Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e -OMISSIS- dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, con cui il Comandante del -OMISSIS- Carabinieri “ Trentino Alto Adige” ha irrogato al ricorrente la sanzione della “ consegna di -OMISSIS- ”;
2) della determina prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-, notificata l’-OMISSIS-, con cui il Comandante della -OMISSIS- Carabinieri ha respinto la richiesta di annullamento del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare, confermandola a tutti gli effetti;
e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – -OMISSIS- dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il -OMISSIS- veniva impiegato in missione presso l’Ambasciata d’Italia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), dove svolgeva servizio all’interno del Nucleo Protezione e scorta, composto -OMISSIS- Carabinieri, da ultimo sotto il comando del -OMISSIS-.
Il giorno -OMISSIS- il Nucleo Protezione e scorta faceva rientro nell’Ambasciata alle ore -OMISSIS-, al termine di un servizio di scorta al Capo missione (-OMISSIS-).
Afferma il ricorrente che, considerata l’ora tarda e l’assenza di cibo pronto, su asserito ordine del responsabile del Nucleo, tutti -OMISSIS- i suoi componenti sarebbero usciti dall’Ambasciata per recuperare il cibo e l’acqua necessari per partire l’indomani per -OMISSIS-, in quanto dovevano svolgere un servizio di scorta all’-OMISSIS-.
Il Nucleo usciva dall’Ambasciata su due mezzi diversi: il ricorrente e il -OMISSIS- su un mezzo blindato, mentre il -OMISSIS- e il -OMISSIS- su una “ -OMISSIS- ”.
Alle 21.20 circa, il -OMISSIS- veniva contattato dal ricorrente e dal -OMISSIS-, che si trovavano sul mezzo blindato, i quali gli chiedevano di recarsi da loro, perché coinvolti in un sinistro stradale lungo la “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-.
Quanto alla dinamica del sinistro, il -OMISSIS-, collega del ricorrente, riferiva che, mentre era alla guida del mezzo blindato, in prossimità di una rotatoria, non era riuscito a interrompere in tempo la marcia del veicolo, a suo dire a causa della -OMISSIS-, il cui conducente rimaneva ferito.
Il ricorrente e il -OMISSIS-, che si trovavano sul veicolo blindato, venivano condotti dalla Polizia locale presso il “ Secretariat Police Station ”, dove venivano trattenuti per circa -OMISSIS- prima di essere rilasciati.
In data -OMISSIS- l’Amministrazione contestava al ricorrente gli addebiti.
In particolare, gli veniva contestato quanto segue: “ Nella serata del -OMISSIS- la S.V., unitamente ad altri militari, lasciava il sedime dell’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-), omettendo di darne comunicazione al Capo Missione o al Primo Segretario. Tale Sua inopportuna condotta, evidenziava un minor senso di responsabilità, contribuendo a procurare la contemporanea assenza dell’intero dispositivo di sicurezza e scorta, vieppiù durante l’arco notturno, dalla Sede diplomatica, inficiando l’adempimento delle funzioni proprie del corpo Diplomatico da parte del Capo Missione, causando disdoro e imbarazzo per l’Amministrazione Militare”. Per tali fatti veniva quindi avviato un procedimento disciplinare di corpo nei confronti del ricorrente, per aver palesato un comportamento rilevante ai sensi degli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento) e 717 (senso di responsabilità) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, fattispecie tipizzate nell’art. 751 dello stesso decreto, in particolare nella parte in cui il citato articolo prevede che possono essere puniti con la consegna di rigore la “ violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 712) ” (doc. 1 dell’Amministrazione).
Il ricorrente nominava proprio difensore di fiducia il -OMISSIS- (doc. 3 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- venivano nominatati i componenti della Commissione di Disciplina ex art. 1400 del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) (allegato al doc. 4 dell’Amministrazione).
La seduta della Commissione di Disciplina veniva successivamente fissata per il -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, e la data comunicata anche al difensore di fiducia del ricorrente (doc. 4 dell’Amministrazione).
Il ricorrente presentava le proprie osservazioni in data -OMISSIS- (doc. 5 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il ricorrente e il suo difensore di fiducia si presentavano davanti alla Commissione di Disciplina che, all’unanimità, giudicava il ricorrente passibile di rimprovero. Il Comandante di Corpo, preso atto del parere espresso dalla Commissione, definiva la posizione disciplinare del ricorrente con l’irrogazione di -OMISSIS- di consegna (doc. 6 dell’Amministrazione).
La decisione veniva notificata al ricorrente il -OMISSIS- (doc. 7 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il ricorrente promuoveva, tramite il proprio difensore, ricorso gerarchico, ex art. 1366 del d.lgs. n. 66 del 2010, contro il suddetto provvedimento disciplinare, successivamente integrato in data -OMISSIS- (doc.ti 4 e 5 del ricorrente).
Con decisione del -OMISSIS-, notificata al ricorrente l’-OMISSIS-, l’Amministrazione respingeva il ricorso gerarchico (doc. 6 del ricorrente).
A fondamento del presente ricorso giurisdizionale è stato dedotto il seguente unico, articolato, motivo:
1. “ Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto su cui si fonda la sanzione irrogata; per conseguente erronea applicazione degli articoli di legge contestati; e per l’assoluta mancanza di una adeguata motivazione che giustifichi l’irrogazione della grave sanzione disciplinare de qua.
Violazione dell’art. 1352 del C.O.M., per l’indeterminatezza della contestazione disciplinare e per l’errata interpretazione dell’art. 717 d.P.R. n. 90 del 2010.
Violazione dell’art. 1370 del C.O.M., per la violazione del diritto di difesa e per l’omessa escussione testimoniale.
Violazione degli artt. 1355 e 1359 del C.O.M., per essere la sanzione irrogata manifestamente sproporzionata e per essere stato violato il principio della gradualità delle sanzioni.
Violazione del generale principio della buona fede.
Ingiustizia grave e manifesta ”.
Con atto depositato il 21 marzo 2025 si è formalmente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Con successiva memoria, depositata il 20 giugno 2025, la difesa dell’Amministrazione ha preso posizione sulle censure formulate dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 1° luglio 2025, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Infine, con istanza depositata il 18 luglio 2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 23 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Sotto un primo profilo di censura, il ricorrente sostiene che il provvedimento disciplinare sarebbe stato adottato a seguito di valutazioni errate e avrebbe coinvolto impropriamente il ricorrente in una vicenda che non lo avrebbe riguardato.
Quanto alla contestazione riguardante l’asserito allontanamento dalla sede diplomatica senza preventiva comunicazione al Capo Missione, il ricorrente afferma di non essersi allontanato di sua iniziativa, ma di aver eseguito un ordine asseritamente legittimo, impartito dal suo superiore gerarchico, che “ non si discute, ma si esegue ”. Il ricorrente non avrebbe mai potuto, pena la commissione di un’infrazione disciplinare, contestare un ordine impartitogli dal superiore diretto, finalizzato al reperimento delle scorte alimentari, utili all’espletamento di un servizio di scorta dell’-OMISSIS- in altra sede, da effettuarsi il giorno dopo.
Quanto al fatto che egli avrebbe dovuto suggerire al collega alla guida dell’auto di servizio di tenere una velocità adeguata e usare cautela nell’impegnare l’incrocio, il ricorrente afferma che non sarebbe stato provato il contrario. Inoltre, non risulterebbe dagli atti dell’inchiesta disciplinare che la velocità dell’auto non fosse adeguata, né che il conducente della stessa non abbia usato la dovuta attenzione nell’eseguire la manovra: il sinistro stradale sarebbe stato causato per avere il collega alla guida impegnato la corsia di marcia contromano (-OMISSIS-), “ con una manovra del tutto imprevedibile e repentina, che non avrebbe lasciato alcun margine di intervento al ricorrente ”.
Le motivazioni portate a sostegno dell’avversata sanzione sarebbero prive di effettivo riscontro e colliderebbero con i più elementari principi dell’ordinamento militare.
Nessuna colpa potrebbe essere addebitata al ricorrente “ se non il fatto di avere ubbidito ad un ordine del proprio superiore gerarchico ed essersi egli trovato causalmente sul ‘lato passeggeri’ dell’auto di servizio incidentata”.
Conseguentemente, sarebbero fondate le ulteriori eccezioni evidenziate quanto alla sproporzione tra i fatti contestati e la gravità della sanzione irrogata e alla violazione del principio di buona fede, che non dovrebbero portare a punire un militare semplicemente “ per dare un esempio agli altri ”, anche quando quel militare non avrebbe nessuna colpa nella causazione dei fatti che avrebbero portato discredito all’istituzione.
Le suddette censure sono anzitutto inammissibili, in quanto non contenute nel ricorso gerarchico.
Come noto, in materia di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza prevalente e condivisa che, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso. Tale assunto si basa sulla necessità di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa ( per saltum ) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale (cfr, ex multis , Consiglio di Stato Sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6491; T.A.R. Roma Sez. III, 11 maggio 2021, n. 5497; T.A.R. Bari, Sez. III, 20 dicembre 2022, n. 1769).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve concludersi per l'inammissibilità delle censure, come quella in esame, non dedotte con il ricorso gerarchico.
Le censure sono in ogni caso anche infondate.
È opportuno premettere che l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni al dipendente pubblico sono rimessi all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sindacabili dal giudice amministrativo “ solo quando, dagli atti del procedimento e dal provvedimento, emerge che questa è incorsa in un travisamento dei fatti, è caduta in contraddizioni o illogicità, ovvero ha esercitato il proprio potere in maniera arbitraria, applicando una misura che risulti manifestamente eccessiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a essi arrecato ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4143; id.: Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7151; Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1724; Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 774; Sez. II, 20 settembre 2022, n. 8109; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 25 giugno 2024, n. 2318 e TRGA Bolzano 20 giugno 2024, n. 167 e 2 novembre 2022, n. 267).
In tema di sanzioni disciplinari dei militari competono dunque all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione.
Ciò chiarito, ad avviso del Collegio, dai provvedimenti impugnati non sembra prima facie emergere alcun vizio macroscopico di illogicità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento, né il prospettato difetto di istruttoria e di motivazione.
Va anzitutto sottolineato che il sinistro che ha coinvolto, il -OMISSIS-, il mezzo blindato sul quale si trovava il ricorrente come passeggero, non è né oggetto di contestazione, né della sanzione irrogata nella fattispecie in esame.
Ciò che viene addebitato al ricorrente è di avere violato i doveri istituzionali che derivano dalla condizione militare, di cui al giuramento prestato, in relazione ad alcune condotte omissive.
In particolare, al ricorrente viene contestato di essersi allontanato dall’Ambasciata, la sera del -OMISSIS-, senza averlo previamente comunicato all’-OMISSIS- (Capo Missione) o al Primo Segretario e di aver concausato la contemporanea assenza dell’intero Nucleo di scorta e protezione dell’-OMISSIS- durante l’orario notturno e in un contesto pericoloso.
Il ricorrente non contesta le suddette circostanze, ma afferma di essersi limitato a eseguire un ordine del superiore -OMISSIS-.
Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti non risultano elementi tali da far ritenere che, nel caso specifico, esistesse un ordine di servizio del -OMISSIS- (responsabile del Nucleo Protezione e scorta) di uscire per recuperare generi alimentari per la missione del giorno seguente.
Come già evidenziato nella recentissima sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, relativa alla sanzione della consegna di -OMISSIS- irrogata al collega -OMISSIS-, anche lui facente parte del Nucleo di Protezione e scorta, e che, quel giorno, si trovava a bordo dell’altro veicolo: “ L’-OMISSIS- esprime forti dubbi sul reale motivo dell’utilizzo del mezzo da parte dei militari. Invero, nel suo ‘Messaggio operativo’ del -OMISSIS-, l’-OMISSIS- afferma di avere chiesto al -OMISSIS- un primo resoconto verbale della vicenda e afferma che ‘il -OMISSIS- mi ha risposto che erano stati invitati a cena da uno dei Carabinieri qui in servizio quadriennale e vi stavano recando con due auto, in quanto -OMISSIS- loro erano già pronti ad uscire, mentre gli altri si stavano ancora preparando’. L’-OMISSIS- dubita anche dell’asserita necessità di recuperare generi alimentari, affermando che: ‘Il viaggio di servizio a -OMISSIS- prevedeva la partenza alle ore -OMISSIS- di domenica con tutti i componenti della scorta… Ritengo dunque che vi fosse ampio margine per effettuare eventuali acquisti, sempre che ve ne fosse la necessità, in altri momenti del sabato e della domenica… faccio inoltre presente che a 700 metri dall’Ambasciata, all’interno dell’Enclave diplomatica, è attivo il supermercato -OMISSIS-(fornito di ogni genere alimentare anche occidentale) aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 22.00’. L’-OMISSIS- aggiunge che, lungo il tragitto autostradale -OMISSIS- - -OMISSIS-, sono presenti ‘numerose aree di servizio e punti di sosta’ (cfr. doc. allegato al doc. 2 dell’Amministrazione).
Anche il Comandante Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nella sua nota dell’-OMISSIS-, mette in discussione il vero motivo dell’uscita e il contrasto delle versioni fornite: ‘…l’ispettore replicava che erano stati invitati a cena da uno dei Carabinieri quadriennali e che si stavano recando con due auto, in quanto -OMISSIS- loro erano già pronti ad uscire, mentre gli -OMISSIS- si stavano ancora preparando’, mentre, ‘all’opposto, ora, i militari hanno relazionato dell’asserita necessità, quella sera, di recarsi in auto al di fuori dell’Enclave diplomatica per recuperare generi alimentari e acqua occorrenti per il viaggio di servizio a -OMISSIS-… quando vi era ampio margine per effettuare eventuali acquisti, sempre che ve ne fosse necessità, negli orari più consoni e diurni del sabato e della domenica’ (cfr. doc. allegato al doc. 2 dell’Amministrazione) ”.
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse esistito un ordine di servizio di uscire per recuperare generi alimentari, va rilevato che, seppur vero, in linea di principio, che gli ordini militari devono essere eseguiti, questo dovere non è assoluto e incontra i limiti stabiliti dalla legge: un ordine che sia manifestamente contro le istituzioni dello Stato o che possa comportare la commissione di un reato non deve essere eseguito e, anzi, deve essere denunciato.
Nel caso specifico, l’ordine di uscire si poneva in contrasto con gli obblighi istituzionali di protezione dell’-OMISSIS-, che si sarebbe trovata - come effettivamente si è verificato - priva di tutta la sua scorta, nelle delicate ore serali, in un ambiente geograficamente non proprio definibile tranquillo, come quello del -OMISSIS-.
Oltretutto, il ricorrente non è un militare privo di conoscenze professionali nel settore delle missioni estere. Ė infatti pacifico in atti che lo stesso è in possesso della qualifica di “ Operatore in area di crisi ”, conseguita prima della sua immissione nel teatro operativo: era quindi preparato professionalmente e consapevole dei compiti e obiettivi assegnatigli. Egli era pertanto in grado di intervenire nel processo decisionale per far svolgere l’attività di recupero di generi alimentari in orari più consoni, senza lasciare sguarnita da tutta la scorta l’Ambasciata nell’orario serale.
Il ricorrente afferma che non risulterebbe agli atti dell’inchiesta disciplinare che la velocità dell’auto non fosse adeguata, né che il conducente del mezzo blindato non avesse usato la dovuta prudenza nell’eseguire la manovra che ha causato l’incidente.
Osserva al riguardo il Collegio che le modalità dell’incidente causato dal conducente del veicolo blindato, -OMISSIS-, non sono oggetto del presente giudizio, né delle contestazioni rivolte al ricorrente.
L’unico accenno alle modalità dell’incidente è contenuto nella decisione sul ricorso gerarchico, in risposta all’osservazione fatta dallo stesso ricorrente nel ricorso amministrativo, secondo cui il -OMISSIS- non avrebbe avuto esperienza alla guida. L’Amministrazione si è limitata a replicare sul punto che se il ricorrente, come afferma, fosse stato consapevole dell’inesperienza alla guida del collega avrebbe avuto il dovere di invitarlo a moderare la velocità e a usare cautela in prossimità dell’incrocio, così da evitare il verificarsi del sinistro stradale.
Non può condividersi l’affermazione del ricorrente, secondo cui si tratterebbe di una motivazione postuma: l’Amministrazione si è invero limitata a controdedurre alle argomentazioni svolte dal ricorrente, a sua discolpa, per la prima volta nel ricorso gerarchico.
In ogni caso, quanto alle modalità dell’incidente di cui si tratta, il Collegio richiama quanto dedotto nella recente sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, relativa alla sanzione di corpo della consegna di rigore per -OMISSIS-, inflitta in quell’occasione al conducente del mezzo blindato, -OMISSIS-: “ L’Amministrazione, nel provvedimento di rigetto del ricorso - prendendo posizione sulle affermazioni del ricorrente a sua discolpa, contenute nel ricorso gerarchico (nulla al riguardo è invece rinvenibile nelle osservazioni scritte, in cui il ricorrente sembra riconoscere la propria responsabilità, limitandosi a chiedere clemenza) - ha affermato di avere acquisito le videoriprese delle telecamere poste nei pressi dell’incrocio ove si è verificato l’incidente, che hanno evidenziato che ‘il mezzo condotto dal ricorrente ha di fatto attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso’. Sempre nella decisione gerarchica si legge anche che ‘nel momento in cui le luci dei freni posteriori del mezzo sono accese, i (recte: gli) pneumatici lasciano a terra evidenti tracce di frenata, lasciando desumere che l’impianto frenante fosse perfettamente funzionante e la velocità del veicolo sostenuta. Al riguardo, infatti, non risulta che il veicolo avesse alcun tipo di -OMISSIS-, né il ricorrente ha mai prodotto alcuna documentazione probatoria nel senso’ (cfr. doc. 1l dell’Amministrazione).
Oltretutto non risulta che il ricorrente abbia mai segnalato all’Amministrazione -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha dimostrato di avere fatto degli accertamenti istruttori in ordine alla dinamica dell’accaduto, sui quali il ricorrente non ha portato nulla a controprova, neppure in sede giurisdizionale.
Peraltro, lo stesso ricorrente, nella relazione di servizio del -OMISSIS-, ha dichiarato che ‘essendo io l’autista del mezzo coinvolto nel sinistro, mi assumevo le mie responsabilità’, così, di fatto, riconoscendo di essere il responsabile dell’incidente (cfr. allegato al doc. 2 dell’Amministrazione) ”.
1.2. Sotto un altro profilo di censura, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1352 del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) per l’indeterminatezza della contestazione disciplinare e per l’errata interpretazione dell’art. 717 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, non si capirebbe sotto quale profilo il comportamento riconducibile al militare ricorrente sarebbe oggetto di contestazione, attesa la mancata violazione di qualsiasi disposizione. Al ricorrente sarebbe stata solo genericamente contestata la violazione dell’art. 717 (senso di responsabilità) del d.P.R. n. 90 del 2010, senza specificare in modo chiaro quali siano stati i comportamenti del militare riconducibili alla citata norma contestatagli.
Anche questa censura non coglie nel segno.
Ai sensi dell’art. 1352 del d.lgs. n. 66 del 2010, “ 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo ”.
Osserva il Collegio che la contestazione degli addebiti è molto chiara e specifica nell’individuare le condotte manchevoli tenute nella circostanza dal ricorrente.
Al ricorrente viene invero contestato anzitutto di avere lasciato l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-) “ omettendo di darne comunicazione al Capo Missione (n.d.r. l’-OMISSIS-) o al Primo Segretario. Tale Sua inopportuna condotta, evidenziava un minor senso di responsabilità contribuendo a procurare la contemporanea assenza dell’intero dispositivo di sicurezza e scorta, vieppiù durante l’orario di notturno, dalla Sede diplomatica, inficiando l’adempimento delle funzioni proprie del corpo Diplomatico da parte del Capo Missione, causando infine disdoro e imbarazzo per l’Amministrazione Militare ” (cfr. doc. 1 del ricorrente).
Non pare possano sorgere dubbi su quale sia la condotta negligente e irresponsabile contestata nell’occasione al ricorrente nell’espletamento delle mansioni assegnategli: il ricorrente, insieme agli altri -OMISSIS- che erano usciti dall’Ambasciata quella sera, faceva indiscutibilmente parte del Nucleo di Protezione e di scorta dell’-OMISSIS-. L’assenza dell’intero Nucleo di protezione e scorta dall’Ambasciata, nel periodo notturno, poteva esporre l’-OMISSIS- a grandi pericoli, in una zona geografica, che non può certamente considerarsi tranquilla. Oltretutto, la circostanza non è neppure negata dal ricorrente, il quale si difende solo appellandosi all’esecuzione di un ordine che, quand’anche fosse stato esistente, appariva palesemente illegittimo (cfr. sul punto quanto dedotto sub 1.1).
Quanto al contestato disdoro e imbarazzo causato all’Amministrazione, è bene rilevare che detto disdoro - contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente – discende non solo dall’incidente in sé considerato, ma dal fatto che il ricorrente, insieme ai colleghi del Nucleo, hanno lasciato priva di scorta e di protezione l’-OMISSIS- e che, verosimilmente, tale notizia è diventata di dominio pubblico, come effetto indiretto dell’incidente.
Non sussiste neppure la dedotta errata interpretazione degli artt. 712 e 717 del d.P.R. n. 90 del 2010 in materia di ordinamento militare, contestata nel caso specifico al ricorrente.
Il sopra citato art. 712 (Doveri attinenti al giuramento) è stato citato appropriatamente, là dove impone al militare di ogni grado di impegnarsi solennemente a operare con disciplina: con il proprio comportamento negligente il ricorrente ha contribuito - unitamente agli altri -OMISSIS- del Nucleo - a lasciare priva di scorta e protezione l’-OMISSIS- in orario notturno.
Il citato art. 717 (Senso di responsabilità) chiarisce in cosa consista il senso di responsabilità: “ nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate ”. Anche in questo caso appare incontestabile il fatto che il ricorrente ha tenuto, nell’occasione, una condotta irresponsabile, in contrasto con i fini istituzionali delle Forze armate lasciando sguarnita la scorta, pur nella consapevolezza che anche gli altri -OMISSIS- del Nucleo erano assenti e senza aver fatto nulla per evitarlo.
1.3. Infondato si profila anche il terzo profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1370 del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione del diritto di difesa e per la omessa escussione testimoniale.
Ai sensi dell’art. 1370, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010: “ 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato ”.
Dall’esame degli atti impugnati risulta che le osservazioni del ricorrente sono state attentamente vagliate, così come sono state considerate le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente e dal difensore di fiducia prima della decisione sulla sanzione, che però non sono state ritenute sufficienti a confutare gli addebiti contestatigli.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, sono stati garantiti tutti i diritti di difesa e partecipativi del ricorrente nell’ambito del procedimento disciplinare: il ricorrente ha infatti potuto non solo presentare le proprie osservazioni sulle singole contestazioni, ma anche essere sentito personalmente con il proprio difensore. Non esiste, invece, alcun obbligo, nel provvedimento sanzionatorio, di entrare nel merito delle singole osservazioni svolte dal dipendente: al riguardo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “ non sussiste alcuna violazione del contraddittorio quando, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni ( ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6173/2018; sez. IV, n. 4967/2014). L'Amministrazione, in altre parole, non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, avendo il semplice obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti depositati dall’interessato, allorquando gli stessi siano pertinenti all'oggetto del procedimento (Cons. Stato, sez. V, n. 523/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16643/2023) ” (cfr, ex pluribus , TAR per il Lazio, Sez. III stralcio, 6 agosto 2024, n. 15711).
Quanto alla richiesta di escussione di testi, l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha evidentemente ritenuto sufficienti ed esaustivi gli elementi in suo possesso e, quindi, non necessaria l’escussione di testi richiesta dal ricorrente, tenuto conto degli addebiti contestati nel caso specifico.
1.4. Sotto un ultimo profilo di censura il ricorrente, afferma che il provvedimento sanzionatorio adottato sarebbe comunque illegittimo, in quanto in contrasto con i principi di graduazione e di proporzionalità che devono necessariamente essere rispettati nell’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Nel presente caso, il ricorrente non avrebbe nessuna colpa nella causazione dei fatti che hanno portato discredito all’Istituzione.
Le norme del Codice stabiliscono una precisa graduazione delle sanzioni, espressione di un più generale principio di proporzionalità, che dovrebbe caratterizzare l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari. Nel caso specifico detto principio non sarebbe stato osservato, in quanto sarebbero mancati, da un lato, gli elementi idonei in generale a giustificare l’irrogazione delle sanzioni più afflittive e, dall’altro lato, gli elementi specifici per l’applicazione della sanzione della consegna per -OMISSIS-.
Inoltre, il provvedimento sanzionatorio sarebbe privo di motivazione: non sarebbero stati chiariti i motivi per i quali si sarebbe scelto di procedere con la consegna, anziché con un provvedimento più tenue.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1352 del d.lgs. n. 66 del 2010, “ 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo ”.
L’art. 1355 dello stesso decreto stabilisce i criteri per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari: “ 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività…”.
L’art. 1358 del d.lgs. n. 66 del 2010 (“ Sanzioni disciplinari di corpo ”) così recita: “ 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo è verbale. 3. Il rimprovero è scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. 6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall’articolo 751 del regolamento ”.
Ai sensi dell’art. 751 del d.P.P. n. 90 del 2010, “ 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore:
a) i seguenti specifici comportamenti:
1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712)… ”.
Va anzitutto rilevato che, per costante e condivisa giurisprudenza, in considerazione degli interessi pubblici oggetto di tutela, l’Amministrazione è titolare in materia disciplinare di un’ampia discrezionalità circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla natura ed entità della sanzione da infliggere, profili questi in via generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che nelle ipotesi di violazione di norme procedurali o di eccesso di potere nelle sua varie forme sintomatiche, quale la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza o il travisamento dei fatti (cfr., ex pluribus , Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2023, n. 9908; 11 settembre 2023, n. 8248; 21 agosto 2023, n. 7886; 15 luglio 2022, n. 6080; 20 maggio 2022, n. 4012, nonché TRGA Bolzano, 7 giugno 2022, n. 166). In particolare, è stato osservato che, “ siccome le norme relative alle infrazioni disciplinari sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume pertanto rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 ottobre 2020, n. 1945).
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, i fatti contestati al ricorrente sono stati correttamente inquadrati nella fattispecie sanzionatoria della consegna per -OMISSIS-, per violazione dei doveri attinenti al giuramento di cui all’art. 712 dello stesso decreto e dell’art. 717, relativo al senso di responsabilità.
La condotta del ricorrente non è stata riconosciuta intenzionale, né recidiva, come si evince dal fatto che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione più grave della “ consegna di rigore ”, ma la semplice “ consegna ”.
La sanzione scelta dall’Amministrazione appare proporzionata e ragionevole alla luce della natura dei fatti contestati e delle complessive considerazioni espresse nei provvedimenti impugnati, che consentono di ricostruire con sufficiente adeguatezza l’iter logico-giuridico seguito nella circostanza.
In particolare, l’Amministrazione non solo ha ponderato correttamente le circostanze in cui si sono verificati i fatti contestati e le relative conseguenze negative sulla reputazione arrecate all’Ambasciata, ma anche gli ottimi precedenti disciplinari, il grado rivestito, la giovane età, il limitato periodo trascorso nel teatro operativo estero, nonché le ottime valutazioni caratteristiche e i precedenti di servizio, come risulta dalla decisione sul ricorso gerarchico. Inoltre, nella decisione sul ricorso gerarchico viene sottolineato il fatto che il responsabile del procedimento, nella scelta della sanzione, ha voluto rimarcare “ le oggettive differenze tra le responsabilità del militare ricorrente e quelle degli altri componenti del dispositivo sanzionati con la consegna di rigore ”, che è la sanzione più grave prevista dal Codice dell’Ordinamento militare.
In conclusione, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta nel caso specifico al ricorrente non risulti manifestamente sproporzionata rispetto agli addebiti, tenuto conto del disvalore degli stessi sotto il rilievo disciplinare.
1.5. Infine, si palesa inammissibile, per genericità, la censura riferita alla lamentata violazione del principio di buona fede. Invero, nel ricorso, la violazione del principio di buona fede viene solo apoditticamente affermata, senza neppure specificare per quali motivi sarebbe stata violata.
Nel ricorso gerarchico il ricorrente afferma che detta violazione sarebbe da riferirsi alla circostanza che la punizione disciplinare sarebbe stata preannunciata dal Comandante di Reggimento, a tutto il personale dello stesso, in data -OMISSIS-.
Al riguardo, va rilevato che la circostanza suddetta è stata apoditticamente affermata dal ricorrente nel solo ricorso gerarchico e mai dimostrata. Anche nella denegata ipotesi in cui la circostanza fosse vera, il Comandante avrebbe parlato di una generica punizione, senza specificare di quale punizione si trattasse.
In ogni caso, ciò che rileva è che dalla documentazione in atti risulta che il procedimento sanzionatorio si è svolto nel pieno rispetto delle regole stabilite dal Codice dell’Ordinamento militare e all’insegna della massima correttezza e serietà.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.