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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto:
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice
a seguito della camera di consiglio del 27.3.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 32086/2024 promossa da:
n. a Milano il 14.3.2002 (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Vignate, Via Cascina Dossi n. 4, con il patrocinio dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Tromello (PV), C.F._2
Via Dante n. 33 (PEC: - FAX: 0382/868514); Email_1
- attore –
nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. depositato il 16.9.2024;
pagina 1 di 7 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 d.lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 663, parte 2, Serie B, volume 2, anno 2002), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Persona_1
provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1
chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. notificato al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Milano, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c. (il giorno
21.11.2024), premesso di non essere sposata e di non avere figli, ha Parte_1
esposto:
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, “atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili” e di avere sempre avvertito disagio nei confronti del genere di nascita;
- di essere stata, durate le scuole medie, oggetto di scherni da parte dei coetanei per il suo aspetto mascolino;
- di avere vissuto con sofferenza l'età della pubertà;
pagina 2 di 7 - di avere, nel 2018, iniziato un percorso di psicoterapia con la Dott.ssa Parte_2
durante il quale aveva espresso la propria insofferenza nei confronti del proprio corpo;
- di essersi rivolto, nel febbraio 2019, al Prof. psicoterapeuta e Persona_2
sessuologo clinico, esperto in tematiche di identità di genere, con la richiesta di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che il Prof. dopo avere sottoposto A. HI a colloqui, test e questionari Per_2
psicologici, aveva formulato diagnosi di disforia di genere, in assenza di tratti psicopatologici e di condizioni ostative all'avvio di terapia ormonale sostitutiva e aveva concesso il nulla-osta all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che sulla base di ciò parte attrice si era rivolta all'endocrinologa Dott.ssa Per_3
dell'Istituto Auxologico di Milano, e di avere iniziato nel settembre 2019,
[...]
sotto la guida e il controllo di questa, terapia ormonale mascolinizzante;
- di avere, da diverso tempo, fatto la scelta inequivocabile, definitiva e irreversibile di vivere al maschile, in famiglia e nella società, e di essere da tutti conosciuto con il nome di “ ”; Persona_1
- di sentire l'esigenza di adeguare anche chirurgicamente il proprio corpo all'identità di genere maschile e di ottenere la contemporanea rettifica delle iscrizioni anagrafiche, al fine di conseguire documentazione coerente con il proprio aspetto e con il proprio sentire di uomo.
Svolte infine considerazioni in diritto, parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte, ribadite nell'udienza 26.3.2025.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste dell'attore.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che, comparsa nell'udienza 26.3.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Negri. Ne confermo il contenuto e le richieste. Intendo assumere il nome di . Ho avuto i primi dubbi all'età di 15/16 anni. Da allora ho Persona_1
cominciato a chiedere alle persone di riferirsi a me come uomo, come . Da Per_1
tempo desidero anche un riconoscimento ufficiale, per evitare definitivamente le brutte situazioni in cui mi è capitato di trovarmi quando ho avuto necessità di mostrare i miei documenti di identità, come per es. in Posta, dove non mi è stato consegnato un pacco a me diretto. Sono ovviamente consapevole dell'irreversibilità del percorso intrapreso. pagina 3 di 7 Fortunatamente sono sempre stato supportato in queste decisioni dalla mia famiglia. Mio padre è qua fuori, mi ha accompagnato>>.
*
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere elettivo), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un
pagina 4 di 7 rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dell'istante nell'intraprendere il percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, tali elementi – si diceva - impongono al
Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole Parte_3
processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 663, parte 2, Parte_1
Serie B, volume 2, anno 2002), annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il nome originario ” è modificato nei nomi elettivi Pt_1
”. Persona_1
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la pagina 5 di 7 sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
A seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co.
4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di Parte_4
di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri
[...]
sessuali ai caratteri sessuali maschili.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
ORDINA
pagina 6 di 7 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 663, parte 2, Serie B, volume 2, anno 2002), annotandovi che il Parte_1 sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti. Persona_1
DICHIARA
il diritto di n. a Milano il 14.3.2002, residente in [...]
Cascina Dossi n. 4, di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025, in Milano.
Il Presidente
Dott.ssa Paola Gandolfi il giudice estensore
Andrea Borrelli
pagina 7 di 7
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto:
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice
a seguito della camera di consiglio del 27.3.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 32086/2024 promossa da:
n. a Milano il 14.3.2002 (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Vignate, Via Cascina Dossi n. 4, con il patrocinio dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Tromello (PV), C.F._2
Via Dante n. 33 (PEC: - FAX: 0382/868514); Email_1
- attore –
nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. depositato il 16.9.2024;
pagina 1 di 7 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 d.lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 663, parte 2, Serie B, volume 2, anno 2002), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Persona_1
provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1
chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. notificato al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Milano, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c. (il giorno
21.11.2024), premesso di non essere sposata e di non avere figli, ha Parte_1
esposto:
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, “atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili” e di avere sempre avvertito disagio nei confronti del genere di nascita;
- di essere stata, durate le scuole medie, oggetto di scherni da parte dei coetanei per il suo aspetto mascolino;
- di avere vissuto con sofferenza l'età della pubertà;
pagina 2 di 7 - di avere, nel 2018, iniziato un percorso di psicoterapia con la Dott.ssa Parte_2
durante il quale aveva espresso la propria insofferenza nei confronti del proprio corpo;
- di essersi rivolto, nel febbraio 2019, al Prof. psicoterapeuta e Persona_2
sessuologo clinico, esperto in tematiche di identità di genere, con la richiesta di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che il Prof. dopo avere sottoposto A. HI a colloqui, test e questionari Per_2
psicologici, aveva formulato diagnosi di disforia di genere, in assenza di tratti psicopatologici e di condizioni ostative all'avvio di terapia ormonale sostitutiva e aveva concesso il nulla-osta all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che sulla base di ciò parte attrice si era rivolta all'endocrinologa Dott.ssa Per_3
dell'Istituto Auxologico di Milano, e di avere iniziato nel settembre 2019,
[...]
sotto la guida e il controllo di questa, terapia ormonale mascolinizzante;
- di avere, da diverso tempo, fatto la scelta inequivocabile, definitiva e irreversibile di vivere al maschile, in famiglia e nella società, e di essere da tutti conosciuto con il nome di “ ”; Persona_1
- di sentire l'esigenza di adeguare anche chirurgicamente il proprio corpo all'identità di genere maschile e di ottenere la contemporanea rettifica delle iscrizioni anagrafiche, al fine di conseguire documentazione coerente con il proprio aspetto e con il proprio sentire di uomo.
Svolte infine considerazioni in diritto, parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte, ribadite nell'udienza 26.3.2025.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste dell'attore.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che, comparsa nell'udienza 26.3.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Negri. Ne confermo il contenuto e le richieste. Intendo assumere il nome di . Ho avuto i primi dubbi all'età di 15/16 anni. Da allora ho Persona_1
cominciato a chiedere alle persone di riferirsi a me come uomo, come . Da Per_1
tempo desidero anche un riconoscimento ufficiale, per evitare definitivamente le brutte situazioni in cui mi è capitato di trovarmi quando ho avuto necessità di mostrare i miei documenti di identità, come per es. in Posta, dove non mi è stato consegnato un pacco a me diretto. Sono ovviamente consapevole dell'irreversibilità del percorso intrapreso. pagina 3 di 7 Fortunatamente sono sempre stato supportato in queste decisioni dalla mia famiglia. Mio padre è qua fuori, mi ha accompagnato>>.
*
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere elettivo), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un
pagina 4 di 7 rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dell'istante nell'intraprendere il percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, tali elementi – si diceva - impongono al
Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole Parte_3
processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 663, parte 2, Parte_1
Serie B, volume 2, anno 2002), annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il nome originario ” è modificato nei nomi elettivi Pt_1
”. Persona_1
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la pagina 5 di 7 sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
A seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co.
4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di Parte_4
di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri
[...]
sessuali ai caratteri sessuali maschili.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
ORDINA
pagina 6 di 7 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 663, parte 2, Serie B, volume 2, anno 2002), annotandovi che il Parte_1 sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti. Persona_1
DICHIARA
il diritto di n. a Milano il 14.3.2002, residente in [...]
Cascina Dossi n. 4, di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025, in Milano.
Il Presidente
Dott.ssa Paola Gandolfi il giudice estensore
Andrea Borrelli
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