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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. UD GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2023; promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F.: ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di , nato a [...] - Terni, il 31.10.1921, residente in [...]
Valnerina n.79, C.F.: , deceduto in Terni il 03.07.2018, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore CA AS del Foro di
Terni, (P.E.C.: , quale rappresentante giusta Email_1 procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall'art. 45 l. 18/6/2009 n. 69, da ritenersi estesa in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ex art. 18 comma quinto D.M. 21/2/2011 n. 44;
- appellanti - contro
pagina 1 di 10 (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), entrambi nella qualità di eredi di (C.F.: C.F._6 Persona_2
) nato a [...] il [...] e deceduto in Terni alla data del C.F._7
02/08/2021, rappresentati e difesi dall' Avv. Simona Schiavoni (C.F.:
, tel/fax: 0744/364230; P.IVA: ) giusta procura in calce C.F._8 P.IVA_1 al presente atto estesa;
- appellati -
Oggetto: azione di accertamento dell'usucapione di beni immobili.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 28.2.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Terni n. 245/2023 del 14.4.2023, con la quale è stata rigettata la domanda da loro proposta, nei confronti di (cui sono succeduti in Persona_2 corso di causa gli eredi, e , diretta all'accertamento Controparte_1 Controparte_2
e alla declaratoria d'intervenuta usucapione acquisitiva di una rata di terreno insistente 2 sulla proprietà di censita al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Persona_2
Terni alla particella 23 del foglio 145, e consistente in una strada di accesso all'abitazione di , di cui gli appellanti sono i legittimi eredi, sita in Persona_1
Terni, via Valnerina n.79.
Gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della suddetta sentenza, venga accolta la loro domanda di usucapione, assumendo che il giudice di prime cure ha errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e
1167 c.c.” hanno lamentato, innanzitutto, l'errata collocazione del dies a quo e del dies a quem di esercizio del possesso da parte di ai fini del calcolo del tempo Persona_1 necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.. Hanno, altresì, dedotto che: risulta dalle deposizioni testimoniali di entrambe le parti che il possesso continuato per venti anni è stato esercitato almeno a partire dal 1977 e, pertanto, avrebbe errato il primo
Giudice nel fare riferimento a fatti accaduti successivamente all'anno 1997, data in cui l'usucapione della rata di terreno doveva già considerarsi perfezionata;
nessuna delle pagina 2 di 10 attività poste in essere dal proprietario del fondo può essere ritenuta un'attività idonea ad interrompere o a sospendere ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c. la maturazione del diritto da parte di che avrebbe posseduto in modo continuato, pubblico e pacifico Per_1 con l'animus possidendi tipico del proprietario;
nello specifico, non avrebbe alcun rilievo ai fini dell'usucapione la circostanza che lasciasse passare sulla suddetta Per_2 strada anche gli operai dell'EN e dell'Asm, né il fatto che lo stesso pagasse le imposte e le tasse dovute sul terreno.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “motivazione apparente: erronea, mancata ed immotivata valutazione delle risultanze istruttorie”, gli appellanti hanno censurato l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado di alcune risultanze probatorie, ovverosia: la circostanza della costruzione di un muro divisorio da parte di Per_2 delimitante con un'inferriata la propria proprietà, esteso su tutta la lunghezza della strada oggetto del giudizio, che secondo loro costituirebbe proprio il segno divisorio del confine tra le due proprietà; la circostanza che la strada assolvesse un'unica effettiva funzione, non già quella di consentire il passaggio agli operai delle rete elettrica e dell'Asm, bensì quella di garantire l'accesso alla proprietà di il quale, Persona_1 3 proprio per tale motivo, aveva fatto costruire un cancello su tale strada al fine di delimitare il confine della sua proprietà. Inoltre, hanno contestato la rilevanza probatoria delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nella parte in cui hanno riferito di aver saputo da
[...] Persona_2 dell'esistenza di un accordo verbale con in forza del quale il primo Persona_1 consentiva al secondo soltanto di passare per la strada di sua proprietà, in quanto si tratterebbe di testimoni de relato actoris.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello sostenendo di essere gli attuali proprietari di detta rata di terreno comprensiva della strada oggetto di giudizio, che loro padre aveva Persona_2 acquistato nel 1968 e sulla quale aveva in maniera continuativa compiuto una serie di attività manifestanti l'esercizio del suo diritto di proprietà.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
Pare utile affrontare in primo luogo il secondo motivo d'appello, atteso che l'asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe condotto, a dire degli pagina 3 di 10 appellanti, il Giudice di primo grado a ricostruire in maniera non corretta i fatti e di conseguenza ad applicare in modo errato le norme in materia di usucapione di beni immobili, avendo rigettato la richiesta di usucapione per non essere stata raggiunta la prova della sussistenza di un possesso qualificato idoneo ad usucapire.
Giova rammentare che il possesso, non solo deve essere pacifico, non violento e ininterrotto per venti anni, ma alla materiale disponibilità della cosa (c.d. corpus) deve accompagnarsi l'animus possidendi, che si identifica nella volontà del possessore di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario e che distingue il possesso dalla mera detenzione, nella quale il detentore, pur avendo la materiale disponibilità della cosa, ne riconosce l'altruità, agendo con animus detinendi. A tale situazione deve corrispondere l'inerzia del proprietario, il quale deve astenersi dall'esercitare le sue potestà e non opporsi al potere di fatto esercitato dal possessore.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene deve fornire la prova di entrambi gli elementi costitutivi del possesso, dimostrando di essersi comportato rispetto al bene come se ne fosse il proprietario, ossia in modo pieno ed esclusivo. 4
Nel caso di specie non è dubbia l'esistenza del corpus, in quanto le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del primo grado hanno dato riscontro a quanto dedotto dagli appellanti, ossia che gli stessi hanno utilizzato la suddetta strada per oltre venti anni per accedere alla loro abitazione e ne hanno curato la manutenzione ordinaria.
In tale senso depongono le dichiarazioni rese da Parte_5 Testimone_4
e i quali hanno riferito in termini Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 coincidenti che la strada in oggetto veniva utilizzata come unica via d'accesso all'abitazione di seppur collocando temporalmente tale circostanza in Persona_1 periodi diversi (a partire dal 1955 per dal 1965 secondo e Parte_5 Tes_4
dalla fine degli anni '70 per e dagli anni '80 secondo . Inoltre, Tes_5 Tes_6 Tes_7
e hanno riferito di aver visto occuparsi della pulizia della Tes_4 Tes_6 Per_1 strada e del taglio dell'erba. ha riportato di aver saltuariamente aiutato Tes_5 Per_1 nello svolgimento di tali attività.
Ciò che non risulta provato è invece l'animus possidendi, atteso che e i suoi Per_2 eredi hanno affermato, al contrario, di avere consentito a il passaggio sulla loro Per_1
pagina 4 di 10 proprietà in nome dell'amicizia e della cortesia che vi era tra i due vicini di casa, ciò che può succedere perché il proprietario può esercitare il possesso in via mediata, ossia conservando l'animus e concedendo il corpus ad un altro soggetto, che può detenere la cosa anche semplicemente in base ad un rapporto di cortesia o per mera tolleranza del proprietario. Di conseguenza, per consolidato orientamento, recepito dalla Corte suprema, è il soggetto che detiene materialmente la cosa per concessione del proprietario che deve dimostrare il mutamento della detenzione in possesso e tale prova non può consistere nel mero compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso del bene, essendo necessario che essi si traducano in opposizione contro il possessore e, cioè rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto di aver iniziato a possedere in nome e per conto proprio, integrando la c.d. interversio possessionis ex art. 1141 c.c. (cfr. fra le tante e fra le più risalenti: Cass. 5854/2006; Cass. 5466/86; Cass.
3811/95).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli appellanti, che si sono limitati a rappresentare il fatto che il padre avesse utilizzato per anni la strada Persona_1 di proprietà di per accedere alla propria abitazione, mentre non hanno provato il Per_2 5 compimento di atti tali da dimostrare un mutamento dell'iniziale situazione di disponibilità materiale del bene tollerata e consentita dal proprietario. È noto, infatti, che l'attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non costituisce, ai sensi dell'art. 1144 c.c., una situazione possessoria e che di conseguenza colui che la esercita non può giovarsi della presunzione di possesso utile ad usucapire di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., occorrendo, al contrario, un atto di impossessamento, ovvero un'attività materiale che, sconfinando nella sfera giuridica altrui, abbia determinato un rapporto con la cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale (cfr.
Cass. n. 12493 del 4.12.1995). Tra le facoltà del proprietario rientra lo ius excludendi alios, pertanto gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare l'esclusività del loro possesso, tramite il compimento di attività tali da impedire atti di possesso da parte del legittimo proprietario, ad esempio tramite la chiusura del fondo o l'apposizione di cartelli di proprietà privata, ma ciò non è stato provato.
Non pare dirimente in tal senso il fatto che avesse curato per molti anni la Per_1 manutenzione della strada, atteso che era nel suo interesse mantenerla pulita e in buono pagina 5 di 10 stato visto che la utilizzava per accedere alla propria abitazione. Peraltro, è vero che sono state raccolte diverse testimonianze che attestano l'impegno di nella pulizia Per_1
e nel taglio dell'erba presente sulla strada (vedi in tal senso le deposizioni di , Tes_4
e , ma accanto a queste ve ne sono altrettante che riferiscono gli Tes_6 Tes_5 stessi comportamenti ad il quale era solito occuparsi della Persona_2 manutenzione del verde e del riposizionamento del materiale breccioso. Hanno riferito in tal senso i testimoni e i quali hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 che si occupava della manutenzione e della pulizia della strada, inclusa la Per_2 gestione del verde, il quale ha detto di essersi occupato di tagliare l'erba Testimone_8 lungo la strada su richiesta del proprietario e , il quale ha riferito di aver Testimone_9 visto i sistemare la strada e apporre il materiale breccioso sulla stessa. Per_2
Allo stesso modo, non può accogliersi la tesi degli appellanti secondo cui l'uso esclusivo del bene sarebbe dimostrato dal fatto di aver apposto un Persona_1 cancello a chiusura della sua proprietà, sebbene la circostanza sia stata confermata dalle dichiarazioni dei testi , e La circostanza Parte_5 Tes_4 Tes_6 Tes_7 Tes_5 non pare, infatti, decisiva ai fini dell'asserita usucapione, poiché il suddetto cancello, 6 come risulta, dall'esame della documentazione fotografica prodotta, non impedisce di accedere alla strada in oggetto entrando dalla pubblica via, ma si trova in cima alla strada stessa e delimita solo la proprietà di Per_1
Al contrario, assume rilevanza il fatto che ha sempre continuato a Persona_2 esercitare i suoi diritti di proprietario, compiendo una serie di attività che manifestano che il medesimo non avrebbe mai cessato di esercitare il suo dominio anche su quella porzione della sua proprietà. Nello specifico, dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese dai testimoni ( ) è Tes_10 Testimone_1 Testimone_9 emerso che: nel 1984 aveva trasferito al Comune di Terni con contratto di Per_2 permuta la proprietà di una parte di tale terreno, diversa da quella dedotta nel presente procedimento, ma facente parte della medesima particella catastale;
aveva costruito nei primi anni '80 con l'autorizzazione del un muretto di contenimento della CP_3 scarpata per tutta la lunghezza della strada de quo; aveva richiesto nel 1982 il passo carrabile per la sua abitazione e aveva predisposto su tale rata di terreno un cancello di accesso alla sua proprietà; aveva, sempre pagato il canone annuo per il suddetto accesso pagina 6 di 10 carrabile, dal 1982 fino al 2006, e aveva pagato altresì la tassa il cui CP_4 importo è calcolato anche sulla rata di terreno oggetto del presente giudizio. Infine, anche aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Per_2 strada, nonché alla gestione del verde. Esistono, inoltre, risultanze sia documentali che testimoniali, che dimostrano che sulla strada in questione aveva apposto dei Per_2 cartelli di proprietà privata, come confermato dal teste . Testimone_9
L'uso non esclusivo della strada da parte degli appellanti è stato poi confermato anche dai testi e i quali hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_9 Tes_10 che la strada non veniva utilizzata esclusivamente da e dai suoi amici e familiari, Per_1 ma che della stessa si servivano anche gli operai dell'azienda elettrica e dell'asm per lavori di manutenzione e per effettuare sopralluoghi sulle linee elettriche sovrastanti le abitazioni.
Gli appellanti hanno lamentato che il primo Giudice avrebbe interpretato in maniera inesatta le suddette circostanze rappresentate dalla parte appellata. Per quanto attiene all'opera di costruzione del muretto di contenimento della scarpata e la relativa inferriata, hanno sostenuto che tale fatto sia stato interpretato erroneamente dal 7
Giudice, in quanto la collocazione del muretto non sarebbe casuale ma andrebbe proprio a delimitare le due strade di accesso alle proprietà rispettivamente di Per_2
e di e ciò dimostrerebbe che avesse all'epoca riconosciuto il dominio di Per_1 Per_2 sulla rata di terreno oggetto del giudizio, proprio attraverso la realizzazione della Per_1 recinzione.
Hanno sostenuto ancora che, se avesse voluto, avrebbe potuto Per_2 comprendere all'interno del cancello di recinzione anche la strada di cui si discute, mentre il fatto di averla lasciata volutamente libera dimostrerebbe l'intenzione dello stesso di non esercitare il suo diritto sulla relativa parte di terreno.
Gli appellati, tuttavia, hanno fornito una diversa interpretazione del medesimo fatto, che viene supportata e confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_10
ossia che il muretto cui si riferisce la documentazione in atti non è il muro che Tes_9 sorregge la recinzione posta intorno alla proprietà di ma è il muretto che Per_2 separa la proprietà privata dalla strada pubblica, realizzato da all'altezza Per_2 della scarpata proprio per scongiurare il rischio di frane del terreno. Quanto al cancello,
pagina 7 di 10 non avrebbe potuto posizionarlo più avanti in quanto l'Anas, nel concedere la Per_2 licenza per l'apertura di un accesso carrabile dalla strada, avrebbe disposto di osservare una distanza minima dalla strada pubblica, pari ad almeno 3 metri. Per di più,
[...] non avrebbe potuto chiudere la strada e inglobare la detta rata di terreno Per_2 all'interno del cancello e della relativa recinzione anche per la necessità di lasciare il passaggio verso il monte agli operai EN e Asm, circostanza anche questa confermata dai testi Tes_1 Tes_9
Oltre a ciò, va evidenziato che su detta recinzione insiste un cancello pedonale che apre sulla strada oggetto di usucapione (come da documentazione fotografica prodotta dalla parte appellata), a dimostrazione del fatto che la predetta strada non fosse ad uso esclusivo degli appellanti in quanto poteva essere utilizzata dalla famiglia per Per_2 il passaggio pedonale. L'esistenza e l'utilizzo di tale cancello pedonale non risulta essere stato contestato da padre degli appellanti.
In ordine al pagamento delle tasse e imposte dovute sul terreno, gli appellanti hanno sostenuto che il pagamento delle stesse non costituirebbe un indicatore da solo sufficiente a provare l'esercizio della proprietà. 8
Posto che tale principio non si applica solo al proprietario che voglia evitare il maturarsi della fattispecie acquisita dell'usucapione, ma anche e soprattutto a colui che invoca l'usucapione il quale non può avvalersi della sola prova del pagamento dei tributi per invocare l'acquisto della proprietà, appare ragionevole ritenere che, nel caso in cui a pagare i tributi sia il legittimo proprietario del fondo, anche il loro pagamento possa essere un elemento che, considerato insieme ad altre univoche circostanze, conferma il perdurare di un interesse verso la proprietà e la sua gestione, che non è compatibile con l'inerzia che l'ordinamento richiede in capo allo stesso in caso di acquisto per usucapione.
Quanto esposto dimostra come il possesso di Conti non sia mai stato tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non abbia mai rivestito il carattere dell'esclusività, poiché l'uso che lo stesso ha fatto della strada del vicino non era inconciliabile con il godimento del bene da parte dello stesso Per_2
e di eventuali terzi. Per_2
pagina 8 di 10 Si può, quindi, desumere da tutte le risultanze istruttorie richiamate che Per_2 aveva semplicemente permesso a di utilizzare la strada in oggetto per Persona_1 raggiungere la sua proprietà, in virtù dei rapporti di cortesia e di buon vicinato che intercorrevano tra i due. ha riferito di aver assistito a conversazioni tra Testimone_1
i due proprietari, in occasione dei quali ribadiva a che la strada era la Per_2 Per_1 sua e che, quindi, spettava a lui occuparsi della gestione della stessa, in quanto sarebbe stato lui l'unico responsabile in quanto proprietario, nel caso di danni a terzi causati dalla strada.
Benché gli appellanti abbiano contestato l'ammissibilità delle testimonianze di e nella parte in cui hanno dichiarato di aver saputo Testimone_1 Testimone_2 da dell'esistenza di un accordo verbale con avente ad oggetto il CP_5 Per_1 passaggio sulla strada in questione, pur non essendo stati presenti al momento dell'accordo, trattandosi di testimonianze de relato ex parte actoris inammissibili e, quindi, non utilizzabili, l'accoglimento della contestazione e l'inutilizzabilità di tali deposizioni non inficia la decisione di non accoglimento dell'istanza di usucapione, in quanto la mancata inerzia del proprietario del fondo risulta provata da numerose altre 9 circostanze come sopra illustrato. Al contrario, non risulta assolto l'onere della prova da parte degli appellanti, non essendo sufficiente la prova della materiale disponibilità del bene, se la stessa non si accompagna ad un possesso uti dominus, ossia connotato da animus possidendi.
Ciò detto, appare superfluo l'esame del primo motivo d'appello, risultando le relative doglianze assorbite dal rigetto del secondo motivo. Invero, la mancanza di un possesso qualificato ai fini dell'usucapione, fa venir meno la necessità di collocare temporalmente il possesso al fine di stabilire se lo stesso si sia protratto per venti anni.
In ordine alla presunta inidoneità degli atti di ad interrompere il maturare Per_2 dell'usucapione per privazione del possesso sulla cosa, risulta del tutto errato l'assunto inziale su cui si basano gli appellanti: i comportamenti del proprietario della strada, infatti, non devono essere considerati come atti che intervengono ad interrompere il possesso rendendolo non continuativo, bensì assumono rilievo in quanto atti idonei ad impedire il sorgere di un possesso idoneo a usucapire, in quanto manifestano la volontà
pagina 9 di 10 del proprietario di non dismettere l'esercizio del proprio diritto ma di continuare ad interessarsi della proprietà.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna degli appellanti in solido a rifonderle agli appellati, liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, 10 eccezione e difesa disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese genrali del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 11.10.2025
Il Presidente estensore
UD GL
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. UD GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2023; promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F.: ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di , nato a [...] - Terni, il 31.10.1921, residente in [...]
Valnerina n.79, C.F.: , deceduto in Terni il 03.07.2018, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore CA AS del Foro di
Terni, (P.E.C.: , quale rappresentante giusta Email_1 procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall'art. 45 l. 18/6/2009 n. 69, da ritenersi estesa in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ex art. 18 comma quinto D.M. 21/2/2011 n. 44;
- appellanti - contro
pagina 1 di 10 (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), entrambi nella qualità di eredi di (C.F.: C.F._6 Persona_2
) nato a [...] il [...] e deceduto in Terni alla data del C.F._7
02/08/2021, rappresentati e difesi dall' Avv. Simona Schiavoni (C.F.:
, tel/fax: 0744/364230; P.IVA: ) giusta procura in calce C.F._8 P.IVA_1 al presente atto estesa;
- appellati -
Oggetto: azione di accertamento dell'usucapione di beni immobili.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 28.2.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Terni n. 245/2023 del 14.4.2023, con la quale è stata rigettata la domanda da loro proposta, nei confronti di (cui sono succeduti in Persona_2 corso di causa gli eredi, e , diretta all'accertamento Controparte_1 Controparte_2
e alla declaratoria d'intervenuta usucapione acquisitiva di una rata di terreno insistente 2 sulla proprietà di censita al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Persona_2
Terni alla particella 23 del foglio 145, e consistente in una strada di accesso all'abitazione di , di cui gli appellanti sono i legittimi eredi, sita in Persona_1
Terni, via Valnerina n.79.
Gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della suddetta sentenza, venga accolta la loro domanda di usucapione, assumendo che il giudice di prime cure ha errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e
1167 c.c.” hanno lamentato, innanzitutto, l'errata collocazione del dies a quo e del dies a quem di esercizio del possesso da parte di ai fini del calcolo del tempo Persona_1 necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.. Hanno, altresì, dedotto che: risulta dalle deposizioni testimoniali di entrambe le parti che il possesso continuato per venti anni è stato esercitato almeno a partire dal 1977 e, pertanto, avrebbe errato il primo
Giudice nel fare riferimento a fatti accaduti successivamente all'anno 1997, data in cui l'usucapione della rata di terreno doveva già considerarsi perfezionata;
nessuna delle pagina 2 di 10 attività poste in essere dal proprietario del fondo può essere ritenuta un'attività idonea ad interrompere o a sospendere ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c. la maturazione del diritto da parte di che avrebbe posseduto in modo continuato, pubblico e pacifico Per_1 con l'animus possidendi tipico del proprietario;
nello specifico, non avrebbe alcun rilievo ai fini dell'usucapione la circostanza che lasciasse passare sulla suddetta Per_2 strada anche gli operai dell'EN e dell'Asm, né il fatto che lo stesso pagasse le imposte e le tasse dovute sul terreno.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “motivazione apparente: erronea, mancata ed immotivata valutazione delle risultanze istruttorie”, gli appellanti hanno censurato l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado di alcune risultanze probatorie, ovverosia: la circostanza della costruzione di un muro divisorio da parte di Per_2 delimitante con un'inferriata la propria proprietà, esteso su tutta la lunghezza della strada oggetto del giudizio, che secondo loro costituirebbe proprio il segno divisorio del confine tra le due proprietà; la circostanza che la strada assolvesse un'unica effettiva funzione, non già quella di consentire il passaggio agli operai delle rete elettrica e dell'Asm, bensì quella di garantire l'accesso alla proprietà di il quale, Persona_1 3 proprio per tale motivo, aveva fatto costruire un cancello su tale strada al fine di delimitare il confine della sua proprietà. Inoltre, hanno contestato la rilevanza probatoria delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nella parte in cui hanno riferito di aver saputo da
[...] Persona_2 dell'esistenza di un accordo verbale con in forza del quale il primo Persona_1 consentiva al secondo soltanto di passare per la strada di sua proprietà, in quanto si tratterebbe di testimoni de relato actoris.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello sostenendo di essere gli attuali proprietari di detta rata di terreno comprensiva della strada oggetto di giudizio, che loro padre aveva Persona_2 acquistato nel 1968 e sulla quale aveva in maniera continuativa compiuto una serie di attività manifestanti l'esercizio del suo diritto di proprietà.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
Pare utile affrontare in primo luogo il secondo motivo d'appello, atteso che l'asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe condotto, a dire degli pagina 3 di 10 appellanti, il Giudice di primo grado a ricostruire in maniera non corretta i fatti e di conseguenza ad applicare in modo errato le norme in materia di usucapione di beni immobili, avendo rigettato la richiesta di usucapione per non essere stata raggiunta la prova della sussistenza di un possesso qualificato idoneo ad usucapire.
Giova rammentare che il possesso, non solo deve essere pacifico, non violento e ininterrotto per venti anni, ma alla materiale disponibilità della cosa (c.d. corpus) deve accompagnarsi l'animus possidendi, che si identifica nella volontà del possessore di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario e che distingue il possesso dalla mera detenzione, nella quale il detentore, pur avendo la materiale disponibilità della cosa, ne riconosce l'altruità, agendo con animus detinendi. A tale situazione deve corrispondere l'inerzia del proprietario, il quale deve astenersi dall'esercitare le sue potestà e non opporsi al potere di fatto esercitato dal possessore.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene deve fornire la prova di entrambi gli elementi costitutivi del possesso, dimostrando di essersi comportato rispetto al bene come se ne fosse il proprietario, ossia in modo pieno ed esclusivo. 4
Nel caso di specie non è dubbia l'esistenza del corpus, in quanto le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del primo grado hanno dato riscontro a quanto dedotto dagli appellanti, ossia che gli stessi hanno utilizzato la suddetta strada per oltre venti anni per accedere alla loro abitazione e ne hanno curato la manutenzione ordinaria.
In tale senso depongono le dichiarazioni rese da Parte_5 Testimone_4
e i quali hanno riferito in termini Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 coincidenti che la strada in oggetto veniva utilizzata come unica via d'accesso all'abitazione di seppur collocando temporalmente tale circostanza in Persona_1 periodi diversi (a partire dal 1955 per dal 1965 secondo e Parte_5 Tes_4
dalla fine degli anni '70 per e dagli anni '80 secondo . Inoltre, Tes_5 Tes_6 Tes_7
e hanno riferito di aver visto occuparsi della pulizia della Tes_4 Tes_6 Per_1 strada e del taglio dell'erba. ha riportato di aver saltuariamente aiutato Tes_5 Per_1 nello svolgimento di tali attività.
Ciò che non risulta provato è invece l'animus possidendi, atteso che e i suoi Per_2 eredi hanno affermato, al contrario, di avere consentito a il passaggio sulla loro Per_1
pagina 4 di 10 proprietà in nome dell'amicizia e della cortesia che vi era tra i due vicini di casa, ciò che può succedere perché il proprietario può esercitare il possesso in via mediata, ossia conservando l'animus e concedendo il corpus ad un altro soggetto, che può detenere la cosa anche semplicemente in base ad un rapporto di cortesia o per mera tolleranza del proprietario. Di conseguenza, per consolidato orientamento, recepito dalla Corte suprema, è il soggetto che detiene materialmente la cosa per concessione del proprietario che deve dimostrare il mutamento della detenzione in possesso e tale prova non può consistere nel mero compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso del bene, essendo necessario che essi si traducano in opposizione contro il possessore e, cioè rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto di aver iniziato a possedere in nome e per conto proprio, integrando la c.d. interversio possessionis ex art. 1141 c.c. (cfr. fra le tante e fra le più risalenti: Cass. 5854/2006; Cass. 5466/86; Cass.
3811/95).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli appellanti, che si sono limitati a rappresentare il fatto che il padre avesse utilizzato per anni la strada Persona_1 di proprietà di per accedere alla propria abitazione, mentre non hanno provato il Per_2 5 compimento di atti tali da dimostrare un mutamento dell'iniziale situazione di disponibilità materiale del bene tollerata e consentita dal proprietario. È noto, infatti, che l'attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non costituisce, ai sensi dell'art. 1144 c.c., una situazione possessoria e che di conseguenza colui che la esercita non può giovarsi della presunzione di possesso utile ad usucapire di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., occorrendo, al contrario, un atto di impossessamento, ovvero un'attività materiale che, sconfinando nella sfera giuridica altrui, abbia determinato un rapporto con la cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale (cfr.
Cass. n. 12493 del 4.12.1995). Tra le facoltà del proprietario rientra lo ius excludendi alios, pertanto gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare l'esclusività del loro possesso, tramite il compimento di attività tali da impedire atti di possesso da parte del legittimo proprietario, ad esempio tramite la chiusura del fondo o l'apposizione di cartelli di proprietà privata, ma ciò non è stato provato.
Non pare dirimente in tal senso il fatto che avesse curato per molti anni la Per_1 manutenzione della strada, atteso che era nel suo interesse mantenerla pulita e in buono pagina 5 di 10 stato visto che la utilizzava per accedere alla propria abitazione. Peraltro, è vero che sono state raccolte diverse testimonianze che attestano l'impegno di nella pulizia Per_1
e nel taglio dell'erba presente sulla strada (vedi in tal senso le deposizioni di , Tes_4
e , ma accanto a queste ve ne sono altrettante che riferiscono gli Tes_6 Tes_5 stessi comportamenti ad il quale era solito occuparsi della Persona_2 manutenzione del verde e del riposizionamento del materiale breccioso. Hanno riferito in tal senso i testimoni e i quali hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 che si occupava della manutenzione e della pulizia della strada, inclusa la Per_2 gestione del verde, il quale ha detto di essersi occupato di tagliare l'erba Testimone_8 lungo la strada su richiesta del proprietario e , il quale ha riferito di aver Testimone_9 visto i sistemare la strada e apporre il materiale breccioso sulla stessa. Per_2
Allo stesso modo, non può accogliersi la tesi degli appellanti secondo cui l'uso esclusivo del bene sarebbe dimostrato dal fatto di aver apposto un Persona_1 cancello a chiusura della sua proprietà, sebbene la circostanza sia stata confermata dalle dichiarazioni dei testi , e La circostanza Parte_5 Tes_4 Tes_6 Tes_7 Tes_5 non pare, infatti, decisiva ai fini dell'asserita usucapione, poiché il suddetto cancello, 6 come risulta, dall'esame della documentazione fotografica prodotta, non impedisce di accedere alla strada in oggetto entrando dalla pubblica via, ma si trova in cima alla strada stessa e delimita solo la proprietà di Per_1
Al contrario, assume rilevanza il fatto che ha sempre continuato a Persona_2 esercitare i suoi diritti di proprietario, compiendo una serie di attività che manifestano che il medesimo non avrebbe mai cessato di esercitare il suo dominio anche su quella porzione della sua proprietà. Nello specifico, dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese dai testimoni ( ) è Tes_10 Testimone_1 Testimone_9 emerso che: nel 1984 aveva trasferito al Comune di Terni con contratto di Per_2 permuta la proprietà di una parte di tale terreno, diversa da quella dedotta nel presente procedimento, ma facente parte della medesima particella catastale;
aveva costruito nei primi anni '80 con l'autorizzazione del un muretto di contenimento della CP_3 scarpata per tutta la lunghezza della strada de quo; aveva richiesto nel 1982 il passo carrabile per la sua abitazione e aveva predisposto su tale rata di terreno un cancello di accesso alla sua proprietà; aveva, sempre pagato il canone annuo per il suddetto accesso pagina 6 di 10 carrabile, dal 1982 fino al 2006, e aveva pagato altresì la tassa il cui CP_4 importo è calcolato anche sulla rata di terreno oggetto del presente giudizio. Infine, anche aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Per_2 strada, nonché alla gestione del verde. Esistono, inoltre, risultanze sia documentali che testimoniali, che dimostrano che sulla strada in questione aveva apposto dei Per_2 cartelli di proprietà privata, come confermato dal teste . Testimone_9
L'uso non esclusivo della strada da parte degli appellanti è stato poi confermato anche dai testi e i quali hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_9 Tes_10 che la strada non veniva utilizzata esclusivamente da e dai suoi amici e familiari, Per_1 ma che della stessa si servivano anche gli operai dell'azienda elettrica e dell'asm per lavori di manutenzione e per effettuare sopralluoghi sulle linee elettriche sovrastanti le abitazioni.
Gli appellanti hanno lamentato che il primo Giudice avrebbe interpretato in maniera inesatta le suddette circostanze rappresentate dalla parte appellata. Per quanto attiene all'opera di costruzione del muretto di contenimento della scarpata e la relativa inferriata, hanno sostenuto che tale fatto sia stato interpretato erroneamente dal 7
Giudice, in quanto la collocazione del muretto non sarebbe casuale ma andrebbe proprio a delimitare le due strade di accesso alle proprietà rispettivamente di Per_2
e di e ciò dimostrerebbe che avesse all'epoca riconosciuto il dominio di Per_1 Per_2 sulla rata di terreno oggetto del giudizio, proprio attraverso la realizzazione della Per_1 recinzione.
Hanno sostenuto ancora che, se avesse voluto, avrebbe potuto Per_2 comprendere all'interno del cancello di recinzione anche la strada di cui si discute, mentre il fatto di averla lasciata volutamente libera dimostrerebbe l'intenzione dello stesso di non esercitare il suo diritto sulla relativa parte di terreno.
Gli appellati, tuttavia, hanno fornito una diversa interpretazione del medesimo fatto, che viene supportata e confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_10
ossia che il muretto cui si riferisce la documentazione in atti non è il muro che Tes_9 sorregge la recinzione posta intorno alla proprietà di ma è il muretto che Per_2 separa la proprietà privata dalla strada pubblica, realizzato da all'altezza Per_2 della scarpata proprio per scongiurare il rischio di frane del terreno. Quanto al cancello,
pagina 7 di 10 non avrebbe potuto posizionarlo più avanti in quanto l'Anas, nel concedere la Per_2 licenza per l'apertura di un accesso carrabile dalla strada, avrebbe disposto di osservare una distanza minima dalla strada pubblica, pari ad almeno 3 metri. Per di più,
[...] non avrebbe potuto chiudere la strada e inglobare la detta rata di terreno Per_2 all'interno del cancello e della relativa recinzione anche per la necessità di lasciare il passaggio verso il monte agli operai EN e Asm, circostanza anche questa confermata dai testi Tes_1 Tes_9
Oltre a ciò, va evidenziato che su detta recinzione insiste un cancello pedonale che apre sulla strada oggetto di usucapione (come da documentazione fotografica prodotta dalla parte appellata), a dimostrazione del fatto che la predetta strada non fosse ad uso esclusivo degli appellanti in quanto poteva essere utilizzata dalla famiglia per Per_2 il passaggio pedonale. L'esistenza e l'utilizzo di tale cancello pedonale non risulta essere stato contestato da padre degli appellanti.
In ordine al pagamento delle tasse e imposte dovute sul terreno, gli appellanti hanno sostenuto che il pagamento delle stesse non costituirebbe un indicatore da solo sufficiente a provare l'esercizio della proprietà. 8
Posto che tale principio non si applica solo al proprietario che voglia evitare il maturarsi della fattispecie acquisita dell'usucapione, ma anche e soprattutto a colui che invoca l'usucapione il quale non può avvalersi della sola prova del pagamento dei tributi per invocare l'acquisto della proprietà, appare ragionevole ritenere che, nel caso in cui a pagare i tributi sia il legittimo proprietario del fondo, anche il loro pagamento possa essere un elemento che, considerato insieme ad altre univoche circostanze, conferma il perdurare di un interesse verso la proprietà e la sua gestione, che non è compatibile con l'inerzia che l'ordinamento richiede in capo allo stesso in caso di acquisto per usucapione.
Quanto esposto dimostra come il possesso di Conti non sia mai stato tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non abbia mai rivestito il carattere dell'esclusività, poiché l'uso che lo stesso ha fatto della strada del vicino non era inconciliabile con il godimento del bene da parte dello stesso Per_2
e di eventuali terzi. Per_2
pagina 8 di 10 Si può, quindi, desumere da tutte le risultanze istruttorie richiamate che Per_2 aveva semplicemente permesso a di utilizzare la strada in oggetto per Persona_1 raggiungere la sua proprietà, in virtù dei rapporti di cortesia e di buon vicinato che intercorrevano tra i due. ha riferito di aver assistito a conversazioni tra Testimone_1
i due proprietari, in occasione dei quali ribadiva a che la strada era la Per_2 Per_1 sua e che, quindi, spettava a lui occuparsi della gestione della stessa, in quanto sarebbe stato lui l'unico responsabile in quanto proprietario, nel caso di danni a terzi causati dalla strada.
Benché gli appellanti abbiano contestato l'ammissibilità delle testimonianze di e nella parte in cui hanno dichiarato di aver saputo Testimone_1 Testimone_2 da dell'esistenza di un accordo verbale con avente ad oggetto il CP_5 Per_1 passaggio sulla strada in questione, pur non essendo stati presenti al momento dell'accordo, trattandosi di testimonianze de relato ex parte actoris inammissibili e, quindi, non utilizzabili, l'accoglimento della contestazione e l'inutilizzabilità di tali deposizioni non inficia la decisione di non accoglimento dell'istanza di usucapione, in quanto la mancata inerzia del proprietario del fondo risulta provata da numerose altre 9 circostanze come sopra illustrato. Al contrario, non risulta assolto l'onere della prova da parte degli appellanti, non essendo sufficiente la prova della materiale disponibilità del bene, se la stessa non si accompagna ad un possesso uti dominus, ossia connotato da animus possidendi.
Ciò detto, appare superfluo l'esame del primo motivo d'appello, risultando le relative doglianze assorbite dal rigetto del secondo motivo. Invero, la mancanza di un possesso qualificato ai fini dell'usucapione, fa venir meno la necessità di collocare temporalmente il possesso al fine di stabilire se lo stesso si sia protratto per venti anni.
In ordine alla presunta inidoneità degli atti di ad interrompere il maturare Per_2 dell'usucapione per privazione del possesso sulla cosa, risulta del tutto errato l'assunto inziale su cui si basano gli appellanti: i comportamenti del proprietario della strada, infatti, non devono essere considerati come atti che intervengono ad interrompere il possesso rendendolo non continuativo, bensì assumono rilievo in quanto atti idonei ad impedire il sorgere di un possesso idoneo a usucapire, in quanto manifestano la volontà
pagina 9 di 10 del proprietario di non dismettere l'esercizio del proprio diritto ma di continuare ad interessarsi della proprietà.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna degli appellanti in solido a rifonderle agli appellati, liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, 10 eccezione e difesa disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese genrali del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 11.10.2025
Il Presidente estensore
UD GL
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