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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione del 14.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 30/04/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. con studio in NO IA (SA) alla Parte_2
via Po n. 15, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.07.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“ Voler dichiarare il divorzio dei coniugi e la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio previo determinare, con proprio provvedimento che:
- I coniugi, in considerazione di quanto già statuito nella sentenza di separazione e dell'attuale e scarsa capacità reddituale del Sig. rinuncino reciprocamente al mantenimento;
Pt_1
- la casa la casa coniugale, sita in Peschiera Borromeo (MI) alla via 2 Giugno 6/3 sia assegnata, come già deciso, in sede di separazione, alla Sig.ra salvo diritti di terzi;
con onere, tuttavia, a carico di CP_1 quest'ultima di volturare tutte le utenze, anche quelle relative ai tributi comunali di Tari ed IMU.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito concordatario in NO IA (SA) in data 7 agosto 2003,
(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di NO IA (SA), anno 2003,
Vol. 2 Uff. 2, n. 14, Parte II, Serie A) con , dalla cui unione non nascevano figli e CP_1
da cui si era separato consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 10/05/2010 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14/06/2010, chiedeva -di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 14 aprile
2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., attese le documentate problematiche di salute del ricorrente, peraltro residente in altra Regione il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente il quale dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. Dopo la nostra separazione del
2010, non ci siamo più sentiti. Non c'erano altre statuizioni, ad eccezione dell'assegnazione dell'ex casa familiare che era un alloggio ATER, già assegnato alla signora. Dopo la separazione, sono tornato a vivere presso la mia regione di origine vivo con mia madre. Non ho altre domande nei confronti della mia ex moglie.”
Il Giudice delegato, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche e ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla sola domanda di status proposta, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con Parte_1 CP_1
rito concordatario in PONTECAGNANO FAIANO (SA), in data 7 agosto 2003 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di PONTECAGNANO FAIANO (SA), anno 2003, Vol. 2 Uff. 2,
n. 14, Parte II, Serie A ).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 10/05/2010 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14/06/2010.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio concordatario in
[...] CP_1
PONTECAGNANO FAIANO (SA) il 7 agosto 2003 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di PONTECAGNANO FAIANO (SA), anno 2003, Vol. 2 Uff. 2, n. 14,
Parte II, Serie A );
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PONTECAGNANO
FAIANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione del 14.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 30/04/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. con studio in NO IA (SA) alla Parte_2
via Po n. 15, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.07.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“ Voler dichiarare il divorzio dei coniugi e la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio previo determinare, con proprio provvedimento che:
- I coniugi, in considerazione di quanto già statuito nella sentenza di separazione e dell'attuale e scarsa capacità reddituale del Sig. rinuncino reciprocamente al mantenimento;
Pt_1
- la casa la casa coniugale, sita in Peschiera Borromeo (MI) alla via 2 Giugno 6/3 sia assegnata, come già deciso, in sede di separazione, alla Sig.ra salvo diritti di terzi;
con onere, tuttavia, a carico di CP_1 quest'ultima di volturare tutte le utenze, anche quelle relative ai tributi comunali di Tari ed IMU.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito concordatario in NO IA (SA) in data 7 agosto 2003,
(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di NO IA (SA), anno 2003,
Vol. 2 Uff. 2, n. 14, Parte II, Serie A) con , dalla cui unione non nascevano figli e CP_1
da cui si era separato consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 10/05/2010 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14/06/2010, chiedeva -di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 14 aprile
2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., attese le documentate problematiche di salute del ricorrente, peraltro residente in altra Regione il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente il quale dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. Dopo la nostra separazione del
2010, non ci siamo più sentiti. Non c'erano altre statuizioni, ad eccezione dell'assegnazione dell'ex casa familiare che era un alloggio ATER, già assegnato alla signora. Dopo la separazione, sono tornato a vivere presso la mia regione di origine vivo con mia madre. Non ho altre domande nei confronti della mia ex moglie.”
Il Giudice delegato, non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche e ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla sola domanda di status proposta, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con Parte_1 CP_1
rito concordatario in PONTECAGNANO FAIANO (SA), in data 7 agosto 2003 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di PONTECAGNANO FAIANO (SA), anno 2003, Vol. 2 Uff. 2,
n. 14, Parte II, Serie A ).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 10/05/2010 ed omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14/06/2010.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio concordatario in
[...] CP_1
PONTECAGNANO FAIANO (SA) il 7 agosto 2003 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di PONTECAGNANO FAIANO (SA), anno 2003, Vol. 2 Uff. 2, n. 14,
Parte II, Serie A );
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PONTECAGNANO
FAIANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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