Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 372/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 372/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Paolo Crucitti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via G. De Nava, n. 98
Appellante
nei confronti di
c.f. , con sede legale in 41018 San Parte_2 P.IVA_1
Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà, n. 53, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, avv. CP_1
difesa e rappresentata dagli avv. Carlo Zioni e Maria Antonietta
[...]
Abramo
Appellata
1
, domiciliato in Reggio Calabria, in via Abate S. Elia I traversa, Controparte_2
n. 13
Appellato contumace
, domiciliato in Reggio Calabria, via Abate, S. Elia I Traversa, Controparte_3
n. 13
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
ha riportato delle lesioni a seguito di un incidente stradale, Parte_1 avvenuto in data 12.06.2015, alle ore 17:30, a causa dell'inosservanza da parte di del segnale di precedenza ad un incrocio stradale. Controparte_3
, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera di Reggio Calabria, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con vite per frattura spiroide del II metacarpo della mano destra.
L'attore ha esposto che l nonostante il parziale Parte_2 pagamento della somma di € 5.800,00 (di cui € 5.050,00 per le lesioni del ed € 750 per onorari), pagamento effettuato dalla Pt_1 Controparte_4
non ha avanzato alcuna proposta transattiva definitiva.
[...]
2 Corte d'Appello
L'attore ha agito per chiedere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni quantificati in € 51.991,60 e alle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Provvedimento impugnato
Con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. 4103/2019, pubblicata in data
31.10.2019, il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'attore, riconoscendo un danno biologico permanente nella misura del 10%, secondo le conclusioni del CTU.
Conseguentemente il giudice di primo grado ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento di € 35.000,00, a titolo di risarcimento danni, importo comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi e alle spese processuali, pari a € 3.400,00 per compensi professionali, oltre a € 518,00 per spese CTU, IVA e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Motivi d'appello
ha proposto appello, notificato in data 30.06.2020, avverso Parte_1
l'ordinanza esecutiva n. 4103/2019 del Tribunale di Reggio Calabria.
Critica la sentenza nella parte in cui ha ravvisato un danno biologico permanente nella misura del 10%, recependo le conclusioni del CTU, omettendo la descrizione analitica e la motivazione in ordine alla determinazione del danno.
Contesta la relazione del consulente nella parte in cui lo stesso non ha tenuto conto dell'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo con vertigini ed acufeni, di cui
è presente in atti una visita ORL, datata 3.7.2015.
L'appellante contesta altresì la CTU per non aver considerato quale conseguenza dell'incidente in questione la frattura traumatica degli incisivi centrali superiori, di cui non si sarebbe tenuto conto in Pronto Soccorso, stante la gravità della frattura spiroidea del II metacarpo della mano destra.
Inoltre, il censura la decisione del primo giudicante per la mancata Pt_1
valutazione della riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dal CTU in primo grado.
3 Corte d'Appello
L'appellante evidenzia altresì che l'ausiliario del giudice non ha considerato che lo stesso, pur essendo in possesso della patente di guida, dal momento dell'incidente subito non ha condotto più alcun mezzo per le persistenti turbe psichiche tipiche del DPTS.
Inoltre, il rappresenta che dovrà affrontare necessariamente un Pt_1
ulteriore intervento chirurgico, al fine di rimuovere le viti che gli sono state applicate e chiede di doverne tenere conto, ai fini della quantificazione del danno.
In relazione al danno morale, l'appellante deduce che il giudice di prime cure lo avrebbe incluso nella somma liquidata a titolo di danno biologico, stante l'assenza di una descrizione analitica della somma.
- Difese dell'appellata
Si è costituita in data 22.03.2021 l rilevando Parte_2
che il primo giudice ha correttamente aderito alle risultanze della relazione peritale, dalla quale emerge il grado di invalidità permanente per ciascuna delle tre distinte menomazioni accertate a carico delle tre diverse zone anatomiche.
Inoltre, l'appellata deduce l'assenza del nesso causale tra il sinistro stradale,
l'ipoacusia bilaterale e la frattura traumatica delle cuspidi dei due incisivi centrali superiori, in quanto rappresentano delle lesioni di cui non si dà atto nella documentazione d'accesso al Pronto Soccorso.
Circa il DPTS, la società assicuratrice sostiene che non vi sono elementi per considerare tali disturbi come conseguenza dell'incidente, atteso che non sono emerse a carico dell'attore turbe psichiche durante la visita peritale.
Contesta altresì l'asserzione del secondo cui quale l'appellante dovrà Pt_1
sottoporsi ad un intervento chirurgico, al fine di rimuovere le viti applicate, non essendo tale assunto comprovato da alcuna evidenza medica.
Circa l'asserita riduzione della capacità lavorativa dell'attore, l'appellata rileva che il non ha dimostrato a suo carico una perdita economica derivante Pt_1
dalla lieve compromissione accertata alla capacità lavorativa.
Circa la personalizzazione del danno biologico, deduce che i valori monetari espressi dalle Tabelle di Milano sono già comprensivi del danno morale, stante il riferimento al fatto che, nella fissazione del valore base dei punti di
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invalidità, è ricompreso “ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute”.
Inoltre, l'appellata rileva che il non ha allegato la presenza di Pt_1
circostanze da cui poter inferire il riconoscimento della personalizzazione del danno.
***
1.- Ipoacusia percettiva
1. L'appellante critica la sentenza e la ctu svolta in primo grado per non avere riconosciuto il danno biologico correlato all'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo con vertigini ed acufeni, di cui è presente in atti una visita ORL, datata 3.7.2015.
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Dalla CTU espletata in secondo grado è emerso che «il periziando è affetto da un'ipoacusia percettiva bilaterale profonda consequenziale al politrauma subito il
12.06.2015».
Secondo il ctu l danno biologico riconducibile all'ipoacusia bilaterale Per_1
percettiva è stimabile in misura pari al 4,5%, secondo la tabella elaborata da
. Pt_3
Le risultanze della ctu risultano tratte all'esito di diligente indagine;
le conclusioni cui perviene il ctu ono adeguatamente motivate. Per_1
Pertanto ritiene il Collegio di prestare piena adesione alla valutazione del ctu dott. Per_1
2.- Frattura degli incisivi
1. L'appellante contesta altresì la sentenza e la CTU per non aver considerato, tra le conseguenze dell'incidente in questione, la frattura traumatica delle cuspidi dei due incisivi centrali superiori.
Osserva l'appellante che di tale aspetto non si è tenuto conto in Pronto
Soccorso, si presta attenzione alle lesioni gravemente invalidanti, anche perché nella fattispecie si trattava di lesione che doveva essere curata urgentemente.
5 Corte d'Appello
2. L'assunto non è condivisibile.
Dal verbale del Pronto Soccorso non risulta la frattura degli incisivi.
Non è condivisibile l'asserto dell'appellante secondo cui di tale frattura non si
è tenuto conto per avere dato attenzione ad altre lesioni da curare con maggiore urgenza.
La precedenza riservata alla cura di una determinata lesione non impedisce l'accertamento e la diagnosi di altra lesione.
È implausibile che una frattura degli incisivi passi inosservata, essendo ragionevole ritenere che tale frattura avrebbe determinato copiosa perdita di sangue dalla bocca.
Tra l'altro, neanche dalla deposizione testimoniale (teste ) è Testimone_1
emersa la perdita di sangue dalla bocca.
Pertanto deve ritenersi non adeguatamente provato il nesso di causalità tra la lesione agli incisivi e l'incidente per cui è causa.
Conseguentemente tale motivo d'appello va rigettato.
3.- Sul danno morale
L'appellante si duole del mancato risarcimento del danno morale in aggiunta 1. al danno biologico.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Non è ravvisabile nella fattispecie in esame un danno morale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, non essendo riscontrabile alcun profilo di peculiare traumaticità e offensività del comportamento lesivo, né sono ravvisabili pregiudizi di natura emotiva, conseguenti all'evento lesivo consistito nella lesione del diritto alla salute, non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, quali, ad esempio, «il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione» (Cass. civ. 7513/2018).
La giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno morale, ha ripetutamente sottolineano la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico (ex plurimis, Cass. n. 6444/2023).
Pertanto il motivo d'appello va pertanto rigettato.
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4.- Determinazione del danno
1. Considerando le risultanze della ctu espletata in secondo grado, che ha riconosciuto l'ipoacusia tra le lesioni causate dal sinistro per cui è causa, e considerando il 3% per la frattura spiroide del II metacarpo della mano destra, il 4% per le cicatrici, il 5% a titolo di danno da DPTS lieve, pari totale al danno biologico permanente al 10% (secondo il ctu in primo grado), si giunge complessivamente ad un danno biologico permanente del 14%.
Considerando il danno biologico temporaneo già accertato dal ctu in primo grado – 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, 47 giorni d'invalidità temporanea del 75%, 47 giorni di invalidità temporanea del 50%, 47 giorni di invalidità temporanea del 25% e le spese mediche pari a € 41,60, facendo applicazione delle tabelle di Milano, si giunge alla cifra di € 47.600,50, di cui
€ 38.302,00 per danno biologico permanente, € 9.257,00 per danno biologico temporaneo ed € 41 per spese mediche.
Detraendo la somma già corrisposta di € 5.050,00, rimane la somma di €
42.550,00.
Detraendo la somma di € 35.000,00 già riconosciuta in primo grado, l'ulteriore somma spettante all'appellante è pari ad € 7.550,00, somma da intendersi già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
5.- Sulle spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello impone la nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, si reputa equo compensare per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Per il primo grado trova applicazione lo scaglione da € 26.000 a € 52.000; per il secondo grado si applica applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Vanno considerati i parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi.
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Conseguentemente, per il primo grado, le spese processuali si liquidano – già detratta la parte compensata – in complessivi € 2.856,75.
Per il secondo grado, le spese processuali – già detratta la parte compensata
– si liquidano in complessivi € 2.179,50.
Spettano inoltre le spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge
Le spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Nicola
Crucitti, difensore dell'appellante.
Vanno poste interamente a carico dell' le spese Parte_2
delle CTU liquidate con separati provvedimenti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
, , domiciliato in Reggio Calabria, via Abate, S. Elia I CP_2 Controparte_3
Traversa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna gli appellati, in solido tra loro,
alla corresponsione in favore di della somma – ulteriore rispetto a Parte_1 quella già riconosciuta con la sentenza impugnata – di € 7.550,00, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 2.856,75 per il primo grado, e in complessivi € 2.179,50 per il secondo grado;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
dispone la distrazione delle spese processuali in favore dell'avv. Nicola Crucitti, difensore dell'appellante;
- pone interamente a carico dell' le spese delle Parte_2
CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Reggio Calabria, 2.5.2025
Il consigliere est. La presidente
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dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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