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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4065/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4065/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”altre controversie di diritto amministrativo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 12-2-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p. iva. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difeso dall'avv. Patrizia Kivel C.F._1
Mazuy, c.f. e con la stessa elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci 10, nonché all'indirizzo p.e.c. Email_1
Attrice in riassunzione
E
, P.IVA Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, Dr. Ing. P.IVA_2 [...]
, con sede corrente in NAPOLI (NA) alla Via CUPA del CP_3
PRINCIPE N. 13/A, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
G. Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Mazzeo, il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale agli atti e giusta deliberazione di conferimento d'incarico dirigenziale n.
366/2019; Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, in data 20/01/2009, la società
Beta Sky adiva il Tribunale civile di Napoli, affinché ingiungesse all il pagamento della somma di euro Parte_2
79.154,60, oltre interessi, a titolo di saldo per prestazioni di radiologia, erogate dallo Parte_3 cedente il credito in data 24/11/2008 e relative al mese di ottobre
2008.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2423/09, avverso il quale proponevano Part opposizione l e la Regione Campania.
Il Tribunale si pronunciava sulla predetta opposizione con sentenza
n. 8840/2011, revocando il decreto ingiuntivo,
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società cessionaria per: “1) mancato rispetto del contratto stipulato tra la e lo studio clinico per l'anno 2008 – violazione Parte_2 Pt_3 dei principi di correttezza e buona fede sanciti dal Codice civile – difetto di istruttoria – difetto di motivazione;
2) error in iudicando – illegittimità della regressione tariffaria unica per l'anno 2008 e conseguente richiesta di disapplicazione della stessa;
3) error in iudicando – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della motivazione – inconferenza del precedente del Consiglio di Stato (sul quale si fonda la motivazione della sentenza appellata) che è relativo all'anno 2007, mentre la regressione tariffaria eccepita dalla p.a. quale motivo di opposizione è relativa all'anno 2008 (anno in cui sono state erogate le prestazioni sanitarie in oggetto).
Con sentenza n. 2709/2015, la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Il giudice di secondo grado rilevava che proprio dal contratto si deducevano i principi generali in tema di finanza pubblica che avevano costituito la ratio del rigetto dell'opposizione; che l'appellante non aveva effettuato alcuna critica motivata alla sentenza del Tribunale nella parte in cui disattendeva l'eccezione relativa alla regressione tariffaria;
infine, che dalla sentenza del
Consiglio di Stato richiamata dal giudice di prime cure potevano ricavarsi principi applicabili anche alla fattispecie in oggetto, inerenti ai meccanismi generali di regressione tariffaria.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società proponeva ricorso per cassazione, a seguito del quale, con ordinanza
12866/2019, il medesimo era accolto nella parte in cui la ricorrente aveva censurato la sentenza di secondo grado per aver affermato l'inammissibilità dell'appello e cioè, per aver affermato che esso era stato strutturato secondo la vecchia formulazione dell'art. 342 c.p.c., senza indicare la pars construens del motivo di censura.
I giudici di legittimità valorizzavano il principio generale in base al quale il giudicante deve badare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto e che le norme processuali “vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti di sostanziale diniego del processo”, in conformità all'art. 6 della
Convenzione EDU, alla luce del quale vanno interpretate le norme di rito interne.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la
[...] introduceva il presente giudizio di rinvio, chiedendo: Parte_1
”la Corte di appello di Napoli in totale riforma della sentenza n.
8840/2011 del Tribunale civile di Napoli, depositata in data
13/7/2011 (ed in riforma della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 2709/2015 cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12866/2019) accogliere l'atto di appello notificato in data
13/10/2012 e riassunto con il presente atto, nei modi sopra indicati e in applicazione dei principi di diritto affermati dal Giudice del rinvio: accogliere integralmente le domande avanzate in primo grado con conferma del decreto ingiuntivo n. 2423/2009 ovvero dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il pagamento della somma di euro
79.154,60 oltre interessi legali e moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i; la condanna del al pagamento della somma di Controparte_4 euro 79.154,60 oltre interessi legali moratori per le causali innanzi specificate oltre interessi ex d.lgs. 231/02”.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della pretesa della attrice.
All'udienza di comparizione a trattazione scritta del 12-2-25 la parte attrice precisava le conclusioni e la Corte si riservava per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in Co altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Dunque, questa Corte deve procedere, nell'esaminare la citazione in riassunzione in esame, ad esaminare e decidere la originaria domanda di pagamento proposta dal centro e poi dalla odierna attrice in riassunzione.
La domanda di pagamento formulata dalla è nel Parte_1 merito infondata, stante il superamento del limite di spesa per l'anno
2008 per le prestazioni di assistenza specialistica da acquistare da Part parte dell' presso strutture private. Part Infatti, il contratto intercorrente tra il cedente e l' richiamato nel primo motivo dell'originario appello, oltre a fissare i suddetti limiti di spesa di branca, prevedeva l'istituzione di un Tavolo Tecnico al quale era demandata la definizione di bande di regressioni tariffarie volte a garantire il rispetto del limite annuo.
In particolare, come anche affermato dal Tribunale, si rileva che con deliberazione 127 del 2009 la ha determinato in Parte_2 esecuzione della delibera della Regione Campania numero 1268 del
2008 che la prevedeva, la RTU di ogni struttura dell'assistenza specialistica esterna, basata sulla determinazione del contributo di ciascun centro accreditato o provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla regione;
in particolare, per la branca di radiologia il volume delle prestazioni superò il tetto di spesa in data 25.8.2008 e per la sn
[...] venne individuata una RTU pari ad euro Parte_3
150.151,59: di conseguenza, le prestazioni rese nel mese di ottobre
2008, quando ormai era stato superato il tetto di spesa per la branca di radiologia, non sono remunerabili, tanto più che la somma per la quale va applicata la RTU è superiore a quella richiesta in questa sede dalla struttura provvisoriamente accreditata”.
Con riguardo, poi, alla pretesa illegittimità della detta delibera, dedotta dalla parte attrice ai fini di una sua disapplicazione richiesta nella presente sede, si rileva in punto di diritto che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio (S.U. 2244 del 2015; Cass., sez. un., 12 aprile 2021, n. 9543).
Inoltre, si rileva che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la Part Part e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione Part sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione (Cass. n. 28053/2018).
Dunque, nel caso di specie, anche rilevato che la detta delibera non costituisce mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato ma quale fatto impeditivo della esigibilità del diritto azionato dal (e poi dalla odierna parte attrice), la medesima non può CP_2 essere oggetto nella presente sede del potere di disapplicazione incidentale.
La cessionaria deduce, poi, genericamente di aver impugnato i provvedimenti applicativi della Regressione Tariffaria 2008 in sede di giurisdizione amministrativa ma non fornisce alcuna prova in tal senso.
L'appellante deduce, ancora che il credito era maturato in epoca anteriore all'adozione della RTU e che, pertanto, ne afferma la certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, deduce che: “l'appellata sentenza richiama un tavolo tecnico del 5/3/2008 con cui venne stabilita la non remunerabilità di prestazioni over budget, null'altro, Solo nel 2009, con delibera Part 327/2009 la deliberava le regressioni senza aver mai dimostrato di aver impedito/ consentito di non erogare alla struttura di erogare prestazioni che si assumono over budget. i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, impongono all'Azienda creditrice di consentire all'accreditato di interrompere le prestazioni o proseguire nell'erogazione con rischio e oneri a proprio carico.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudicante, non possono ritenersi adeguatamente rispettati i vincoli contrattuali con la mera determinazione dei tavoli di monitoraggio, senza che gli stessi vengano comunicati alla struttura accreditata, e in data antecedente al presunto sforamento.
Tuttavia, si osserva al riguardo che “il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” e che il mancato superamento del tetto di spesa “deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi Part è alcun obbligo del di acquistare e pagare le prestazioni suddette” (Cass. civ., ordinanza n. 8014/2024). Inoltre, “sebbene la necessaria funzione programmatoria finalizzata alla corretta gestione delle risorse disponibili non possa per definizione che essere “preventiva”, non è contemplata dal sistema un'impensabile decadenza del relativo potere. Infatti, la fissazione dei limiti di spesa e l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate”
(Cons. St., sentenza n. 3611/2011).
Si tratta evidentemente di principi generali, applicabili ad ogni fattispecie di regressione tariffaria e riferibili ai meccanismi generali di regressione, quindi applicabili anche alla fattispecie in esame.
Pertanto, la domanda di pagamento proposta dalla odierna parte attrice deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con ridotti aumenti percentuali ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da Parte_1 nei confronti di a seguito della ordinanza della Parte_2
Suprema Corte di legittimità n. 12866/2019 depositata il 15/5/2019 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 2709/2015 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dall'odierna parte attrice in riassunzione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte attrice in riassunzione a rifondere in favore della convenuta le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro
7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro
3.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 14-5-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 4065/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4065/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”altre controversie di diritto amministrativo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 12-2-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p. iva. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difeso dall'avv. Patrizia Kivel C.F._1
Mazuy, c.f. e con la stessa elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci 10, nonché all'indirizzo p.e.c. Email_1
Attrice in riassunzione
E
, P.IVA Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, Dr. Ing. P.IVA_2 [...]
, con sede corrente in NAPOLI (NA) alla Via CUPA del CP_3
PRINCIPE N. 13/A, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
G. Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Mazzeo, il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale agli atti e giusta deliberazione di conferimento d'incarico dirigenziale n.
366/2019; Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, in data 20/01/2009, la società
Beta Sky adiva il Tribunale civile di Napoli, affinché ingiungesse all il pagamento della somma di euro Parte_2
79.154,60, oltre interessi, a titolo di saldo per prestazioni di radiologia, erogate dallo Parte_3 cedente il credito in data 24/11/2008 e relative al mese di ottobre
2008.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2423/09, avverso il quale proponevano Part opposizione l e la Regione Campania.
Il Tribunale si pronunciava sulla predetta opposizione con sentenza
n. 8840/2011, revocando il decreto ingiuntivo,
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società cessionaria per: “1) mancato rispetto del contratto stipulato tra la e lo studio clinico per l'anno 2008 – violazione Parte_2 Pt_3 dei principi di correttezza e buona fede sanciti dal Codice civile – difetto di istruttoria – difetto di motivazione;
2) error in iudicando – illegittimità della regressione tariffaria unica per l'anno 2008 e conseguente richiesta di disapplicazione della stessa;
3) error in iudicando – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della motivazione – inconferenza del precedente del Consiglio di Stato (sul quale si fonda la motivazione della sentenza appellata) che è relativo all'anno 2007, mentre la regressione tariffaria eccepita dalla p.a. quale motivo di opposizione è relativa all'anno 2008 (anno in cui sono state erogate le prestazioni sanitarie in oggetto).
Con sentenza n. 2709/2015, la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Il giudice di secondo grado rilevava che proprio dal contratto si deducevano i principi generali in tema di finanza pubblica che avevano costituito la ratio del rigetto dell'opposizione; che l'appellante non aveva effettuato alcuna critica motivata alla sentenza del Tribunale nella parte in cui disattendeva l'eccezione relativa alla regressione tariffaria;
infine, che dalla sentenza del
Consiglio di Stato richiamata dal giudice di prime cure potevano ricavarsi principi applicabili anche alla fattispecie in oggetto, inerenti ai meccanismi generali di regressione tariffaria.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società proponeva ricorso per cassazione, a seguito del quale, con ordinanza
12866/2019, il medesimo era accolto nella parte in cui la ricorrente aveva censurato la sentenza di secondo grado per aver affermato l'inammissibilità dell'appello e cioè, per aver affermato che esso era stato strutturato secondo la vecchia formulazione dell'art. 342 c.p.c., senza indicare la pars construens del motivo di censura.
I giudici di legittimità valorizzavano il principio generale in base al quale il giudicante deve badare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto e che le norme processuali “vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti di sostanziale diniego del processo”, in conformità all'art. 6 della
Convenzione EDU, alla luce del quale vanno interpretate le norme di rito interne.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la
[...] introduceva il presente giudizio di rinvio, chiedendo: Parte_1
”la Corte di appello di Napoli in totale riforma della sentenza n.
8840/2011 del Tribunale civile di Napoli, depositata in data
13/7/2011 (ed in riforma della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 2709/2015 cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12866/2019) accogliere l'atto di appello notificato in data
13/10/2012 e riassunto con il presente atto, nei modi sopra indicati e in applicazione dei principi di diritto affermati dal Giudice del rinvio: accogliere integralmente le domande avanzate in primo grado con conferma del decreto ingiuntivo n. 2423/2009 ovvero dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il pagamento della somma di euro
79.154,60 oltre interessi legali e moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i; la condanna del al pagamento della somma di Controparte_4 euro 79.154,60 oltre interessi legali moratori per le causali innanzi specificate oltre interessi ex d.lgs. 231/02”.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della pretesa della attrice.
All'udienza di comparizione a trattazione scritta del 12-2-25 la parte attrice precisava le conclusioni e la Corte si riservava per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in Co altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Dunque, questa Corte deve procedere, nell'esaminare la citazione in riassunzione in esame, ad esaminare e decidere la originaria domanda di pagamento proposta dal centro e poi dalla odierna attrice in riassunzione.
La domanda di pagamento formulata dalla è nel Parte_1 merito infondata, stante il superamento del limite di spesa per l'anno
2008 per le prestazioni di assistenza specialistica da acquistare da Part parte dell' presso strutture private. Part Infatti, il contratto intercorrente tra il cedente e l' richiamato nel primo motivo dell'originario appello, oltre a fissare i suddetti limiti di spesa di branca, prevedeva l'istituzione di un Tavolo Tecnico al quale era demandata la definizione di bande di regressioni tariffarie volte a garantire il rispetto del limite annuo.
In particolare, come anche affermato dal Tribunale, si rileva che con deliberazione 127 del 2009 la ha determinato in Parte_2 esecuzione della delibera della Regione Campania numero 1268 del
2008 che la prevedeva, la RTU di ogni struttura dell'assistenza specialistica esterna, basata sulla determinazione del contributo di ciascun centro accreditato o provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla regione;
in particolare, per la branca di radiologia il volume delle prestazioni superò il tetto di spesa in data 25.8.2008 e per la sn
[...] venne individuata una RTU pari ad euro Parte_3
150.151,59: di conseguenza, le prestazioni rese nel mese di ottobre
2008, quando ormai era stato superato il tetto di spesa per la branca di radiologia, non sono remunerabili, tanto più che la somma per la quale va applicata la RTU è superiore a quella richiesta in questa sede dalla struttura provvisoriamente accreditata”.
Con riguardo, poi, alla pretesa illegittimità della detta delibera, dedotta dalla parte attrice ai fini di una sua disapplicazione richiesta nella presente sede, si rileva in punto di diritto che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio (S.U. 2244 del 2015; Cass., sez. un., 12 aprile 2021, n. 9543).
Inoltre, si rileva che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la Part Part e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione Part sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione (Cass. n. 28053/2018).
Dunque, nel caso di specie, anche rilevato che la detta delibera non costituisce mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato ma quale fatto impeditivo della esigibilità del diritto azionato dal (e poi dalla odierna parte attrice), la medesima non può CP_2 essere oggetto nella presente sede del potere di disapplicazione incidentale.
La cessionaria deduce, poi, genericamente di aver impugnato i provvedimenti applicativi della Regressione Tariffaria 2008 in sede di giurisdizione amministrativa ma non fornisce alcuna prova in tal senso.
L'appellante deduce, ancora che il credito era maturato in epoca anteriore all'adozione della RTU e che, pertanto, ne afferma la certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, deduce che: “l'appellata sentenza richiama un tavolo tecnico del 5/3/2008 con cui venne stabilita la non remunerabilità di prestazioni over budget, null'altro, Solo nel 2009, con delibera Part 327/2009 la deliberava le regressioni senza aver mai dimostrato di aver impedito/ consentito di non erogare alla struttura di erogare prestazioni che si assumono over budget. i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, impongono all'Azienda creditrice di consentire all'accreditato di interrompere le prestazioni o proseguire nell'erogazione con rischio e oneri a proprio carico.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudicante, non possono ritenersi adeguatamente rispettati i vincoli contrattuali con la mera determinazione dei tavoli di monitoraggio, senza che gli stessi vengano comunicati alla struttura accreditata, e in data antecedente al presunto sforamento.
Tuttavia, si osserva al riguardo che “il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” e che il mancato superamento del tetto di spesa “deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi Part è alcun obbligo del di acquistare e pagare le prestazioni suddette” (Cass. civ., ordinanza n. 8014/2024). Inoltre, “sebbene la necessaria funzione programmatoria finalizzata alla corretta gestione delle risorse disponibili non possa per definizione che essere “preventiva”, non è contemplata dal sistema un'impensabile decadenza del relativo potere. Infatti, la fissazione dei limiti di spesa e l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate”
(Cons. St., sentenza n. 3611/2011).
Si tratta evidentemente di principi generali, applicabili ad ogni fattispecie di regressione tariffaria e riferibili ai meccanismi generali di regressione, quindi applicabili anche alla fattispecie in esame.
Pertanto, la domanda di pagamento proposta dalla odierna parte attrice deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con ridotti aumenti percentuali ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da Parte_1 nei confronti di a seguito della ordinanza della Parte_2
Suprema Corte di legittimità n. 12866/2019 depositata il 15/5/2019 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 2709/2015 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dall'odierna parte attrice in riassunzione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte attrice in riassunzione a rifondere in favore della convenuta le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro
7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro
3.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 14-5-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)