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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/02/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 01.02.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. Rg. 10660/2023
TRA
( ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso - dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo ( , presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te C.F._2 domicilia;
Ricorrente
CONTRO
socio unico, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore;
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: giudizio sul quantum.
1 La parte ricorrente ha domandato il pagamento di somme sulla base di un precedente accertamento giudiziario.
In particolare, con sentenza n. 5384 del 27.10.2022, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta nei confronti della convenuta, ha dichiarato il diritto della CP_1 parte ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello IV del c.c.n.l. di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care a decorrere dal 04.02.2012, con condanna della società al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal 4.11.2011, da quantificare in separato giudizio.
La parte ricorrente dunque ha domandato, per il periodo dal 4.11.2011 al 30.11.2019, il pagamento della somma di € 5188,34 per retribuzione, tredicesima mensilità, festivi non goduti, lavoro festivo, lavoro supplementare, ore di ritardo sciopero, assenze, una tantum, permessi, indennità facoltativa, assenza parentale, contratto di solidarietà, cigs fis e tfr, come da dettaglio allegato.
La società non si è costituita.
2
Ebbene, i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e, pertanto, da documentazione di provenienza aziendale.
1 Peraltro, come si evince dal prospetto contabile allegato al ricorso, sono stati correttamente presi in considerazione i periodi di sospensione della prestazione della parte ricorrente (Cigs) e, dunque, le assenze nonché gli accordi sindacali del 2017 relativi al congelamento e sospensione degli scatti di anzianità.
Va, dunque, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento di Euro 5.188,34, di cui euro 437,50 a titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo, con condanna della convenuta al relativo pagamento.
3
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento di € 5.188,34, di cui euro 437,50 a titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento delle citate somme e dei relativi accessori;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Napoli, 01.02.2024
Il Giudice del Lavoro
d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 01.02.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. Rg. 10660/2023
TRA
( ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso - dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo ( , presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te C.F._2 domicilia;
Ricorrente
CONTRO
socio unico, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore;
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: giudizio sul quantum.
1 La parte ricorrente ha domandato il pagamento di somme sulla base di un precedente accertamento giudiziario.
In particolare, con sentenza n. 5384 del 27.10.2022, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta nei confronti della convenuta, ha dichiarato il diritto della CP_1 parte ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello IV del c.c.n.l. di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care a decorrere dal 04.02.2012, con condanna della società al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal 4.11.2011, da quantificare in separato giudizio.
La parte ricorrente dunque ha domandato, per il periodo dal 4.11.2011 al 30.11.2019, il pagamento della somma di € 5188,34 per retribuzione, tredicesima mensilità, festivi non goduti, lavoro festivo, lavoro supplementare, ore di ritardo sciopero, assenze, una tantum, permessi, indennità facoltativa, assenza parentale, contratto di solidarietà, cigs fis e tfr, come da dettaglio allegato.
La società non si è costituita.
2
Ebbene, i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e, pertanto, da documentazione di provenienza aziendale.
1 Peraltro, come si evince dal prospetto contabile allegato al ricorso, sono stati correttamente presi in considerazione i periodi di sospensione della prestazione della parte ricorrente (Cigs) e, dunque, le assenze nonché gli accordi sindacali del 2017 relativi al congelamento e sospensione degli scatti di anzianità.
Va, dunque, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento di Euro 5.188,34, di cui euro 437,50 a titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo, con condanna della convenuta al relativo pagamento.
3
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento di € 5.188,34, di cui euro 437,50 a titolo di differenza di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento delle citate somme e dei relativi accessori;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Napoli, 01.02.2024
Il Giudice del Lavoro
d.ssa Monica Galante