Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 11
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di con sede in Terre del Parte_1
Reno località Mirabello, via Aldo Moro n. rappresentata ed assistita dagli
Avv. Carlo Cardi, e Avv. Michele Grandi,
- ricorrente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 19.2.25, la ricorrente, premesso di superare le soglie previste dall'art. 2 lett. d) CCII e di versare in stato di insolvenza, chiedeva fosse aperta la propria liquidazione giudiziale;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che ha la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
Parte_1
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rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei bilanci depositati, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019; osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla disamina dei bilanci depositati da cui emerge che:
nell'esercizio 2024 la società ha conseguito una perdita di € 80.224,01 che ha azzerato il capitale sociale e determinato un deficit patrimoniale
(patrimonio netto negativo) di € 46.780,08; nel mese di gennaio 2025 il conto economico ha registrato un'ulteriore perdita di € 62.878,12 che ha portato il deficit patrimoniale ad -109.658,20
€.; al 31/01/2025 la società ha una situazione finanziaria negativa per €
102.319,53 ed un attivo immobilizzato con valore netto contabile di €
24.514,90 che non paiono consentire il regolare soddisfacimento delle proprie obbligazioni;
rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla sola voce dei debiti verso i dipendenti;
pag. 2 di 4 ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Pt_1
, con sede Via XXV Aprile, 9 MIRABELLO;
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 26.6.25 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore/della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche pag. 3 di 4 dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di Parte_1
( ) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative P.IVA_1
agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 4.3.25.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
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