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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 30/01/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 785/2024 RG, promossa da:
in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, nonché Controparte_1 tutore del minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Di Furia, presso lo studio del Persona_1 quale è elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), via Botticelli n. 13;
RICORRENTE
Contro
l' c.f. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Armando Gambino, giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Persona_2
22/03/2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, corso San Giorgio n. 14/16; CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei indennità mensile di frequenza (art. 1 legge 11.10.1990 n. 289).
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.lgs n. 150/2011 depositato in data 11/04/2024, la ricorrente, nella qualità in epigrafe descritta, ha evocato in giudizio l' chiedendo il ripristino della liquidazione dei ratei CP_2 dell'indennità mensile di frequenza (art. 1 legge 11/10/1990 n. 289) in favore del figlio minore PE
, sospesa per mancata presentazione alla visita di revisione.
[...]
La ricorrente ha dedotto che la convocazione a visita del minore, intervenuta con raccomandata A/R n.
68976 934237-4, fosse stata recapitata erroneamente all'indirizzo di via Marcacci di Roseto degli
Abruzzi, non già all'indirizzo di residenza e domicilio della ricorrente, vale a dire via Mozart n. 1, sempre di Roseto degli Abruzzi, indirizzo – quest'ultimo – a suo dire ben noto all'Istituto Previdenziale
e presso il quale erano state recapitare tutte le precedenti comunicazioni afferenti alla prestazione in questione. Spiegava, altresì, la ricorrente di non aver mai ricevuto tale invito e che l'assenza del minore alla visita di controllo fosse dovuta unicamente alla non conoscenza della data di convocazione.
Parte ricorrente ha disconosciuto la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di convocazione inviata dall e ha dedotto che, a seguito di accesso agli atti, avrebbe palesato tale CP_2 circostanza all' di Teramo, chiedendo in via amministrativa una nuova convocazione a visita, CP_2 nonché il ripristino dell'indennità già sospesa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto de ricorso, assumendone l'infondatezza CP_2 in fatto e in diritto.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c.
********
2. Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente asserisce che la mancata presentazione alla visita di revisione del beneficio oggetto del presente giudizio (indennità di frequenza in favore del figlio minore) sia addebitabile a un errore dell' che avrebbe inviato il plico raccomandato ad un indirizzo diverso rispetto a quello di CP_2 residenza della stessa (e del figlio minore).
A tal fine, dalla consultazione della documentazione depositata in atti si evince che l' con nota a CP_2 mezzo racc.ta a.r. datata 6/10/2020, indirizzata alla ricorrente all'indirizzo di via Marcacci – 64026
Roseto degli Abruzzi (dove la stessa ha risieduto fino al 23/07/2002), ha comunicato l'invito a visita medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per il giorno 19/11/2020 ore 10.30.
La raccomandata risulta ricevuta il 19/10/2020 da soggetto che ha apposto la propria sottoscrizione nell'apposito spazio destinato alla firma del ricevente, con controfirma dell'addetto dell'ufficio postale.
La successiva comunicazione, datata 8/02/2022, con cui l' ha comunicato l'accertamento di CP_2 somme indebitamente percepite, invece, è stata inviata a Zarabla Giovanni, all'indirizzo di via W.A.
Mozart n. 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi ed è stata ricevuta in data 25/02/2022 anche questa volta da soggetto che ha apposto la propria sottoscrizione nell'apposito spazio destinato alla firma del ricevente, con controfirma dell'addetto dell'ufficio postale.
Ciò posto, la ricorrente ha disconosciuto la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della racc.ta a.r. datata 6/10/2020.
Il disconoscimento non è ammissibile.
Ed invero, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale per cui non venendo nel caso di specie in rilievo una notificazione di un atto giudiziario, ma una semplice comunicazione, trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 e non già la legge n. 890 del 1982. Inoltre, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica di una comunicazione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, come nel caso di specie, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass. Civ
Sez. I Civile – Ordinanza 19 gennaio 2023 n. 1686).
Pur tuttavia, non è questo il tema decidendum.
Ed invero, assodato che il plico raccomandato è stato ricevuto da soggetto che l'ufficiale postale ha accertato (o avrebbe dovuto accertare) avere un collegamento con il destinatario dello stesso, nel caso in esame la questione è se può ritenersi valida la notifica di una raccomandata a.r. in un luogo dove il destinatario non ha più la residenza e consegnata a persona abilitata alla ricezione.
Secondo la Cassazione [Cass. ord. n. 14361/2018], no. E questo perché la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest'ultimo. Al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l'abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario.
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della notifica della comunicazione notificata in data CP_2
19/10/2020 presso l'indirizzo di Via Marcacci di Roseto degli Abruzzi (TE), e l' va condannato al CP_2 ripristino della prestazione n. 07069952 in favore del minore e alla corresponsione allo Persona_1 stesso di tutti i ratei non corrisposti dalla mensilità di febbraio 2023 fino alla data della eventuale visita di revisione. A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 785/2024 così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- Dichiara la nullità della notifica della comunicazione notificata alla ricorrente in data 19/10/2020 CP_2 presso l'indirizzo di Via Marcacci di Roseto degli Abruzzi (TE);
- Condanna l' al ripristino della prestazione n. 07069952 in favore del minore e alla CP_2 Persona_1 corresponsione allo stesso di tutti i ratei non corrisposti dalla mensilità di febbraio 2023 fino alla data della eventuale visita di revisione, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi CP_2 euro 886,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti.
Così deciso in Teramo, addì 30/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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