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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 283/2024 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA SAVOIA 54/E presso lo studio dell'avv. FIORE ANTONELLO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti unitamente all'avv. MELONI EMANUELE appellante contro
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 42 P.IVA_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...] di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti i CP_1 al sinistro occorsogli in data 4.6.2018, alle ore 12:30 circa, quando, in CP_1 nel percorrere la via Cesaraccio all'altezza del civico 17, era caduto causa del pessimo stato di manutenzione del marciapiede. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta una lesione all'arto inferiore destro, con esiti permanenti nella misura pari al 2% e una frattura “ameno dentinale” degli elementi 12 e 22, con esiti permanenti nella misura pari al 4%. Sulla base di tali premesse chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_2
c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese mediche documentate. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_1 assumendo che l'evento dannoso lamentato era riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dal il quale, ben avrebbe potuto, con la Pt_1 normale diligenza, evitare di inciampare. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, mediante prova testimoniale e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 143/2024, pubblicata il 2.2.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dalle foto rappresentative lo stato dei luoghi e dalla prova testimoniale esperita emergeva che la caduta era avvenuta in un dislivello del manto stradale oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del danneggiato, il quale non aveva ”posto in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'utilizzo della strada e che lo stato della strada non era tale da incidere causalmente alla caduta”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 motivo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. Secondo l'appellante, infatti, il tribunale una volta raggiunta la prova in ordine al nesso causale fra il danno e la cosa, avrebbe dovuto accogliere la domanda posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, il ha insistito per la riforma integrale della sentenza Pt_1 gravata, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur ritenendo che nel caso di specie il dimostrava che l'evento era Pt_1 avvenuto a causa della “cosa”, essendo inc to che la caduta era avvenuta per la presenza di un dislivello nel manto stradale, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale e cioè che il sinistro occorso all'attore si era verificato per responsabilità esclusiva di quest'ultimo. Anzitutto, dalle foto prodotte dallo stesso appellante (cfr. doc. 5 atto di citazione), può facilmente desumersi lo stato dei luoghi in relazione al marciapiede di via Cesaraccio, all'altezza del civico 17, dove il era caduto. Pt_1
In particolare, il marciapiede presenta un dislivello ampia visibile, in corrispondenza di una rampa, in cui si può vedere un diverso manto stradale, mattonelle a riquadri nella parte inclinata e manto lineare privo di sagomatura a mattonelle nella parte piana a livello strada. Come, infatti, correttamente evidenziato anche dal tribunale, “la visibilità dell'increspatura è accentuata dal fatto che si trova nel punto di passaggio tra due tipi di manto stradale (da un lato, le mattonelle sagomate e, dall'altro lato, il manto liscio) nonché nel punto finale della discesa della rampa”. Lo stato dei luoghi e, in particolare, la sussistenza del dislivello nei termini sopra esposti trovavano riscontro anche nella prova orale, in quanto il teste Tes_1 escusso all'udienza del 30.11.2020, riferiva “confermo quanto mi si chiede, ero presente sul posto. Mi trovavo sul lato dello stesso marciapiede in direzione opposta al Ho visto il cadere sul tratto di marciapiede che si trova Pt_1 Pt_1 subito dop olo per i d l'inizio del marciapiede stesso. adr) In quel tratto si trova un dislivello di circa un centimetro tra il marciapiede e lo scivolo”. Alla luce di tali circostanze, l'evento di danno, quindi, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che l'evento era avvenuto intorno alle 12.00, e quindi, in una situazione di certo di buona visibilità. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato, da una condotta disattenta e poco accorta del il quale, utilizzando una maggiore Pt_1 diligenza ed attenzione nell'attraversa el marciapiede, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Sassari n. 143/2024 p 4;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.4.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA SAVOIA 54/E presso lo studio dell'avv. FIORE ANTONELLO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti unitamente all'avv. MELONI EMANUELE appellante contro
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 42 P.IVA_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...] di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti i CP_1 al sinistro occorsogli in data 4.6.2018, alle ore 12:30 circa, quando, in CP_1 nel percorrere la via Cesaraccio all'altezza del civico 17, era caduto causa del pessimo stato di manutenzione del marciapiede. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta una lesione all'arto inferiore destro, con esiti permanenti nella misura pari al 2% e una frattura “ameno dentinale” degli elementi 12 e 22, con esiti permanenti nella misura pari al 4%. Sulla base di tali premesse chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_2
c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese mediche documentate. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_1 assumendo che l'evento dannoso lamentato era riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dal il quale, ben avrebbe potuto, con la Pt_1 normale diligenza, evitare di inciampare. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, mediante prova testimoniale e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 143/2024, pubblicata il 2.2.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dalle foto rappresentative lo stato dei luoghi e dalla prova testimoniale esperita emergeva che la caduta era avvenuta in un dislivello del manto stradale oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del danneggiato, il quale non aveva ”posto in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'utilizzo della strada e che lo stato della strada non era tale da incidere causalmente alla caduta”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 motivo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. Secondo l'appellante, infatti, il tribunale una volta raggiunta la prova in ordine al nesso causale fra il danno e la cosa, avrebbe dovuto accogliere la domanda posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, il ha insistito per la riforma integrale della sentenza Pt_1 gravata, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur ritenendo che nel caso di specie il dimostrava che l'evento era Pt_1 avvenuto a causa della “cosa”, essendo inc to che la caduta era avvenuta per la presenza di un dislivello nel manto stradale, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale e cioè che il sinistro occorso all'attore si era verificato per responsabilità esclusiva di quest'ultimo. Anzitutto, dalle foto prodotte dallo stesso appellante (cfr. doc. 5 atto di citazione), può facilmente desumersi lo stato dei luoghi in relazione al marciapiede di via Cesaraccio, all'altezza del civico 17, dove il era caduto. Pt_1
In particolare, il marciapiede presenta un dislivello ampia visibile, in corrispondenza di una rampa, in cui si può vedere un diverso manto stradale, mattonelle a riquadri nella parte inclinata e manto lineare privo di sagomatura a mattonelle nella parte piana a livello strada. Come, infatti, correttamente evidenziato anche dal tribunale, “la visibilità dell'increspatura è accentuata dal fatto che si trova nel punto di passaggio tra due tipi di manto stradale (da un lato, le mattonelle sagomate e, dall'altro lato, il manto liscio) nonché nel punto finale della discesa della rampa”. Lo stato dei luoghi e, in particolare, la sussistenza del dislivello nei termini sopra esposti trovavano riscontro anche nella prova orale, in quanto il teste Tes_1 escusso all'udienza del 30.11.2020, riferiva “confermo quanto mi si chiede, ero presente sul posto. Mi trovavo sul lato dello stesso marciapiede in direzione opposta al Ho visto il cadere sul tratto di marciapiede che si trova Pt_1 Pt_1 subito dop olo per i d l'inizio del marciapiede stesso. adr) In quel tratto si trova un dislivello di circa un centimetro tra il marciapiede e lo scivolo”. Alla luce di tali circostanze, l'evento di danno, quindi, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che l'evento era avvenuto intorno alle 12.00, e quindi, in una situazione di certo di buona visibilità. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato, da una condotta disattenta e poco accorta del il quale, utilizzando una maggiore Pt_1 diligenza ed attenzione nell'attraversa el marciapiede, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Sassari n. 143/2024 p 4;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.4.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi