TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AV AN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 16894/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. QUINZANI MARIA IDA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) (avv. PEDERSOLI BATTISTA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 8/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre. Considerata l'età Per_1 Per_ dei figli e entrambi già maggiorenni e oggi quindicenne) i loro rapporti e le frequentazioni Per_3 Per_1 con il padre saranno regolate direttamente nel rispetto degli impegni di ognuno e con l'auspicio che anche le figlie riprendano una regolare frequentazione con il padre.
3. La casa familiare composta dall'unione delle due unità abitative site in Brescia Contrada del Carmine, rispettivamente al n. 17 (di proprietà della signora e n. 19 (di proprietà del sig. Parte_1 [...]
, che potranno essere in futuro divise cessando la destinazione a casa familiare per i figli, è Controparte_1 assegnata con tutti gli arredi in godimento alla moglie che, anche quanto alla porzione individuata con il civico 19, la abiterà sino all'indipendenza economica dei figli.
Le spese riferite all'immobile “casa familiare” con decorrenza dal 1.6.2025 saranno così ripartite tra i coniugi:
1 a. quanto al civico n. 17 tutte in carico alla proprietaria sig.ra ; Parte_1
b. quanto al civico 19 saranno assunte e ripartite con riferimento ai criteri espressi nelle tavole di ripartizione delle spese condominiali tra Proprietario e Inquilino allegate (doc. a tabella Confedilizia 1994) come parte integrante delle condizioni qui pattuite. Resteranno pertanto a carico della sig.ra le spese indicate con la Parte_1 lettera “I” e del sig. quelle indicate con la lettera “P”. Le spese condominiali riferite al Controparte_1 civico n. 19 saranno interamente corrisposte dal sig. che in seguito a consuntivo invierà Controparte_1 alla sig.ra il bilancio e il prospetto di ripartizione redatto dall'amministratore del Condominio Parte_1
e l'attestazione di versamento. Entro il termine di 30 giorni la sig.ra provvederà al rimborso Parte_1 per le voci di spesa di sua competenza e cioè quelle con le causali imputate alla lettera “I”. Il diritto di voto nell'assemblea condominiale del civico n. 19 spetterà insindacabilmente ad Le utenze Controparte_1 riferite a luce-acqua-gas delle due unità immobiliari saranno a carico interamente della sig.ra Parte_1 mentre le imposte IMU e TARI relative al civico n. 19 saranno a carico interamente dal sig. Controparte_1 che le porterà interamente in detrazione dai propri redditi.
4. Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre è determinato in € 800,00 al mese per ciascun figlio e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat annuale (primo aggiornamento giugno 2026).
Dato atto che il contributo del padre al mantenimento dei figli è stato corrisposto in ragione di € 600,00 al mese per ciascun figlio come da provvedimenti provvisori del giudice e che i coniugi hanno convenuto la diversa somma mensile di € 800,00 al mese sempre per ciascun figlio, il sig. risulta pertanto debitore della Controparte_1 sig.ra della differenza tra gli assegni mensili concordati di € 800,00 per ciascun figlio e quelli Parte_1 corrisposti al settembre 2025 compreso (€ 600,00 al mese) e così € 2.400,00 (duemilaquattrocentoo/00; differenza
€ 200,00 x 3 figli x 4 mensilità).
5. Le spese straordinarie dei figli da intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Brescia, sono assunte dal 1 giugno 2025 per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese saranno anticipate dal padre che ne chiederà il rimborso alla sig.ra come previsto dal Parte_1 protocollo citato e non potranno in ogni caso essere anticipate dai figli (tranne quelle relative agli abbonamenti dei mezzi di trasporto, libri e dispense e tasse universitarie) salvo diverso specifico accordo da raggiungersi con riferimento alla singola spesa.
Le spese straordinarie riferite a viaggi/vacanze dei figli trascorse senza i genitori, tali intendendosi tutte quelle assunte in ogni singola esperienza di viaggio/vacanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vitto, alloggio, trasporti e intrattenimento, regali di ringraziamento per ospitalità) saranno altrettanto sostenute dal padre per il
70% e dalla madre per il 30%, purché preventivamente concordate. Si precisa che le spese per le vacanze trascorse dai figli presso le case di proprietà dei coniugi o dei loro ascendenti, sempre purché preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori nella percentuale sopra indicata allorché i figli vi soggiorneranno senza i genitori.
I genitori convengono di corrispondere ai figli una “paghetta” mensile di € 50,00 per e di € 100,00 ciascuno Per_1 Per_ per e . Tale paghetta sarà versata dalla madre sino alla concorrenza di € 50,00 essendo intesa come Per_3 Per_ ricompresa nel mantenimento ordinario e la differenza di € 50,00 in favore di e verrà versata loro Per_3 direttamente dal padre.
2 Tutte le detrazioni inerenti le spese per i figli saranno effettuate dai genitori al 50% ciascuno.
6. La signora è debitrice del sig. della somma di € 1.297,86 a saldo e Parte_1 Controparte_1 definizione dei rapporti dare/avere riferiti alle spese “familiari” sino al 30.9.2025. Le parti danno atto di nulla avere più nulla reciprocamente a pretendere per i crediti/debiti di cui al precedente capo 4 e del corrente capo 6 del presente accordo avendo posto in compensazione le rispettive poste di dare/avere sino alla data del 30.9.25 con il pagamento da parte di a favore di della somma di € 1.102,14 (€ 2.400 Controparte_1 Parte_1
- € 1.297,86) a mezzo di bonifico bancario istantaneo eseguito entro le ore 16 del giorno 8.10.25.
7. I coniugi danno atto di godere di adeguati redditi propri e di nulla avere reciprocamente a pretendere, all'infuori di quanto previsto nelle presenti conclusioni congiunte.
8. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per deposito conclusionali e repliche nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le condizioni sopra esposte Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8
L.P.F.
9. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza riferita alla pronuncia di omologa della separazione tra i coniugi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/01/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Per_ comune di BRESCIA (BS) (atto n. 17, parte I, anno 2007), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/10/2005),
(n. 19/4/2007) e (n. 24/5/2010). Per_3 Per_1
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole e l'attribuzione del diritto al mantenimento. Parte resistente si è costituita aderendo alla pronuncia della separazione e opponendosi alle ulteriori domande.
All'udienza del 4/6/2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre;
- dispone che le frequentazioni tra il padre e avvengano sulla base del Per_1 calendario attualmente in essere, così come indicato in parte motiva. Quanto ai periodi non scolastici, si dispone che trascorra con il padre un periodo di giorni 15 anche non consecutivi da concordare entro il 30/6 di ogni Per_1 anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; alternanza annuale quanto alle ulteriori festività civili e religiose, nonché al compleanno della minore;
- assegna la casa coniugale sita in Brescia, Contrada del Carmine nn. 17-19, alla ricorrente che la abiterà con i figli;
- pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari ad € 1.800,00 complessivi
(i.e. € 600,00 a figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi;
- rigetta l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c all'Inps dell'estratto contributivo relativo alla ricorrente formulata dalla difesa di parte resistente in quanto esplorativa;
- rigetta le istanze di prova orale di parte resistente essendo i capitoli 1-4 formulati in termini valutativi;
- ammette CTU contabile sul reddito e patrimonio
3 del resistente nominando fin d'ora il dott. con oneri a carico dell'istante; - fissa per l'audizione di Persona_4
l'udienza del giorno 30/9/2025, ore 15:00”. Per_1
Con note scritte depositate in data 8/10/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Al riguardo, occorre rilevare che ancorché la norma faccia espresso riferimento agli “atti introduttivi del procedimento” il Collegio, innovando il proprio orientamento rispetto al passato, ritiene tale previsione non ostativa alla possibilità che le parti, di comune accordo, introducano una domanda congiunta di divorzio in corso di causa in quanto precludere tale possibilità apparirebbe irragionevole anche alla stregua dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha dato della norma (cfr. Cass. Civ. n. 28727/2023).
Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AV AN ND ES
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AV AN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 16894/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. QUINZANI MARIA IDA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) (avv. PEDERSOLI BATTISTA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 8/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre. Considerata l'età Per_1 Per_ dei figli e entrambi già maggiorenni e oggi quindicenne) i loro rapporti e le frequentazioni Per_3 Per_1 con il padre saranno regolate direttamente nel rispetto degli impegni di ognuno e con l'auspicio che anche le figlie riprendano una regolare frequentazione con il padre.
3. La casa familiare composta dall'unione delle due unità abitative site in Brescia Contrada del Carmine, rispettivamente al n. 17 (di proprietà della signora e n. 19 (di proprietà del sig. Parte_1 [...]
, che potranno essere in futuro divise cessando la destinazione a casa familiare per i figli, è Controparte_1 assegnata con tutti gli arredi in godimento alla moglie che, anche quanto alla porzione individuata con il civico 19, la abiterà sino all'indipendenza economica dei figli.
Le spese riferite all'immobile “casa familiare” con decorrenza dal 1.6.2025 saranno così ripartite tra i coniugi:
1 a. quanto al civico n. 17 tutte in carico alla proprietaria sig.ra ; Parte_1
b. quanto al civico 19 saranno assunte e ripartite con riferimento ai criteri espressi nelle tavole di ripartizione delle spese condominiali tra Proprietario e Inquilino allegate (doc. a tabella Confedilizia 1994) come parte integrante delle condizioni qui pattuite. Resteranno pertanto a carico della sig.ra le spese indicate con la Parte_1 lettera “I” e del sig. quelle indicate con la lettera “P”. Le spese condominiali riferite al Controparte_1 civico n. 19 saranno interamente corrisposte dal sig. che in seguito a consuntivo invierà Controparte_1 alla sig.ra il bilancio e il prospetto di ripartizione redatto dall'amministratore del Condominio Parte_1
e l'attestazione di versamento. Entro il termine di 30 giorni la sig.ra provvederà al rimborso Parte_1 per le voci di spesa di sua competenza e cioè quelle con le causali imputate alla lettera “I”. Il diritto di voto nell'assemblea condominiale del civico n. 19 spetterà insindacabilmente ad Le utenze Controparte_1 riferite a luce-acqua-gas delle due unità immobiliari saranno a carico interamente della sig.ra Parte_1 mentre le imposte IMU e TARI relative al civico n. 19 saranno a carico interamente dal sig. Controparte_1 che le porterà interamente in detrazione dai propri redditi.
4. Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre è determinato in € 800,00 al mese per ciascun figlio e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat annuale (primo aggiornamento giugno 2026).
Dato atto che il contributo del padre al mantenimento dei figli è stato corrisposto in ragione di € 600,00 al mese per ciascun figlio come da provvedimenti provvisori del giudice e che i coniugi hanno convenuto la diversa somma mensile di € 800,00 al mese sempre per ciascun figlio, il sig. risulta pertanto debitore della Controparte_1 sig.ra della differenza tra gli assegni mensili concordati di € 800,00 per ciascun figlio e quelli Parte_1 corrisposti al settembre 2025 compreso (€ 600,00 al mese) e così € 2.400,00 (duemilaquattrocentoo/00; differenza
€ 200,00 x 3 figli x 4 mensilità).
5. Le spese straordinarie dei figli da intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Brescia, sono assunte dal 1 giugno 2025 per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese saranno anticipate dal padre che ne chiederà il rimborso alla sig.ra come previsto dal Parte_1 protocollo citato e non potranno in ogni caso essere anticipate dai figli (tranne quelle relative agli abbonamenti dei mezzi di trasporto, libri e dispense e tasse universitarie) salvo diverso specifico accordo da raggiungersi con riferimento alla singola spesa.
Le spese straordinarie riferite a viaggi/vacanze dei figli trascorse senza i genitori, tali intendendosi tutte quelle assunte in ogni singola esperienza di viaggio/vacanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vitto, alloggio, trasporti e intrattenimento, regali di ringraziamento per ospitalità) saranno altrettanto sostenute dal padre per il
70% e dalla madre per il 30%, purché preventivamente concordate. Si precisa che le spese per le vacanze trascorse dai figli presso le case di proprietà dei coniugi o dei loro ascendenti, sempre purché preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori nella percentuale sopra indicata allorché i figli vi soggiorneranno senza i genitori.
I genitori convengono di corrispondere ai figli una “paghetta” mensile di € 50,00 per e di € 100,00 ciascuno Per_1 Per_ per e . Tale paghetta sarà versata dalla madre sino alla concorrenza di € 50,00 essendo intesa come Per_3 Per_ ricompresa nel mantenimento ordinario e la differenza di € 50,00 in favore di e verrà versata loro Per_3 direttamente dal padre.
2 Tutte le detrazioni inerenti le spese per i figli saranno effettuate dai genitori al 50% ciascuno.
6. La signora è debitrice del sig. della somma di € 1.297,86 a saldo e Parte_1 Controparte_1 definizione dei rapporti dare/avere riferiti alle spese “familiari” sino al 30.9.2025. Le parti danno atto di nulla avere più nulla reciprocamente a pretendere per i crediti/debiti di cui al precedente capo 4 e del corrente capo 6 del presente accordo avendo posto in compensazione le rispettive poste di dare/avere sino alla data del 30.9.25 con il pagamento da parte di a favore di della somma di € 1.102,14 (€ 2.400 Controparte_1 Parte_1
- € 1.297,86) a mezzo di bonifico bancario istantaneo eseguito entro le ore 16 del giorno 8.10.25.
7. I coniugi danno atto di godere di adeguati redditi propri e di nulla avere reciprocamente a pretendere, all'infuori di quanto previsto nelle presenti conclusioni congiunte.
8. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per deposito conclusionali e repliche nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le condizioni sopra esposte Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8
L.P.F.
9. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza riferita alla pronuncia di omologa della separazione tra i coniugi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/01/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Per_ comune di BRESCIA (BS) (atto n. 17, parte I, anno 2007), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/10/2005),
(n. 19/4/2007) e (n. 24/5/2010). Per_3 Per_1
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole e l'attribuzione del diritto al mantenimento. Parte resistente si è costituita aderendo alla pronuncia della separazione e opponendosi alle ulteriori domande.
All'udienza del 4/6/2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre;
- dispone che le frequentazioni tra il padre e avvengano sulla base del Per_1 calendario attualmente in essere, così come indicato in parte motiva. Quanto ai periodi non scolastici, si dispone che trascorra con il padre un periodo di giorni 15 anche non consecutivi da concordare entro il 30/6 di ogni Per_1 anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; alternanza annuale quanto alle ulteriori festività civili e religiose, nonché al compleanno della minore;
- assegna la casa coniugale sita in Brescia, Contrada del Carmine nn. 17-19, alla ricorrente che la abiterà con i figli;
- pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari ad € 1.800,00 complessivi
(i.e. € 600,00 a figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi;
- rigetta l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c all'Inps dell'estratto contributivo relativo alla ricorrente formulata dalla difesa di parte resistente in quanto esplorativa;
- rigetta le istanze di prova orale di parte resistente essendo i capitoli 1-4 formulati in termini valutativi;
- ammette CTU contabile sul reddito e patrimonio
3 del resistente nominando fin d'ora il dott. con oneri a carico dell'istante; - fissa per l'audizione di Persona_4
l'udienza del giorno 30/9/2025, ore 15:00”. Per_1
Con note scritte depositate in data 8/10/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Al riguardo, occorre rilevare che ancorché la norma faccia espresso riferimento agli “atti introduttivi del procedimento” il Collegio, innovando il proprio orientamento rispetto al passato, ritiene tale previsione non ostativa alla possibilità che le parti, di comune accordo, introducano una domanda congiunta di divorzio in corso di causa in quanto precludere tale possibilità apparirebbe irragionevole anche alla stregua dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha dato della norma (cfr. Cass. Civ. n. 28727/2023).
Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AV AN ND ES
4