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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4306/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4306/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
È presente, nell'interesse dell'opponente Parte_1
l'Avv. Antonio Capriglione.
Nessuno è comparso per l'opposta CP_1
IL GIUDICE invita il difensore a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
L'Avv. Capriglione si riporta al proprio atto di opposizione e ne chiede l'accoglimento.
L'Avv. Capriglione eccepisce inoltre l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, in assenza del difensore che ha inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 4306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IN – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha pronunziato, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4306 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di leasing, pendente
TRA
(C.F. , nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
IN (AV) e residente in [...] Aprile n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Capriglione (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Quadrelle (AV), alla via A.
Gramsci n. 33;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ) in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, al Corso Orbassano n.
367, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alberto Boer (C.F. , CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Cola di
NZ n. 69;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale di udienza redatto in data odierna.
R.G. n. 4306/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2021, ha Parte_1 interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2021 con cui il
Tribunale di IN, in data 18 novembre 2021, gli ha ingiunto di pagare in favore della l'importo complessivo di € 7.158,56, oltre interessi CP_1 moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 nonché spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di canoni ed extracanoni dovuti in forza di un contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi (c.d. accordo quadro), stipulato tra la e l'opponente in CP_1 data 28 febbraio 2019.
2. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su prova scritta, avendo la creditrice prodotto, in allegato al ricorso monitorio, la sola copia di un estratto conto del giugno
2021 ed otto fatture cartacee, prive dell'estratto autenticato delle scritture contabili idoneo a costituire la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di locazione ed in particolare di quelle contenute negli artt. 7), 14), 15), 16), 17), 18) 19) e 25), in quanto vessatorie e tali da determinare un eccessivo squilibrio in danno dell'odierno opponente, trovando applicazione al caso di specie la disciplina consumeristica.
In particolare, quanto alle clausole contrattuali contenute nell'art. 7)
“percorrenza chilometrica” e nell'art. 25) “clausola risolutiva espressa”,
l'odierno opponente, quale consumatore finale non professionale, ha dedotto di non esser in possesso di adeguate conoscenze tecniche necessarie per valutare il contenuto di tali clausole che, pertanto, avrebbero dovuto costituire oggetto di trattativa individuale prima della conclusione del contratto.
Quanto alle clausole previste dagli artt. 14), 15), 16), 17), 18) e 19) delle condizioni generali del contratto di locazione e limitative della responsabilità del locatore, l'opponente ne ha eccepito la vessatorietà, in quanto le stesse prevedono decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà R.G. n. 4306/2021
contrattuale nei rapporti con i terzi, ai sensi dell'art. 33, lettera t), in violazione dell'art. 1229 c.c. e degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo.
L'opponente ha, poi, eccepito la nullità delle clausole vessatorie, in quanto sottoscritte in blocco, non integrando il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non garantendo, la loro sottoscrizione indiscriminata l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Dunque, in considerazione della eccepita vessatorietà delle clausole,
l'opponente ha contestato la debenza delle somme di cui alle fatture n.
0000201910501464 del 29 luglio 2019 pari ad €. 61,00; n.
0000201910572245 del 28 agosto 2019 pari ad €. 12,00; n.
0000201910926741 del 26 novembre 2020 pari ad €. 24,40; n.
0000201910932974 del 27 novembre 2020 pari ad €. 260,88; n.
000202010911156 del 23 novembre 2020 pari ad €. 5.484,28, per l'importo complessivo di € 5.843,76.
Parte opponente, infine, ha eccepito la vessatorietà della clausola recante la previsione del calcolo dei km extra, pattuito in misura doppia rispetto al costo previsto per il rimborso, non essendo il corrispettivo stato individuato in modo chiaro e comprensibile, chiedendone la riduzione ad equità.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo “A) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n.1142/2021 per essere stato reso in difetto dei prescritti presupposti processuali (inesistenza di idonea prova scritta); B) nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità di tutte le clausole vessatorie sopra richiamate contenute nelle condizioni generali del contratto di locazione poiché in violazione delle vigenti norme previste dal codice civile e dal codice del consumo, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto e conseguentemente dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di € 7.158,56; C) in via subordinata, ridurre l'ammontare del credito ex adverso azionato ad un importo equo che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare in corso di causa in R.G. n. 4306/2021
applicazione dei principi di equità, di correttezza e di buona fede e per le ragioni tutte esposte in diritto;
D) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1142/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
IN, meglio specificato in epigrafe. E) respingere, in ogni ipotesi, le domande tutte avanzate dalla società opposta, nonché l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 cpc, per i motivi di cui in narrativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 agosto 2022, premettendo di aver stipulato con l'opponente un CP_1 contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi;
che, in base a tale contratto, e come si evince dal documento
“Richiesta Rent” la si è obbligata a fornire a il CP_1 Parte_1 noleggio a lungo termine (nonché i servizi connessi) di una autovettura JEEP
1.6 MJET 120CV TG. FW532DW a fronte del Controparte_2 pagamento di un canone mensile pari ad euro 359,05 + € 113,17 (OLTRE
IVA) per n. 36 rate mensili;
che l'autovettura oggetto del contratto è stata regolarmente consegnata dalla all'ingiunto in data 9.04.2019; CP_1 che il contratto prevede anche il pagamento dei c.d. extracanoni relativi ai danni ai veicoli, al costo dei km. in eccesso, ai verbali per violazione del codice della strada, penali da restituzione anticipata (art.19), danni al veicolo ecc. così come rilevabile dal verbale di riconsegna della autovettura del
10.11.2020; che l'opponente si è reso inadempiente nel pagamento delle fatture relative a canoni ed extracanoni per complessivi euro 7.158,56 (di cui
€ 6.866,24 per sorte ed € 292,32 per interessi di mora) come da estratto conto e relative fatture allegate, oltre agli interessi di mora ex. D. Lgs.
231/02 maturandi sino al saldo;
che, stante l'inadempimento, la ricorrente con lettere raccomandate del 19.12.2019 e 3.05.2020 ha intimato a Pt_1 il pagamento delle rate residue e, stante l'esito infausto, si è avvalsa
[...] della facoltà di risoluzione espressa prevista dalla clausola di cui all'accordo quadro;
che con lettera racc. a/r del 18.02.2021 a firma dell'Avv. Vittorio
ER è stata trasmessa diffida ad adempiere con preavviso di azione legale, ma anche tale diffida non ha sortito l'effetto sperato, avendo, pertanto, la ricorrente agito in sede monitoria. R.G. n. 4306/2021
L'opposta, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto l'estratto conto autenticato, con la conformità alle scritture contabili della società, con esplicitazione del nuovo importo dovuto, ad oggi, a seguito del maturare dei maggiori interessi moratori ed ha fatto rilevare, quanto all'eccepita vessatorietà delle clausole contrattuali, che le stesse sono state singolarmente e specificatamente contrattate tra le parti e sottoscritte doppiamente dall'opponente, come previsto dal codice civile e dalla disciplina consumeristica;
che le trattative individuali per le singole clausole sono state effettuate, per la tramite il preposto Fin.Rent S.r.l, sì da non CP_1 potersi ritenere vessatorie le clausole che siano state oggetto di specifica trattativa individuale;
che il carattere non vessatorio delle clausole è desumibile già dalle singole clausole specificatamente sottoscritte, le quali riportano espressamente ed in modo chiaro, accanto al numero dell'articolo contenente la clausola da sottoscrivere, anche l'espresso riferimento al contenuto della clausola stessa;
che, con particolare riferimento alla clausola di cui all'art. 7) “percorrenza chilometrica”, tale clausola prevede anche l'obbligo di comunicare, durante il periodo di noleggio, l'eventualità di percorrenza di km in esubero, al fine di rimodulare il canone del noleggio in base alla proiezione del cliente sui maggiori km, sì da garantire, da un lato, alla società opposta l'applicazione del corretto canone in funzione dei km reali percorsi e, dall'altro, al cliente di non ritrovarsi con un costo eccessivo alla fine del periodo contrattuale.
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'interposta opposizione, in quanto priva di fondamento e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione e trattazione del 03 gennaio 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1142/2021 ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e R.G. n. 4306/2021
discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove la causa viene decisa all'esito della discussione orale della causa.
5. Ciò premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, in quanto formulata dall'opponente solo all'udienza di discussione orale della causa.
L'art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che l'improcedibilità sia eccepita, a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante
Cass. n. 20613/2011).
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale,
l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass.
SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass. 15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015
n.826).
Inoltre, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, per cui risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
7. Orbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia fornito la prova del credito R.G. n. 4306/2021
azionato e, dunque, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante consistente nel fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda di pagamento.
Invero, premesso che gli importi oggetto del ricorso monitorio attengono a canoni non pagati ed agli extracanoni applicati in forza di espresse pattuizioni contrattuali (in caso di eccedenza chilometrica, di danni al veicolo e di sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della strada), ha sin dalla fase monitoria fornito precisi riscontri documentali, CP_1 depositando la copia del contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi n. 1201236447 stipulato in data 28 febbraio 2019 con riferimento all'autovettura Jeep Renegade tg FW532DW,
l'allegata “ , il verbale di consegna del veicolo sottoscritto del Parte_2
09 aprile 2019 oltrechè il verbale di riconsegna del 10 novembre 2020, entrambi sottoscritti dal locatario, ove risultano indicati i km percorsi dall'autovettura ed i danni riscontrati.
Ciò posto, ritenuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina consumeristica, l'eccezione di vessatorietà formulata dall'opponente Pt_1 con riguardo alle clausole di cui agli artt. 7), 14), 15), 16), 17), 18),
[...]
19) e 25) del contratto di locazione stipulato in data 28 febbraio 2019 va rigettata.
Invero, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, va ravvisata la vessatorietà di una clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione in merito alla sussistenza dello squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto deve avere natura giuridica e non natura economica e tale assunto trova conferma nell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo a norma del quale la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Precisamente, la valutazione deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti, atteso che la vessatorietà esula dalla determinazione dell'oggetto del R.G. n. 4306/2021
contratto o dall'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. All'interprete spetta dunque verificare se le clausole contenute nei contratti conclusi fra professionista e consumatore siano state redatte in modo non chiaro e comprensibile e se su tali basi possono essere qualificate vessatorie, sulla scorta di un a valutazione di merito fondata su un a corretta interpretazione del complessivo testo contrattuale che, come tale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n.
23655/2021).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, quanto al profilo della vessatorietà, la rilevanza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., "atteso che la disciplina di tutela del consumatore è altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 cod. civ. e segg." (cfr. Cass. n. 17083/13) ed ha individuato i requisiti che devono sussistere affinché possa ritenersi che una clausola, astrattamente vessatoria, sia stata oggetto di una vera e propria negoziazione, idonea al superamento della presunzione di vessatorietà (Cass. n. 24262/08).
Invero, la giurisprudenza di legittimità con riguardo alla questione dell'abusività delle clausole di cui alla disciplina dettata dall'art. 1469-bis cod. civ., poi riversata negli artt. 33 e ss. del cd. Codice del consumo, ha avuto modo di chiarire che "anche la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, secondo comma, cod. civ. è di per sé non esaustiva" (Cass., sez. 6 -3,
03/04/2013, n. 8167; Cass., sez. 3, 20/03/2010, n. 6802; Cass., sez. 3,
26/09/2008, n. 24262); per altro verso, che a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n.
206/2005, laddove la trattativa è, infatti, da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (Cass., sez. 6-3, 08/07/2015, n.
14288; Cass., n. 6802/10, cit.; Cass., n. 24262/2008, cit.; Cass., sez. 3,
28/06/2005, n. 13890) (Cassazione civile sez. III - 10/10/2024, n. 26489).
Ciò posto, le condizioni generali di contratto, all'art. 7 rubricato “Percorrenza chilometrica, prevedono, al comma 1, che “Qualora, durante la Locazione, il
Cliente rilevasse proiezioni di percorrenze chilometriche superiori a quelle indicate nella Richiesta RENT, dovrà darne tempestiva comunicazione a R.G. n. 4306/2021
ai fini dell'adeguamento del canone di Locazione in funzione della CP_1 nuova percorrenza chilometrica massima. Tale adeguamento del canone di
Locazione, previa comunicazione al Cliente, potrà essere determinato anche autonomamente da qualora constati, tramite la propria struttura, CP_1 stime di percorrenza chilometrica superiori di oltre il 25% rispetto a quelle inizialmente pattuite” ed al comma 5 che “La determinazione dell'eventuale eccedenza chilometrica sarà effettuata, a cura di , sulla base del CP_1 seguente calcolo: Km percorsi – [(totale Km contrattuali/durata contrattuale)
X durata effettiva”.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale clausola, nel prevedere il pagamento di un ulteriore importo specificamente individuato rispetto ad ogni chilometro superiore rispetto al chilometraggio complessivamente pattuito, non rivesta natura vessatoria.
Essa, invero, non costituisce una penale da inadempimento, ma contempla un ulteriore compenso dovuto per l'utilizzo del veicolo laddove questo abbia ecceduto il chilometraggio convenuto rispetto al quale la concedente ha commisurato la rata in ragione della prevedibile usura del bene e del suo conseguente deprezzamento.
Il corrispettivo richiesto per il maggior uso dell'auto rispetto a quanto concordato, effettivamente parametrato a tale uso, costituisce strumento, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, per integrare l'oggetto del contratto così da garantire un equo contemperamento degli interessi tra le parti e non già per determinare un ingiustificato squilibrio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va esclusa la vessatorietà della clausola de qua e neppure sussistono i presupposti per una riduzione della penale.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità del locatore previste dagli artt. 14), rubricato
“danni al veicolo”, 15) rubricato “furto totale del veicolo”, 16) rubricato
“sinistro grave – irreparabilità del Veicolo”, 17) rubricato “Tassa automobilistica – altre spese previste per la Locazione del Veicolo”, 18) rubricato “Circolazione del Veicolo e Responsabilità” e 19) rubricato
“Restituzione anticipata del Veicolo” delle condizioni generali del contratto di locazione, in forza delle quali il Cliente è ritenuto responsabile per tutti i danni R.G. n. 4306/2021
occorsi al veicolo, per la distruzione o perdita dello stesso oltre che per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguenti a violazioni del codice della strada.
Invero, tali clausole, lungi dal porre a carico del consumatore (odierno opponente) decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ai sensi dell'art. 33, lettera t), si limitano a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile — in via analogica — dalla locazione di beni mobili.
Quanto, infine, alla eccepita vessatorietà dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, tale previsione contrattuale, al comma 1, stabilisce che “ avrà facoltà di risolvere il CP_1 contratto di Locazione del Veicolo, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Cliente con la contestazione dell'inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nei seguenti casi”, tra cui, alla lettera A, allorquando “il Cliente non provveda puntualmente al pagamento anche di un solo canone di Locazione e/o degli addebiti extra dovuti alle scadenze contrattualmente previste”.
Orbene, la clausola risolutiva espressa è patto che non rientra nel novero codicistico delle clausole vessatorie ed, a supporto della natura non vessatoria di tale clausola vale rilevare, nei termini chiariti dalla Corte di
Cassazione, che la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e che la clausola risolutiva si limita a rafforzare tale facoltà e ad accelerare la risoluzione (cfr., in tal senso, Cass. n. 15365/2010; di recente, v. TAR Lazio, n. 1879/2015: “La clausola risolutiva espressa non può essere considerata come una clausola vessatoria ai fini della c.d. doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c., qualora sia inserita tra le condizioni generali di contratto o in un contratto per adesione. Ciò in quanto essa non costituisce una clausola particolarmente onerosa, non potendo essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni aggravando la situazione di uno dei contraenti, poiché la possibilità R.G. n. 4306/2021
di richiedere la risoluzione del contratto sarebbe insita nel contratto stesso a norma dell'art. 1453 c.c. e detta clausola non farebbe altro che rafforzare tale facoltà. Di talché, la clausola risolutiva espressa, ossia la pattuizione apposta al contratto mediante la quale si prevede che l'inesecuzione di una specifica obbligazione secondo le modalità convenute ne determina la risoluzione, non ha carattere vessatorio e, quindi, non deve essere approvata per iscritto, non dovendosi applicare l'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa.”)
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1142/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di IN in data 18.09.2021 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (da
€. 5.201,00 ad €. 26.000,00) ed all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova ed in considerazione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione n. 4306/2021 R.G., proposto da Parte_1 nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed CP_1 eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1142/2021, emesso dal Tribunale di IN in data
18 settembre 2021, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di € CP_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. R.G. n. 4306/2021
Così deciso in IN all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4306/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
È presente, nell'interesse dell'opponente Parte_1
l'Avv. Antonio Capriglione.
Nessuno è comparso per l'opposta CP_1
IL GIUDICE invita il difensore a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
L'Avv. Capriglione si riporta al proprio atto di opposizione e ne chiede l'accoglimento.
L'Avv. Capriglione eccepisce inoltre l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, in assenza del difensore che ha inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 4306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IN – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha pronunziato, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4306 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di leasing, pendente
TRA
(C.F. , nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
IN (AV) e residente in [...] Aprile n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Capriglione (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Quadrelle (AV), alla via A.
Gramsci n. 33;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ) in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, al Corso Orbassano n.
367, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alberto Boer (C.F. , CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Cola di
NZ n. 69;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale di udienza redatto in data odierna.
R.G. n. 4306/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2021, ha Parte_1 interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2021 con cui il
Tribunale di IN, in data 18 novembre 2021, gli ha ingiunto di pagare in favore della l'importo complessivo di € 7.158,56, oltre interessi CP_1 moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 nonché spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di canoni ed extracanoni dovuti in forza di un contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi (c.d. accordo quadro), stipulato tra la e l'opponente in CP_1 data 28 febbraio 2019.
2. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su prova scritta, avendo la creditrice prodotto, in allegato al ricorso monitorio, la sola copia di un estratto conto del giugno
2021 ed otto fatture cartacee, prive dell'estratto autenticato delle scritture contabili idoneo a costituire la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di locazione ed in particolare di quelle contenute negli artt. 7), 14), 15), 16), 17), 18) 19) e 25), in quanto vessatorie e tali da determinare un eccessivo squilibrio in danno dell'odierno opponente, trovando applicazione al caso di specie la disciplina consumeristica.
In particolare, quanto alle clausole contrattuali contenute nell'art. 7)
“percorrenza chilometrica” e nell'art. 25) “clausola risolutiva espressa”,
l'odierno opponente, quale consumatore finale non professionale, ha dedotto di non esser in possesso di adeguate conoscenze tecniche necessarie per valutare il contenuto di tali clausole che, pertanto, avrebbero dovuto costituire oggetto di trattativa individuale prima della conclusione del contratto.
Quanto alle clausole previste dagli artt. 14), 15), 16), 17), 18) e 19) delle condizioni generali del contratto di locazione e limitative della responsabilità del locatore, l'opponente ne ha eccepito la vessatorietà, in quanto le stesse prevedono decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà R.G. n. 4306/2021
contrattuale nei rapporti con i terzi, ai sensi dell'art. 33, lettera t), in violazione dell'art. 1229 c.c. e degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo.
L'opponente ha, poi, eccepito la nullità delle clausole vessatorie, in quanto sottoscritte in blocco, non integrando il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non garantendo, la loro sottoscrizione indiscriminata l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Dunque, in considerazione della eccepita vessatorietà delle clausole,
l'opponente ha contestato la debenza delle somme di cui alle fatture n.
0000201910501464 del 29 luglio 2019 pari ad €. 61,00; n.
0000201910572245 del 28 agosto 2019 pari ad €. 12,00; n.
0000201910926741 del 26 novembre 2020 pari ad €. 24,40; n.
0000201910932974 del 27 novembre 2020 pari ad €. 260,88; n.
000202010911156 del 23 novembre 2020 pari ad €. 5.484,28, per l'importo complessivo di € 5.843,76.
Parte opponente, infine, ha eccepito la vessatorietà della clausola recante la previsione del calcolo dei km extra, pattuito in misura doppia rispetto al costo previsto per il rimborso, non essendo il corrispettivo stato individuato in modo chiaro e comprensibile, chiedendone la riduzione ad equità.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo “A) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n.1142/2021 per essere stato reso in difetto dei prescritti presupposti processuali (inesistenza di idonea prova scritta); B) nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità di tutte le clausole vessatorie sopra richiamate contenute nelle condizioni generali del contratto di locazione poiché in violazione delle vigenti norme previste dal codice civile e dal codice del consumo, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto e conseguentemente dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di € 7.158,56; C) in via subordinata, ridurre l'ammontare del credito ex adverso azionato ad un importo equo che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare in corso di causa in R.G. n. 4306/2021
applicazione dei principi di equità, di correttezza e di buona fede e per le ragioni tutte esposte in diritto;
D) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1142/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
IN, meglio specificato in epigrafe. E) respingere, in ogni ipotesi, le domande tutte avanzate dalla società opposta, nonché l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 cpc, per i motivi di cui in narrativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 agosto 2022, premettendo di aver stipulato con l'opponente un CP_1 contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi;
che, in base a tale contratto, e come si evince dal documento
“Richiesta Rent” la si è obbligata a fornire a il CP_1 Parte_1 noleggio a lungo termine (nonché i servizi connessi) di una autovettura JEEP
1.6 MJET 120CV TG. FW532DW a fronte del Controparte_2 pagamento di un canone mensile pari ad euro 359,05 + € 113,17 (OLTRE
IVA) per n. 36 rate mensili;
che l'autovettura oggetto del contratto è stata regolarmente consegnata dalla all'ingiunto in data 9.04.2019; CP_1 che il contratto prevede anche il pagamento dei c.d. extracanoni relativi ai danni ai veicoli, al costo dei km. in eccesso, ai verbali per violazione del codice della strada, penali da restituzione anticipata (art.19), danni al veicolo ecc. così come rilevabile dal verbale di riconsegna della autovettura del
10.11.2020; che l'opponente si è reso inadempiente nel pagamento delle fatture relative a canoni ed extracanoni per complessivi euro 7.158,56 (di cui
€ 6.866,24 per sorte ed € 292,32 per interessi di mora) come da estratto conto e relative fatture allegate, oltre agli interessi di mora ex. D. Lgs.
231/02 maturandi sino al saldo;
che, stante l'inadempimento, la ricorrente con lettere raccomandate del 19.12.2019 e 3.05.2020 ha intimato a Pt_1 il pagamento delle rate residue e, stante l'esito infausto, si è avvalsa
[...] della facoltà di risoluzione espressa prevista dalla clausola di cui all'accordo quadro;
che con lettera racc. a/r del 18.02.2021 a firma dell'Avv. Vittorio
ER è stata trasmessa diffida ad adempiere con preavviso di azione legale, ma anche tale diffida non ha sortito l'effetto sperato, avendo, pertanto, la ricorrente agito in sede monitoria. R.G. n. 4306/2021
L'opposta, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto l'estratto conto autenticato, con la conformità alle scritture contabili della società, con esplicitazione del nuovo importo dovuto, ad oggi, a seguito del maturare dei maggiori interessi moratori ed ha fatto rilevare, quanto all'eccepita vessatorietà delle clausole contrattuali, che le stesse sono state singolarmente e specificatamente contrattate tra le parti e sottoscritte doppiamente dall'opponente, come previsto dal codice civile e dalla disciplina consumeristica;
che le trattative individuali per le singole clausole sono state effettuate, per la tramite il preposto Fin.Rent S.r.l, sì da non CP_1 potersi ritenere vessatorie le clausole che siano state oggetto di specifica trattativa individuale;
che il carattere non vessatorio delle clausole è desumibile già dalle singole clausole specificatamente sottoscritte, le quali riportano espressamente ed in modo chiaro, accanto al numero dell'articolo contenente la clausola da sottoscrivere, anche l'espresso riferimento al contenuto della clausola stessa;
che, con particolare riferimento alla clausola di cui all'art. 7) “percorrenza chilometrica”, tale clausola prevede anche l'obbligo di comunicare, durante il periodo di noleggio, l'eventualità di percorrenza di km in esubero, al fine di rimodulare il canone del noleggio in base alla proiezione del cliente sui maggiori km, sì da garantire, da un lato, alla società opposta l'applicazione del corretto canone in funzione dei km reali percorsi e, dall'altro, al cliente di non ritrovarsi con un costo eccessivo alla fine del periodo contrattuale.
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'interposta opposizione, in quanto priva di fondamento e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione e trattazione del 03 gennaio 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1142/2021 ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e R.G. n. 4306/2021
discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove la causa viene decisa all'esito della discussione orale della causa.
5. Ciò premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, in quanto formulata dall'opponente solo all'udienza di discussione orale della causa.
L'art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che l'improcedibilità sia eccepita, a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante
Cass. n. 20613/2011).
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale,
l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass.
SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass. 15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015
n.826).
Inoltre, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, per cui risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
7. Orbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia fornito la prova del credito R.G. n. 4306/2021
azionato e, dunque, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante consistente nel fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda di pagamento.
Invero, premesso che gli importi oggetto del ricorso monitorio attengono a canoni non pagati ed agli extracanoni applicati in forza di espresse pattuizioni contrattuali (in caso di eccedenza chilometrica, di danni al veicolo e di sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della strada), ha sin dalla fase monitoria fornito precisi riscontri documentali, CP_1 depositando la copia del contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di servizi inclusi n. 1201236447 stipulato in data 28 febbraio 2019 con riferimento all'autovettura Jeep Renegade tg FW532DW,
l'allegata “ , il verbale di consegna del veicolo sottoscritto del Parte_2
09 aprile 2019 oltrechè il verbale di riconsegna del 10 novembre 2020, entrambi sottoscritti dal locatario, ove risultano indicati i km percorsi dall'autovettura ed i danni riscontrati.
Ciò posto, ritenuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina consumeristica, l'eccezione di vessatorietà formulata dall'opponente Pt_1 con riguardo alle clausole di cui agli artt. 7), 14), 15), 16), 17), 18),
[...]
19) e 25) del contratto di locazione stipulato in data 28 febbraio 2019 va rigettata.
Invero, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, va ravvisata la vessatorietà di una clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione in merito alla sussistenza dello squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto deve avere natura giuridica e non natura economica e tale assunto trova conferma nell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo a norma del quale la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Precisamente, la valutazione deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti, atteso che la vessatorietà esula dalla determinazione dell'oggetto del R.G. n. 4306/2021
contratto o dall'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. All'interprete spetta dunque verificare se le clausole contenute nei contratti conclusi fra professionista e consumatore siano state redatte in modo non chiaro e comprensibile e se su tali basi possono essere qualificate vessatorie, sulla scorta di un a valutazione di merito fondata su un a corretta interpretazione del complessivo testo contrattuale che, come tale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n.
23655/2021).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, quanto al profilo della vessatorietà, la rilevanza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., "atteso che la disciplina di tutela del consumatore è altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 cod. civ. e segg." (cfr. Cass. n. 17083/13) ed ha individuato i requisiti che devono sussistere affinché possa ritenersi che una clausola, astrattamente vessatoria, sia stata oggetto di una vera e propria negoziazione, idonea al superamento della presunzione di vessatorietà (Cass. n. 24262/08).
Invero, la giurisprudenza di legittimità con riguardo alla questione dell'abusività delle clausole di cui alla disciplina dettata dall'art. 1469-bis cod. civ., poi riversata negli artt. 33 e ss. del cd. Codice del consumo, ha avuto modo di chiarire che "anche la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, secondo comma, cod. civ. è di per sé non esaustiva" (Cass., sez. 6 -3,
03/04/2013, n. 8167; Cass., sez. 3, 20/03/2010, n. 6802; Cass., sez. 3,
26/09/2008, n. 24262); per altro verso, che a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n.
206/2005, laddove la trattativa è, infatti, da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (Cass., sez. 6-3, 08/07/2015, n.
14288; Cass., n. 6802/10, cit.; Cass., n. 24262/2008, cit.; Cass., sez. 3,
28/06/2005, n. 13890) (Cassazione civile sez. III - 10/10/2024, n. 26489).
Ciò posto, le condizioni generali di contratto, all'art. 7 rubricato “Percorrenza chilometrica, prevedono, al comma 1, che “Qualora, durante la Locazione, il
Cliente rilevasse proiezioni di percorrenze chilometriche superiori a quelle indicate nella Richiesta RENT, dovrà darne tempestiva comunicazione a R.G. n. 4306/2021
ai fini dell'adeguamento del canone di Locazione in funzione della CP_1 nuova percorrenza chilometrica massima. Tale adeguamento del canone di
Locazione, previa comunicazione al Cliente, potrà essere determinato anche autonomamente da qualora constati, tramite la propria struttura, CP_1 stime di percorrenza chilometrica superiori di oltre il 25% rispetto a quelle inizialmente pattuite” ed al comma 5 che “La determinazione dell'eventuale eccedenza chilometrica sarà effettuata, a cura di , sulla base del CP_1 seguente calcolo: Km percorsi – [(totale Km contrattuali/durata contrattuale)
X durata effettiva”.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale clausola, nel prevedere il pagamento di un ulteriore importo specificamente individuato rispetto ad ogni chilometro superiore rispetto al chilometraggio complessivamente pattuito, non rivesta natura vessatoria.
Essa, invero, non costituisce una penale da inadempimento, ma contempla un ulteriore compenso dovuto per l'utilizzo del veicolo laddove questo abbia ecceduto il chilometraggio convenuto rispetto al quale la concedente ha commisurato la rata in ragione della prevedibile usura del bene e del suo conseguente deprezzamento.
Il corrispettivo richiesto per il maggior uso dell'auto rispetto a quanto concordato, effettivamente parametrato a tale uso, costituisce strumento, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, per integrare l'oggetto del contratto così da garantire un equo contemperamento degli interessi tra le parti e non già per determinare un ingiustificato squilibrio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va esclusa la vessatorietà della clausola de qua e neppure sussistono i presupposti per una riduzione della penale.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità del locatore previste dagli artt. 14), rubricato
“danni al veicolo”, 15) rubricato “furto totale del veicolo”, 16) rubricato
“sinistro grave – irreparabilità del Veicolo”, 17) rubricato “Tassa automobilistica – altre spese previste per la Locazione del Veicolo”, 18) rubricato “Circolazione del Veicolo e Responsabilità” e 19) rubricato
“Restituzione anticipata del Veicolo” delle condizioni generali del contratto di locazione, in forza delle quali il Cliente è ritenuto responsabile per tutti i danni R.G. n. 4306/2021
occorsi al veicolo, per la distruzione o perdita dello stesso oltre che per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguenti a violazioni del codice della strada.
Invero, tali clausole, lungi dal porre a carico del consumatore (odierno opponente) decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ai sensi dell'art. 33, lettera t), si limitano a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile — in via analogica — dalla locazione di beni mobili.
Quanto, infine, alla eccepita vessatorietà dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, tale previsione contrattuale, al comma 1, stabilisce che “ avrà facoltà di risolvere il CP_1 contratto di Locazione del Veicolo, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Cliente con la contestazione dell'inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nei seguenti casi”, tra cui, alla lettera A, allorquando “il Cliente non provveda puntualmente al pagamento anche di un solo canone di Locazione e/o degli addebiti extra dovuti alle scadenze contrattualmente previste”.
Orbene, la clausola risolutiva espressa è patto che non rientra nel novero codicistico delle clausole vessatorie ed, a supporto della natura non vessatoria di tale clausola vale rilevare, nei termini chiariti dalla Corte di
Cassazione, che la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e che la clausola risolutiva si limita a rafforzare tale facoltà e ad accelerare la risoluzione (cfr., in tal senso, Cass. n. 15365/2010; di recente, v. TAR Lazio, n. 1879/2015: “La clausola risolutiva espressa non può essere considerata come una clausola vessatoria ai fini della c.d. doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c., qualora sia inserita tra le condizioni generali di contratto o in un contratto per adesione. Ciò in quanto essa non costituisce una clausola particolarmente onerosa, non potendo essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni aggravando la situazione di uno dei contraenti, poiché la possibilità R.G. n. 4306/2021
di richiedere la risoluzione del contratto sarebbe insita nel contratto stesso a norma dell'art. 1453 c.c. e detta clausola non farebbe altro che rafforzare tale facoltà. Di talché, la clausola risolutiva espressa, ossia la pattuizione apposta al contratto mediante la quale si prevede che l'inesecuzione di una specifica obbligazione secondo le modalità convenute ne determina la risoluzione, non ha carattere vessatorio e, quindi, non deve essere approvata per iscritto, non dovendosi applicare l'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa.”)
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1142/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di IN in data 18.09.2021 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (da
€. 5.201,00 ad €. 26.000,00) ed all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova ed in considerazione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione n. 4306/2021 R.G., proposto da Parte_1 nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed CP_1 eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1142/2021, emesso dal Tribunale di IN in data
18 settembre 2021, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di € CP_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. R.G. n. 4306/2021
Così deciso in IN all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani