Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1366 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIURIATTI DONATELLA Controparte_1
LA UC con il patrocinio dell'Avv. LOVISON DENIS
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
P R O N U N C I A R E
1. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile anno
2010 numero 10, Parte II , serie A, ufficio 1 , del Comune di Castrignano del Capo ,
Provincia di Lecce alle seguenti condizioni:
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna
4. il padre potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione secondo le seguenti cadenze:
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- Una settimana : ritirerà i figli presso la abitazione materna dal Venerdì sera prima di cena, verso le ore 18,30 fino al Lunedi Mattina con accompagnamento a scuola, oltre ad un ulteriore giorno dal termine della scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola nella mattina successiva;
- Nella settimana successiva, ritirerà i figli presso l'abitazione materna in due giornate infrasettimanali consecutive dal termine della scuola , con pernottamenti ed accompagnamenti a scuola, da concordare fra i genitori in base ai rispettivi turni lavorativi e da comunicarsi reciprocamente entro la settimana precedente;
Periodo vacanze scolastiche:
- in occasione delle festività della vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza dei periodi di sospensione scolastica suddivisi a metà fra i genitori e dell' alternanza annuale delle festività e specificatamente : nel corso delle vacanze natalizie: sette giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni la vigilia ed il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre e l'anno successivo il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre;
- - nel corso delle vacanze pasquali: tre giorni consecutivi, periodi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 Maggio di ogni anno per il resto proseguiranno le visite come da calendario scolastico facendo riferimento al termine del campo estivo per per orario ritiro. Per_2
Fermo restando la possibilità per di trascorrere tutte le ferie estive presso la Per_1 abitazione dei nonni materni sita in Lecce, con facoltà per il padre di prelevarla presso detta abitazione per poter trascorrere le vacanze. ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 200,00 mensili e così € 100,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. La sig.ra avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico Controparte_1 per i figli minorenni nonché l'assegno di invalidità riconosciuto a al proposito Per_2 il sig. NI LU si impegna a consegnare i documenti annuali necessari per la presentazione della domanda quali la giacenza media del conto corrente personale e di ogni altra documentazione dovesse essere richiesta, in difetto di adempimento a detto obbligo da parte del sig. NI LU sarà posta a suo carico la differenza fra il dovuto ed il percepito.
6 . Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico della madre nella misura del 100% secondo il criterio stabilito dal Protocollo del tribunale di Ferrara così come elencate di seguito spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazione e per medicinali prescritti dal medico curante;
pagina 2 di 4 - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private:
- Spese scolastiche ( da documentare e che non richiedono il preventivo accordo ): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasposto;
c.) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e.) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ludiche e artistiche così come indicate dal medico , dalla nutrizionista e al preparatore;
tempo prolungato;
mensa scolastica
- Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi;
b) baby sitter
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso comulativo depositato il 12/06/2024 i sigg.ri Controparte_1
e UC LA chiedevano che venisse pronunciate la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/05/2010.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli minori di anni 12, e di Per_1 Per_2 anni 6.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Con sentenza n. 854/2024 del 03/09/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi.
È ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/05/2010 in Castrignano del Capo (Le) da e LA Controparte_1
pagina 3 di 4 UC, e trascritto al n. 10 parte II , serie A, del Registro degli atti di Castrignano del
Capo l'anno 2010, alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Castrignano del Capo a procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 22.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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