risolto o, comunque, è cessato il rimedio di autotutela contrattuale dall'inadempimento delle prestazioni corrispettive, privo di efficacia estintiva dell'obbligazione, non può più essere invocato mentre ogni questione relativa all'inadempimento definitivo del vincolo dovrà essere risolta in applicazione della disciplina della risoluzione del contratto e potrà essere fonte solo del diritto al risarcimento del danno.
Dal momento che gli effetti del rimedio sospensivo temporaneo previsto dall'art. 1460 c.c. non sopravvivono alla risoluzione o alla cessazione del rapporto non può, quindi, essere eccepito, dopo la pagina 16 di 19 cessazione del mandato gestorio, il mancato o inesatto adempimento della prestazione correlata per paralizzare la domanda di pagamento del compenso dell'amministratore, potendo la società in questa fase invocare solo il diritto al risarcimento del danno ed eventualmente sollevare l'eccezione di compensazione ove sia già stato liquidato.
Contrariamente a quanto affermato dalla società opponente, quindi, l'eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l'obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l'inadempimento delle prestazioni correlate, potrà solo ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che la corrispettività è configurabile solo tra la remunerazione spettante al per l'anno 2019 e l'attività svolta nell'anno in questione e che CP_3
l'eccezione di inadempimento è stata, quindi, malamente sollevata dalla società opponente con riferimento all'intero catalogo degli addebiti mossigli durante tutta la durata della carica nell'ambito del giudizio di responsabilità pendente, il mandato gestorio è, pacificamente, cessato con le dimissioni rassegnate dal il 9 luglio 2020 e la società non può più invocare il rimedio previsto dall'art. CP_3
1460 c.c. per sottrarsi al pagamento del compenso.
Né può essere eccepita la compensazione con il diritto al risarcimento del danno in corso di accertamento in altro giudizio per paralizzare la pretesa relativa alla percezione del compenso.
Il decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'entità del credito deve essere revocato mentre la società deve essere condannata al pagamento, a titolo di compenso per l'attività svolta Parte_2
come Presidente del cda nell'anno 2019, a favore del della somma di € 10.000 oltre interessi CP_3
nella misura legale dalla domanda giudiziale di determinazione equitativa del compenso, proposta con comparsa di risposta depositata il 30 settembre 2021, sino al saldo.
pagina 17 di 19 La reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte implica la compensazione nella misura di 4/5 delle spese processuali che si liquidano per l'intero, avuto riguardo all'entità della condanna, in € 5077 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per il residuo quinto a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 32521/2021 promossa da
[...]
contro , con atto di Parte_1 Controparte_3
citazione notificato il 9.7.2021 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 10102/ 2021 emesso dal Tribunale di Milano il 26 maggio 2021 a favore di contro la per la somma di € 100.000 Controparte_3 Parte_1
oltre interessi e spese;
2) condanna la al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3
della somma di € 10.000 a titolo di compenso per l'attività di amministratore svolta nell'anno
[...]
2019 oltre interessi nella misura legale dal 30 settembre 2021 sino al saldo;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
4) dichiara compensate fra le parti nella misura di 4/5 le spese del giudizio che liquida per l'interno in €
5077 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per il restante quinto a carico della . Parte_1
pagina 18 di 19 Milano, 9 gennaio 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
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