Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1190 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 22.3.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 17.12.2024 da:
(F/ ) domiciliato elettivamente presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore Avv. MARRAPODI MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(F/ ) domiciliata elettivamente presso CP C.F._2
l'indirizzo pec del difensore Avv. PUDDU ELENA che la rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore opponente:
Voglia l'Ill.mo così giudicare:
- Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 624 c.p.c..
- In via subordinata, accertato e dichiarato che ha corrisposto la somma di € Parte_1
2.500,00, effettuato il pagamento dell'Istat ed i pagamenti provati documentalmente, dichiarare che lo stesso nulla deve per le causali di cui al precetto, respingendosi le domande ulteriori di parte avversa, non conformi al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte e per quelle che risulteranno ulteriormente fondate.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse la controversia non definita in forza dell'accordo transattivo raggiunto, accogliersi le seguenti
conclusioni:
Nel merito in via principale:
- dichiarata la invalidità, nullità ed erroneità del precetto, per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione;
dichiarata la insussistenza del credito, come richiesto con il precetto notificato da parte della SI.ra , per i motivi esposti e per quelli che CP
risulteranno di giustizia, ivi compresa la carenza di legittimazione per il supposto credito
Istat, e la inidoneità del precetto ad azionare le spese straordinarie di rilevante ammontare;
accertata l'inesistenza di titolo di titolo dichiarativo della loro debenza;
accertare
l'inesistenza, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, con declaratoria di sua estinzione.
- accertato che l'ing. a seguito di accordi intercorsi con la SI.ra e con il figlio Pt_1 CP
, acquistava l'autoveicolo Fiat Punto tg. EA571BH, che veniva intestata a Per_1 quest'ultimo, sostenendo una spesa complessiva di € 4.130,00, accertato che secondo gli accordi intercorsi tra le parti, l'esponente aveva messo a disposizione per detto acquisto una somma massima di € 3.000,00, accertato che l'ing. ha sostenuto per le necessarie Pt_1 manutenzioni al veicolo esborsi complessivi pari ad € 2.864,31, accertato il coinvolgimento di controparte nell'acquisto del veicolo ed il proprio assenso, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che la SI.ra è debitrice, nei confronti dell'istante, dell'importo CP di € 3.994,31 (€ 1.130,00, come differenza sul prezzo di acquisto, più € 2.864,31 per le manutenzioni necessarie) rispetto alla somma di e 3.000,00 che l'Ing. aveva messo a Pt_1 disposizione e, per l'effetto, condannare la SI.ra , al pagamento della somma di CP € 2.065,00, somma da portare in compensazione con gli eventuali crediti di natura non alimentare, che saranno, in non creduta ipotesi, posti a carico dell'istante, nel denegato caso in cui dovesse risultare un credito della precettante;
determinato l'ammontare dello stesso in misura comunque inferiore a quanto precettato, dato atto del pagamento di € 2.500,00, in corso di causa, disporre la compensazione con le poste di credito vantate dal concludente con le conseguenti determinazioni di legge dei rapporti d i dare e avere tra le parti.
Respingersi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite. Condannare , alle spese, in CP
solido con il proprio Legale, per lite temeraria.
In via istruttoria:
ammettersi tutti i mezzi di prova dedotti, con la citazione in opposizione, come meglio precisati nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., del 22/08/2024. Respingersi le istanze di prove avverse, compreso l'ordine di esibizione e la richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, per le ragioni esposte, richiamando quanto dedotto nella indicata memoria.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra in merito alla differenza CP prezzo richiesta dal IG. per l'acquisto dell'autovettura per il figlio;
Pt_1
Nel merito
Rigettare in toto tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, confermando il precetto impugnato per la residua somma dovuta di €.8.985,52.
In via istruttoria Si contesta la richiesta di ordine di esibizione formulata nei confronti dell'INPS e/o di circa la situazione storica dei rapporti di lavoro di quest'ultimo, per i motivi esposti in Parte_2 narrativa.
Si chiede sin d'ora, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte del IG. della sua ultima dichiarazione Pt_1 dei redditi al fine di dimostrare le sue capacità reddituali per sostenere agli studi la figlia.
Si chiede sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria con i testi di controparte, eventualmente ammessi e di indicare testi, articolare capitoli di prova e fornire ulteriore documentazione ex art. 171 ter c.p.c.
Tuttavia, qualora vengano ammessi i testi indicati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria nei confronti del IG. sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla Parte_2 locuzione “vero che”: 1)nell'anno 2022, dopo il primo anno d'iscrizione all'Istituto Europeo di DeIGn da Lei frequentato, decideva di abbandonare gli studi a causa dei litigi, con suo padre IG. , a seguito della Parte_1 media dei Suoi voti;
2) la decisione presa nel giugno 2022, di lasciare l'Italia per recarsi a Tenerife veniva da Lei presa, per allontanarsi da suo padre e superare il periodo di depressione del quale ha sofferto dopo aver abbandonato gli studi;
3) nel settembre 2022, decideva di fare ritorno in Italia essendo la scelta di trasferirsi a Tenerife, presa nel giugno del medesimo anno, un trasferimento temporaneo;
4) al Suo rientro in Italia nel settembre 2022, prendeva la decisione di abbandonare definitivamente gli studi universitari e cercava lavoro, trovando un'occupazione solo nel giugno 2023 a tempo determinato, quale lavoratore interinale per DHL, presso l'Aeroporto di Malpensa;
5) nell'autunno 2023, visto l'acquisto da parte della IG.ra , effettuato anni prima, di una CP motocicletta per i Suoi spostamenti, il IG. si accordava direttamente con Lei per l'acquisto di Pt_1 un'autovettura usata, pattuendone termini e condizioni (a titolo esemplificativo il prezzo), coinvolgendo la IG.ra solo dopo che l'accordo tra voi fosse preso. CP
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria nei confronti della IG.ra sui seguenti Parte_3 capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
6) nell'anno 2022, dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, decideva di iscriversi presso il “Politecnico” di Milano per frequentare il corso di architettura, sostenendo il relativo test d'ingresso previsto dal citato ateneo;
7) il risultato del test d'ingresso da Lei sostenuto dava esito negativo come da doc. 5 che Le si rammostra;
8) a seguito di tale risultato di cui alla precedente domanda, nello stesso anno, decideva di provare a sostenere altri test d'ammissione alla facoltà di architettura, ottenendo esito positivo in data 26/08/2022 dall'Università IUAV di Venezia, istituto statale.
Ci si riserva altresì sin d'ora di replicare alle istanze istruttorie avverse
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 22.3.2024 a evocato Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Busto Arsizio, , formulando opposizione al CP
precetto notificatogli il 5.3.2024 da parte della odierna convenuta e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con il precetto opposto la convenuta ha chiesto al IG. di corrisponderle l'importo di euro Pt_1
14.536,26, dovuti in base a quanto previsto dalla sentenza nr. 1473/2015 del Tribunale di Busto
Arsizio, per l'omesso versamento:
a. del contributo di mantenimento del figlio dal mese di giugno 2022 sino al mese di Per_1
gennaio 2024;
b. delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dal mese di gennaio 2018;
c. delle spese straordinarie indicate nell'atto di precetto.
Secondo l'opponente tuttavia:
a. il contributo per il mantenimento del figlio non sarebbe dovuto a partire dal mese Per_1
di giugno 2022, poiché il figlio in quel periodo aveva trovato lavoro in Spagna e, successivamente, sarebbe rimasto disoccupato per soli otto mesi, riuscendo poi a reperire un'occupazione stabile;
b. quanto all'adeguamento ISTAT esso sarebbe al più dovuto solo in relazione alle somme
Per_ spettanti a di assegno divorzile, non spettando la rivalutazione relativa al mantenimento per il figlio e non risiedendo più la figlia presso la madre, Per_1 Pt_3 con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima;
c. le spese straordinarie, infine, sarebbero state sostenute dalla convenuta in assenza di consenso dell'opponente con particolare riferimento agli esborsi relativi ai costi universitari della figlia inoltre, non vi sarebbe certezza circa la riferibilità di tali Pt_3
spese ai figli o comunque si tratterebbe di spese che attengono al mantenimento ordinario.
Il IG. ha infine chiesto la condanna della controparte alla refusione dell'importo di Pt_1
euro 2.065,00 quale quota che le parti avrebbero concordato di sostenere per l'acquisto di un'autovettura per il figlio e per le spese di manutenzione relative a tale autovettura. Per_1
Si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la IG.ra ha sottolineato che il figlio non risulta economicamente CP Per_1
indipendente atteso che in Spagna ha lavorato per meno di un mese, percependo solo l'importo di euro 1.426,40. Rientrato in Italia, è rimasto disoccupato per dieci mesi Per_1
ed attualmente lavora presso ma con contratto a tempo determinato. Controparte_2
La IG.ra ha dato altresì atto del fatto che: CP
- il IG. le ha corrisposto a titolo di arretrati ISTAT, la somma di €. 3.050,72, rispetto Pt_1 alla maggior somma di €. 3.861,57;
- la figlia continuare a risiedere presso la madre ed ha optato per frequentare il Pt_3
Politecnico di Venezia non avendo superato il test d'ingresso presso il Politecnico di Milano;
- le spese straordinarie sono documentate;
- l'attore si sarebbe accordato solo con il figlio per l'acquisto dell'autovettura, inoltre, le spese asseritamente sostenute per la manutenzione dell'auto non sarebbero documentate.
Il giudice, tentata la conciliazione, all'esito dell'udienza del 4.9.2024 ha formulato alla parti una proposta conciliativa che non veniva accettata. Veniva successivamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
A) Sul mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti
Sostiene parte attrice che il IG. e la IG.ra avrebbero raggiunto un accordo Pt_1 CP transattivo all'esito dell'udienza del 17.9.2024.
Dai verbali di causa risulta che durante l'udienza del 4.9.24 è stata formulata una proposta conciliativa secondo quanto previsto dall'art. 185 bis cpc di seguito riportata:
“Il IG. verserà alla IG.ra l'importo di euro 6.300,00 (4000,00 per il mantenimento di Pt_1 CP
, euro 2.300,00 per le spese straordinarie. Spese legali compensate”. Per_1
Alla successiva udienza del 17.9.24 è stato verbalizzato che “i procuratori delle parti danno atto che
sono in corso trattative per definire la controversia e che il IG. è disposto a Parte_1 corrispondere l'importo di euro 5.000,00 che la controparte accetta. Le parti chiedono un termine per il deposito di note scritte”.
Ora ritiene l'attore opponente che la controversia sarebbe stata composta in via transattiva, tanto che lo stesso, in adempimento di quanto pattuito avanti il Giudice con il legale di controparte il
17.9.2024, ha provveduto al versamento di € 2.500,00, sul conto corrente di , in data CP
01.10.2024, cioè nel termine concordato, essendo tenuto, a corrispondere i successivi € 2.500,00 entro il 31.12.2024, termine convenuto per il saldo. Successivamente, la transazione sarebbe stata disattesa da controparte e le conclusioni congiunte prospettate, non sarebbero state depositate, per il rifiuto della IG.ra . CP
La tesi dell'opponente in punto raggiungimento di un accordo transattivo non è fondata poiché, in primo luogo, non risulta raggiunta una conciliazione giudiziale tant'è che le parti non hanno accettato la proposta formulata davanti al giudice e parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle domande originariamente formulate, chiedendo unicamente la riduzione dell'importo indicato nell'atto di precetto da euro 14.536,24 ad euro 8.985,52. Mancherebbero, poi, i requisiti di forma previsti dall'art. 185 cpc e
88 disp. att. cpc.
Neppure può dirsi raggiunto un accordo transattivo.
La volontà di concludere un accordo transattivo secondo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile non è desumibile dal contenuto del verbale del 17.9.24, atto quest'ultimo redatto dal giudicante ai sensi dell'art. 126 cpc. Con tale verbale il Giudice ha sinteticamente dato atto delle trattative in corso tra le parti (nel verbale viene indicato che “le parti danno atto che sono in corso trattative”).
Non è stato indicato che le parti intendevano porre definitivamente fine alla lite in corso e insorta con la richiesta della IG.ra di corrispondere l'importo di euro 14.536,26, mediante la corresponsione di CP euro 5.000,00, tant'è che nel verbale viene indicato solo che il IG. era disposto a versare euro Pt_1
5.000,00 e che la IG.ra accettava tale importo. Si tratta solo di un'ipotesi/proposta di accordo che CP
necessitava di essere completata e formalizzata, come si desume dal tenore letterale di quanto dichiarato dalle parti, dal fatto che non sono stati indicati i termini e le modalità di pagamento, dalla circostanza per cui nulla viene detto sulla ripartizione delle spese di lite. Le parti hanno infatti chiesto un termine per il deposito di note scritte, termine finalizzato a definire l'accordo.
Non può pertanto ritenersi raggiunto tra le parti alcun accordo transattivo.
B) Sui motivi di opposizione
a. Mantenimento del figlio Per_1
Al riguardo occorre segnalare che tale motivo di opposizione non può essere valutato in questa sede, non essendo intervenuta, allo stato, una modifica del titolo esecutivo azionato dalla IG.ra ossia la sentenza nr. 1473/2015 del 12.10.2015 con cui il IG. è stato condannato al CP Pt_1
versamento a favore della convenuta dell'importo di euro 800,00 mensili per entrambi i figli,
e Per_1 Pt_3
La circostanza per cui avrebbe raggiunto l'indipendenza economica a partire dal mese di Per_1
giugno 2022 non è valutabile in questa sede e ciò in applicazione del principio giurisprudenziale per cui “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all' 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art 9 l. 898/1970 (Ribadendo il principio di cui in massima, la
S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico) (Cfr. Cass. Civ. n. 17689/2019).
b. Adeguamento ISTAT L'opponente come confermato dalle parti nel corso del giudizio ha corrisposto alla controparte l'importo di euro 3.050,72 rispetto al maggiore importo pari ad euro 3.861,57.
Quanto ai motivi di opposizione formulati rispetto a tale adeguamento si richiama in relazione al figlio quanto evidenziato al punto a. Per_1
Con riferimento alla figlia si osserva che la frequentazione dell'Università di Venezia e la Pt_3 conseguente necessità di soggiornare presso uno studentato vicino all'Università non determinano un venir meno della convivenza con la madre, anche perché, come documentato, la figlia rientra periodicamente presso l'abitazione materna. Si richiama al riguardo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29977 del 2020 indicata dalla difesa della convenuta per cui “in materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”.
c. Spese Straordinarie
Al riguardo va premesso in diritto che:
- in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili,
l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (cfr. Cass. Civ. n.
3835/2021).
Secondo la Corte, dunque, ci sono spese straordinarie prevedibili per le quali non è necessario munirsi di un titolo ulteriore per agire in via esecutiva, potendo a tal fine essere utilizzata la sentenza che ha statuito in ordine alle spese di mantenimento. Secondo la Corte, inoltre, costituiscono spese straordinarie routinarie le spese mediche e scolastiche sostenute ad esempio per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an
(in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316).
Nel caso in esame, la convenuta ha indicato nell'atto di precetto quali spese straordinarie:
- spese per alloggio universitario IVAV di Venezia, utenze e cambio biancheria Gaia da ottobre 2022 a novembre 2023;
- spese trasporto andata e ritorno treno Milano/Venezia per rientri a casa dall'università di
Pt_3
- spese di trasporto giornaliero di Pt_3
- spese per materiale scolastico di e Per_1 Pt_3
- spese per feste di compleanno di e Per_1 Pt_3
- spese per trasporto di e Per_1 Pt_3
- spese per attività sportive di e Per_1 Pt_3
- spese farmaceutiche.
Tali spese tenuto conto dei principi sopra richiamati sono spese prevedibili e ordinarie e come tali non necessitano che la parte si munisca di un ulteriore titolo esecutivo.
In particolare, le spese universitarie non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà, costituendo una prevedibile prosecuzione della tipologia di studi intrapresi dalla figlia e non necessitano del preventivo consenso poiché poste in essere nell'esclusivo interesse della figlia a non perdere un anno di studi (cfr. Cass. Civ. n. 33939/2023).
Le spese richieste per l'alloggio universitario e il trasporto risultano documentate dalle ricevute, dai biglietti prodotti e dalle relative disposizioni di pagamento.
Le spese per il materiale scolastico non sono spese che, stante la loro natura, richiedono un preventivo consenso (cfr. Protocollo del Tribunale di Milano), al pari delle spese sportive, di quelle per il compleanno e delle spese farmaceutiche indicate nell'atto di precetto. Si tratta peraltro di importi modesti che ne escludono ulteriormente il carattere dell'imprevedibilità. Stante la tipologia di tali esborsi la documentazione depositata risulta congrua al fine di comprovare il relativo esborso. Le contestazioni al riguardo formulate dall'opponente sono generiche.
Sono da escludere le spese riferibili alla moto del figlio che rientrano nel Per_1
mantenimento ordinario o comunque non sono prevedibili (cfr. la multa per eccesso di velocità) per un totale di euro 468,35.
Sul quantum finale dovuto, occorre evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha ridotto l'importo indicato nell'atto di precetto da euro 14.536,24 ad euro
8.985,52. La convenuta ha detratto quanto corrisposto in corso di causa dall'opponente a titolo di rivalutazione ISTAT (euro 3.050,72) e l'importo di euro 2.500,00. Dal residuo importo di euro 8985,52 va detratto l'importo di euro 468,35 con un residuo pari ad euro
8.517,17.
C) Sull'autovettura acquistata per il figlio.
Sostiene l'opponente che il medesimo avrebbe preso accordi con la IG.ra , al fine di CP acquistare un'automobile per , con ripartizione del costo di acquisto tra i genitori. Per_1
Gli accordi assunti con la IG.ra avrebbero previsto in particolare che il IG. CP Pt_1 contribuisse all'acquisto del veicolo, limitatamente alla somma di € 3.000,00.
L'opponente non ha dimostrato la sussistenza dell'asserito accordo con la controparte, poiché la documentazione prodotta (estratti conversazioni WhatsApp) non comprova la sussistenza di un accordo nei termini delineati dall'opponente anche con la IG.ra poiché tali messaggi CP
fanno riferimento a valutazioni intercorse tra padre e figlio.
Inoltre, mancano precise allegazioni su come si sia proceduto all'acquisto dell'autovettura in parola posto che l'opponente nulla ha precisato in ordine alle modalità di coinvolgimento della IG.ra , così come mancano allegazioni in punto necessità e consenso della IG.ra CP
in ordine alle spese di manutenzione dell'autovettura. CP
I capitoli di prova formulati al riguardo non sono ammissibili atteso che riguardano o circostanza documentate (cfr. cap. 12, 13 e 16 dell'atto di citazione) o dedotte in maniera generica per quanto sopra detto (cap. 11, 14 e 15).
Tale domanda va pertanto respinta.
Sulle spese di lite Alla prevalente soccombenza segue per legge la condanna del IG. alla refusione delle Pt_1
spese di lite sostenute dalla convenuta. Tali spese si liquidano direttamente in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e nel contraddittorio Parte_1
delle parti,
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione all'esecuzione formulata da e per Parte_1
l'effetto ACCERTA che ha diritto ad agire esecutivamente rispetto all'atto di CP
precetto notificato in data 5.3.2024 per il minor importo di euro 8.517,17.
RIGETTA le ulteriori domande formulate da Parte_1
CONDANNA alla refusione a favore di delle spese processuali Parte_1 CP
che liquida in euro 2.547,00, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 15.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Ballarini