Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13272/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Carla Hubler - Presidente- Dott. Ivana SASSI - Giudice rel - Dott. Giuseppe ORSO – Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13272 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita quella con RG 13273/2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA cf rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Laura Carratelli presso cui elettivamente domicilia in Cosenza alla via Sabotino nr 55
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Salatiello presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano nr 299 RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Napoli il 13.12.2017 con CP_1
e che dalla loro unione era nata il [...] la figlia -
[...] Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, con affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, suo collocamento presso la madre e previsione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento in favore della prole. Si costituiva la resistente, la quale, aderendo all'istanza separativa e di affido condiviso della minore da collocarsi presso il domicilio materno, introduceva in via riconvenzionale domanda congiunta di separazione e divorzio ex art 473 bis. 49 cpc, invocando altresì una diversa disciplina della frequentazione padre-figlia, nonché un contributo al mantenimento della minore a carico del ricorrente pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie incluse quelle relative alla babysitter. All'udienza del 30.11.2023 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'esito dell'ascolto come versata in atti, restando ferme su posizioni distinte unicamente in relazione al profilo economico e ad alcuni aspetti della frequentazione padre-figlia. All'udienza del 28.11.2024, fissata successivamente all'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice il 5.12.2023, le parti concludevano come in atti.
Sulla domanda di separazione giudiziale
La domanda principale è fondata e va, pertanto, accolta. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza da alcuni anni costituiscono tutti pagina 2 di 7 elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sull'affido del figlio della coppia ( nata il [...]) Per_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, va disposto l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della S.C. l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il Giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
pagina 3 di 7 Si dispone dunque, nel caso di specie, che la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale che vadano sostanzialmente confermate le modalità di visita già in parte frutto di accordo intervenuto tra le parti all'esito dell'udienza del 30.11.2023 e rimodulate con i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale con ordinanza del 5.12.2023, in cui si disponeva che:
“ il giovedì dall'uscita da scuola fino a che il sig. non avrà trovato una propria Parte_1 abitazione potrà rimanere presso la casa coniugale mentre da quando troverà una propria abitazione la riaccompagnerà la sera presso la casa familiare;
il venerdì mattina sarà il sig. ad accompagnare la minore a scuola per poi andare a riprenderla all'uscita e tenerla Parte_1 con sé fino a metà giornata del sabato con un orario che le parti concorderanno,
due week end al mese dal giovedì dall'uscita di scuola fino alla domenica a pranzo da trascorrere fino a pasqua a Napoli e da Pasqua in poi un weekend a Napoli ed 1 week end al mese in cui il padre potrà portare la minore ad Per_2
Per questo Natale salvo diverso accordo tra le parti il padre potrà stare con la figlia 23,24 e 25 concordando gli orari con l'altra parte;
La Pasqua la trascorrerà dal giovedi al lunedi in albis con il padre ed i prossimi anni on la regola dell'alternanza;
d'estate la minore starà con il padre 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno”. In particolare, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, il padre, che nelle more del giudizio ha rappresentato di aver preso in locazione un immobile in Napoli, potrà vedere e tenere con sé la figlia:
il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, in cui il padre riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
il venerdì mattina sarà il sig. ad accompagnare la minore a scuola per poi andare a riprenderla Parte_1 all'uscita per tenerla con sé fino all'ora di pranzo, o al diverso orario che le parti concorderanno;
due week end al mese dal giovedì dall'uscita di scuola fino alla domenica a pranzo;
in uno dei due fine settimana il padre potrà portare la minore ad
Per_2
ad anni alterni, nei giorni del 24,25,26 o del 31 dicembre, 1° gennaio e 6 pagina 4 di 7 gennaio;
ad anni alterni dal giovedì santo prima di Pasqua al lunedì dell'Angelo;
durante l'estate, salvo diverse intese tra i genitori, per 15 giorni continuativi, nel mese di luglio o di agosto (di sicura interruzione dell'obbligo scolastico), da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno secondo il principio dell'alternanza; altrettanto potrà fare la madre, concordando i rispettivi periodi;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, allo stesso modo la minore trascorrerà con la madre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima;
la minore trascorrerà le festività dei suoi compleanni ed onomastici preferibilmente insieme ad entrambi i genitori e, in mancanza, ad anni alterni con l'uno e con l'altra. In ogni caso, si evidenzia che nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, costui dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare contatti telefonici con l'altro genitore. Ogni altra diversa previsione di tempi e modalità di visita del padre alla minore richiederà l'accordo tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento della minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della minore, risultano non ancora incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento rispetto alla valutazione espressa nel corso del giudizio. Quanto alle risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che lo stesso ha provveduto a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi, dall'esame delle quali è emerso un reddito, come da dichiarazione mod.730 2022, di circa € 20.000,00, oltre alla partecipazione societaria al 50% della TRAFFIC s.r.l., dalla quale percepisce il compenso di coamministratore, e al 49% della Pt_2
con medesimo oggetto sociale, ma senza utili. L'istante inoltre non è
[...] proprietario di beni immobili, ma soltanto di due autovetture e di un motoveicolo, e deve affrontare spese di viaggio e sistemazione per poter esercitare il diritto di visita in Napoli. Tenuto conto poi del reddito della resistente, che, come documentato, è magistrato, appare equo stabilire a carico del padre un assegno mensile complessivo di euro 600,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo pagina 5 di 7 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e del 50 % della spesa per la baby sitter (già frutto di accordo tra le parti intervenuto in forma espressa all'udienza di prima comparizione del 30.11.2023), purchè documentate.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La parte resistente ha proposto anche domanda congiunta di divorzio, che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo. Nulla deve disporsi in questa sede per le spese di lite non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 43, parte I, s. sez. O, reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 2017);
affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 preferenziale presso la madre e con regime di frequentazione del padre con la figlia come da motivazione;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1 misura del 50%, a le spese straordinarie per la figlia Controparte_1 minore come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e del 50 % della spesa per la babysitter, purchè documentate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione pagina 6 di 7 di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese al definitivo. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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