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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3120/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2102/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 22.05.2023, notificata in data 22.05.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Felice Bianco (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C.F./P.I./R.I. Controparte_1
, (già , società con P.IVA_1 Controparte_2 unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita per CP_2
notar di Roma, Repertorio n. 69368, Raccolta n. 36122, Persona_1
registrata in Roma il 30.01.2024 al n. 741, Serie 1T, dagli avv. Giovanni
De RO (C.f. ) e TE AU (C.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica, manomissione contatore elettrico, azione di condanna proposta dal venditore dell'energia.
Conclusioni:
per l'appellante, : “in via principale e nel merito, Parte_1
accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2102/2023 pubbl. il 22.05.2023 RG n.
3524/2018 notificata in data 22.05.2023, afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in appello;
2) accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE dell'opponente appellante come richiesto al capo A) ; 3) in via gradata accertare e dichiarare prescrizione come richiesto al capo B); 4) in ogni caso accertare e dichiarare NON PROVATO IL FATTO STORICO in assenza di prova del reato ( presunto ) in atto dal 2010, di verifiche circa
l'uso dell'immobile in capo a nonché dell'esistenza di tale Parte_1
pag. 2/26 attività in tale sede sin dal 2010; inoltre accertare e dichiarare non provato l'importo portato dal decreto ingiuntivo atteso che manca la prova della attribuibilità in capo all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché, manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante come richiesto al Capo A e B); In ogni caso non sono state depositate le fatture come innanzi indicato al capo C) ; 5) Accertare e dichiarare la omessa pronuncia sulla applicabilità della delibera Arera 200/99 ed in applicazione della medesima delibera, sempre in via gradata, rimodulare gli importi al solo periodo 17.10.2014 al 17.10.2015 ( anno precedente la elevazione del verbale) come chiesto al capo F) ; 6) In via gradata
Nominare CTU tecnica come chiesto al capo G) . 7) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza. 8) In caso di rigetto dell'appello, chiede accertare e dichiarare l'errore commesso nella liquidazione delle spese e rimodulare gli importi come richiesto al Capo D); Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado.”;
per l'appellata, “chiede che l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'appello adita voglia accogliere le conclusioni già formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 2102/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contraddistinto da R.G. 3524/2018. Si chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione.”.
pag. 3/26 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 05.03.2018, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 164/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
27.11.2017 e pubblicato in data 08.01.2018, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 33.549,42, oltre interessi legali e spese del
[...]
procedimento monitorio, per fornitura di energia elettrica.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente: deduceva la mancanza di prova scritta del credito vantato e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva che l' aveva prodotto, CP_2
quale prova del proprio credito, unicamente l'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” a firma del notaio omettendo di produrre il contratto originale Persona_2
sottoscritto dal;
eccepiva l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale del credito portato dal decreto ingiuntivo, rilevando che il credito fosse divenuto esigibile a partire dal 17.10.2010 e, dunque, eccepiva la tardività dell'unica comunicazione pervenuta da parte di datata 17.08.2017 e, conseguentemente, la sua inidoneità ad CP_3
interrompere i termini di prescrizione, in ogni caso deducendo la non riferibilità, dell'avviso di ricevimento di tale comunicazione, all'opponente; sosteneva la illegittimità, irregolarità e infondatezza delle fatture invocate in quanto frutto di un mero calcolo presuntivo effettuato sulla base di una verifica effettuata in data 17.10.2015 dai tecnici di Enel Distribuzione e l'inidoneità delle fatture a costituire pag. 4/26 mezzo di prova in quanto atto unilaterale;
lamentava la violazione degli articoli 9, 10 e 11 della delibera 200/99 (adottata il 28 dicembre
1999), concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione
[...]
stante la tardiva proposizione della stessa nonché la sua infondatezza.
Contestava, pertanto, le avverse eccezioni e sollecitava la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 05.3.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 14.01.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Respinta la richiesta avanzata dall'opponente di ammissione di CTU, il Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata con la quale così decideva: “1) RIGETTA l'opposizione
e, per l'effetto, CONFERMA e DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 164/2018; 2) CONDANNA al Parte_1
pagamento, nei confronti del in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”.
pag. 5/26 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 22.05.2023, interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 21.06.2023, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 16.11.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne contestava,
[...]
nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 07.12.2023, differita con decreto al giorno 15.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettando la richiesta di CTU, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 3.10.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dal solo appellante le memorie di cui all'art. 352 nn.
1 e 2 c.p.c., depositate da entrambe le parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 3.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di prescrizione osservando: “va rilevato che la stessa è priva di fondamento. La
pag. 6/26 prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: trattandosi qui di allaccio abusivo, il termine quinquennale non può che decorrere dalla data della verifica, e pertanto dal 17.10.2015.”
§ 4.
Tale capo di sentenza era oggetto del motivo di appello, sviluppato alle pagine 5, 6 e 7 dell'atto di gravame, con il quale l'istante sosteneva l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 2948 c.c..
In particolare, l'appellante opinava che il termine di prescrizione doveva riferirsi alle singole annualità oggetto di domanda. Invero, il credito, azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, si riferiva a fatture emesse dal venditore di energia a seguito della verifica, operata dai tecnici di ENEL distribuzione in data 17.10.2015, nella quale veniva constatata una manomissione del contatore elettrico, installato nelle pertinenze dell'immobile sito in Via S. Rita da Cascia n. 44 in Giugliano, sede del di cui l'appellante risultava essere titolare, causa di Parte_2
una sottomisurazione dell'energia pari al 67%. Il venditore aveva fatto retroagire la data della presunta manomissione e, dunque, della successiva fatturazione a conguaglio al 18.10.2010. Secondo
l'opponente, odierno appellante, tuttavia, anche identificando il dies a quo del termine di prescrizione con il giorno della verifica operata dai tecnici in difetto di validi atti interruttivi, il credito vantato da CP_2
era prescritto, per effetto del decorso del termine CP_4
quinquennale, quantomeno in relazione a pretesi consumi fatturati dal
18.10.2010, epoca da cui controparte aveva fatto decorrere la ricostruzione, al 2013. Ed invero, sul punto, l'appellante sosteneva pag. 7/26 l'assenza di validi atti interruttivi con riferimento ai termini di prescrizione del credito inerente alle annualità del 2010, 2011 e 2012.
L'odierno appellante sosteneva, invero, che il primo atto interruttivo utile fosse rappresentato dalla notifica del decreto ingiuntivo, effettuata in data 22.01.2018, e che, al converso, la lettera A/R del del 17.08.2017, prodotta dall'opposta, non Controparte_1
fosse mai giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. In particolare, il deduceva la non identificabilità del soggetto Pt_1
materiale consegnatario della raccomandata. Conseguentemente, nonostante l'avviso di ricevimento, datato 22.08.2017, indicava una dicitura al lato destro con la parola “moglie”, secondo l'appellante, non si poteva affermare con certezza che il consegnatario fosse proprio la moglie del , stante l'assenza di una puntuale identificazione. Pt_1
Inoltre, nella specie, la presunzione di conoscenza non poteva operare, essendo la lettera stata recapitata, non all'indirizzo via S. Rita da
Cascia, 44 in Giugliano, riportato in tutti gli atti di Servizio elettrico nazionale (verbale di verifica, fatture), ma in altro luogo (via la
Madonnella n. 56, in Giugliano). Il primo atto interruttivo utile, dunque, poteva considerarsi solo il decreto ingiuntivo notificato in data
22.01.2018, pervenuto dunque oltre il maturare della prescrizione per le annualità 2010, 2011 e 2012.
§ 5.
Il motivo è infondato, anche se impone di correggere la motivazione dell'impugnata sentenza.
pag. 8/26 Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, “la prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ. si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non di un importo dovuto a titolo di restituzione e in un'unica soluzione. La previsione suddetta, infatti, "riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono", con la conseguenza che "detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta" (Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2008, n. 2086, Rv. 601285-01) .." (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 3314 del 2020).
In senso pienamente conforme si è, altresì, sostenuto che “In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 del 08/10/2015).
pag. 9/26 Nella specie, con il ricorso monitorio e, poi, costituendosi nel giudizio di primo grado a seguito dell'avversa opposizione, aveva CP_2
domandato, tra l'altro, il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del prelievo abusivo di energia conseguente alla manomissione del contatore, riferito all'utenza in uso al , Pt_1
accertata durante una verifica eseguita in data 17.10.2015 dal distributore territorialmente competente E-Distribuzione S.p.a..
Pertanto, non venendo in rilievo, se non in misura minima, un credito concernente il mancato pagamento dei corrispettivi periodicamente richiesti dal fornitore per la somministrazione regolare di energia, quanto, appunto, una richiesta, in un'unica soluzione, di una somma con finalità risarcitoria del danno conseguente all'alterazione del misuratore e, quindi, alla violazione dell'obbligo, gravante sul somministrato, di assicurarne la regolare funzionalità, il termine di prescrizione applicabile sia quello ordinario decennale.
Ne segue che collocandosi il dies a quo del termine di prescrizione del credito, vantato dal venditore di energia, alla data di accertamento dell'avvenuta manomissione, risalente al 17.10.2015, il decorso della prescrizione sia stato tempestivamente interrotto già solo con la notifica, eseguita in data 22.01.2018, del decreto ingiuntivo.
Ad abundantiam giova osservare che, comunque, anche in relazione alla prescrizione quinquennale, applicabile alla più ridotta porzione del credito che afferisce al corrispettivo per la fornitura di energia, di cui ha invocato il pagamento, il relativo decorso fosse stato validamente interrotto dall'appellata, mediante l'invio della pag. 10/26 raccomandata A/R di cui è acquisito agli atti l'avviso di ricevimento datato 27.08.2017.
Al riguardo, invero, il non ha negato che la lettera sia stata Pt_1
recapitata all'indirizzo in essa indicato, corrispondente alla sua residenza, ma ha eccepito l'insussistenza della prova che tale lettera sia giunta nella sua sfera di conoscibilità, in quanto consegnata a persona genericamente definita come “moglie” e presso un indirizzo (Via La
Madonella,56 in Giugliano), diverso da quello risultante dalle fatture e dal verbale di verifica (Via S. R. Cascia, 44 in Giugliano).
Tanto chiarito, la censura è priva di pregio.
Invero, il luogo, presso il quale ha Controparte_1
inoltrato la diffida del 17.08.2017, (Via La Madonella 56, in Giugliano), corrisponde a quello di residenza anagrafica dell'appellante, come risultante dalle comunicazioni inviate dallo stesso all'odierna Pt_1
appellante per ottenere il piano di rateizzo (cfr. comunicazione acquisita agli atti) e dal verbale di verifica del 17.10.2015.
In entrambi tali documenti, infatti, si legge che è Parte_1
residente in [...], in Giugliano, luogo di avvenuto recapito della lettera interruttiva della prescrizione.
Deve, quindi, farsi applicazione del principio, secondo cui “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale
è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la
pag. 11/26 dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
27412 del 08/10/2021).
Né è, in contrario, decisivo il rilievo dell'appellante, a mente del quale l'avviso di ricevimento non riportava esattamente le generalità e la qualifica della persona cui il plico era stato consegnato dall'agente postale.
Infatti, premesso che, nella specie, è documentata la produzione, ad opera del dell'avviso di ricevimento Controparte_5
della raccomandata, sottoscritta da persona rinvenuta presso l'indirizzo dinanzi indicato, si deve rammentare che, per costante giurisprudenza della Cassazione, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto
pag. 12/26 pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.
20924 del 27/10/2005).
Poiché, come dinanzi chiarito, nel caso in esame, l'arrivo della lettera, all'indirizzo di residenza del , è attestata dall'avviso di Pt_1
ricevimento, che ha depositato in Controparte_1
primo grado, spettava all'appellante dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, ma siffatta prova non è stata in alcun modo offerta, non essendo, al detto fine, sufficiente dichiarare di non conoscere la persona cui la missiva sia stata consegnata o negare la paternità della relativa sottoscrizione.
§ 6.
Nel merito, il Giudice di primo grado riteneva provata la pretesa creditoria e la titolarità passiva del rapporto in capo al , Pt_1
osservando: “..va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta ..”
pag. 13/26 “…Considerato, poi, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che la odierna società opposta abbia dimostrato la fonte della pretesa”.
“Agli atti risultano depositate le comunicazioni trasmesse dalla stessa opponente all' opposta società in data 01.12.2015 e 12.01.2016 nelle quali si dichiarava intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica avente numero codice cliente Controparte_2
802464258 nonché debitrice per l'importo di cui alla fattura
n.063225608017231 con scadenza 26.11.15 di euro 29.987,68, per cui chiedeva un piano di rateizzo, e rappresentava di aver già pagato la fattura n. 0632256080172311 con scadenza del 24.10.15 di 542,50, senza però all'uopo fornirne prova alcuna. Parte opposta, poi, a fondamento della propria pretesa, ha altresì depositato il verbale di verifica n. 8152 del 17.10.2015, sottoscritto da parte opponente.”.
Al riguardo, il primo Giudice soggiungeva che “..Invero, il verbale di verifica redatto da personale dell' nell'esercizio di suo specifico CP_2
compito, ha rilevanza probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.. ..Risulta così dimostrato il fatto storico posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa, consistente nella erronea misurazione della energia prelevata per la manomissione del contatore per fatto e colpa dell' opponente..“..Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte contrattuale della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della
pag. 14/26 prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli..”
§ 7.
Nel censurare, con i motivi di appello sviluppati nelle pagine da 3 a 4, nonché nelle pagine da 6 a 12 dell'atto di gravame, i capi di sentenza appena richiamati, l'appellante sosteneva che la sentenza era erronea, in quanto il verbale di accertamento, oltre ad essere stato redatto dal distributore e non da certificava la situazione esistente al CP_3
momento della verifica, ma non provava affatto che il rapporto risalisse al 2010, anno cui era stata estesa la domanda di pagamento proposta dalla controparte.
Controparte non aveva, ad avviso dell'appellante, in alcun modo provato la sussistenza del rapporto in tutto il periodo considerato ai fini della ricostruzione dei consumi. La mancata produzione di un contratto scritto doveva, quindi, indurre a ritenere carente la prova del rapporto intercorso tra le parti.
Il Giudice aveva disatteso i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori, non avendo considerato che, nella specie, difettava la prova che la manomissione del contatore elettrico fosse intervenuta già nell'anno 2010, cui veva fatto risalire il ricalcolo presuntivo CP_3
dei consumi.
Inoltre, anche sul piano del quantum la pretesa era indimostrata.
Al riguardo, il deduceva che, non solo l'opposta aveva Pt_1
depositato una copia leggibile del verbale di verifica redatto dal pag. 15/26 distributore solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma la ricostruzione dei consumi era stata operata unilateralmente, in assenza di contraddittorio, né gli era stata comunicata per metterlo in condizione di operare contestazioni.
Inoltre, non aveva esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, né aveva dimostrato quali erano stati i consumi passati al fine di dimostrare gli scostamenti che, rispetto ad essi, si erano registrati dal 2010 in poi.
In definitiva mancava la prova della somministrazione di una quantità di energia maggiore di quella in precedenza fatturata.
Ed ancora, la sentenza era errata laddove aveva valorizzato il contenuto delle comunicazioni, da esso inoltrate a , per ottenere una rateizzazione nel pagamento dell'importo di euro 29.987,68, portato da una delle fatture azionate. Invero, tale richiesta non equivaleva ad ammissione del credito, spiegandosi solo con la necessità di evitare il distacco di fornitura, essendo la somministrazione necessaria al fine dello svolgimento dell'attività di impresa.
Peraltro, controparte non aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo omesso di depositare la fattura 0632256080172312, del
09/12/2015, di euro 717,85, la fattura 063225608017231, del
06/11/2015, di euro 29.987,68, comprensiva della lettura a tergo con i kWh indicati per la ricostruzione.
pag. 16/26 L'opposta, infatti, aveva depositato solo la fattura di euro 2.508,59 del
2.2.2016 (azionata per euro 2301,39) e quella di euro 542,50 del
24.10.2015.
Peraltro, la fattura di euro 777.55 del 9.12.2015 non era dovuta perché il , nel momento della verifica effettuata, subiva il distacco della Pt_1
fornitura, e, quindi, non avrebbe potuto fare registrare consumi successivi.
Tanto emergeva anche dalla nota di credito depositata da , che, per il periodo 17.10.2015 al 21.01.2016, indicava che nulla era dovuto.
Pertanto, le bollette del 9.12.2015 non erano dovute.
Sul punto, l'istante soggiungeva che l'opposta, pur avendo dichiarato di depositare, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la copia delle fatture, in effetti, non produceva alcun documento, per cui in atti non erano state depositate la fattura 0632256080172312, del
09/12/2015, di euro 717,85, né la fattura 063225608017231, del
06/11/2015, di euro 29.987,68.
Inoltre, sempre con riferimento ai criteri di determinazione dell'entità del ricalcolo, con ulteriore motivo di appello, il lamentava Pt_1
l'omessa pronuncia del Tribunale, circa la violazione da parte di
[...]
della delibera Arera 200/99 articoli da 9 a 11, contenente un CP_3
preciso criterio per la rideterminazione presuntiva dei consumi.
Infatti, l'art. 16 del testo integrato misura elettrica, cd. stabiliva Pt_3
che, in caso di prelievi irregolari, si applicavano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99.
pag. 17/26 Quindi, essendo risultato incerto il momento di inizio del prelievo, la ricostruzione dei consumi poteva essere effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni prima della verifica e, di conseguenza, al massimo avrebbe consentito di considerare l'anno 2014.
Ad onta di quanto opinato dal Giudice, esso istante aveva contestato, da subito, la mancanza in atti del contratto di somministrazione e la mancanza di prova della correttezza dei calcoli eseguiti da controparte.
Avendo rodotto solo il verbale di verifica e n. 2 fatture, non CP_3
vi era prova del fatto che il rapporto poteva farsi risalire al 2010, né della corretta determinazione dei consumi.
Pertanto, non avendo fornito la prova della fonte del suo CP_3
diritto, la pretesa andava rigettata.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
In diritto giova rammentare che, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, la S.C. abbia affermato il principio secondo cui quando “.. La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa) .. la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: in tal caso si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del
pag. 18/26 danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
13605 del 2019; conf. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del
2022).
Nel caso in esame, con il ricorso monitorio, aveva agito per ottenere il pagamento delle seguenti fatture:
Numero fattura Data fattura Data scadenza Importo da pagare
0632256080172311 - 04/10/2015 - 24/10/2015 – euro 542,50
0632256080172312 - 09/12/2015 - 29/12/2015- euro 717,85
0632256080172313 - 02/02/2016 - 27/02/2016- euro 2.301,39
063225608017231A - 06/11/2015 - 26/11/2015 - euro 29.987,68.
In particolare, la fattura 063225608017231A, del 06/11/2015, di euro
29.987,68, concerneva il credito che reclamava in conseguenza dell'accertata alterazione del misuratore e della ritenuta contabilizzazione di una quantità di energia inferiore a quella fatturata.
Orbene, se è vero che, riguardo alla sussistenza della condotta illecita, alcun dubbio può residuare, emergendo la prova di essa dal verbale redatto da incaricati di Enel Distribuzione in data 17.10.2015, di cui aveva prodotto una copia già con la comparsa di costituzione e pag. 19/26 che, pertanto, deve ritenersi ritualmente allegato agli atti, difetta una prova sufficientemente certa del quantum.
Ribadito, invero, che, ai sensi della sopra citata giurisprudenza, competeva pur sempre a dimostrare l'attendibilità della ricostruzione dei consumi da essa effettuata, giova rimarcare che, nella specie, tale onere non sia stato assolto.
Infatti, come eccepito dall'appellante, effettivamente, in primo grado,
non aveva depositato la fattura 063225608017231A del
06/11/2015 di euro 29.987,68, che avrebbe, come detto, dovuto esporre i criteri di determinazione del credito nascente dalla manomissione, essendosi limitata a dichiarare, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., di voler produrre siffatto documento, ma avendo omesso in concreto di depositarlo (cfr. memoria depositata dall'opposta in data 9.12.2019, cui non risulta effettivamente allegato alcun documento).
Né, peraltro, depositava in atti gli esiti della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore, sulla base della quale essa aveva proceduto alla determinazione del dovuto, essendosi limitata a produrre la lettera, inoltrata all'avv. Michele Rega, all'epoca difensore del , in data 24/03/2016, con la quale respingeva la richiesta di Pt_1
rateizzazione dell'importo formulata dall'utente.
Tale missiva, all'evidenza, non permette di considerare assolto l'onere probatorio, atteso che essa conteneva la mera esposizione dell'esito pag. 20/26 della ricostruzione del distributore e dei conteggi eseguiti da , ma non riportava il contenuto analitico né dell'una, né degli altri.
In conclusione, deve ritenersi che, rispetto al credito di euro 29.987,68, difetti la prova del quantum, non essendo stata prodotta né la relativa fattura, né l'ammontare dei Kw/h oggetto di ricostruzione da parte del distributore, né i conteggi del dovuto operato da sulla base delle tariffe vigenti.
Nemmeno può, al fine in esame, valorizzarsi il contenuto delle proposte di rateizzo del credito di euro 29.987,68, oggetto delle missive a firma dell'avv. Rega del 17.12.2015 e del 22.1.2016.
Infatti, in tali scritti, il citato legale si limitava a manifestare, in una prospettiva chiaramente transattiva, la disponibilità del ad Pt_1
eseguire il pagamento del predetto credito, peraltro nella ridotta misura di euro 18.000,00, a mezzo di versamenti rateali, mentre non operava alcuna ammissione rispetto all'effettiva debenza della somma richiesta da , né dichiarava di voler rinunciare ad eccepire giudizialmente l'infondatezza dell'avversa pretesa.
E', quindi, evidente che, non essendosi tra le parti perfezionato l'accordo transattivo per il rifiuto manifestato da con la successiva nota del 24/03/2016, nessuna ulteriore valenza possa desumersi, ai fini in esame, dalle citate missive.
Per quanto sin qui detto, quindi, la pretesa di deve ritenersi infondata in relazione al credito di euro 29.987,68, oggetto della fattura 063225608017231A del 06/11/2015.
pag. 21/26 Analoghe considerazioni debbono operarsi in relazione alla fattura
0632256080172312, del 09/12/2015, di euro 717,85, dal momento che, come dinanzi detto, di essa non depositava agli atti la relativa copia, in tal modo impedendo di verificare l'ammontare dei Kw/h addebitati e la correttezza degli importi richiesti.
Peraltro, non va sottaciuto che l'omessa produzione della fattura impedisca di accertare l'effettiva debenza dell'importo, anche alla luce del rilievo del secondo il quale, avendo i tecnici del Pt_1
distributore, in data 17.10.2015, distaccato la fornitura dopo avere accertato la manomissione, non poteva esigere il pagamento del corrispettivo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2015, nei quali la somministrazione era stata sospesa.
Risulta, invece, dovuto il pagamento dell'importo di euro 2.301,39, oggetto della fattura 0632256080172313 del 02/02/2016, concernente i consumi del mese di febbraio 2016, atteso che nel documento in esame sono indicate la quantità di energia consumata, gli esiti delle misurazioni effettuate ad ottobre 2015 ed a gennaio 2016, le singole voci di costo addebitate.
Analogamente è dovuto il pagamento dell'altra fattura azionata, la n.
0632256080172311 del 04/10/2015, di euro 542,50, considerato che la stessa non veniva dal fatta oggetto di alcuna specifica Pt_1
contestazione, avendone, anzi, con la sopra citata lettera dell'avv. Rega del dicembre 2015, eccepito anche l'avvenuto pagamento, del quale, tuttavia, non forniva, né in fase stragiudiziale, né nel giudizio di opposizione, la prova. pag. 22/26 Ne segue che, detraendo dal totale azionato in sede monitoria gli importi dinanzi indicati di euro 29.987,68 e di euro 717,85, pari a complessivi euro 30.705,53, il credito residuo spettante a ammonti al minore importo di euro 2.843,89, somma così determinata: euro 33.549,42 – euro 30.705,53.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, quindi, l'originario opponente deve essere condannato al pagamento della citata minore somma, maggiorata degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal
22.01.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo, al soddisfo.
Resta assorbito l'esame delle ulteriori deduzioni difensive svolte dall'appellante, inerenti alla dedotta violazione della delibera AEEG n.
199/11, in ragione della ritenuta non debenza delle somme portate dalla citata fattura di euro 29.987,68, come pure all'eccepita mancata dimostrazione di una risalenza del rapporto al 2010, posto che, come visto, le fatture dovute riguardano il corrispettivo di forniture effettivamente erogate, in periodi (settembre, ottobre 2015, febbraio
2016) rispetto ai quali il non ha negato la titolarità del Pt_1
rapporto.
Del resto, essendo il contratto di somministrazione di energia pacificamente a forma libera, la produzione delle fatture, recanti, nel caso di quelle indicate da ultimo, l'indicazione analitica dei consumi, è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale.
§ 9.
pag. 23/26 Resta, altresì, assorbito anche l'esame dell'ultimo motivo di gravame, sviluppato a pagina 12 dell'atto, concernente la dedotta erronea quantificazione delle spese processuali, dal momento che, in ragione dell'accoglimento sia pure parziale dell'appello e della conseguente caducazione del capo inerente alle spese di lite, si impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la necessità di procedere d'ufficio ad una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, la Corte rileva che la revoca del decreto ingiuntivo unitamente alla accertata non debenza di una parte consistente del credito azionato mediante la domanda originariamente proposta da
, pur fondata per il resto, consentano di escludere la ripetibilità delle spese processuali relative alla fase monitoria, che restano, quindi,
a carico dell'appellata.
Invece, le spese di lite relative al primo e secondo grado di giudizio debbono seguire la soccombenza del , debitore del minore Pt_1
importo dinanzi indicato.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum. pag. 24/26
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata così Parte_1
provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta da e in Parte_4
riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
164/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e, in accoglimento per quanto di ragione dell'originaria domanda, condanna a pagare, in favore di Parte_4 Controparte_1
l'importo di euro 2.843,89, oltre gli interessi al
[...]
tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal 22.01.2018 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali che liquida: per il giudizio di primo grado, in euro 11,08 per esborsi (pari alle spese di notifica del decreto ingiuntivo), euro 1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 08/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3120/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2102/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 22.05.2023, notificata in data 22.05.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Felice Bianco (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C.F./P.I./R.I. Controparte_1
, (già , società con P.IVA_1 Controparte_2 unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita per CP_2
notar di Roma, Repertorio n. 69368, Raccolta n. 36122, Persona_1
registrata in Roma il 30.01.2024 al n. 741, Serie 1T, dagli avv. Giovanni
De RO (C.f. ) e TE AU (C.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica, manomissione contatore elettrico, azione di condanna proposta dal venditore dell'energia.
Conclusioni:
per l'appellante, : “in via principale e nel merito, Parte_1
accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2102/2023 pubbl. il 22.05.2023 RG n.
3524/2018 notificata in data 22.05.2023, afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in appello;
2) accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE dell'opponente appellante come richiesto al capo A) ; 3) in via gradata accertare e dichiarare prescrizione come richiesto al capo B); 4) in ogni caso accertare e dichiarare NON PROVATO IL FATTO STORICO in assenza di prova del reato ( presunto ) in atto dal 2010, di verifiche circa
l'uso dell'immobile in capo a nonché dell'esistenza di tale Parte_1
pag. 2/26 attività in tale sede sin dal 2010; inoltre accertare e dichiarare non provato l'importo portato dal decreto ingiuntivo atteso che manca la prova della attribuibilità in capo all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché, manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante come richiesto al Capo A e B); In ogni caso non sono state depositate le fatture come innanzi indicato al capo C) ; 5) Accertare e dichiarare la omessa pronuncia sulla applicabilità della delibera Arera 200/99 ed in applicazione della medesima delibera, sempre in via gradata, rimodulare gli importi al solo periodo 17.10.2014 al 17.10.2015 ( anno precedente la elevazione del verbale) come chiesto al capo F) ; 6) In via gradata
Nominare CTU tecnica come chiesto al capo G) . 7) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza. 8) In caso di rigetto dell'appello, chiede accertare e dichiarare l'errore commesso nella liquidazione delle spese e rimodulare gli importi come richiesto al Capo D); Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado.”;
per l'appellata, “chiede che l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'appello adita voglia accogliere le conclusioni già formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta in appello, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 2102/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contraddistinto da R.G. 3524/2018. Si chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione.”.
pag. 3/26 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 05.03.2018, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 164/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
27.11.2017 e pubblicato in data 08.01.2018, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 33.549,42, oltre interessi legali e spese del
[...]
procedimento monitorio, per fornitura di energia elettrica.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente: deduceva la mancanza di prova scritta del credito vantato e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva che l' aveva prodotto, CP_2
quale prova del proprio credito, unicamente l'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” a firma del notaio omettendo di produrre il contratto originale Persona_2
sottoscritto dal;
eccepiva l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale del credito portato dal decreto ingiuntivo, rilevando che il credito fosse divenuto esigibile a partire dal 17.10.2010 e, dunque, eccepiva la tardività dell'unica comunicazione pervenuta da parte di datata 17.08.2017 e, conseguentemente, la sua inidoneità ad CP_3
interrompere i termini di prescrizione, in ogni caso deducendo la non riferibilità, dell'avviso di ricevimento di tale comunicazione, all'opponente; sosteneva la illegittimità, irregolarità e infondatezza delle fatture invocate in quanto frutto di un mero calcolo presuntivo effettuato sulla base di una verifica effettuata in data 17.10.2015 dai tecnici di Enel Distribuzione e l'inidoneità delle fatture a costituire pag. 4/26 mezzo di prova in quanto atto unilaterale;
lamentava la violazione degli articoli 9, 10 e 11 della delibera 200/99 (adottata il 28 dicembre
1999), concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione
[...]
stante la tardiva proposizione della stessa nonché la sua infondatezza.
Contestava, pertanto, le avverse eccezioni e sollecitava la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 05.3.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 14.01.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Respinta la richiesta avanzata dall'opponente di ammissione di CTU, il Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata con la quale così decideva: “1) RIGETTA l'opposizione
e, per l'effetto, CONFERMA e DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 164/2018; 2) CONDANNA al Parte_1
pagamento, nei confronti del in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”.
pag. 5/26 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 22.05.2023, interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 21.06.2023, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 16.11.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne contestava,
[...]
nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 07.12.2023, differita con decreto al giorno 15.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettando la richiesta di CTU, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 3.10.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dal solo appellante le memorie di cui all'art. 352 nn.
1 e 2 c.p.c., depositate da entrambe le parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 3.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di prescrizione osservando: “va rilevato che la stessa è priva di fondamento. La
pag. 6/26 prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: trattandosi qui di allaccio abusivo, il termine quinquennale non può che decorrere dalla data della verifica, e pertanto dal 17.10.2015.”
§ 4.
Tale capo di sentenza era oggetto del motivo di appello, sviluppato alle pagine 5, 6 e 7 dell'atto di gravame, con il quale l'istante sosteneva l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 2948 c.c..
In particolare, l'appellante opinava che il termine di prescrizione doveva riferirsi alle singole annualità oggetto di domanda. Invero, il credito, azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, si riferiva a fatture emesse dal venditore di energia a seguito della verifica, operata dai tecnici di ENEL distribuzione in data 17.10.2015, nella quale veniva constatata una manomissione del contatore elettrico, installato nelle pertinenze dell'immobile sito in Via S. Rita da Cascia n. 44 in Giugliano, sede del di cui l'appellante risultava essere titolare, causa di Parte_2
una sottomisurazione dell'energia pari al 67%. Il venditore aveva fatto retroagire la data della presunta manomissione e, dunque, della successiva fatturazione a conguaglio al 18.10.2010. Secondo
l'opponente, odierno appellante, tuttavia, anche identificando il dies a quo del termine di prescrizione con il giorno della verifica operata dai tecnici in difetto di validi atti interruttivi, il credito vantato da CP_2
era prescritto, per effetto del decorso del termine CP_4
quinquennale, quantomeno in relazione a pretesi consumi fatturati dal
18.10.2010, epoca da cui controparte aveva fatto decorrere la ricostruzione, al 2013. Ed invero, sul punto, l'appellante sosteneva pag. 7/26 l'assenza di validi atti interruttivi con riferimento ai termini di prescrizione del credito inerente alle annualità del 2010, 2011 e 2012.
L'odierno appellante sosteneva, invero, che il primo atto interruttivo utile fosse rappresentato dalla notifica del decreto ingiuntivo, effettuata in data 22.01.2018, e che, al converso, la lettera A/R del del 17.08.2017, prodotta dall'opposta, non Controparte_1
fosse mai giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. In particolare, il deduceva la non identificabilità del soggetto Pt_1
materiale consegnatario della raccomandata. Conseguentemente, nonostante l'avviso di ricevimento, datato 22.08.2017, indicava una dicitura al lato destro con la parola “moglie”, secondo l'appellante, non si poteva affermare con certezza che il consegnatario fosse proprio la moglie del , stante l'assenza di una puntuale identificazione. Pt_1
Inoltre, nella specie, la presunzione di conoscenza non poteva operare, essendo la lettera stata recapitata, non all'indirizzo via S. Rita da
Cascia, 44 in Giugliano, riportato in tutti gli atti di Servizio elettrico nazionale (verbale di verifica, fatture), ma in altro luogo (via la
Madonnella n. 56, in Giugliano). Il primo atto interruttivo utile, dunque, poteva considerarsi solo il decreto ingiuntivo notificato in data
22.01.2018, pervenuto dunque oltre il maturare della prescrizione per le annualità 2010, 2011 e 2012.
§ 5.
Il motivo è infondato, anche se impone di correggere la motivazione dell'impugnata sentenza.
pag. 8/26 Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, “la prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ. si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non di un importo dovuto a titolo di restituzione e in un'unica soluzione. La previsione suddetta, infatti, "riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono", con la conseguenza che "detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta" (Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2008, n. 2086, Rv. 601285-01) .." (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 3314 del 2020).
In senso pienamente conforme si è, altresì, sostenuto che “In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 del 08/10/2015).
pag. 9/26 Nella specie, con il ricorso monitorio e, poi, costituendosi nel giudizio di primo grado a seguito dell'avversa opposizione, aveva CP_2
domandato, tra l'altro, il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del prelievo abusivo di energia conseguente alla manomissione del contatore, riferito all'utenza in uso al , Pt_1
accertata durante una verifica eseguita in data 17.10.2015 dal distributore territorialmente competente E-Distribuzione S.p.a..
Pertanto, non venendo in rilievo, se non in misura minima, un credito concernente il mancato pagamento dei corrispettivi periodicamente richiesti dal fornitore per la somministrazione regolare di energia, quanto, appunto, una richiesta, in un'unica soluzione, di una somma con finalità risarcitoria del danno conseguente all'alterazione del misuratore e, quindi, alla violazione dell'obbligo, gravante sul somministrato, di assicurarne la regolare funzionalità, il termine di prescrizione applicabile sia quello ordinario decennale.
Ne segue che collocandosi il dies a quo del termine di prescrizione del credito, vantato dal venditore di energia, alla data di accertamento dell'avvenuta manomissione, risalente al 17.10.2015, il decorso della prescrizione sia stato tempestivamente interrotto già solo con la notifica, eseguita in data 22.01.2018, del decreto ingiuntivo.
Ad abundantiam giova osservare che, comunque, anche in relazione alla prescrizione quinquennale, applicabile alla più ridotta porzione del credito che afferisce al corrispettivo per la fornitura di energia, di cui ha invocato il pagamento, il relativo decorso fosse stato validamente interrotto dall'appellata, mediante l'invio della pag. 10/26 raccomandata A/R di cui è acquisito agli atti l'avviso di ricevimento datato 27.08.2017.
Al riguardo, invero, il non ha negato che la lettera sia stata Pt_1
recapitata all'indirizzo in essa indicato, corrispondente alla sua residenza, ma ha eccepito l'insussistenza della prova che tale lettera sia giunta nella sua sfera di conoscibilità, in quanto consegnata a persona genericamente definita come “moglie” e presso un indirizzo (Via La
Madonella,56 in Giugliano), diverso da quello risultante dalle fatture e dal verbale di verifica (Via S. R. Cascia, 44 in Giugliano).
Tanto chiarito, la censura è priva di pregio.
Invero, il luogo, presso il quale ha Controparte_1
inoltrato la diffida del 17.08.2017, (Via La Madonella 56, in Giugliano), corrisponde a quello di residenza anagrafica dell'appellante, come risultante dalle comunicazioni inviate dallo stesso all'odierna Pt_1
appellante per ottenere il piano di rateizzo (cfr. comunicazione acquisita agli atti) e dal verbale di verifica del 17.10.2015.
In entrambi tali documenti, infatti, si legge che è Parte_1
residente in [...], in Giugliano, luogo di avvenuto recapito della lettera interruttiva della prescrizione.
Deve, quindi, farsi applicazione del principio, secondo cui “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale
è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la
pag. 11/26 dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
27412 del 08/10/2021).
Né è, in contrario, decisivo il rilievo dell'appellante, a mente del quale l'avviso di ricevimento non riportava esattamente le generalità e la qualifica della persona cui il plico era stato consegnato dall'agente postale.
Infatti, premesso che, nella specie, è documentata la produzione, ad opera del dell'avviso di ricevimento Controparte_5
della raccomandata, sottoscritta da persona rinvenuta presso l'indirizzo dinanzi indicato, si deve rammentare che, per costante giurisprudenza della Cassazione, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto
pag. 12/26 pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.
20924 del 27/10/2005).
Poiché, come dinanzi chiarito, nel caso in esame, l'arrivo della lettera, all'indirizzo di residenza del , è attestata dall'avviso di Pt_1
ricevimento, che ha depositato in Controparte_1
primo grado, spettava all'appellante dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, ma siffatta prova non è stata in alcun modo offerta, non essendo, al detto fine, sufficiente dichiarare di non conoscere la persona cui la missiva sia stata consegnata o negare la paternità della relativa sottoscrizione.
§ 6.
Nel merito, il Giudice di primo grado riteneva provata la pretesa creditoria e la titolarità passiva del rapporto in capo al , Pt_1
osservando: “..va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta ..”
pag. 13/26 “…Considerato, poi, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che la odierna società opposta abbia dimostrato la fonte della pretesa”.
“Agli atti risultano depositate le comunicazioni trasmesse dalla stessa opponente all' opposta società in data 01.12.2015 e 12.01.2016 nelle quali si dichiarava intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica avente numero codice cliente Controparte_2
802464258 nonché debitrice per l'importo di cui alla fattura
n.063225608017231 con scadenza 26.11.15 di euro 29.987,68, per cui chiedeva un piano di rateizzo, e rappresentava di aver già pagato la fattura n. 0632256080172311 con scadenza del 24.10.15 di 542,50, senza però all'uopo fornirne prova alcuna. Parte opposta, poi, a fondamento della propria pretesa, ha altresì depositato il verbale di verifica n. 8152 del 17.10.2015, sottoscritto da parte opponente.”.
Al riguardo, il primo Giudice soggiungeva che “..Invero, il verbale di verifica redatto da personale dell' nell'esercizio di suo specifico CP_2
compito, ha rilevanza probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.. ..Risulta così dimostrato il fatto storico posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa, consistente nella erronea misurazione della energia prelevata per la manomissione del contatore per fatto e colpa dell' opponente..“..Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte contrattuale della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della
pag. 14/26 prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli..”
§ 7.
Nel censurare, con i motivi di appello sviluppati nelle pagine da 3 a 4, nonché nelle pagine da 6 a 12 dell'atto di gravame, i capi di sentenza appena richiamati, l'appellante sosteneva che la sentenza era erronea, in quanto il verbale di accertamento, oltre ad essere stato redatto dal distributore e non da certificava la situazione esistente al CP_3
momento della verifica, ma non provava affatto che il rapporto risalisse al 2010, anno cui era stata estesa la domanda di pagamento proposta dalla controparte.
Controparte non aveva, ad avviso dell'appellante, in alcun modo provato la sussistenza del rapporto in tutto il periodo considerato ai fini della ricostruzione dei consumi. La mancata produzione di un contratto scritto doveva, quindi, indurre a ritenere carente la prova del rapporto intercorso tra le parti.
Il Giudice aveva disatteso i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori, non avendo considerato che, nella specie, difettava la prova che la manomissione del contatore elettrico fosse intervenuta già nell'anno 2010, cui veva fatto risalire il ricalcolo presuntivo CP_3
dei consumi.
Inoltre, anche sul piano del quantum la pretesa era indimostrata.
Al riguardo, il deduceva che, non solo l'opposta aveva Pt_1
depositato una copia leggibile del verbale di verifica redatto dal pag. 15/26 distributore solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma la ricostruzione dei consumi era stata operata unilateralmente, in assenza di contraddittorio, né gli era stata comunicata per metterlo in condizione di operare contestazioni.
Inoltre, non aveva esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, né aveva dimostrato quali erano stati i consumi passati al fine di dimostrare gli scostamenti che, rispetto ad essi, si erano registrati dal 2010 in poi.
In definitiva mancava la prova della somministrazione di una quantità di energia maggiore di quella in precedenza fatturata.
Ed ancora, la sentenza era errata laddove aveva valorizzato il contenuto delle comunicazioni, da esso inoltrate a , per ottenere una rateizzazione nel pagamento dell'importo di euro 29.987,68, portato da una delle fatture azionate. Invero, tale richiesta non equivaleva ad ammissione del credito, spiegandosi solo con la necessità di evitare il distacco di fornitura, essendo la somministrazione necessaria al fine dello svolgimento dell'attività di impresa.
Peraltro, controparte non aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo omesso di depositare la fattura 0632256080172312, del
09/12/2015, di euro 717,85, la fattura 063225608017231, del
06/11/2015, di euro 29.987,68, comprensiva della lettura a tergo con i kWh indicati per la ricostruzione.
pag. 16/26 L'opposta, infatti, aveva depositato solo la fattura di euro 2.508,59 del
2.2.2016 (azionata per euro 2301,39) e quella di euro 542,50 del
24.10.2015.
Peraltro, la fattura di euro 777.55 del 9.12.2015 non era dovuta perché il , nel momento della verifica effettuata, subiva il distacco della Pt_1
fornitura, e, quindi, non avrebbe potuto fare registrare consumi successivi.
Tanto emergeva anche dalla nota di credito depositata da , che, per il periodo 17.10.2015 al 21.01.2016, indicava che nulla era dovuto.
Pertanto, le bollette del 9.12.2015 non erano dovute.
Sul punto, l'istante soggiungeva che l'opposta, pur avendo dichiarato di depositare, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la copia delle fatture, in effetti, non produceva alcun documento, per cui in atti non erano state depositate la fattura 0632256080172312, del
09/12/2015, di euro 717,85, né la fattura 063225608017231, del
06/11/2015, di euro 29.987,68.
Inoltre, sempre con riferimento ai criteri di determinazione dell'entità del ricalcolo, con ulteriore motivo di appello, il lamentava Pt_1
l'omessa pronuncia del Tribunale, circa la violazione da parte di
[...]
della delibera Arera 200/99 articoli da 9 a 11, contenente un CP_3
preciso criterio per la rideterminazione presuntiva dei consumi.
Infatti, l'art. 16 del testo integrato misura elettrica, cd. stabiliva Pt_3
che, in caso di prelievi irregolari, si applicavano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99.
pag. 17/26 Quindi, essendo risultato incerto il momento di inizio del prelievo, la ricostruzione dei consumi poteva essere effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni prima della verifica e, di conseguenza, al massimo avrebbe consentito di considerare l'anno 2014.
Ad onta di quanto opinato dal Giudice, esso istante aveva contestato, da subito, la mancanza in atti del contratto di somministrazione e la mancanza di prova della correttezza dei calcoli eseguiti da controparte.
Avendo rodotto solo il verbale di verifica e n. 2 fatture, non CP_3
vi era prova del fatto che il rapporto poteva farsi risalire al 2010, né della corretta determinazione dei consumi.
Pertanto, non avendo fornito la prova della fonte del suo CP_3
diritto, la pretesa andava rigettata.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
In diritto giova rammentare che, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, la S.C. abbia affermato il principio secondo cui quando “.. La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa) .. la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: in tal caso si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del
pag. 18/26 danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
13605 del 2019; conf. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del
2022).
Nel caso in esame, con il ricorso monitorio, aveva agito per ottenere il pagamento delle seguenti fatture:
Numero fattura Data fattura Data scadenza Importo da pagare
0632256080172311 - 04/10/2015 - 24/10/2015 – euro 542,50
0632256080172312 - 09/12/2015 - 29/12/2015- euro 717,85
0632256080172313 - 02/02/2016 - 27/02/2016- euro 2.301,39
063225608017231A - 06/11/2015 - 26/11/2015 - euro 29.987,68.
In particolare, la fattura 063225608017231A, del 06/11/2015, di euro
29.987,68, concerneva il credito che reclamava in conseguenza dell'accertata alterazione del misuratore e della ritenuta contabilizzazione di una quantità di energia inferiore a quella fatturata.
Orbene, se è vero che, riguardo alla sussistenza della condotta illecita, alcun dubbio può residuare, emergendo la prova di essa dal verbale redatto da incaricati di Enel Distribuzione in data 17.10.2015, di cui aveva prodotto una copia già con la comparsa di costituzione e pag. 19/26 che, pertanto, deve ritenersi ritualmente allegato agli atti, difetta una prova sufficientemente certa del quantum.
Ribadito, invero, che, ai sensi della sopra citata giurisprudenza, competeva pur sempre a dimostrare l'attendibilità della ricostruzione dei consumi da essa effettuata, giova rimarcare che, nella specie, tale onere non sia stato assolto.
Infatti, come eccepito dall'appellante, effettivamente, in primo grado,
non aveva depositato la fattura 063225608017231A del
06/11/2015 di euro 29.987,68, che avrebbe, come detto, dovuto esporre i criteri di determinazione del credito nascente dalla manomissione, essendosi limitata a dichiarare, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., di voler produrre siffatto documento, ma avendo omesso in concreto di depositarlo (cfr. memoria depositata dall'opposta in data 9.12.2019, cui non risulta effettivamente allegato alcun documento).
Né, peraltro, depositava in atti gli esiti della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore, sulla base della quale essa aveva proceduto alla determinazione del dovuto, essendosi limitata a produrre la lettera, inoltrata all'avv. Michele Rega, all'epoca difensore del , in data 24/03/2016, con la quale respingeva la richiesta di Pt_1
rateizzazione dell'importo formulata dall'utente.
Tale missiva, all'evidenza, non permette di considerare assolto l'onere probatorio, atteso che essa conteneva la mera esposizione dell'esito pag. 20/26 della ricostruzione del distributore e dei conteggi eseguiti da , ma non riportava il contenuto analitico né dell'una, né degli altri.
In conclusione, deve ritenersi che, rispetto al credito di euro 29.987,68, difetti la prova del quantum, non essendo stata prodotta né la relativa fattura, né l'ammontare dei Kw/h oggetto di ricostruzione da parte del distributore, né i conteggi del dovuto operato da sulla base delle tariffe vigenti.
Nemmeno può, al fine in esame, valorizzarsi il contenuto delle proposte di rateizzo del credito di euro 29.987,68, oggetto delle missive a firma dell'avv. Rega del 17.12.2015 e del 22.1.2016.
Infatti, in tali scritti, il citato legale si limitava a manifestare, in una prospettiva chiaramente transattiva, la disponibilità del ad Pt_1
eseguire il pagamento del predetto credito, peraltro nella ridotta misura di euro 18.000,00, a mezzo di versamenti rateali, mentre non operava alcuna ammissione rispetto all'effettiva debenza della somma richiesta da , né dichiarava di voler rinunciare ad eccepire giudizialmente l'infondatezza dell'avversa pretesa.
E', quindi, evidente che, non essendosi tra le parti perfezionato l'accordo transattivo per il rifiuto manifestato da con la successiva nota del 24/03/2016, nessuna ulteriore valenza possa desumersi, ai fini in esame, dalle citate missive.
Per quanto sin qui detto, quindi, la pretesa di deve ritenersi infondata in relazione al credito di euro 29.987,68, oggetto della fattura 063225608017231A del 06/11/2015.
pag. 21/26 Analoghe considerazioni debbono operarsi in relazione alla fattura
0632256080172312, del 09/12/2015, di euro 717,85, dal momento che, come dinanzi detto, di essa non depositava agli atti la relativa copia, in tal modo impedendo di verificare l'ammontare dei Kw/h addebitati e la correttezza degli importi richiesti.
Peraltro, non va sottaciuto che l'omessa produzione della fattura impedisca di accertare l'effettiva debenza dell'importo, anche alla luce del rilievo del secondo il quale, avendo i tecnici del Pt_1
distributore, in data 17.10.2015, distaccato la fornitura dopo avere accertato la manomissione, non poteva esigere il pagamento del corrispettivo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2015, nei quali la somministrazione era stata sospesa.
Risulta, invece, dovuto il pagamento dell'importo di euro 2.301,39, oggetto della fattura 0632256080172313 del 02/02/2016, concernente i consumi del mese di febbraio 2016, atteso che nel documento in esame sono indicate la quantità di energia consumata, gli esiti delle misurazioni effettuate ad ottobre 2015 ed a gennaio 2016, le singole voci di costo addebitate.
Analogamente è dovuto il pagamento dell'altra fattura azionata, la n.
0632256080172311 del 04/10/2015, di euro 542,50, considerato che la stessa non veniva dal fatta oggetto di alcuna specifica Pt_1
contestazione, avendone, anzi, con la sopra citata lettera dell'avv. Rega del dicembre 2015, eccepito anche l'avvenuto pagamento, del quale, tuttavia, non forniva, né in fase stragiudiziale, né nel giudizio di opposizione, la prova. pag. 22/26 Ne segue che, detraendo dal totale azionato in sede monitoria gli importi dinanzi indicati di euro 29.987,68 e di euro 717,85, pari a complessivi euro 30.705,53, il credito residuo spettante a ammonti al minore importo di euro 2.843,89, somma così determinata: euro 33.549,42 – euro 30.705,53.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, quindi, l'originario opponente deve essere condannato al pagamento della citata minore somma, maggiorata degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal
22.01.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo, al soddisfo.
Resta assorbito l'esame delle ulteriori deduzioni difensive svolte dall'appellante, inerenti alla dedotta violazione della delibera AEEG n.
199/11, in ragione della ritenuta non debenza delle somme portate dalla citata fattura di euro 29.987,68, come pure all'eccepita mancata dimostrazione di una risalenza del rapporto al 2010, posto che, come visto, le fatture dovute riguardano il corrispettivo di forniture effettivamente erogate, in periodi (settembre, ottobre 2015, febbraio
2016) rispetto ai quali il non ha negato la titolarità del Pt_1
rapporto.
Del resto, essendo il contratto di somministrazione di energia pacificamente a forma libera, la produzione delle fatture, recanti, nel caso di quelle indicate da ultimo, l'indicazione analitica dei consumi, è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale.
§ 9.
pag. 23/26 Resta, altresì, assorbito anche l'esame dell'ultimo motivo di gravame, sviluppato a pagina 12 dell'atto, concernente la dedotta erronea quantificazione delle spese processuali, dal momento che, in ragione dell'accoglimento sia pure parziale dell'appello e della conseguente caducazione del capo inerente alle spese di lite, si impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la necessità di procedere d'ufficio ad una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, la Corte rileva che la revoca del decreto ingiuntivo unitamente alla accertata non debenza di una parte consistente del credito azionato mediante la domanda originariamente proposta da
, pur fondata per il resto, consentano di escludere la ripetibilità delle spese processuali relative alla fase monitoria, che restano, quindi,
a carico dell'appellata.
Invece, le spese di lite relative al primo e secondo grado di giudizio debbono seguire la soccombenza del , debitore del minore Pt_1
importo dinanzi indicato.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum. pag. 24/26
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata così Parte_1
provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta da e in Parte_4
riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
164/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e, in accoglimento per quanto di ragione dell'originaria domanda, condanna a pagare, in favore di Parte_4 Controparte_1
l'importo di euro 2.843,89, oltre gli interessi al
[...]
tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal 22.01.2018 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali che liquida: per il giudizio di primo grado, in euro 11,08 per esborsi (pari alle spese di notifica del decreto ingiuntivo), euro 1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 08/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 26/26