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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2983/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. In Amministrazione Straordinaria - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO NR. 53215/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- sul ricorso n. 2985/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. In Amministrazione Straordinaria - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO NR. 53214/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa
La società Ricorrente_2 srl (da ora Ricorrente_2), attiva nel settore della produzione e vendita di energia elettrica, nonché dell'installazione e gestione di impianti fotovoltaici, al fine di valutare e realizzare degli investimenti su terreni in provincia di Bergamo (in particolare nei comuni di Cologno al Serio e Morengo) aveva, come da schema già ampiamente collaudato nel tempo, stipulato un contratto “quadro” con la società di ingineering Società_1 srl, per la fornitura di diversi servizi necessari per la realizzazione completa degli impianti di fotovoltaico (dagli adempimenti di natura amministrativa a quelli più strettamente negoziali e/o tecnici).
La stessa fase di “start-up” era stata avviata, con le medesime modalità (contratto “quadro” per la fornitura di servizi dalla società Società_1), dalla società Ricorrente_1 srl, per la realizzazione di impianti di fotovoltaico nei comuni di Marzano Vidigulfo e TO (Pavia) nel comune di Cerignola (Foggia).
Di conseguenza e sulla base delle fatture ricevute dalla Società_1 srl entrambe le società investitrici annotavano in contabilità, la prima, costi per complessivi euro 266.760,00, con IVA pari ad euro
59.787,00 (a cui andavano aggiunti altri costi connessi per euro 5000,00, per due fatture emesse da altra società di servizi: la Società_2); mentre, la seconda, analogamente, costi per complessivi euro 351.000,00, con IVA pari ad euro 78.320,00 (a cui andavano aggiunti, come la prima, altri costi connessi per euro 5000,00, per due fatture emesse dalla Società_2).
Pertanto, per l'intera fase di start-up la Ricorrente_2, contabilizzava, tra le “immobilizzazioni immateriali”, al 31.12.2023, costi per un totale di euro 271.759,09, con IVA al 22%, pari ad un corrispondente credito d'imposta di euro 59.787,00; mentre la Ricorrente_1, con le stesse modalità, per un totale di euro 356.000,00, con IVA al 22%, pari ad euro 78.320,00.
Di conseguenza, sia la Ricorrente_2 che la Ricorrente_1, chiedevano il rimborso dell'IVA versata, ai sensi dell'art.30, comma 2, lettera c), del DPR 633/1972 (rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di “beni di investimento”, di natura strumentale e di utilità pluriennale o di servizi connessi a tali beni).
Da premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che la Ricorrente_2 e la Ricorrente_1, si erano accordate con lo “sviluppatore” Società_1 e con la Società_2, avendo già sottoscritto separatamente un contratto di opzione con i proprietari dei terreni interessati, che prevedeva, a seconda dei casi, o il diritto ad acquistare la piena proprietà degli immobili su cui si sarebbe costruito l'impianto (o altro diritto reale di godimento), oppure il diritto di superficie sugli stessi. Atto negoziale, quest'ultimo, che in ogni caso, sia per prassi che per la normativa di settore, già costituiva titolo idoneo per ottenere, da Società_3 o Società_4, la c.d “Soluzione tecnica Minima Generale” (STMG), vale a dire il documento indicante le modalità e le condizioni necessarie per ottenere, ad impianto ultimato, la connessione alla rete elettrica.
2. La tesi dell'Ufficio
Le istanze di rimborso venivano respinte con le seguenti argomentazioni: a)- la Ricorrente_2 e la Ricorrente_1, non avevano un titolo valido per ottenere il rimborso, posto che non risultavano né proprietarie, né titolari di diritti reali sui terreni oggetto dell'investimento, non essendo sufficiente, ai fini del rimborso richiesto, la stipula del solo contratto di opzione;
b)- i costi sostenuti, per le stesse ragioni, non potevano essere capitalizzati, ma solo iscritti nel conto economico, quali “costi di ricerca” (e non di investimento); c)- di conseguenza, gli stessi costi, in base ai principi contabili, non potevano essere classificati come inerenti all'acquisto di beni “ammortizzabili”, non potendo essere considerati tali degli impianti edificati su terreni altrui, esulando, pertanto, anche per tal via, dal novero di quei beni per cui poteva essere concesso il rimborso dell'IVA.
In conclusione, secondo la prospettiva dell'Ufficio, alle contribuenti spettava solo il diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta ma non il rimborso, non essendo le due fattispecie equiparabili per le ragioni prima esposte.
3. I Ricorsi
A queste argomentazioni le contribuenti replicavano, presentando separati ricorsi, poi riuniti in sede di giudizio, sottolineando che:
a. Sulla base sia del diritto interno, sia del diritto Unionale, oramai vi è sostanziale equiparazione tra diritto alla detrazione (riconosciuto dallo stesso Ufficio) e diritto al rimborso dell'IVA, in quanto entrambi i diritti hanno lo scopo di garantire la neutralità dell'IVA per coloro che l'hanno corrisposta per l'acquisto
(come nel caso di specie) di servizi in ogni caso da ritenersi “strumentali” all'attività economica esercitata dalla richiedente;
b. Sia i costi sostenuti per l'attivazione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa, sia quelli comunque sostenuti in previsione della successiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sono da qualificarsi come connessi a “servizi” necessari per la realizzazione di beni ammortizzabili, quindi rientranti in tale disciplina, a ciò non rilevando la circostanza che la società investitrice non sia né la proprietaria, né la titolare di diritti reali sui terreni ove si sarebbe dovuto costruire l'impianto fotovoltaico;
c. In conclusione, il rimborso dell'imposta corrisposta per l'acquisto dei servizi prescinderebbe dalla presenza di un bene ammortizzabile in senso tecnico (che rileverebbe solo ai fini delle imposte dirette e non dell'IVA), come tale di proprietà della richiedente, essendo sufficiente a tal fine anche solo l'esistenza di un rapporto di natura obbligatoria, come il contratto di opzione o come in altri casi analoghi di un contratto preliminare di compravendita;
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto dei ricorsi, in particolare insistendo sulla mancanza dei presupposti richiesti dall'ordinamento tributario per l'ottenimento del rimborso dell'IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, ritiene fondati i ricorsi riuniti e ciò per le seguenti ragioni:
L'art. 30 citato deve essere interpretato, sia alla luce dei principi di diritto sanciti dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione n.13162 del 2024, sia di quelli espressi in sede Unionale (Direttiva IVA
n.112/2006/CE), nel senso che, ai fini del rimborso dell'IVA corrisposta, non è necessario né che i costi siano inerenti o connessi a beni di proprietà del richiedente (o di cui il richiedente ne eserciti un diritto reale di godimento), né che gli stessi siano classificabili come beni ammortizzabili in senso tecnico, essendo sufficiente (come sostenuto al punto c) della sintesi del ricorso di cui al paragrafo che precede), anche un semplice rapporto di natura obbligatoria come nel caso che ci occupa, ove è presente un contratto di opzione che comunque aveva legittimato la ricorrente ad iniziare l'operazione di investimento, peraltro strumentale alla sua attività economica.
Circostanza, quest'ultima, nemmeno messa in discussione dall'Ufficio che aveva in ogni caso riconosciuto in capo alla richiedente il diritto alla detrazione delle stesse somme.
Ed in effetti, tali statuizioni di principio si evincono da diverse ed anche recenti pronunce della Suprema
Corte, tra cui la già citata sentenza a S.U. n.13162 del 2024, peraltro preceduta dalle pronunce sempre a
SU 11533 e 11534 del 2018 che hanno affermato, proprio nel solco della giurisprudenza unionale, e con riferimento al titolo per il quale chiedere il rimborso-detrazione dell'imposta, il principio di diritto secondo cui l'esercente attività d'impresa ha diritto alla detrazione IVA anche per lavori su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se “potenziale o di prospettiva ed anche se, per cause estranee al contribuente, l'attività non poi in concreto essere esercitata..” Principi, quest'ultimi che hanno trovato applicazione anche nel caso di un impianto fotovoltaico realizzato su fondo altrui, in cui si è riconosciuto il diritto alla detrazione purché sia presente il nesso di causalità con l'attività d'impresa, ancorché la predetta attività sia solo potenziale o di prospettiva, come nel caso che ci occupa (Cass. 34291 del 2019 e da ultimo Cass 14171 del 2025-decisa in data
26.2.2025).
Resta, infine, da chiarire che nessuna differente disciplina può ipotizzarsi nel caso in cui si tratti di richiesta di rimborso e non di detrazione dell'IVA, in quanto alla luce dei principi unionali vi è identità dei presupposti tra i due istituti, mutando solo le modalità concrete di reintegrazione del contribuente/ investitore che abbia corrisposto l'imposta per iniziare e portare avanti, senza subire danni patrimoniali,
l'iniziativa imprenditoriale oggetto della sua attività economica.
Ed in questa direzione appare ancor più convincente la pronuncia a SU del 2024 citata, secondo cui occorre anche superare l'equivalenza bene d'investimento/bene ammortizzabile essendo, ai fini del rimborso dell'IVA, solo sufficiente che si tratti di investimenti che abbiano anche solo la caratteristica della c.d. “utilità futura”, come nel caso che ci occupa di costi sostenuti per la futura edificazione di un impianto fotovoltaico.
Ed in questa direzione appare ancor più convincente la pronuncia a SU n.13162 del 2024 citata, secondo cui occorre anche superare l'equivalenza bene d'investimento/bene ammortizzabile essendo, ai fini del rimborso dell'IVA, solo sufficiente che si tratti di investimenti che abbiano anche solo la caratteristica della c.d. “utilità futura”, come nei casi in questione, caratterizzati da costi sostenuti per la futura edificazione di un impianto fotovoltaico. Si legge infatti nel citato arresto che “…il tenore dell'art.183 della Direttiva
112/2006/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia conducono alla totale equiparazione di detrazione e rimborso, nel senso che il rimborso costituisce modalità alternativa di esercizio del diritto alla detrazione…”. Ed infine, quanto al tema della corretta definizione dei beni “ammortizzabili”, si legge altresì che deve intendersi, sempre alla luce del diritto unionale, per “acquisto” “la disponibilità del bene” e per “bene ammortizzabile” “la sua durevolezza/utilità pluriennale, campeggiando il concetto funzionale…di strumentalità ai fini imprenditoriali del soggetto passivo”. Pertanto, ed in conclusione
“l'esercente attività d'impresa ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori su immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purchè sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta..”.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2983/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. In Amministrazione Straordinaria - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO NR. 53215/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- sul ricorso n. 2985/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 S.p.a. In Amministrazione Straordinaria - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO NR. 53214/0 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa
La società Ricorrente_2 srl (da ora Ricorrente_2), attiva nel settore della produzione e vendita di energia elettrica, nonché dell'installazione e gestione di impianti fotovoltaici, al fine di valutare e realizzare degli investimenti su terreni in provincia di Bergamo (in particolare nei comuni di Cologno al Serio e Morengo) aveva, come da schema già ampiamente collaudato nel tempo, stipulato un contratto “quadro” con la società di ingineering Società_1 srl, per la fornitura di diversi servizi necessari per la realizzazione completa degli impianti di fotovoltaico (dagli adempimenti di natura amministrativa a quelli più strettamente negoziali e/o tecnici).
La stessa fase di “start-up” era stata avviata, con le medesime modalità (contratto “quadro” per la fornitura di servizi dalla società Società_1), dalla società Ricorrente_1 srl, per la realizzazione di impianti di fotovoltaico nei comuni di Marzano Vidigulfo e TO (Pavia) nel comune di Cerignola (Foggia).
Di conseguenza e sulla base delle fatture ricevute dalla Società_1 srl entrambe le società investitrici annotavano in contabilità, la prima, costi per complessivi euro 266.760,00, con IVA pari ad euro
59.787,00 (a cui andavano aggiunti altri costi connessi per euro 5000,00, per due fatture emesse da altra società di servizi: la Società_2); mentre, la seconda, analogamente, costi per complessivi euro 351.000,00, con IVA pari ad euro 78.320,00 (a cui andavano aggiunti, come la prima, altri costi connessi per euro 5000,00, per due fatture emesse dalla Società_2).
Pertanto, per l'intera fase di start-up la Ricorrente_2, contabilizzava, tra le “immobilizzazioni immateriali”, al 31.12.2023, costi per un totale di euro 271.759,09, con IVA al 22%, pari ad un corrispondente credito d'imposta di euro 59.787,00; mentre la Ricorrente_1, con le stesse modalità, per un totale di euro 356.000,00, con IVA al 22%, pari ad euro 78.320,00.
Di conseguenza, sia la Ricorrente_2 che la Ricorrente_1, chiedevano il rimborso dell'IVA versata, ai sensi dell'art.30, comma 2, lettera c), del DPR 633/1972 (rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di “beni di investimento”, di natura strumentale e di utilità pluriennale o di servizi connessi a tali beni).
Da premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che la Ricorrente_2 e la Ricorrente_1, si erano accordate con lo “sviluppatore” Società_1 e con la Società_2, avendo già sottoscritto separatamente un contratto di opzione con i proprietari dei terreni interessati, che prevedeva, a seconda dei casi, o il diritto ad acquistare la piena proprietà degli immobili su cui si sarebbe costruito l'impianto (o altro diritto reale di godimento), oppure il diritto di superficie sugli stessi. Atto negoziale, quest'ultimo, che in ogni caso, sia per prassi che per la normativa di settore, già costituiva titolo idoneo per ottenere, da Società_3 o Società_4, la c.d “Soluzione tecnica Minima Generale” (STMG), vale a dire il documento indicante le modalità e le condizioni necessarie per ottenere, ad impianto ultimato, la connessione alla rete elettrica.
2. La tesi dell'Ufficio
Le istanze di rimborso venivano respinte con le seguenti argomentazioni: a)- la Ricorrente_2 e la Ricorrente_1, non avevano un titolo valido per ottenere il rimborso, posto che non risultavano né proprietarie, né titolari di diritti reali sui terreni oggetto dell'investimento, non essendo sufficiente, ai fini del rimborso richiesto, la stipula del solo contratto di opzione;
b)- i costi sostenuti, per le stesse ragioni, non potevano essere capitalizzati, ma solo iscritti nel conto economico, quali “costi di ricerca” (e non di investimento); c)- di conseguenza, gli stessi costi, in base ai principi contabili, non potevano essere classificati come inerenti all'acquisto di beni “ammortizzabili”, non potendo essere considerati tali degli impianti edificati su terreni altrui, esulando, pertanto, anche per tal via, dal novero di quei beni per cui poteva essere concesso il rimborso dell'IVA.
In conclusione, secondo la prospettiva dell'Ufficio, alle contribuenti spettava solo il diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta ma non il rimborso, non essendo le due fattispecie equiparabili per le ragioni prima esposte.
3. I Ricorsi
A queste argomentazioni le contribuenti replicavano, presentando separati ricorsi, poi riuniti in sede di giudizio, sottolineando che:
a. Sulla base sia del diritto interno, sia del diritto Unionale, oramai vi è sostanziale equiparazione tra diritto alla detrazione (riconosciuto dallo stesso Ufficio) e diritto al rimborso dell'IVA, in quanto entrambi i diritti hanno lo scopo di garantire la neutralità dell'IVA per coloro che l'hanno corrisposta per l'acquisto
(come nel caso di specie) di servizi in ogni caso da ritenersi “strumentali” all'attività economica esercitata dalla richiedente;
b. Sia i costi sostenuti per l'attivazione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa, sia quelli comunque sostenuti in previsione della successiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sono da qualificarsi come connessi a “servizi” necessari per la realizzazione di beni ammortizzabili, quindi rientranti in tale disciplina, a ciò non rilevando la circostanza che la società investitrice non sia né la proprietaria, né la titolare di diritti reali sui terreni ove si sarebbe dovuto costruire l'impianto fotovoltaico;
c. In conclusione, il rimborso dell'imposta corrisposta per l'acquisto dei servizi prescinderebbe dalla presenza di un bene ammortizzabile in senso tecnico (che rileverebbe solo ai fini delle imposte dirette e non dell'IVA), come tale di proprietà della richiedente, essendo sufficiente a tal fine anche solo l'esistenza di un rapporto di natura obbligatoria, come il contratto di opzione o come in altri casi analoghi di un contratto preliminare di compravendita;
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto dei ricorsi, in particolare insistendo sulla mancanza dei presupposti richiesti dall'ordinamento tributario per l'ottenimento del rimborso dell'IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, ritiene fondati i ricorsi riuniti e ciò per le seguenti ragioni:
L'art. 30 citato deve essere interpretato, sia alla luce dei principi di diritto sanciti dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione n.13162 del 2024, sia di quelli espressi in sede Unionale (Direttiva IVA
n.112/2006/CE), nel senso che, ai fini del rimborso dell'IVA corrisposta, non è necessario né che i costi siano inerenti o connessi a beni di proprietà del richiedente (o di cui il richiedente ne eserciti un diritto reale di godimento), né che gli stessi siano classificabili come beni ammortizzabili in senso tecnico, essendo sufficiente (come sostenuto al punto c) della sintesi del ricorso di cui al paragrafo che precede), anche un semplice rapporto di natura obbligatoria come nel caso che ci occupa, ove è presente un contratto di opzione che comunque aveva legittimato la ricorrente ad iniziare l'operazione di investimento, peraltro strumentale alla sua attività economica.
Circostanza, quest'ultima, nemmeno messa in discussione dall'Ufficio che aveva in ogni caso riconosciuto in capo alla richiedente il diritto alla detrazione delle stesse somme.
Ed in effetti, tali statuizioni di principio si evincono da diverse ed anche recenti pronunce della Suprema
Corte, tra cui la già citata sentenza a S.U. n.13162 del 2024, peraltro preceduta dalle pronunce sempre a
SU 11533 e 11534 del 2018 che hanno affermato, proprio nel solco della giurisprudenza unionale, e con riferimento al titolo per il quale chiedere il rimborso-detrazione dell'imposta, il principio di diritto secondo cui l'esercente attività d'impresa ha diritto alla detrazione IVA anche per lavori su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se “potenziale o di prospettiva ed anche se, per cause estranee al contribuente, l'attività non poi in concreto essere esercitata..” Principi, quest'ultimi che hanno trovato applicazione anche nel caso di un impianto fotovoltaico realizzato su fondo altrui, in cui si è riconosciuto il diritto alla detrazione purché sia presente il nesso di causalità con l'attività d'impresa, ancorché la predetta attività sia solo potenziale o di prospettiva, come nel caso che ci occupa (Cass. 34291 del 2019 e da ultimo Cass 14171 del 2025-decisa in data
26.2.2025).
Resta, infine, da chiarire che nessuna differente disciplina può ipotizzarsi nel caso in cui si tratti di richiesta di rimborso e non di detrazione dell'IVA, in quanto alla luce dei principi unionali vi è identità dei presupposti tra i due istituti, mutando solo le modalità concrete di reintegrazione del contribuente/ investitore che abbia corrisposto l'imposta per iniziare e portare avanti, senza subire danni patrimoniali,
l'iniziativa imprenditoriale oggetto della sua attività economica.
Ed in questa direzione appare ancor più convincente la pronuncia a SU del 2024 citata, secondo cui occorre anche superare l'equivalenza bene d'investimento/bene ammortizzabile essendo, ai fini del rimborso dell'IVA, solo sufficiente che si tratti di investimenti che abbiano anche solo la caratteristica della c.d. “utilità futura”, come nel caso che ci occupa di costi sostenuti per la futura edificazione di un impianto fotovoltaico.
Ed in questa direzione appare ancor più convincente la pronuncia a SU n.13162 del 2024 citata, secondo cui occorre anche superare l'equivalenza bene d'investimento/bene ammortizzabile essendo, ai fini del rimborso dell'IVA, solo sufficiente che si tratti di investimenti che abbiano anche solo la caratteristica della c.d. “utilità futura”, come nei casi in questione, caratterizzati da costi sostenuti per la futura edificazione di un impianto fotovoltaico. Si legge infatti nel citato arresto che “…il tenore dell'art.183 della Direttiva
112/2006/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia conducono alla totale equiparazione di detrazione e rimborso, nel senso che il rimborso costituisce modalità alternativa di esercizio del diritto alla detrazione…”. Ed infine, quanto al tema della corretta definizione dei beni “ammortizzabili”, si legge altresì che deve intendersi, sempre alla luce del diritto unionale, per “acquisto” “la disponibilità del bene” e per “bene ammortizzabile” “la sua durevolezza/utilità pluriennale, campeggiando il concetto funzionale…di strumentalità ai fini imprenditoriali del soggetto passivo”. Pertanto, ed in conclusione
“l'esercente attività d'impresa ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori su immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purchè sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta..”.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.