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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Flavia Bonelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 P.IVA_1 procuratore, Avv. DI FOGGIA STEFANO, che lo rappresenta e difende per procura in atti. ricorrente
E
N.Q. DI CUSTODE GIUDIZIALE DELL' CP_1 [...]
elettivamente domiciliato presso il Controparte_2 procuratore, Avv. FEMIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti. resistente
(CF ) elettivamente domiciliata presso il Controparte_3 P.IVA_2 procuratore, Avv. FAUSTO PORCU', che la rappresenta e difende per procura in atti. chiamata in causa
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – locazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1/8 nell'udienza del 13/06/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come note di trattazione scritta ritualmente depositate ed all'esito questo giudice ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2021, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 26.01.2021 e notificato in data 27.01.2021, con il quale era stato ingiunto al Pt_1 opponente il pagamento della somma di euro 1.611.345,84 (oltre Iva e interessi), in favore del Custode Giudiziario dell'immobile sito in Viale Lincoln 'ex Saint Pt_1
Gobain', a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati per le mensilità da maggio
2011 a dicembre 2020 relativamente al contratto di locazione del 31.10.2001; la custodia in particolare, nel ricorso monitorio, aveva rappresentato che con provvedimento del
13.10.2008, l'immobile in oggetto e i relativi canoni di locazione erano stati assoggettati a sequestro nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Perugia
R.G. GIP n. 7769/2005 e che lo stesso era stato concesso in locazione al Parte_1 in forza del contratto stipulato in data 31.10.2001 per un corrispettivo annuo di
[...]
€ 185.924,48 oltre Iva.
A sostegno della spiegata opposizione il ha contestato la Parte_1 legittimazione attiva del custode giudiziario alla luce dell'inopponibilità del sequestro conservativo al proprietario attuale dell'immobile oggetto di locazione ed in particolare ha esposto:
- che l'immobile locato è attualmente in proprietà della società ciò Controparte_3
in virtù dei trasferimenti risultanti dagli atti allegati e dalle visure ipotecarie (atto di scissione del 30.10.2015 della società IMMOBILIARE RIGEL S.R.L.; atto di scissione del 11.09.2015 della società ; atto di scissione del Parte_2
18.10.2011 della società on socio unico, nata alla Controparte_4 fusione delle società - precedentemente denominata Controparte_4
[...]
[...] - con la società Controparte_5 Controparte_6 precedente proprietaria giusta atto di fusione del
[...]
14.01.2010 e precedentemente giusta atto di fusione del 14.12.2005 con il quale la stessa aveva incorporato la società Controparte_7
; atto di compravendita del 23.11.2005 per l'acquisto dell'immobile dalla
[...] [...]
; Controparte_8 atto di compravendita per scrittura privata del 15.05.2002 e ripetuto in atto pubblico del
16.04.2004 dalla società PRAEDIA - SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
FONDIARIA ED IMMOBILIARE PER AZIONI);
- che sull'immobile in questione risultano trascritti due distinti sequestri:
a) sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. disposto dal Tribunale di Perugia, in data 16 marzo 2005, trascritto presso la competente Agenzia del Territorio Servizio dì Pubblicità
Immobiliare contro la Società “Praedia S.p.A” in data 22 marzo 2005 ai numeri
13571/8134; con annotazione di revoca del 15 novembre 2010 disposta dal Tribunale di
Perugia in data 15 settembre 2009;
b) sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Perugia in data 13.10.2008 trascritto presso la competente Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare contro la in data 28 ottobre Controparte_8
2008 ai numeri 33246/48383;
- che la presunta legittimazione del custode giudiziario si fonda sul provvedimento emesso dal G.U.P. del Tribunale di Perugia, in data 13.10.2008;
- che il sequestro conservativo sopra descritto risulta trascritto in danno della
[...]
, in data 28 ottobre 2008, Controparte_8 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere ai numeri
33246/48383 con annesse rettifiche n. 35212 del 14 novembre 2008 con cui è stata corretta l'identificazione catastale di una particella e n. 1598 del 22 gennaio 2015 con la correzione della parte in favore della quale era stato disposto il sequestro conservativo e cioè il Fallimento IREC (Trib. Roma n. 55210) in luogo dell'Erario;
3/8 - che invero, la " , Controparte_8
benché alla data del sequestro era ancora unica ed effettiva proprietaria dell'immobile in questione, in realtà con atto a rogito del Notaio di del 23 Persona_1 Pt_1 novembre 2005, repertorio n. 110446 raccolta n. 21036, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Caserta Servizio di Pubblicità Immobiliare di Santa
Maria Capua Vetere in data 24 novembre 2005, ai numeri 34077/63538, aveva venduto alla società " , dante causa dell'attuale Controparte_7 proprietaria, l'immobile in questione;
CP_3
- che tale compravendita era sottoposta alla condizione sospensiva e risolutiva dipendente dalla cancellazione e/o dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., anch'esso disposto dal Tribunale di Perugia, in data 16 marzo 2005 e trascritto presso la competente Agenzia del Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare contro la Società "Praedia S.p.A." in data 22 marzo 2005 ai numeri 13571/8134, di guisa che ove tale provvedimento, non caducato, si fosse convertito in confisca, ex art. 240 C.p.p., all'esito del procedimento penale nel corso del quale era stato emesso, lo stesso atto si sarebbe risolto senza altra formalità e sarebbe stato improduttivo di effetti sin dalla sua stipula;
- che, risultando a margine di tale trascrizione, come si evince dalle visure immobiliari allegate, l'annotazione n. 6542 del 15 novembre 2010 di revoca del sequestro disposta dal Tribunale di Perugia in data 15 settembre 2009 ed ancor prima di tale annotazione, sempre come si evince dalle visure immobiliari allegate, a margine della trascrizione n.
34077/63538 dell'atto di compravendita de l 23/11/2005 risultando le annotazioni n.
6964 e 6967 del 01/12/2009 di cancellazione della condizione sospensiva e della condizione risolutiva, ne discende che fino a quando il Tribunale di Perugia non ha disposto la revoca del sequestro preventivo penale sopra richiamato, sull'immobile per cui vi è causa esistevano sia un valido ed efficace sequestro preventivo sia un valido ed efficace sequestro conservativo;
- che a partire dal 15 settembre 2009 a seguito della revoca del sequestro preventivo è venuta meno la condizione sospensiva apposta all'atto di compravendita del 23
4/8 novembre 2005 con la conseguenza che è divenuta efficace la vendita dei beni identificati in catasto dalle particelle 5110 (poi divenuta anche 5353 a seguito di frazionamento) e 5113 e dunque inopponibile alla Controparte_7
, divenuta nel frattempo , e loro aventi causa ( , il
[...] CP_6 CP_3 sequestro conservativo in quanto trascritto contro la
[...]
" solo in data 28 ottobre 2008, allorquando sin dal 24 Controparte_8 novembre 2005 era trascritto in suo favore l'acquisto;
- che infatti la società avente causa dalla società CP_3 [...]
in virtù del predetto atto di compravendita del 23 novembre Controparte_7
2005, ha dapprima presentato istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Pa Comune per i canoni scaduti dal gennaio 2006 sino al 31/12/2017 (cfr. All. 9) Pt_1
e successivamente, previa emissione di regolare fattura, richiesto il pagamento dei canoni relativi agli anni 2018-2020;
- che il sulla scorta delle su esposte considerazioni, ha provveduto al Parte_1
pagamento dell'importo complessivo di € 682.240,54 per i canoni dal 2018 al 2020 alla così come si evince dagli atti di liquidazione Nn. 1306, 1307 e 1308 del CP_3
13/10/2020 e n. 1539 del 24/11/2020, dai mandati di pagamento e dalle relative quietanze di pagamento.
Sulla base di queste premesse, ha quindi chiesto:
1) preliminarmente, autorizzare il a chiamare in causa la società Parte_1 [...] affinché la stessa sia condannata alla restituzione in favore del CP_3 Pt_1 della somma di € 682.240,54 oltre interessi percepita per i canoni di locazione dal 2018 al
2020, qualora dovesse essere ritenuta la sussistenza della legittimazione ad agire da parte dell'Avv. nella qualità; CP_1
2) accogliere l'opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il D.I. n. 283/2021 (R.G. 407/2021); con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
5/8 Costituitasi in giudizio, la parte resistente ha contestato il fondamento dell'opposizione evidenziando la perdurante efficacia del sequestro conservativo e dunque la legittimazione attiva della custodia.
All'udienza del 01.07.2021 è stata autorizzata la chiamata del terzo CP_3
costituitasi in data 29.11.2021, la quale ha argomentato in ordine alla carenza di
[...] legittimazione attiva della Custodia, e in via subordinata ha contestato la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dall'opponente nei suoi confronti, eccependo comunque la prescrizione dell'eventuale riconosciuto credito.
Istruita la causa con l'esame della documentazione versata dalle parti, è stata fissata udienza per la discussione con assegnazione del termine per note conclusionali.
Con le note successive le parti hanno rappresentato e documentato ulteriori circostanze, anche sopravvenute e dunque:
- che il sequestro conservativo era stato cancellato con provvedimento del 03.02.2020, in conseguenza delle sentenze del Tribunale di Perugia (sentenza di assoluzione n.
1848/2015), della Corte di Appello (sentenza di inammissibilità dell'impugnazione del
23/05/18), e della Corte di Cassazione (sentenza di parziale inammissibilità dell'impugnazione e rimessione alla Corte di Appello civile sugli effetti civili del capo a) dell'imputazione n. 11928/2020);
- che con successivo provvedimento del 14/07/2020 lo stesso Tribunale di Perugia, in riforma del precedente provvedimento, ha disposto procedersi a nuova trascrizione del sequestro conservativo (intervenuta in effetti data 26.01.2021, sempre a danni di
[...]
in ragione del mancato passaggio in giudicato delle statuizioni civili in CP_9 pendenza del giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello civile;
- che, da ultimo, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso della IREC,
e del sig. Parte_3
ha definitivamente dichiarato “l'inesistenza della sentenza Controparte_10 dell'11.5.94, con cui il Tribunale di Roma ebbe a dichiarare il fallimento dell'IREC…”, soggetto in favore del quale era stato disposto il sequestro conservativo, nonché presupposto dei reati fallimentari ascritti agli imputati;
6/8 - che, sulla scorta di tale provvedimento, il Tribunale di Perugia in data 2/8/2023 ha dichiarato l'inefficacia del sequestro conservativo con ordine di restituzione di tutti i beni agli aventi diritto, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 516/2023 del 13.7.2023 con la quale la Corte d'Appello di Perugia, Sezione Civile, preso atto della dichiarazione di inesistenza della sentenza di fallimento, ha dichiarato il difetto del curatore a riassumere il processo e, per l'effetto, la carenza di legittimazione processuale della curatela e la nullità di tutti gli atti del processo penale (cfr. provvedimento allegato dalla parte chiamata in causa).
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Ebbene, è evidente che la circostanza da ultimo intervenuta, ossia la dichiarazione di inesistenza del fallimento IREC intervenuta con sentenza della Suprema Corte del
02/03/2023 e il successivo provvedimento del Tribunale di Perugia del 02/08/2023 dichiarativo dell'inefficacia ex tunc del sequestro conservativo disposto proprio in favore del fallimento de quo, anche alla luce della mancata impugnazione della sentenza n.
516/2023 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione Civile, sia idonea a far venir meno anche nel presente giudizio la legittimazione processuale della custodia giudiziaria e l'esistenza stessa dell'amministrazione del patrimonio separato.
Invero, il complesso dei beni sottoposti a sequestro giudiziario è costruito come un patrimonio separato e ciò che compete al custode è la legittimazione ad processum, cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del centro di imputazione giuridica di cui si
è detto;
ed è evidente che tale legittimazione ad processum si lega strettamente al rivestimento della carica, venendo meno allorquando, per iniziativa del custode stesso o per altra ragione, l'investitura venga meno.
Ne discende che, nella specie, deve essere esclusa la legittimazione processuale del custode giudiziario essendo venuto meno il sequestro conservativo che aveva giustificato tale investitura.
La carenza di legittimazione processuale del custode giudiziario determina la nullità degli atti processuali intervenuti, e dunque anche del decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della custodia, senz'altro non più titolare del credito vantato.
7/8 Il decreto ingiuntivo opposto va dunque formalmente revocato.
Stante la decisione in rito per circostanze sopravvenute e inesistenti al momento sia dell'emissione del decreto ingiuntivo sia nel corso dell'opposizione e fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 516/2023 della Corte di Appello di Perugia, nonché in ragione della complessità della presente vicenda processuale, si ritiene di dover compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la carenza di legittimazione processuale di
[...]
Controparte_11
;
[...]
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 283/2021 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 26.01.2021;
3. COMPENSA le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 13.06.2025.
Il giudice
Flavia Bonelli
8/8