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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3069/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7270/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15134 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2113/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Acireale emetteva avviso di accertamento n. 15134 nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per omesso pagamento della Tari relativa all'anno di imposta 2018.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione ed omessa allegazione del provvedimento autorizzativo;
ed infine, la transitorietà stagionale dell'attività che avrebbe dovuto indurre il Comune all'applicazione della riduzione pari al 20% prevista dal Regolamento Comunale. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Acireale, costituitosi in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7270 depositata in data 24 novembre 2023, ritenendo non fondate le censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso della società con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate in primo grado in ordine, alla presunta violazione dei termini perentori di produzione documentale, al difetto di motivazione insito nell'avviso impugnato e in riferimento alla natura stagionale dell'attività alberghiera esercitata dalla contribuente. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, in primo luogo, la censura avente ad oggetto la violazione dei termini di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546/1992.
Come noto, l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che "i giudici tributari applicano le norme del suddetto decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile". Pertanto, l'operatività delle disposizioni del codice di procedura risulta subordinata a due condizioni: che non si tratti di un istituto espressamente disciplinato dal decreto sul processo tributario;
ed inoltre, che la norma richiamata sia compatibile con la totalità del sistema tributario processuale.
Nel caso di specie, dunque, nessuna violazione è stata commessa dall'Ente, il quale, sulla scorta di quanto disposto dalla disciplina generale ex art. 167 c.p.c., si è limitato a contestare la pretesa della ricorrente, non allegando nuovi fatti bensì prendendo posizione rispetto alle censure opposte fino alla precisazione delle conclusioni.
Egualmente infondate le più generiche doglianze relative al profilo motivazionale e alla stagionalità dell'attività esercitata dalla società ricorrente, giacché il riferimento ai presupposti normativi dell'obbligo di contribuzione, alla identificazione dell'immobile gravato dall'imposizione, al valore imponibile, alla misura della sanzione, alle specifiche modalità di calcolo degli interessi moratori, al rispetto dei termini di pagamento dell'importo dovuto, alla possibilità di impugnare l'atto in sede giurisdizionale, all'individuazione del responsabile del procedimento costituiscono informazioni atte a consentire una piena ed effettiva conoscenza del fondamento dell'imposizione e una difesa consapevole del contribuente.
Infine, in relazione alla stagionalità dell'attività alberghiera, considerato che nessuna prova è stata fornita rispetto all'obbligo di comunicazione necessario per informare le autorità competenti dei periodi di apertura/chiusura dell'attività, l'eccezione risulta destituita di oggettivo fondamento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3069/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7270/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15134 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2113/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Acireale emetteva avviso di accertamento n. 15134 nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per omesso pagamento della Tari relativa all'anno di imposta 2018.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione ed omessa allegazione del provvedimento autorizzativo;
ed infine, la transitorietà stagionale dell'attività che avrebbe dovuto indurre il Comune all'applicazione della riduzione pari al 20% prevista dal Regolamento Comunale. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Acireale, costituitosi in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7270 depositata in data 24 novembre 2023, ritenendo non fondate le censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso della società con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate in primo grado in ordine, alla presunta violazione dei termini perentori di produzione documentale, al difetto di motivazione insito nell'avviso impugnato e in riferimento alla natura stagionale dell'attività alberghiera esercitata dalla contribuente. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, in primo luogo, la censura avente ad oggetto la violazione dei termini di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546/1992.
Come noto, l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che "i giudici tributari applicano le norme del suddetto decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile". Pertanto, l'operatività delle disposizioni del codice di procedura risulta subordinata a due condizioni: che non si tratti di un istituto espressamente disciplinato dal decreto sul processo tributario;
ed inoltre, che la norma richiamata sia compatibile con la totalità del sistema tributario processuale.
Nel caso di specie, dunque, nessuna violazione è stata commessa dall'Ente, il quale, sulla scorta di quanto disposto dalla disciplina generale ex art. 167 c.p.c., si è limitato a contestare la pretesa della ricorrente, non allegando nuovi fatti bensì prendendo posizione rispetto alle censure opposte fino alla precisazione delle conclusioni.
Egualmente infondate le più generiche doglianze relative al profilo motivazionale e alla stagionalità dell'attività esercitata dalla società ricorrente, giacché il riferimento ai presupposti normativi dell'obbligo di contribuzione, alla identificazione dell'immobile gravato dall'imposizione, al valore imponibile, alla misura della sanzione, alle specifiche modalità di calcolo degli interessi moratori, al rispetto dei termini di pagamento dell'importo dovuto, alla possibilità di impugnare l'atto in sede giurisdizionale, all'individuazione del responsabile del procedimento costituiscono informazioni atte a consentire una piena ed effettiva conoscenza del fondamento dell'imposizione e una difesa consapevole del contribuente.
Infine, in relazione alla stagionalità dell'attività alberghiera, considerato che nessuna prova è stata fornita rispetto all'obbligo di comunicazione necessario per informare le autorità competenti dei periodi di apertura/chiusura dell'attività, l'eccezione risulta destituita di oggettivo fondamento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente